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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8546 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 18050/2024
TRA
, difeso dagli avv.ti COLELLA MARIO e PORCARO FABRIZIO;
Parte_1
RICORRENTE
E
; Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/07/24, il ricorrente in epigrafe « espone di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta dal 05.10.2022 al
30.04.2024 «senza soluzione di continuità, alternando però in detto arco temporale periodi di lavoro senza regolare inquadramento con periodi in cui
è stato invece inquadrato».
In particolare, il lavoratore veniva inquadrato per i periodi 13/05/23-
30/06/23 e 05/10/23-31/05/24, con mansioni di banconiere di bar, inquadrato nel 5° livello del CCNL Pubblici Esercizi - Turismo, e orario part time di
24 ore settimanali.
Sostiene inoltre: «- Il ricorrente ha lavorato con il seguente orario, sempre rigorosamente osservato: dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle
01.30; il venerdì dalle 17.00 alle 02.30; il sabato dalle 17.00 alle 03.00; la domenica, infine, dalle 17.00 alle 02.00. - Il ricorrente ha sempre lavorato in tutti i giorni festivi dell'anno ad esclusione del 25/12, 26/12
e 01/01 in cui il bar era chiuso. - Ancora, il ricorrente non ha mai goduto di ferie che peraltro non gli sono state mai retribuite».
Sostiene ancora di aver percepito una retribuzione mensile di € 1200,00 poi passata a € 1300,00 da gennaio 2023, che gli veniva corrisposta in contanti nel periodo in nero e a mezzo bonifico e contanti (per la parte eccedente le somme indicate in busta paga) nei periodi di regolarizzazione, il tutot
1 oltre € 200,00 a titolo di tredicesima.
Invocando la natura subordinata del rapporto, per le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, deduce di aver svolto mansioni di barman, corrispondenti al 4° livello del ccnl Pubblici Esercizi.
Tanto premesso, ha chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive per le seguenti causali:
Differenze retribuzione diretta € 5.102,50
Tredicesima mensilità € 2.054,13
Quattordicesima mensilità € 1.962,42
Lavoro straordinario diurno € 25.228,36
Lavoro € 1.035,74 Per_1
Lavoro domenicale € 629,62
Ferie non godute € 2.474,46
Festività non godute € 240,41
Permessi retributivi non goduti € 460,36
T.F.R. € 2.561,78 per un importo totale pari a € 41.749,77, oltre accessori e spese di lite.
La convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
In ossequio al principio di ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., va osservato che sull'attore grava la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali, per non essere stati implicitamente o esplicitamente ammessi dalla controparte, devono ritenersi contestati, e che consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto, e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi un fondamento legale (EDR, scatti di anzianità, r.o.l., maggiorazioni per lavoro straordinario con le aliquote stabilite dal ccnl, etc.). Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto, tra cui principalmente il pagamento di una retribuzione nel rispetto dei minimi di categoria, fissati dalla contrattazione collettiva di settore. Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste,
l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione
2 del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26985 del
22/12/2009).
Tanto premesso, si riporta di seguito il contenuto dell'istruttoria testimoniale: ha dichiarato: Testimone_1
A.D.R.: «Abito nei presi del bar Pirò che si trova in via dell'Epomeo sicché sono un cliente abituale del predetto esercizio commerciale. Lì ho conosciuto il ricorrente che venne a lavorare dall'estate del 2022 e terminò verso la Pasqua del 2024».
A.D.R.: «Io frequento il bar dalla sua apertura che avvenne verso gli anni
90 per quanto ricordo. Di regola il fine settimana mi reco lì per acquistare un cornetto. Durante la settimana vado lì verso le 17 per un caffè e questo in linea di massima quotidianamente».
A.D.R.: «Ricordo di aver sempre visto il presso detto bar nel periodo Pt_1 cui ho fatto riferimento».
: «Il ricorrente serviva caffè cornetti, preparava cocktail e CP_2 aperitivi».
A.D.R.: «Il bar è aperto anche la domenica, lì ci sono diversi lavoratori che osservano dei turni. Mi risulta che il bar sia aperto anche fino alle 2 del mattino». riferiva: Testimone_2
A.D.R.: «Conosco il ricorrente che è mio amico da undici anni. In passato ho frequentato il bar Pirò sito in via dell'Epomeo Napoli».
: «Frequentavo il bar per andare a trovare il ricorrente, questo CP_2 accadeva due tre volte alla settimana».
A.D.R.: «Il era barman preparava cocktail». Pt_1
: «Il ricorrente ha lavorato presso questo bar da ottobre 2022 fino a CP_2 marzo aprile 2024, con continuità».
A.D.R.: «Non conosco nessun altro che abbia lavorato all'interno del bar.
Posso dire che erano in quattro o cinque i dipendenti presenti all'interno del locale».
A.D.R.: «Il locale ha dei tavolini all'esterno poi c'è una sala al primo piano e un laboratorio».
A.D.R.: «Non ho mai conosciuto direttamente il titolare l'ho sentito menzionare dal ricorrente. Si chiama ». Pt_1
3 A.D.R.: «So per averne parlato con il ricorrente che quest'ultimo lavorava di pomeriggio fino a tarda notte, per sette giorni alla settimana».
A.D.R.: «Non avevo una preferenza di orari mi recavo lì in orari vari, generalmente intorno alle 17 talvolta sono stato lì anche alle 21».
All'esito dell'istruttoria testimoniale, deve ritenersi provata la continuità del rapporto nel periodo indicato in ricorso. In proposito, la
Cassazione ha chiarito che con riferimento a rapporti di lavoro caratterizzati da una estrema semplicità delle mansioni, come nel caso di un lavoratore che, come in quello di specie, svolga una prestazione piuttosto elementare e ripetitiva, per la particolarità delle mansioni, un concreto potere direttivo potrebbe non essere mai esercitato, salvo che nella fase iniziale del rapporto (in questi sensi Cass. sez. lav. 5.5.2004
n. 8569). In quest'ottica la Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 18692 del
06/09/2007) ha ad esempio ritenuto che la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (nella specie, commesso addetto alla vendita), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere.
In merito all'applicabilità del ccnl di categoria, la stessa risulta dalle buste paga rilasciate dal datore di lavoro per i periodi di regolarizzazione del rapporto (cfr. ad es. 14ma).
In ordine all'orario di lavoro, va osservato che, ancora una volta, deve tenersi conto della distribuzione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. Parametro base di riferimento è costituito dall'orario di lavoro stabilito dalla legge (o dal contratto) con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno. Secondo quanto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare, infatti, il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto "part - time", nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 5518 del 18/03/2004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2033 del
23/02/2000). Per converso, gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro a tempo pieno, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser
4 supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1389 del 29/01/2003).
Nella specie, la prova testimoniale si basa sulle dichiarazioni rese da due avventori del bar, amici del ricorrente, che, come tali, non sono idonee a consentire una esatta e rigorosa ricostruzione dell'effettivo orario di lavoro imposto al dipendente, quale sarebbe stata richiesta alla luce dei principi sopra enunciati.
Ne consegue che, nell'incertezza alla luce degli esiti dell'istruttoria, può solo farsi riferimento all'ordinario orario di lavoro a tempo pieno.
Anche circa le mansioni e il conseguente livello di inquadramento,
l'affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe preparato cocktail in presenza dell'amico, non appare idonea, per le ragioni già espresse, a consentire di ritenere raggiunta la prova circa lo svolgimento di mansioni di barman, tenuto conto del carattere abituale e di prevalenza richiesto per il conseguimento del diritto al superiore inquadramento.
Per quanto riguarda l'indennità sostitutiva di ferie non godute, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 26985 del 22/12/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22751 del
03/12/2004: Cass. Sez. L, Sentenza n. 12311 del 21/08/2003).
Per quanto riguarda la retribuzione percepita, trattandosi di parziale adempimento, e quindi di fatto estintivo del diritto, una volta provato il rapporto, era il convenuto a dover provare di aver corrisposto eventualmente una retribuzione maggiore di quella su cui vi è l'espressa ammissione della parte ricorrente.
5 Venendo alla quantificazione delle somme dovute, escludendo lo straordinario, le ferie, i permessi e le festività, i conteggi vanno rielaborati sulla base della retribuzione dovuta in riferimento al 5° livello, con riferimento al tempo pieno (921,85 + 522.37 = € 1444,22 per il
2023).
La parte convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 8779,76, di cui € 2595,96 a titolo di differenze retributive, € 3779,98 a titolo di retribuzioni indirette, ed €
2403,82 a titolo di TFR. Su tali somme, ai sensi dell'art. 429 comma 3
c.p.c., vanno calcolati la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna la al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 in virtù del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 05/10/22 al
30/04/24, ai sensi di cui in motivazione, della somma di € 8779,76, oltre rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo, rigettando per il resto il ricorso;
b) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2695,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 20/11/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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