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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1238/2022
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1238/2022, all'udienza del 20/02/2025, alle ore 14.03, dinnanzi al Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per , l'Avv. COLOMBINI NICOLA anche per l'Avv. VIRGONE;
Parte_1 per l'Avv. CAMILLA DE FABRITIIS in sostituzione degli Avv.ti Controparte_1
DE FABRITIIS CESARE e DE FABRITIIS JACOPO.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni come da note scritte depositate;
insiste per l'accoglimento della domanda.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni come da note conclusive.
Controparte, a pag. 14, ha svolto una nuova deduzione assumendo che la banca avrebbe omesso di riferire in ordine all'opportunità dei titoli e avrebbe invitato il ad aumentare le proprie Pt_1
azioni; evidenzia che si tratta di eccezione tardiva, generica, non provata e infondata, non essendo intercorso con l'Istituto alcun rapporto di consulenza.
La difesa attrice replica evidenziando come uno dei profili di doglianza è proprio il fatto che il
è stato lasciato da solo nella gestione di questo particolare strumento di investimento. Pt_1
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
La difesa convenuta ribadisce che si è trattato di mera esecuzione degli ordini.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce al verbale).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino N. R.G. 1238/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 20/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. R.G. 1238 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2022 pendente tra
(C.F. , elettivamente domiciliato Pisa, Lungarno Parte_1 C.F._1
Galilei n. 7 presso lo studio dell'Avv. Nicola Colombini, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Francesco Virgone, come da procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.
- attore
Contro
P.I. ), in persona del procuratore speciale, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Pisa, Via Cavour n. 27 presso lo studio dell'Avv. Livio Baglini, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cesare De Fabritiis e Jacopo De Fabritiis in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.
- convenuta
Oggetto: “Intermediazione finanziaria”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la banca Parte_1 assegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 contrariis rejectis, a seguito dell'esperita istruttoria, accertata e dichiarata, per i motivi sopra esposti, la violazione della banca convenuta degli obblighi contrattuali e legali di cui si è detto nel presente atto, e previa eventuale pronuncia di risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria stipulato tra le parti, condannare per l'effetto la stessa banca al pagamento a favore del dr. Pt_1 a titolo di risarcimento di tutti i danni da lui subiti pari a € 299.930,27, o alla somma diversa,
[...] maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria, corrispondente alle seguenti somme: 1) € 131.472,00, a titolo di rimborso delle provvigioni addebitate al dr. da (allora C.R. Firenze) tra il 2011 e il 2016 o alla somma Pt_1 Controparte_1 diversa, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria;
2) €
118.458,27 a titolo di minusvalenza conseguente alle operazioni su strumenti derivati effettuate dalla banca in dipendenza del rapporto per cui è causa o alla somma diversa, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria;
3) € 50.000,00 a titolo di danno biologico, stante i danni subiti dal dr. al suo equilibrio psicofisico, o alla somma diversa, maggiore o Pt_1 minore che verrà ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria. Con interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze legali.”.
A sostegno della domanda, ha dedotto che in data 1.12.2011 ha sottoscritto un Parte_1 contratto con l'istituto di credito convenuto (allora avente ad Controparte_2
oggetto la prestazione di servizi di investimento, in particolare prodotti derivati sul mercato dei
Warrant, con conseguente apertura di un conto derivato, un conto margini, nonché un conto deposito titoli dedicati, quest'ultimo, invero, inutilizzato.
Ciò premesso, l'attore ha allegato che, pur essendo pensionato e privo di conoscenze in ambito finanziario, la gli ha consentito di assumere un rilevante rischio di investimento;
in CP_3
particolare la difesa attorea ha lamentato che: - gli strumenti finanziari proposti dall'istituto di credito erano particolarmente complessi, caratterizzati da alto profilo di rischio e non erano bilanciati da strumenti a rendimento sicuro;
- in particolare, era stato sottoscritto un contratto per strumenti derivati, cd opzioni put e call, grazie al quale si potevano gestire telefonicamente un gran numero di operazioni, tanto che ne ha compiute circa 19 al giorno, per oltre 26.000 nel periodo tra il 2012 e il
2016; - ogni operazione era sostenuta da costi di commissione in favore della , alla quale ha CP_3 corrisposto a tela titolo complessivi € 131.472,00 dal 2012 al 2016; - la convenuta, tuttavia, ha mancato di profilare correttamente il cliente, non ha adempiuto ai propri obblighi informativi, né ha fornito assistenza o consulenza, e ciò fino allo sconfinamento del conto derivati, allorquando ha sollecitato la chiusura delle operazioni in esubero;
- la ha mancato di diligenza, buona fede CP_3
e trasparenza nell'esecuzione del contratto, ledendo il diritto al risparmio del cliente costituzionalmente tutelato all'art. 47 Cost.; - in ragione della condotta inadempiente della convenuta ha maturato un danno patrimoniale – dato dalle minusvalenze e dalle commissioni corrisposte all'istituto di credito – nonché un danno non patrimoniale, atteso che la situazione di forte stress gli ha determinato una lesione psico-fisica permanente in misura del 15%. Con comparsa di costituzione del 23.06.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1 la quale ha chiesto l'integrale rigetto della domanda attorea.
La convenuta, a sostegno della propria posizione, ha contestato l'inadempimento contrattuale addebitatole, allegando di aver correttamente profilato il cliente. Nel dettaglio, la ha eccepito CP_3
che: - in data 01.12.2011, per la sottoscrizione del primo accordo quadro generale, è stata redatta apposita analisi del profilo finanziario;
- nell'occasione, l'attore ha dichiarato di conoscere tutti i prodotti finanziari, di perseguire una crescita rilevante degli investimenti e di essere favorevole all'assunzione di rischio rilevante;
- in seguito è stato sottoscritto l'accordo quadro per l'operatività in strumenti finanziari derivati, al fine di operare con strumenti derivati speculativi;
- nell'occasione, il cliente ha dichiarato di essere a conoscenza della necessità di un profilo finanziario non inferiore a
“dinamico” e di aver ricevuto tutte le necessarie informazioni da parte dell'intermediario finanziario;
- detta tipologia di contratto viene conclusa a seguito di apposito questionario specialistico, che l'attore ha compilato con esito favorevole;
- alla successiva analisi del profilo finanziario datata
16.05.2012 il cliente ha elevato il giudizio sull'investimento in azioni, passando da “accettabile in maniera moderata” a “accettabile in maniera decisamente favorevole”; - le operazioni compiute dal
, propriamente dette di short selling, e l'enorme quantità di operazioni compiute sono Pt_1
incompatibili con il profilo di un soggetto ignaro dei mercati finanziari;
- nel periodo dal 2012 al 2015 non risulta che il cliente abbia riportato minusvalenze;
- nel periodo 2015 -2016 l'attore è stato meno attivo e, conseguentemente, le commissioni della si sono ridotte. CP_3
Con specifico riferimento al danno del quale l'attore chiede ristoro, la convenuta ha contestato: - che l'attore non ha allegato quali siano le operazioni impugnate;
- che le minusvalenze genericamente quantificate non sono riconducibili a specifiche movimentazioni di titoli e, per altro verso, costituiscono credito fiscale che può essere recuperato nei 4 anni successivi alla vendita del prodotto acquistato;
- che le commissioni corrisposte sono diverse da quelle ex adverso quantificate e, per altro, si chiede la restituzione delle relative somme anche nel periodo in cui non vengono addotte minusvalenze;
- che il danno biologico è indimostrato e comunque non risulta in nesso causale con i fatti di causa, in quanto emerso sin dal 2009; - che quanto percepito nel periodo 2012 - 2014 è superiore alle minusvalenze lamentate in questa sede.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante assunzione di prove testimoniali, e quindi assegnata a questo giudice in data 5.6.2024.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'odierna udienza, fissata per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., in vista della quale hanno depositato note scritte conclusive. *****
1. Nei fatti, risulta per tabulas che l'attore ha sottoscritto con l' convenuto due diversi accordi CP_4
quadro per il collocamento di strumenti finanziari;
uno di detti contratti era relativo all'operatività con strumenti derivati in mercati regolamentati (doc. 2.3). Le parti non hanno contestato (art. 115
c.p.c.) la validità e l'efficacia dei rapporti contrattuali menzionati;
anzi l'attore, chiedendone la risoluzione, ne ha riconosciuto implicitamente la validità. La circostanza deve quindi ritenersi pacifica.
In questa sede l'attore, lamentando l'inadempimento della rispetto ai propri obblighi CP_3
informativi e di consulenza, ha dedotto la responsabilità della convenuta per i danni in tesi subiti in seguito ad investimenti rivelatisi errati. di contro, ha escluso Controparte_1
qualsivoglia profilo di inadempimento e ha dunque contestato l'an e il quantum del danno lamentato.
2. Tale il thema decidendum, è necessario evidenziare che alla fattispecie si applica la disciplina del
T.U.F. e, in modo specifico, il disposto normativo di cui agli artt. 21 ss T.U.F.
Come noto detta norma, allo scopo di porre rimedio all'asimmetria informativa tra le parti che tipicamente connota settori quale quello per cui è causa, pone una serie di obblighi accessori in capo dell'intermediario finanziario, il quale è chiamato a “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Specifica poi l'art. 23, comma 6, TUF che l'onere della prova circa l'impiego della specifica diligenza richiesta è posto in capo all'istituto di credito abilitato ex art. 1 lett. r) T.U.F.
3. Tanto premesso, la domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
4. Invero, infatti, ha assolto all'onere probatorio alla stessa Controparte_1
incombente, avendo dimostrato di avere impiegato la dovuta diligenza sin dalla fase precontrattuale e di avere atteso ai propri obblighi nella fase di conclusione ed esecuzione del contratto.
4.1. In primis, i contratti de quibus – la cui validità, lo si ripete, non è contestata – risultano correttamente redatti in forma scritta e, in particolare, emerge che la sottoscrizione è stata correttamente accompagnata dall'analisi del profilo del cliente investitore (che presenta in effetti un profilo di grande esperienza). Ciò in conformità agli obblighi informativi suddetti, così come specificati dal Regolamento CONSOB n. 11522/1998.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito recentemente che “l'intermediario assolve
l'obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell'art. 28 del Reg. n. 11522 del 1998 CP_5 allorché raccolga preventivamente, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottoponga a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione” (Cass. civ., ord. n. 17271 del 27.05.2022).
Nel caso di specie, risulta per tabulas che sia stato sottoposto ad analisi del Parte_1 profilo finanziario, affermando, nell'occasione, di conoscere gli strumenti finanziari ed i relativi rischi, di essere aggiornato sull'andamento dei mercati finanziari e di essere disponibile d oscillazioni rilevanti dei suoi investimenti (doc.
2.2 e 2.6 convenuta). Inoltre, per la sottoscrizione dell'accordo quadro per l'operatività in strumenti finanziari derivati (doc.
2.3 convenuta) l'attore ha previamente compilato un questionario, i cui esiti hanno consentito l'ammissione alla sottoscrizione di detta tipologia negoziale (doc.
2.4 e 2.5 convenuta). La circostanza vale a ritenere adempiuto l'obbligo informativo specifico che grava sull'intermediario in tema di prodotti derivati, per i quali si ha tutela rafforzata al fine di rendere effettivamente consapevole l'investitore.
4.2. Ad abundantiam, si rileva che quanto appena esposto ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni del teste il quale ha dichiarato che il si era rivolto all'istituto Tes_1 Pt_1 di credito per operazioni in opzione e che, nell'occasione, ha avvertito il cliente sui relativi rischi. Il teste ha poi dichiarato “a fine gennaio vidi che c'erano delle minusvalenze e gli consigliai di interrompere e lui mi tolse la parola” e ancora “non gli suggerii nessun'altra tipologia di investimento perché sin dall'inizio lui voleva utilizzare solo quel modello operativo. Nel mese di giugno/luglio 2012 la posizione fiscale era in guadagno marginale, allora lo chiamai per consigliare di chiudere tutto e si lamentava delle spese che potevano essere poi eventualmente recuperate con dei guadagni che c'erano.” (verbale udienza del 29.11.2023).
5. Per altro, occorre evidenziare che l'attore ha genericamente allegato di aver subito minusvalenze senza specificare da quali operazioni finanziarie siano dipese. Non vi è prova, quindi, che l'obbligo informativo sia stato inadeguato con specifico riferimento a talune attività di investimento. Ciò anche alla luce dell'andamento positivo che, nonostante l'ingente numero di operazioni compiute, ha caratterizzato gli investimenti dell'odierno attore sino al 2015 e, dunque, per oltre 3 anni di seguito.
6. Attesa l'insussistenza di inadempimenti censurabili in capo all'Istituto di credito convenuto, la domanda risulta infondata nell'an, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore valutazione circa il quantum risarcitorio.
7. E', infine, rimasto del tutto indimostrato il preteso danno biologico ventilato dall'attore, il quale, a ben vedere, è stato solo genericamente allegato e non supportato da idonei elementi di prova (tanto da non rendere possibile neppure lo svolgimento di attività istruttoria sul punto). 8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore (art. 91 c.p.c.), in applicazione del DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della lite (pari ad euro 299.930,27 – scaglione da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00), dei parametri minimi di riferimento (tenuto conto che il valore della lite si colloca vicino alla soglia minima dello scaglione) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA l'attore alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano in
€ 11.229,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pisa, all'udienza del 20/02/2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1238/2022, all'udienza del 20/02/2025, alle ore 14.03, dinnanzi al Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per , l'Avv. COLOMBINI NICOLA anche per l'Avv. VIRGONE;
Parte_1 per l'Avv. CAMILLA DE FABRITIIS in sostituzione degli Avv.ti Controparte_1
DE FABRITIIS CESARE e DE FABRITIIS JACOPO.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni come da note scritte depositate;
insiste per l'accoglimento della domanda.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni come da note conclusive.
Controparte, a pag. 14, ha svolto una nuova deduzione assumendo che la banca avrebbe omesso di riferire in ordine all'opportunità dei titoli e avrebbe invitato il ad aumentare le proprie Pt_1
azioni; evidenzia che si tratta di eccezione tardiva, generica, non provata e infondata, non essendo intercorso con l'Istituto alcun rapporto di consulenza.
La difesa attrice replica evidenziando come uno dei profili di doglianza è proprio il fatto che il
è stato lasciato da solo nella gestione di questo particolare strumento di investimento. Pt_1
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
La difesa convenuta ribadisce che si è trattato di mera esecuzione degli ordini.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce al verbale).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino N. R.G. 1238/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 20/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. R.G. 1238 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2022 pendente tra
(C.F. , elettivamente domiciliato Pisa, Lungarno Parte_1 C.F._1
Galilei n. 7 presso lo studio dell'Avv. Nicola Colombini, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Francesco Virgone, come da procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.
- attore
Contro
P.I. ), in persona del procuratore speciale, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Pisa, Via Cavour n. 27 presso lo studio dell'Avv. Livio Baglini, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cesare De Fabritiis e Jacopo De Fabritiis in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.
- convenuta
Oggetto: “Intermediazione finanziaria”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la banca Parte_1 assegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 contrariis rejectis, a seguito dell'esperita istruttoria, accertata e dichiarata, per i motivi sopra esposti, la violazione della banca convenuta degli obblighi contrattuali e legali di cui si è detto nel presente atto, e previa eventuale pronuncia di risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria stipulato tra le parti, condannare per l'effetto la stessa banca al pagamento a favore del dr. Pt_1 a titolo di risarcimento di tutti i danni da lui subiti pari a € 299.930,27, o alla somma diversa,
[...] maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria, corrispondente alle seguenti somme: 1) € 131.472,00, a titolo di rimborso delle provvigioni addebitate al dr. da (allora C.R. Firenze) tra il 2011 e il 2016 o alla somma Pt_1 Controparte_1 diversa, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria;
2) €
118.458,27 a titolo di minusvalenza conseguente alle operazioni su strumenti derivati effettuate dalla banca in dipendenza del rapporto per cui è causa o alla somma diversa, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria;
3) € 50.000,00 a titolo di danno biologico, stante i danni subiti dal dr. al suo equilibrio psicofisico, o alla somma diversa, maggiore o Pt_1 minore che verrà ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria. Con interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze legali.”.
A sostegno della domanda, ha dedotto che in data 1.12.2011 ha sottoscritto un Parte_1 contratto con l'istituto di credito convenuto (allora avente ad Controparte_2
oggetto la prestazione di servizi di investimento, in particolare prodotti derivati sul mercato dei
Warrant, con conseguente apertura di un conto derivato, un conto margini, nonché un conto deposito titoli dedicati, quest'ultimo, invero, inutilizzato.
Ciò premesso, l'attore ha allegato che, pur essendo pensionato e privo di conoscenze in ambito finanziario, la gli ha consentito di assumere un rilevante rischio di investimento;
in CP_3
particolare la difesa attorea ha lamentato che: - gli strumenti finanziari proposti dall'istituto di credito erano particolarmente complessi, caratterizzati da alto profilo di rischio e non erano bilanciati da strumenti a rendimento sicuro;
- in particolare, era stato sottoscritto un contratto per strumenti derivati, cd opzioni put e call, grazie al quale si potevano gestire telefonicamente un gran numero di operazioni, tanto che ne ha compiute circa 19 al giorno, per oltre 26.000 nel periodo tra il 2012 e il
2016; - ogni operazione era sostenuta da costi di commissione in favore della , alla quale ha CP_3 corrisposto a tela titolo complessivi € 131.472,00 dal 2012 al 2016; - la convenuta, tuttavia, ha mancato di profilare correttamente il cliente, non ha adempiuto ai propri obblighi informativi, né ha fornito assistenza o consulenza, e ciò fino allo sconfinamento del conto derivati, allorquando ha sollecitato la chiusura delle operazioni in esubero;
- la ha mancato di diligenza, buona fede CP_3
e trasparenza nell'esecuzione del contratto, ledendo il diritto al risparmio del cliente costituzionalmente tutelato all'art. 47 Cost.; - in ragione della condotta inadempiente della convenuta ha maturato un danno patrimoniale – dato dalle minusvalenze e dalle commissioni corrisposte all'istituto di credito – nonché un danno non patrimoniale, atteso che la situazione di forte stress gli ha determinato una lesione psico-fisica permanente in misura del 15%. Con comparsa di costituzione del 23.06.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1 la quale ha chiesto l'integrale rigetto della domanda attorea.
La convenuta, a sostegno della propria posizione, ha contestato l'inadempimento contrattuale addebitatole, allegando di aver correttamente profilato il cliente. Nel dettaglio, la ha eccepito CP_3
che: - in data 01.12.2011, per la sottoscrizione del primo accordo quadro generale, è stata redatta apposita analisi del profilo finanziario;
- nell'occasione, l'attore ha dichiarato di conoscere tutti i prodotti finanziari, di perseguire una crescita rilevante degli investimenti e di essere favorevole all'assunzione di rischio rilevante;
- in seguito è stato sottoscritto l'accordo quadro per l'operatività in strumenti finanziari derivati, al fine di operare con strumenti derivati speculativi;
- nell'occasione, il cliente ha dichiarato di essere a conoscenza della necessità di un profilo finanziario non inferiore a
“dinamico” e di aver ricevuto tutte le necessarie informazioni da parte dell'intermediario finanziario;
- detta tipologia di contratto viene conclusa a seguito di apposito questionario specialistico, che l'attore ha compilato con esito favorevole;
- alla successiva analisi del profilo finanziario datata
16.05.2012 il cliente ha elevato il giudizio sull'investimento in azioni, passando da “accettabile in maniera moderata” a “accettabile in maniera decisamente favorevole”; - le operazioni compiute dal
, propriamente dette di short selling, e l'enorme quantità di operazioni compiute sono Pt_1
incompatibili con il profilo di un soggetto ignaro dei mercati finanziari;
- nel periodo dal 2012 al 2015 non risulta che il cliente abbia riportato minusvalenze;
- nel periodo 2015 -2016 l'attore è stato meno attivo e, conseguentemente, le commissioni della si sono ridotte. CP_3
Con specifico riferimento al danno del quale l'attore chiede ristoro, la convenuta ha contestato: - che l'attore non ha allegato quali siano le operazioni impugnate;
- che le minusvalenze genericamente quantificate non sono riconducibili a specifiche movimentazioni di titoli e, per altro verso, costituiscono credito fiscale che può essere recuperato nei 4 anni successivi alla vendita del prodotto acquistato;
- che le commissioni corrisposte sono diverse da quelle ex adverso quantificate e, per altro, si chiede la restituzione delle relative somme anche nel periodo in cui non vengono addotte minusvalenze;
- che il danno biologico è indimostrato e comunque non risulta in nesso causale con i fatti di causa, in quanto emerso sin dal 2009; - che quanto percepito nel periodo 2012 - 2014 è superiore alle minusvalenze lamentate in questa sede.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante assunzione di prove testimoniali, e quindi assegnata a questo giudice in data 5.6.2024.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'odierna udienza, fissata per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., in vista della quale hanno depositato note scritte conclusive. *****
1. Nei fatti, risulta per tabulas che l'attore ha sottoscritto con l' convenuto due diversi accordi CP_4
quadro per il collocamento di strumenti finanziari;
uno di detti contratti era relativo all'operatività con strumenti derivati in mercati regolamentati (doc. 2.3). Le parti non hanno contestato (art. 115
c.p.c.) la validità e l'efficacia dei rapporti contrattuali menzionati;
anzi l'attore, chiedendone la risoluzione, ne ha riconosciuto implicitamente la validità. La circostanza deve quindi ritenersi pacifica.
In questa sede l'attore, lamentando l'inadempimento della rispetto ai propri obblighi CP_3
informativi e di consulenza, ha dedotto la responsabilità della convenuta per i danni in tesi subiti in seguito ad investimenti rivelatisi errati. di contro, ha escluso Controparte_1
qualsivoglia profilo di inadempimento e ha dunque contestato l'an e il quantum del danno lamentato.
2. Tale il thema decidendum, è necessario evidenziare che alla fattispecie si applica la disciplina del
T.U.F. e, in modo specifico, il disposto normativo di cui agli artt. 21 ss T.U.F.
Come noto detta norma, allo scopo di porre rimedio all'asimmetria informativa tra le parti che tipicamente connota settori quale quello per cui è causa, pone una serie di obblighi accessori in capo dell'intermediario finanziario, il quale è chiamato a “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Specifica poi l'art. 23, comma 6, TUF che l'onere della prova circa l'impiego della specifica diligenza richiesta è posto in capo all'istituto di credito abilitato ex art. 1 lett. r) T.U.F.
3. Tanto premesso, la domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
4. Invero, infatti, ha assolto all'onere probatorio alla stessa Controparte_1
incombente, avendo dimostrato di avere impiegato la dovuta diligenza sin dalla fase precontrattuale e di avere atteso ai propri obblighi nella fase di conclusione ed esecuzione del contratto.
4.1. In primis, i contratti de quibus – la cui validità, lo si ripete, non è contestata – risultano correttamente redatti in forma scritta e, in particolare, emerge che la sottoscrizione è stata correttamente accompagnata dall'analisi del profilo del cliente investitore (che presenta in effetti un profilo di grande esperienza). Ciò in conformità agli obblighi informativi suddetti, così come specificati dal Regolamento CONSOB n. 11522/1998.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito recentemente che “l'intermediario assolve
l'obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell'art. 28 del Reg. n. 11522 del 1998 CP_5 allorché raccolga preventivamente, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottoponga a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione” (Cass. civ., ord. n. 17271 del 27.05.2022).
Nel caso di specie, risulta per tabulas che sia stato sottoposto ad analisi del Parte_1 profilo finanziario, affermando, nell'occasione, di conoscere gli strumenti finanziari ed i relativi rischi, di essere aggiornato sull'andamento dei mercati finanziari e di essere disponibile d oscillazioni rilevanti dei suoi investimenti (doc.
2.2 e 2.6 convenuta). Inoltre, per la sottoscrizione dell'accordo quadro per l'operatività in strumenti finanziari derivati (doc.
2.3 convenuta) l'attore ha previamente compilato un questionario, i cui esiti hanno consentito l'ammissione alla sottoscrizione di detta tipologia negoziale (doc.
2.4 e 2.5 convenuta). La circostanza vale a ritenere adempiuto l'obbligo informativo specifico che grava sull'intermediario in tema di prodotti derivati, per i quali si ha tutela rafforzata al fine di rendere effettivamente consapevole l'investitore.
4.2. Ad abundantiam, si rileva che quanto appena esposto ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni del teste il quale ha dichiarato che il si era rivolto all'istituto Tes_1 Pt_1 di credito per operazioni in opzione e che, nell'occasione, ha avvertito il cliente sui relativi rischi. Il teste ha poi dichiarato “a fine gennaio vidi che c'erano delle minusvalenze e gli consigliai di interrompere e lui mi tolse la parola” e ancora “non gli suggerii nessun'altra tipologia di investimento perché sin dall'inizio lui voleva utilizzare solo quel modello operativo. Nel mese di giugno/luglio 2012 la posizione fiscale era in guadagno marginale, allora lo chiamai per consigliare di chiudere tutto e si lamentava delle spese che potevano essere poi eventualmente recuperate con dei guadagni che c'erano.” (verbale udienza del 29.11.2023).
5. Per altro, occorre evidenziare che l'attore ha genericamente allegato di aver subito minusvalenze senza specificare da quali operazioni finanziarie siano dipese. Non vi è prova, quindi, che l'obbligo informativo sia stato inadeguato con specifico riferimento a talune attività di investimento. Ciò anche alla luce dell'andamento positivo che, nonostante l'ingente numero di operazioni compiute, ha caratterizzato gli investimenti dell'odierno attore sino al 2015 e, dunque, per oltre 3 anni di seguito.
6. Attesa l'insussistenza di inadempimenti censurabili in capo all'Istituto di credito convenuto, la domanda risulta infondata nell'an, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore valutazione circa il quantum risarcitorio.
7. E', infine, rimasto del tutto indimostrato il preteso danno biologico ventilato dall'attore, il quale, a ben vedere, è stato solo genericamente allegato e non supportato da idonei elementi di prova (tanto da non rendere possibile neppure lo svolgimento di attività istruttoria sul punto). 8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore (art. 91 c.p.c.), in applicazione del DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della lite (pari ad euro 299.930,27 – scaglione da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00), dei parametri minimi di riferimento (tenuto conto che il valore della lite si colloca vicino alla soglia minima dello scaglione) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA l'attore alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano in
€ 11.229,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pisa, all'udienza del 20/02/2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino