TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott.
Paolo Coppola, all' udienza di discussione del 20.5.25, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4670/25 R.G.A.C. tra
, nata a [...] il [...] (CF n: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
SANTOCHIRICO SARA e ALESSANDRO FAGGIANO giusta procura in atti -RICORRENTE- contro
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di
Stefano che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 22.3.24 Repertorio n.37875 -Raccolta n.7131 ,a rogito notaio n FIUMICINO-distretto notarile di Roma Persona_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: assegno per il nucleo familiare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.2.25 l'istante conveniva in giudizio l'
allegando di essere titolare di pensione di reversibilità CP_2
erogata dall , di aver ottenuto , a seguito di giudizio instaurato CP_2
dinanzi a questo Tribunale, il riconoscimento degli assegni per Nucleo
Familiare - Tabella 19, nuclei familiari orfanili composti solo da CP_2 maggiorenni inabili” / prima colonna / primo scaglione di reddito - con decorrenza dal 5.10.2010, condannando l al pagamento dei CP_2
relativi emolumenti economici fino al 31.1.14, di aver ottenuto, a seguito di ulteriore giudizio, il riconoscimento del medesimo diritto dall'1.2.2014 (sentenza 2850/2020), nella presente sede chiedeva il riconoscimento del medesimo diritto dall'1.7.2020 al deposito del ricorso, permanendo il requisito pensionistico nonché il requisito sanitario, anagrafico e reddituale, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in CP_2
quanto infondata in fatto e diritto con vittoria di spese di lite.
*****
Come esattamente osservato dall'istante nel caso di accertamento di un diritto o di una situazione di fatto destinata a produrre effetti nel tempo (come nel caso delle sentenze previdenziali), il relativo provvedimento definitivo esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione (c.f.r. Corte di Cassazione Civile, sentenza n. 16959/03, nella quale espressamente si statuisce che “In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscono il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su di una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità di cosa giudicata impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza di elementi di fatto e di diritto che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento”); Orbene appare chiaro che la domanda amministrativa c'era e c'era il ricorso amministrativo di tal chè le relative eccezioni sono infondate.
Del pari è infondata l'eccezione di prescrizione posto che si tratta di crediti dall'1.7.2000.
A fronte della allegazione del possesso attuale dei requisiti di legge l' ha contestato il loro permanete in maniera assolutamente CP_2
generica permanere dei presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare.
Parte ricorrente ha –pur non incombendo sulla stessa il relativo onere- documentato la persistenza delle patologie da cui è affetta la ricorrente già oggetto di accertamento nel precedente giudizio e descritte nella documentazione sanitaria versata in copia in atti. L'accertamento contenuto in sentenza, tenuto conto della natura delle patologie, in mancanza di qualsivoglia specifico rilievo formulato al riguardo dal convenuto e/o di allegazione di fatti sopravvenuti, fonda il positivo convincimento del permanere dello stato invalidante nella misura già accertata.
Considerato altresì che ricorrono i requisiti socio-economici di legge per l'accesso alle prestazioni richieste (cfr. documentazione prodotta in atti con allegazione di un reddito composto solo da pensione di reversibilità del coniuge da lavoro dipendente nonché specifica allegazione di cui alla indicazione dei documenti prodotti) la domanda va quindi accolta, con condanna dell al pagamento dei ratei CP_2
maturati come in ricorso reclamati sui quali competono gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi a decorrere dal 120 giorno successivo alla decorrenza del diritto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna l' al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
della somma di € 3.188,46, a titolo di ratei arretrati di
[...]
dal 01.07.20200 al 21.2.25 oltre interessi legali dalla data CP_3
della sentenza al soddisfo;
2) - condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida per CP_2
l'intero in euro 1312,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa con attribuzione ai difensori costituiti.
IL GIUDICE
(dr. Paolo Coppola)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott.
Paolo Coppola, all' udienza di discussione del 20.5.25, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4670/25 R.G.A.C. tra
, nata a [...] il [...] (CF n: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
SANTOCHIRICO SARA e ALESSANDRO FAGGIANO giusta procura in atti -RICORRENTE- contro
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di
Stefano che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 22.3.24 Repertorio n.37875 -Raccolta n.7131 ,a rogito notaio n FIUMICINO-distretto notarile di Roma Persona_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: assegno per il nucleo familiare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.2.25 l'istante conveniva in giudizio l'
allegando di essere titolare di pensione di reversibilità CP_2
erogata dall , di aver ottenuto , a seguito di giudizio instaurato CP_2
dinanzi a questo Tribunale, il riconoscimento degli assegni per Nucleo
Familiare - Tabella 19, nuclei familiari orfanili composti solo da CP_2 maggiorenni inabili” / prima colonna / primo scaglione di reddito - con decorrenza dal 5.10.2010, condannando l al pagamento dei CP_2
relativi emolumenti economici fino al 31.1.14, di aver ottenuto, a seguito di ulteriore giudizio, il riconoscimento del medesimo diritto dall'1.2.2014 (sentenza 2850/2020), nella presente sede chiedeva il riconoscimento del medesimo diritto dall'1.7.2020 al deposito del ricorso, permanendo il requisito pensionistico nonché il requisito sanitario, anagrafico e reddituale, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in CP_2
quanto infondata in fatto e diritto con vittoria di spese di lite.
*****
Come esattamente osservato dall'istante nel caso di accertamento di un diritto o di una situazione di fatto destinata a produrre effetti nel tempo (come nel caso delle sentenze previdenziali), il relativo provvedimento definitivo esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione (c.f.r. Corte di Cassazione Civile, sentenza n. 16959/03, nella quale espressamente si statuisce che “In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscono il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su di una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità di cosa giudicata impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza di elementi di fatto e di diritto che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento”); Orbene appare chiaro che la domanda amministrativa c'era e c'era il ricorso amministrativo di tal chè le relative eccezioni sono infondate.
Del pari è infondata l'eccezione di prescrizione posto che si tratta di crediti dall'1.7.2000.
A fronte della allegazione del possesso attuale dei requisiti di legge l' ha contestato il loro permanete in maniera assolutamente CP_2
generica permanere dei presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare.
Parte ricorrente ha –pur non incombendo sulla stessa il relativo onere- documentato la persistenza delle patologie da cui è affetta la ricorrente già oggetto di accertamento nel precedente giudizio e descritte nella documentazione sanitaria versata in copia in atti. L'accertamento contenuto in sentenza, tenuto conto della natura delle patologie, in mancanza di qualsivoglia specifico rilievo formulato al riguardo dal convenuto e/o di allegazione di fatti sopravvenuti, fonda il positivo convincimento del permanere dello stato invalidante nella misura già accertata.
Considerato altresì che ricorrono i requisiti socio-economici di legge per l'accesso alle prestazioni richieste (cfr. documentazione prodotta in atti con allegazione di un reddito composto solo da pensione di reversibilità del coniuge da lavoro dipendente nonché specifica allegazione di cui alla indicazione dei documenti prodotti) la domanda va quindi accolta, con condanna dell al pagamento dei ratei CP_2
maturati come in ricorso reclamati sui quali competono gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi a decorrere dal 120 giorno successivo alla decorrenza del diritto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna l' al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
della somma di € 3.188,46, a titolo di ratei arretrati di
[...]
dal 01.07.20200 al 21.2.25 oltre interessi legali dalla data CP_3
della sentenza al soddisfo;
2) - condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida per CP_2
l'intero in euro 1312,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa con attribuzione ai difensori costituiti.
IL GIUDICE
(dr. Paolo Coppola)