TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4358/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 03.03.2025 e promossa promossa da
C.F. , elettivamente domiciliato in Messina, via Parte_1 C.F._1
Monza n. 15, presso lo studio dell'Avv. DONNICI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Messina, via Santa CI n. 82, presso lo studio dell'Avv. GRILLO CARLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.03.2025, le parti hanno concluso concordamente all'accordo raggiunto. visto del P.M. in data 03/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 24.10.2024, remesso che Parte_1 dalla relazione, ormai interrotta, con era nata la figlia Controparte_1 Per_1
, il 27.09.2021; che, venuto meno il legame affettivo, la resistente aveva deciso di
[...] trasferirsi in altro immobile con la figlia;
che, da quel momento, egli aveva sempre provveduto alle esigenze della minore corrispondendo alla madre la somma mensile di € 200,00 per il suo mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, e tenendo con sé la figlia CI almeno due pomeriggi a settimana;
che, tuttavia, la resistente impediva alla figlia di pernottare con il padre;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso della minore, con collocazione presso la madre, e che fossero regolamentati i tempi di permanenza con il padre;
infine, che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 200,00 CP_1 mensili per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 08/11/2024, veniva fissata l'udienza ex art. 473-bis.21.
Con comparsa del 02.02.2025, si costituiva in giudizio opponendosi alle Controparte_1 domande formulate da parte ricorrente e chiedendone il rigetto. In particolare, la resistente rappresentava che, stante la tenera età della figlia, non fosse opportuno che la stessa pernottasse con il padre e chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso della minore, con collocazione presso di sé, e che fossero disciplinati i tempi di permanenza con il padre;
che fosse posto a carico del l'obbligo di corrisponderle l'importo di € 500,00 mensili per il mantenimento della Pt_1 figlia CI, oltre al 50% delle spese straordinarie, e che l'assegno unico fosse diviso nella misura del 50% tra i genitori;
infine, che il fosse condannato alla restituzione degli Pt_1 effetti personali e del mobilio presenti nella casa familiare, acquistati dalla CP_1
All'udienza del 5 febbraio 2025, il Giudice delegato, esperito il tentativo di conciliazione e valutata positivamente la possibilità di addivenire ad una soluzione concordata tra le parti, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 03.03.2025.
Alla suddetta udienza, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e di volere concludere il giudizio alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre;
- esercizio del diritto di visita da parte del padre il martedì e venerdì di ogni settimana, o prelevando CI da scuola o prelevandola dalla madre alle ore 14.30, riaccompagnandola alle ore 19:00;
- fine settimana alternati, in cui CI trascorrerà con il padre il sabato (dalle 12 alle 20.30) o la domenica (dalle 10 alle 19);
- la figlia trascorrerà le festività ad anni alterni con il padre e con la madre, e dunque trascorrerà con il padre o il 24 dicembre dalle 14.30 con pernottamento o il 25 dicembre dalle 10:00 alle
21:00; allo stesso modo, trascorrerà con il padre o il 31 dicembre dalle 14.30 con pernottamento o l'1 gennaio dalle 10:00 alle 21:00; Pasqua o lunedì dell'Angelo dalle 09:00 alle 21:00;
- il giorno del compleanno verrà trascorso con entrambi i genitori, metà giornata ciascuno;
- le ricorrenze familiari (compleanni etc.) alternativamente;
- per il pernottamento della minore presso il padre, da giugno e luglio 2025 un pernottamento nel weekend con il padre, da agosto 2025 in poi fine settimana alterni, due volte al mese, con un pernottamento per ciascun fine settimana;
- da agosto 2025 una settimana consecutiva senza pernottamenti;
- da agosto 2026, due settimane non consecutive di cinque giorni di pernottamento consecutivi totali;
- relativamente al mantenimento della figlia, il corrisponderà alla l'importo di € Pt_1 CP_1 300,00, oltre contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
- l'assegno unico verrà ripartito tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
Preso atto delle intese raggiunte, il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che detti accordi possano essere recepiti, non apparendo gli stessi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore.
Le spese, stante l'accordo raggiunto, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 24.10.2024, disattesa ogni contraria domanda, eccezione,
[...] così provvede:
- dispone, in ordine all'affido della figlia minore, alla domiciliazione della stessa, alla regolamentazione dei tempi di permanenza e degli aspetti economici fra le parti, come da accordo dalle stesse raggiunto alla udienza del 03.03.2025 e riportato in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del
04.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.