Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 3517
CS
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del principio del ne bis in idem

    Non è ravvisabile la violazione del ne bis in idem poiché le sanzioni disciplinari inflitte hanno ad oggetto fatti diversi. La prima sanzione (consegna semplice) riguardava la condotta di resistenza all'addetto alla vigilanza, mentre la seconda sanzione (sospensione dal servizio) riguardava la rapina impropria e le lesioni personali, reati accertati in sede penale. La condotta di percosse, oggetto della prima sanzione, integra un mero segmento della condotta di rapina e di lesioni, oggetto della seconda sanzione, senza coincidere con essa né esaurirne il disvalore.

  • Inammissibile
    Violazione dei termini di riapertura del procedimento disciplinare

    Il motivo di ricorso relativo alla violazione dei termini di riapertura del procedimento è inammissibile perché il ricorrente non indica sotto quali profili e in quali tratti procedimentali sarebbe avvenuta tale violazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 3517
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3517
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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