Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 3517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3517 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03517/2026REG.PROV.COLL.
N. 06204/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6204 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il consigliere LI ES e udito per l’appellante l’avvocato Stefano Monti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. L’oggetto è giudizio è il provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri del 27 agosto 2018 con cui è stata inflitta al carabiniere scelto -OMISSIS-la sanzione disciplinare di stato della sospensione dal servizio per mesi dieci.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dalla documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e dalle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, sono i seguenti.
2.1. In data 11 febbraio del 2011 il militare, che all’epoca dei fatti prestava servizio presso la Stazione CC di Venezia San Marco, veniva fermato dal personale di vigilanza di un centro commerciale in quanto ritenuto responsabile della sottrazione di una custodia e di una pellicola protettiva per cellulare.
2.2. L’interessato, nel tentativo di divincolarsi, colpiva con una testata un vigilante, ferendolo al sopracciglio, e si allontanava dalla struttura di vendita.
2.3. A seguito dell’episodio, con atto del 19 giugno 2011, preceduto dalla contestazione degli addebiti del 15 marzo 2011, veniva inflitta al -OMISSIS- la sanzione di corpo di sette giorni di consegna semplice per violazione degli articoli 713, 717 e 732 del d.P.R. n. 90 del 2010 con la seguente motivazione: << sottoposto a controllo dal personale di vigilanza all'interno di un centro commerciale, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, si allontanava dopo aver colpito con una testata al volto un addetto alla sicurezza, assumendo un contegno scarsamente responsabile e non consono alla figura di carabiniere, e causando, con tale comportamento, nocumento al prestigio personale e dell'istituzione >>.
2.4. Dall’episodio in questione scaturiva anche un procedimento penale che si concludeva con la condanna del militare, con sentenza del Tribunale di Venezia n. -OMISSIS- del 28 giugno 2012, confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 394 del 4 febbraio 2016, alla pena di mesi 11 di reclusione e ad euro 200,00 di multa per rapina impropria e lesioni.
2.5. La Corte di cassazione, con sentenza del 9 maggio 2017, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal -OMISSIS-, determinando il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello.
2.6. Acquisiti gli atti del procedimento penale (nota del Comando provinciale di Venezia del 4 dicembre 2017), l’amministrazione avviava a carico del militare il procedimento disciplinare di stato con atto di contestazione degli addebiti del 4 gennaio 2018.
2.7. Con la determina del Comandante generale dell’Arma del 27 agosto 2018 veniva inflitta all’incolpato la sanzione disciplinare di stato della sospensione per mesi dieci in quanto il comportamento tenuto -consistente nei delitti di rapina impropria e di lesioni personali, come accertati dal giudice penale- veniva ritenuto << gravemente lesivo del prestigio personale e dell’Istituzione innanzi ai soggetti pubblici e privati a qualunque titolo venuti a conoscenza della vicenda, in palese violazione dei doveri attinenti al proprio status e al giuramento prestato >>.
3. Con ricorso di primo grado il militare chiedeva l’annullamento del provvedimento sopra indicato, articolando i seguenti motivi di gravame:
I. Violazione dell’art. 1393 del D.lgs. n. 66 del 2010, come riformulato dall’art. 15 della legge n. 124 del 2015 e dall’art. 4, comma 1,lettera t), del D.lgs. n. 91 del 2016, nonché la violazione degli articoli 2, 3, 24, 25 e27 della Costituzione, dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in quanto l’Amministrazione avrebbe irrogato due diverse sanzioni disciplinari per i medesimi fatti in violazione del principio del “ ne bis in idem ”.
II. Violazione dell’art. 120 del DPR n. 3del 1957, dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, nonché la violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo, di celerità, trasparenza e buon andamento dell’attività dell’Amministrazione , perché sarebbe stato violato il termine di 90 giorni tra un atto ed il successivo del procedimento disciplinare.
4. Il T.a.r. per il Veneto, sezione prima, con sentenza -OMISSIS-, respingeva il ricorso, rilevando che: a) non è ravvisabile la violazione del ne bis in idem perché l’amministrazione ha esercitato il potere di riapertura del procedimento disciplinare in una delle ipotesi normativamente previste dall’art. 1393 d.lgs 66 del 2010, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t) d.lgs n. 91 del 2016, che consente la riapertura del procedimento laddove dalla sentenza penale irrevocabile risulti che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare possa comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione; b) quanto al motivo di ricorso relativo alla violazione dei termini di riapertura del procedimento, esso è inammissibile perché il ricorrente non indica sotto quali profili e in quali tratti procedimentali sarebbe avvenuta tale violazione.
5. L’appellante ha interposto appello, articolando il seguente motivo di gravame:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1393 DEL D.LG. N. 66/2010, COME RIFORMULATO DALL’ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 E DALL’ART. 4, COMMA 1, LETTERA T), DEL D.LGS. N. 91/2016, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 24, 25 E 27 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA C.E.D.U. VIOLAZIONE DELL’ART. 50 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “NE BIS IN IDEM”. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 653 C.P.P.
Ad avviso dell’appellante, il T.a.r. sarebbe incorso in errore nel richiamare l’art. 1393 d.lgs 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell’ordinamento militare, c.m.), poiché al momento dell’avvio del primo procedimento disciplinare, prodromico all’irrogazione della sanzione di corpo, non era prevista la possibilità della sua futura riapertura in considerazione degli esiti del giudizio penale. Tale possibilità, introdotta dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, dapprima, e dal d. lgs. 26 aprile 2016, n. 91, poi, non si estende ai procedimenti già conclusi al momento dell’entrata in vigore della riforma (28 agosto 2015), come chiarito dall’amministrazione con la Circolare n. M_D GMIL 0574380 del 26 agosto 2015, richiamata dalla Guida tecnica “procedure disciplinari”.
L’amministrazione avrebbe, pertanto, punito due volte il ricorrente per il medesimo fatto in violazione del ne bis in idem .
6. Si è costituito in resistenza il Ministero della difesa.
7. All’udienza pubblica del 28 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. Come chiarito dalla Corte costituzionale, ai fini della configurabilità del c.d. bis in idem , l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione dell’illecito, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (sent. 200 del 2016).
10. La Corte di cassazione ha più volte statuito che l’ idem factum è ravvisabile, alla luce della giurisprudenza della Cedu e di quella della Corte di giustizia, nel caso di identici fatti materiali o in quello di fatti sostanzialmente identici per circostanze connesse da inscindibile legame sotto il profilo spazio-temporale, dovendosi escludere, invece, l’identità nel differente caso in cui dalla medesima condotta dell’agente siano derivati eventi naturalisticamente diversi (Cass. penale, sez. IV, 9 maggio 2024, n. 30615, sez. V, 25 ottobre 2021, n. 1363; VI, 23 maggio 2024, n. 33856).
11. Se l’ idem factum va escluso nel caso in cui una medesima condotta abbia cagionato, sul piano naturalistico, eventi diversi, esso deve essere, a maggior ragione, escluso nel caso di condotte diverse ed accomunate da un solo segmento di azione, non idoneo a determinarne l’identificazione e sovrapposizione né sul piano materiale né sul piano giuridico con riguardo al loro disvalore disciplinare, oltre che penale.
12. Le sanzioni disciplinari inflitte all’appellante hanno ad oggetto fatti diversi.
13. La sanzione disciplinare di corpo riguarda una condotta così descritta: << sottoposto a controllo dal personale di vigilanza all'interno di un centro commerciale, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, si allontanava dopo aver colpito con una testata al volto un addetto alla sicurezza >>.
La condotta sanzionata consiste, quindi, in una resistenza ai danni dell’addetto alla vigilanza.
14. Non risulta contestata anche la condotta di sottrazione della merce poiché in sede di istruttoria disciplinare erano state accolte le giustificazioni dell’interessato, il quale aveva dichiarato << di non avere compiuto quanto addebitatogli dal personale di sicurezza e di non aver mai avuto l’intenzione di sottrarsi al controllo, non avendo nulla da nascondere >>.
15. In considerazione di quanto dichiarato dall’incolpato e di quanto constatato dallo stesso responsabile del procedimento (intervenuto, tuttavia, sul posto solo dopo i fatti), il comportamento veniva punito con sette giorni di consegna semplice poiché ritenuto “po co responsabile e non confacente allo status di militare ” (esame posizione disciplinare del 13 giugno 2021 a firma del Comandante della Compagnia di Mestre).
16. La sanzione disciplinare di stato riguarda, invece, una condotta diversa e più grave, consistente: a) in una rapina impropria (reato complesso di pura condotta costituito dalla sottrazione di merce dagli scaffali del centro commerciale e della successiva violenza contro l’addetto alla vigilanza al fine di assicurarsi l’impunità); b) dalle lesioni personali aggravate dal nesso teleologico (reato ad evento, nettamente distinto da quello-di pura condotta- delle percosse già oggetto della sanzione di corpo).
17. In altri termini, la condotta di percosse, oggetto della prima sanzione, integra un mero segmento della condotta di rapina e di quella di lesioni, oggetto della seconda sanzione, senza coincidere con essa né esaurirne il disvalore sotto il profilo disciplinare e penale.
18. Il fatto materiale di reato, ormai accertato con sentenza passata in giudicato, non può essere più posto in discussione in sede penale, ai sensi dell’art. 653, comma 1 bis, c.p.p.
19. La diversità delle condotte sanzionate -che rispecchia e giustifica la diversa gravità della sanzione inflitta - emerge chiaramente dalla lettura degli atti di contestazione degli addebiti del 15 marzo 2011 e del 4 gennaio 2018: da un lato, viene descritto un comportamento di scarsa offensività (integrante, al più, un delitto di percosse, punibile a querela della persona offesa che nella specie non risulta proposta) mentre, dall’altro lato, viene contestata una condotta integrante un delitto contro la persona e il patrimonio connotato da rilevante disvalore penale ed allarme sociale, anche perché commesso da un appartenente all’Arma.
20. Per tali ragioni, il Collegio non condivide quanto sostenuto in appello (pag. 4), ossia che i fatti alla base della irrogata sanzione di corpo e quelli che fondano la sanzione di stato siano gli stessi.
21. All’identità del contesto spazio-temporale non corrisponde, infatti, anche l’identità delle condotte contestate nella loro dimensione storico- naturalistica, oltre che giuridica: allontanamento a seguito di “testata” nel primo caso, rapina impropria e lesioni aggravate nel secondo.
22. Ne discende la legittimità del provvedimento impugnato, a prescindere dalla questione afferente alla riapertura in malam partem del procedimento disciplinare a seguito del giudicato penale di condanna e all’applicabilità ratione temporis dell’art. 1393 c.m., come modificato dalla legge 124 del 2015.
23. Sotto tale profilo ci si limita ad osservare che:
a) la circolare M_D GMIL 0574380 in data 26 agosto 2015, richiamata dalla guida tecnica “procedure disciplinari” ed. 2021, stabilisce che la modifica all’art. 1393 c.m., introdotta dalla l. 124/2015 che ha determinato il venir meno della c.d. pregiudiziale penale, << può trovare applicazione solo per i procedimenti disciplinari avviati per infrazioni conosciute dall’Amministrazione della Difesa dopo l’entrata in vigore della riforma (28 agosto 2015), laddove i procedimenti già incardinati a tale data continuano a essere disciplinati dalle regole pregresse >>. Sulla base di tale disposizione, ai procedimenti già incardinati prima della riforma e ancora pendenti alla data della sua entrata in vigore, continua ad applicarsi la previgente formulazione dell’art. 1393 c.m. che sancisce l’obbligo di sospensione del procedimento disciplinare in attesa di quello penale;
b) la circolare sopra indicata disciplina unicamente i procedimenti pendenti (già incardinati) al momento dell’entrata in vigore della novella, escludendo l’applicazione ad essi dello ius superveniens ; essa non si occupa dei procedimenti già conclusi prima della novella e riavviati dopo la medesima;
c) l’applicazione della precedente formulazione dell’art. 1393 c.m. non può, quindi, trovare applicazione al procedimento disciplinare avviato con l’atto di contestazione degli addebiti del 4 gennaio 2018 il quale, in applicazione del principio tempus regit actum , è soggetto alla disciplina vigente al momento dell’avvio ( rectius, riavvio) dell’iter procedimentale, costituita dalla legge n. 124 del 2015 che consente la riapertura del procedimento (chiuso il 19 giugno 2011 e non più pendente alla data di entrata in vigore della novella), laddove dalla sentenza irrevocabile risulti che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare possa comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione (sebbene in concreto non irrogata, come accaduto nel caso di specie).
24. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.
25. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione al Ministero della difesa delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB AO, Presidente
LI ES, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LI ES | AB AO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.