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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1422/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2499/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3293/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 03/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01HU00294 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01HU00294 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01HU00294 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01HU00294 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01HU00294 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, propone appello avverso la se.ntenza n. 3293/10/23, relativa all'avviso di accertamento TYX01HU00294 – anno 2016 (II.DD., IVA, IRAP).
Conviene in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, costituita.
L'appellante ha impugnato la decisione di primo grado lamentando, tra l'altro, violazioni procedurali sulla firma dell'atto, erroneità della motivazione, insussistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo e travisamento dei fatti con riferimento alla differenza cassa (€ 45,82) e all'analisi del ricarico applicato.
L'appellante contesta:
- che l'unica irregolarità riscontrata in sede di accesso fosse una differenza cassa di € 45, troppo modesta per fondare l'inattendibilità delle scritture;
- che l'Ufficio non avrebbe individuato concrete anomalie contabili;
- che l'accertamento sarebbe stato illegittimamente fondato solo sul ricarico (80% dichiarato, 119% minimo di settore) senza valutare la specifica realtà economica del Comune di Graniti (1500 abitanti, 5 bar concorrenti);
- che i ricavi dichiarati erano congrui secondo lo Studio di Settore. che la prevalenza di prodotti non trasformati
(95% del venduto) giustifica un ricarico basso;
- che lo studio di settore non è calibrato territorialmente;
- che l'accertamento sarebbe sproporzionato e privo di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Controdeduzioni dell'Ufficio
1 Validità della firma e della delega
L'Ufficio ha prodotto la delega di firma del Direttore provinciale (atto dispositivo n. 88/2021), l'indicazione del funzionario delegato (Capo Team Controlli) con qualifica idonea e la copia dell'avviso firmato digitalmente.
Richiama costante giurisprudenza secondo cui è sufficiente l'indicazione della qualifica del delegato e la delega può essere prodotta anche in giudizio. [
2 Presunzioni gravi, precise e concordanti
L'Ufficio ribadisce che la differenza cassa è solo uno dei molti elementi;
le scritture risultano inattendibili perché i ricavi dichiarati sono incongrui rispetto al ricarico applicato;
il reddito dichiarato dal contribuente è antieconomico rispetto ai costi;
l'accertamento si basa su analisi complessiva e non su un unico indice.
Richiama inoltre l'ampia giurisprudenza sulla legittimità dell'accertamento induttivo in presenza di inattendibilità anche solo presuntiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
1. Sulla legittimità formale dell'atto La documentazione prodotta dall'Ufficio dimostra:
- la presenza di delega scritta del Direttore;
- la qualifica dirigenziale/terza area del firmatario;
- la correttezza della firma digitale e della notifica.
La giurisprudenza di Cassazione consente la produzione della delega anche nel giudizio di merito, e ritiene irrilevante il formato del documento notificato via PEC.
La censura è quindi infondată.
2. Sulla legittimità dell'accertamento induttivo
La ricostruzione dell'Ufficio non si basa su un unico dato, bensì su un complesso di elementi convergenti, tra cui:
a) la differenza cassa riscontrata in sede di accesso;
b) il ricarico dichiarato estremamente basso rispetto ai valori di settore;
c) la sproporzione tra costi (soprattutto del personale) e reddito dell'imprenditore;
d) le incongruenze tra la composizione del venduto dichiarata e i margini usuali della categoria.
Tali elementi costituiscono presunzioni “gravi, precise e concordanti” ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. d), DPR
600/73.
Il contribuente, di contro, non ha fornito giustificazioni concrete e documentate della presunta peculiarità della propria attività.
Sebbene egli insista sul ricarico del 95% di merce non trasformata, tale prospettazione non incide sulle valutazioni economiche complessive, che evidenziano comunque incongruenze significative rispetto ai dati medi del settore.
3. Sulla critica allo Studio di Settore
Il contribuente contesta che il ricarico minimo sia identico in Comuni molto diversi (Graniti, Messina,
Taormina). Tale censura non regge. Lo Studio di Settore è strumento normativamente previsto e basato su analisi statistiche nazionali;
l'Ufficio ha applicato la percentuale minima, non quella media o massima.
Il contribuente si era adeguato allo Studio di Settore, riconoscendone quindi la congruenza.
La Corte rileva che il contribuente non ha fornito elementi probatori oggettivi (es.: listini prezzi, analisi concorrenziale, margini effettivi) idonei a dimostrare che il ricarico fosse adeguato al mercato locale.
4. Sulla motivazione della sentenza di primo grado
Benché sintetica, la sentenza impugnata contiene la ratio decidendi, basata:
- sull'inattendibilità delle scritture;
- sulla congruenza delle motivazioni dell'accertamento;
- sull'antieconomicità dell'attività.
5. Spese
Compensa le spese in ragione della complessità delle uestioni esaminate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2499/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3293/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 03/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01HU00294 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01HU00294 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01HU00294 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01HU00294 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01HU00294 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, propone appello avverso la se.ntenza n. 3293/10/23, relativa all'avviso di accertamento TYX01HU00294 – anno 2016 (II.DD., IVA, IRAP).
Conviene in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, costituita.
L'appellante ha impugnato la decisione di primo grado lamentando, tra l'altro, violazioni procedurali sulla firma dell'atto, erroneità della motivazione, insussistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo e travisamento dei fatti con riferimento alla differenza cassa (€ 45,82) e all'analisi del ricarico applicato.
L'appellante contesta:
- che l'unica irregolarità riscontrata in sede di accesso fosse una differenza cassa di € 45, troppo modesta per fondare l'inattendibilità delle scritture;
- che l'Ufficio non avrebbe individuato concrete anomalie contabili;
- che l'accertamento sarebbe stato illegittimamente fondato solo sul ricarico (80% dichiarato, 119% minimo di settore) senza valutare la specifica realtà economica del Comune di Graniti (1500 abitanti, 5 bar concorrenti);
- che i ricavi dichiarati erano congrui secondo lo Studio di Settore. che la prevalenza di prodotti non trasformati
(95% del venduto) giustifica un ricarico basso;
- che lo studio di settore non è calibrato territorialmente;
- che l'accertamento sarebbe sproporzionato e privo di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Controdeduzioni dell'Ufficio
1 Validità della firma e della delega
L'Ufficio ha prodotto la delega di firma del Direttore provinciale (atto dispositivo n. 88/2021), l'indicazione del funzionario delegato (Capo Team Controlli) con qualifica idonea e la copia dell'avviso firmato digitalmente.
Richiama costante giurisprudenza secondo cui è sufficiente l'indicazione della qualifica del delegato e la delega può essere prodotta anche in giudizio. [
2 Presunzioni gravi, precise e concordanti
L'Ufficio ribadisce che la differenza cassa è solo uno dei molti elementi;
le scritture risultano inattendibili perché i ricavi dichiarati sono incongrui rispetto al ricarico applicato;
il reddito dichiarato dal contribuente è antieconomico rispetto ai costi;
l'accertamento si basa su analisi complessiva e non su un unico indice.
Richiama inoltre l'ampia giurisprudenza sulla legittimità dell'accertamento induttivo in presenza di inattendibilità anche solo presuntiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
1. Sulla legittimità formale dell'atto La documentazione prodotta dall'Ufficio dimostra:
- la presenza di delega scritta del Direttore;
- la qualifica dirigenziale/terza area del firmatario;
- la correttezza della firma digitale e della notifica.
La giurisprudenza di Cassazione consente la produzione della delega anche nel giudizio di merito, e ritiene irrilevante il formato del documento notificato via PEC.
La censura è quindi infondată.
2. Sulla legittimità dell'accertamento induttivo
La ricostruzione dell'Ufficio non si basa su un unico dato, bensì su un complesso di elementi convergenti, tra cui:
a) la differenza cassa riscontrata in sede di accesso;
b) il ricarico dichiarato estremamente basso rispetto ai valori di settore;
c) la sproporzione tra costi (soprattutto del personale) e reddito dell'imprenditore;
d) le incongruenze tra la composizione del venduto dichiarata e i margini usuali della categoria.
Tali elementi costituiscono presunzioni “gravi, precise e concordanti” ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. d), DPR
600/73.
Il contribuente, di contro, non ha fornito giustificazioni concrete e documentate della presunta peculiarità della propria attività.
Sebbene egli insista sul ricarico del 95% di merce non trasformata, tale prospettazione non incide sulle valutazioni economiche complessive, che evidenziano comunque incongruenze significative rispetto ai dati medi del settore.
3. Sulla critica allo Studio di Settore
Il contribuente contesta che il ricarico minimo sia identico in Comuni molto diversi (Graniti, Messina,
Taormina). Tale censura non regge. Lo Studio di Settore è strumento normativamente previsto e basato su analisi statistiche nazionali;
l'Ufficio ha applicato la percentuale minima, non quella media o massima.
Il contribuente si era adeguato allo Studio di Settore, riconoscendone quindi la congruenza.
La Corte rileva che il contribuente non ha fornito elementi probatori oggettivi (es.: listini prezzi, analisi concorrenziale, margini effettivi) idonei a dimostrare che il ricarico fosse adeguato al mercato locale.
4. Sulla motivazione della sentenza di primo grado
Benché sintetica, la sentenza impugnata contiene la ratio decidendi, basata:
- sull'inattendibilità delle scritture;
- sulla congruenza delle motivazioni dell'accertamento;
- sull'antieconomicità dell'attività.
5. Spese
Compensa le spese in ragione della complessità delle uestioni esaminate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente