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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/11/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1910/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice estensore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1910/2025, avente ad oggetto: “domanda per la modifica delle condizioni di divorzio” vertente tra nato a [...] il [...], CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Valentina De Rossi del Foro di Vicenza
Ricorrente
e
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Claudia Maria Longhi del Foro di Vicenza
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 4 Le parti hanno congiuntamente concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del
18/09/2025, chiedendo che il Tribunale adito, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2323/2019 depositata l'11 novembre 2019, voglia accogliere le seguenti concordate
CONDIZIONI
“1) In considerazione della raggiunta maggiore età, della indipendenza economica e del conseguimento della laurea della figlia revocarsi a decorrere dalla data di deposito del ricorso di Persona_1 modifica delle condizioni divorzili avvenuto in data 17 aprile 2025 l'obbligo in capo al padre signor Pt_1
di corrispondere nelle mani della signora l'assegno di mantenimento ordinario
[...] Controparte_1 per la figlia pari ad € 600 mensili stabiliti nel novembre 2019, oltre rivalutazione istat alla data odierna, nonchè revocarsi l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia;
Per_1
2) Il signor corrisponderà a saldo di tutti gli arretrati degli assegni di mantenimento ordinari non Pt_1 versati e delle eventuali spese straordinarie riguardanti la figlia fino alla data del 17 aprile 2025 Per_1
l'importo omnicomprensivo e forfettario di € 5.000 a mezzo bonifico bancario nel conto della signora
entro il giorno dell'udienza cartolare del 18 settembre 2025; CP_1
3) Con l'esatto pagamento dell'importo di cui sopra le parti null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altra con riguardo a qualsivoglia somma riguardante la figlia;
Persona_1
4) Il signor , a decorrere dal mese successivo a quello in cui si terrà l'udienza cartolare, verserà Pt_1 nelle mani della signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore il CP_1 Per_2 nuovo importo di € 680,00 mensili, con prima rivalutazione istat a decorrere da ottobre 2026, e concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
5) Rinuncia di ambo le parti a tutte le altre domande formulate nei rispettivi atti introduttivi;
6) Spese e competenze di causa interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza, con parere espresso in data 17.11.2025, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si premette che, con sentenza n. 2323/2019, pubblicata l'11.11.2019 nel procedimento civile n. 4589/2019
R.G., questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in pagina 2 di 4 epigrafe indicati, recependo le condizioni concordate dalle parti che prevedevano – per quanto è
d'interesse nel presente giudizio – l'obbligo di di contribuire sia al mantenimento del Parte_1 figlio minore (affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella ex casa Per_2 coniugale a lei assegnata) mediante versamento di un assegno mensile di euro 500,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, sia al mantenimento della figlia maggiorenne (all'epoca Per_1 studentessa universitaria) mediante la corresponsione di euro 600,00 mensili con la successiva rivalutazione Istat, nonché di rimborsare il 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli.
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., depositato in data 17.04.2025, allegando che la Parte_1 figlia era divenuta economicamente autosufficiente grazie al reperimento di una stabile Per_1 occupazione lavorativa, chiedeva che, a decorrere da luglio 2024 o, in subordine, dalla data della domanda fosse revocato il contributo, ordinario e straordinario, posto a suo carico nell'interesse della figlia maggiorenne.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 18.07.2025, nella quale la Controparte_1 resistente chiedeva che l'assegno di mantenimento con il concorso del padre alle spese straordinarie per la figlia fossero riconosciuti sino alla data del conseguimento della laurea (marzo 2025), mentre, Per_1 con riguardo al figlio minorenne svolgeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere un aumento, Per_2 nella misura di 100,00 euro mensili, dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di divorzio (pari ad euro 580,00 per effetto della rivalutazione monetaria), tenuto conto delle aumentate esigenze del minore collegate alla sua crescita.
Alla prima udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., celebrata con modalità cartolari su richiesta dei difensori, le parti rassegnavano conclusioni conformi e, pertanto, il Giudice relatore, con successiva ordinanza del
24.09.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
***
Le domande congiuntamente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
In primo luogo, va disposto, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di di versare Parte_1
l'assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili e di concorrere al pagamento delle spese straordinarie per la figlia maggiorenne essendo la stessa divenuta economicamente autosufficiente. Per_1
Si dà atto che le parti hanno convenuto il versamento da parte del ricorrente entro il 18.09.2025, a saldo e a tacitazione di ogni pretesa relativa agli arretrati degli assegni di mantenimento ordinari non versati e delle eventuali spese straordinarie riguardanti la figlia fino alla data del 17.04.2025, dell'importo Per_1
pagina 3 di 4 omnicomprensivo e forfettario di € 5.000,00 a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della sig.ra
. CP_1
Per quanto riguarda il figlio minorenne i genitori concordano sull'aumento dell'assegno di Per_2 mantenimento posto a carico del padre nell'interesse del medesimo e, pertanto, va disposto, con decorrenza dal mese successivo all'udienza cartolare (ottobre 2025), che il sig. corrisponda a Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio il nuovo importo Controparte_1 Per_2 di € 680,00 mensili, con prima rivalutazione istat a decorrere da ottobre 2026, fermo il suo concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Infine, va disposta come da accordi, la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente decidendo nella causa n. 1910/2025 R.G., a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2323/2019 del Tribunale di Vicenza, depositata l'11 novembre 2019, così provvede:
1) revoca, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di di versare l'assegno di Parte_1 mantenimento di euro 600,00 mensili per la figlia maggiorenne nonché di concorrere al Per_1 pagamento delle spese straordinarie per la medesima, in quanto divenuta economicamente autosufficiente, dandosi atto che le parti hanno convenuto il versamento da parte del ricorrente entro il 18.09.2025, a saldo e a tacitazione di ogni pretesa relativa agli arretrati degli assegni di mantenimento ordinari non versati e delle eventuali spese straordinarie riguardanti la figlia fino alla data del 17.04.2025, dell'importo omnicomprensivo e forfettario di € 5.000,00 a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della signora
; CP_1
2) dispone che, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, il sig. corrisponda a Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio il nuovo importo di € CP_1 Per_2
680,00 mensili, con prima rivalutazione istat a decorrere da ottobre 2026, fermo il suo concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio minore così come individuate e disciplinate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 20.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice estensore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1910/2025, avente ad oggetto: “domanda per la modifica delle condizioni di divorzio” vertente tra nato a [...] il [...], CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Valentina De Rossi del Foro di Vicenza
Ricorrente
e
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Claudia Maria Longhi del Foro di Vicenza
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 4 Le parti hanno congiuntamente concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del
18/09/2025, chiedendo che il Tribunale adito, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2323/2019 depositata l'11 novembre 2019, voglia accogliere le seguenti concordate
CONDIZIONI
“1) In considerazione della raggiunta maggiore età, della indipendenza economica e del conseguimento della laurea della figlia revocarsi a decorrere dalla data di deposito del ricorso di Persona_1 modifica delle condizioni divorzili avvenuto in data 17 aprile 2025 l'obbligo in capo al padre signor Pt_1
di corrispondere nelle mani della signora l'assegno di mantenimento ordinario
[...] Controparte_1 per la figlia pari ad € 600 mensili stabiliti nel novembre 2019, oltre rivalutazione istat alla data odierna, nonchè revocarsi l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia;
Per_1
2) Il signor corrisponderà a saldo di tutti gli arretrati degli assegni di mantenimento ordinari non Pt_1 versati e delle eventuali spese straordinarie riguardanti la figlia fino alla data del 17 aprile 2025 Per_1
l'importo omnicomprensivo e forfettario di € 5.000 a mezzo bonifico bancario nel conto della signora
entro il giorno dell'udienza cartolare del 18 settembre 2025; CP_1
3) Con l'esatto pagamento dell'importo di cui sopra le parti null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altra con riguardo a qualsivoglia somma riguardante la figlia;
Persona_1
4) Il signor , a decorrere dal mese successivo a quello in cui si terrà l'udienza cartolare, verserà Pt_1 nelle mani della signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore il CP_1 Per_2 nuovo importo di € 680,00 mensili, con prima rivalutazione istat a decorrere da ottobre 2026, e concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
5) Rinuncia di ambo le parti a tutte le altre domande formulate nei rispettivi atti introduttivi;
6) Spese e competenze di causa interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza, con parere espresso in data 17.11.2025, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si premette che, con sentenza n. 2323/2019, pubblicata l'11.11.2019 nel procedimento civile n. 4589/2019
R.G., questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in pagina 2 di 4 epigrafe indicati, recependo le condizioni concordate dalle parti che prevedevano – per quanto è
d'interesse nel presente giudizio – l'obbligo di di contribuire sia al mantenimento del Parte_1 figlio minore (affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella ex casa Per_2 coniugale a lei assegnata) mediante versamento di un assegno mensile di euro 500,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, sia al mantenimento della figlia maggiorenne (all'epoca Per_1 studentessa universitaria) mediante la corresponsione di euro 600,00 mensili con la successiva rivalutazione Istat, nonché di rimborsare il 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli.
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., depositato in data 17.04.2025, allegando che la Parte_1 figlia era divenuta economicamente autosufficiente grazie al reperimento di una stabile Per_1 occupazione lavorativa, chiedeva che, a decorrere da luglio 2024 o, in subordine, dalla data della domanda fosse revocato il contributo, ordinario e straordinario, posto a suo carico nell'interesse della figlia maggiorenne.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 18.07.2025, nella quale la Controparte_1 resistente chiedeva che l'assegno di mantenimento con il concorso del padre alle spese straordinarie per la figlia fossero riconosciuti sino alla data del conseguimento della laurea (marzo 2025), mentre, Per_1 con riguardo al figlio minorenne svolgeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere un aumento, Per_2 nella misura di 100,00 euro mensili, dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di divorzio (pari ad euro 580,00 per effetto della rivalutazione monetaria), tenuto conto delle aumentate esigenze del minore collegate alla sua crescita.
Alla prima udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., celebrata con modalità cartolari su richiesta dei difensori, le parti rassegnavano conclusioni conformi e, pertanto, il Giudice relatore, con successiva ordinanza del
24.09.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
***
Le domande congiuntamente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
In primo luogo, va disposto, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di di versare Parte_1
l'assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili e di concorrere al pagamento delle spese straordinarie per la figlia maggiorenne essendo la stessa divenuta economicamente autosufficiente. Per_1
Si dà atto che le parti hanno convenuto il versamento da parte del ricorrente entro il 18.09.2025, a saldo e a tacitazione di ogni pretesa relativa agli arretrati degli assegni di mantenimento ordinari non versati e delle eventuali spese straordinarie riguardanti la figlia fino alla data del 17.04.2025, dell'importo Per_1
pagina 3 di 4 omnicomprensivo e forfettario di € 5.000,00 a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della sig.ra
. CP_1
Per quanto riguarda il figlio minorenne i genitori concordano sull'aumento dell'assegno di Per_2 mantenimento posto a carico del padre nell'interesse del medesimo e, pertanto, va disposto, con decorrenza dal mese successivo all'udienza cartolare (ottobre 2025), che il sig. corrisponda a Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio il nuovo importo Controparte_1 Per_2 di € 680,00 mensili, con prima rivalutazione istat a decorrere da ottobre 2026, fermo il suo concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Infine, va disposta come da accordi, la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente decidendo nella causa n. 1910/2025 R.G., a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2323/2019 del Tribunale di Vicenza, depositata l'11 novembre 2019, così provvede:
1) revoca, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di di versare l'assegno di Parte_1 mantenimento di euro 600,00 mensili per la figlia maggiorenne nonché di concorrere al Per_1 pagamento delle spese straordinarie per la medesima, in quanto divenuta economicamente autosufficiente, dandosi atto che le parti hanno convenuto il versamento da parte del ricorrente entro il 18.09.2025, a saldo e a tacitazione di ogni pretesa relativa agli arretrati degli assegni di mantenimento ordinari non versati e delle eventuali spese straordinarie riguardanti la figlia fino alla data del 17.04.2025, dell'importo omnicomprensivo e forfettario di € 5.000,00 a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della signora
; CP_1
2) dispone che, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, il sig. corrisponda a Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio il nuovo importo di € CP_1 Per_2
680,00 mensili, con prima rivalutazione istat a decorrere da ottobre 2026, fermo il suo concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio minore così come individuate e disciplinate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 20.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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