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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14350/2024 promossa da:
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente contumace nonché on il patrocinio dell'avv. Serena Sonia Palmara che lo rappresenta e difende Controparte_2 in virtù di procura speciale in atti;
intervenuto
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente come da ricorso.
Per parte intervenuta
“Pronunciare l'inabilitazione ovvero l'interdizione della propria madre laddove l'On. Tribunale lo ritenga necessario, ovvero, valutare l'opportunità di altra forma di tutela per l'interdicenda, quale nomina di un Amministratore di sostegno, in considerazione dell'ambiente circoscritto e protetto nel quale la sig.ra vive, con apertura fascicolo innanzi il Giudice Tutelare competente;
CP_1 nominare quale curatore/tutore il Sig. a seconda del provvedimento che Codesto Controparte_2
Tribunale riterrà più opportuno adottare, ai sensi del disposto dell'art. 712 c.p.c.”.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Pubblico Ministero chiedeva a questo Tribunale l'interdizione, e in subordine l'inabilitazione, della parte convenuta per infermità di mente.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Con memoria difensiva depositata in data 4.11.2024 si costituiva in giudizio il sig. Controparte_2 figlio della sig.ra instando per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. CP_1
In data 15.11.2024, dinanzi al GOT su delega del Giudice Relatore, si procedeva all'esame dell'interdicenda.
All'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
***
La domanda di interdizione non è fondata.
Dalla documentazione medica agli atti risulta che la parte resistente è affetta da “Disturbo bipolare tipo 1, Morbo di Parkinson, ipertensione arteriosa, Morbo di Chron.” (cfr. Referto PS ASL TO del 27.01.2023).
La stessa, a causa del disturbo bipolare dal quale è affetta, ha necessitato diverse volte di ricoveri in ambiente psichiatrico, in specie per episodi di agitazione psicomotoria, poi rientrati (cfr. referto del
26.01.2023 e 28.01.2023).
La visita psichiatrica effettuata in data 28.01.2023, in occasione del ricovero ospedaliero, ha confermato la natura temporanea di tali episodi, riconducibili a situazioni e momenti di particolare stress emotivo, non riscontrando particolari criticità psichiatriche: “All'esame obiettivo psichico odierno: paziente sveglia, sufficientemente lucida, parzialmente orientata nei tre assi, sufficientemente collaborante. […] Mimica vivace, eloquio fluido, spontaneo sufficientemente congruo. Pensiero corretto per forma, contenuto incentrato su difficoltà nelle ADL con riduzione dell'autonomia. Sfera percettiva attualmente integra. Umore volto al negativo anche in relazione a difficoltà esistenziali attuali. Ansia libera e somatizzata eccedente i limiti di norma, con saltuari scompensi ansiosi con importante somatizzazione con aumento del tremore e difficoltà respiratorie. Ritmo sonno-veglia sufficientemente controllato. Restanti istinti di base conservati.” (cfr. referto PS del 28.01.2023).
In sede di esame giudiziale, l'interdicenda è stata in grado di comprendere le domande che le sono state rivolte dal Giudice, alle quali ha risposto in modo complessivamente adeguato. Ella, in particolare, ha riferito correttamente le proprie generalità, ha dimostrato di essere orientata nel tempo e nello spazio e ha dimostrato una discreta conoscenza del valore del denaro (v. verbale di udienza).
Ciò premesso, osserva il Tribunale che la parte resistente è certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione;
tuttavia, considerato che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione, oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato, deve ritenersi che, alla luce della conservazione parziale delle facoltà intellettive dell'interdicenda quale risulta dalla documentazione versata in atti e dall'esito dell'esame giudiziale, nonchè dell'esistenza di una rete familiare di supporto (figlio e cognata), la protezione adeguata della parte convenuta non necessiti della totale privazione della capacità d'agire, sufficiente essendo all'uopo la pagina 2 di 3 meno invasiva, e invero più elastica e flessibile, misura dell'amministrazione di sostegno, anche in coerenza con l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d'agire della persona.
Tale conclusione appare coerente con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“l'interdizione è divenuta, nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, un provvedimento di portata residuale, occorrendo perseguire, nella individuazione della misura più conforme alle esigenze dell'interessato, l'obiettivo della minore limitazione possibile della sua capacità di agire;
in tale contesto è compito del giudice di merito verificare la maggior conformità del provvedimento di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità dell'istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto” (Cass. 4866/2010).
Il Supremo Collegio ha poi ripetutamente ribadito il principio di diritto, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Per tali ragioni la domanda di interdizione è respinta e gli atti vanno, invece, trasmessi al Giudice
Tutelare presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 418 c.c. ai fini dell'apertura della misura protettiva dell'amministrazione di sostegno.
Nei rapporti tra la parte ricorrente e la parte resistente, le spese di lite sono poste a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 145 D.P.R. n. 115/2002, attesa la natura e l'esito del giudizio e la mancata opposizione della resistente.
Nei rapporti tra la parte ricorrente e la parte intervenuta, le spese di lite si dichiarano compensate, attesa la conformità delle domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis¸ in contumacia della parte resistente, così provvede:
RIGETTA il ricorso;
PROVVEDE con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 418 c.c.;
SPESE di lite a carico dell'Erario come per legge ai sensi dell'art. 145 D.P.R. n. 115/2002 nei rapporti tra la parte ricorrente e la parte resistente;
DICHIARA compensate le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e la parte intervenuta
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 14.03.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14350/2024 promossa da:
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente contumace nonché on il patrocinio dell'avv. Serena Sonia Palmara che lo rappresenta e difende Controparte_2 in virtù di procura speciale in atti;
intervenuto
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente come da ricorso.
Per parte intervenuta
“Pronunciare l'inabilitazione ovvero l'interdizione della propria madre laddove l'On. Tribunale lo ritenga necessario, ovvero, valutare l'opportunità di altra forma di tutela per l'interdicenda, quale nomina di un Amministratore di sostegno, in considerazione dell'ambiente circoscritto e protetto nel quale la sig.ra vive, con apertura fascicolo innanzi il Giudice Tutelare competente;
CP_1 nominare quale curatore/tutore il Sig. a seconda del provvedimento che Codesto Controparte_2
Tribunale riterrà più opportuno adottare, ai sensi del disposto dell'art. 712 c.p.c.”.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Pubblico Ministero chiedeva a questo Tribunale l'interdizione, e in subordine l'inabilitazione, della parte convenuta per infermità di mente.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Con memoria difensiva depositata in data 4.11.2024 si costituiva in giudizio il sig. Controparte_2 figlio della sig.ra instando per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. CP_1
In data 15.11.2024, dinanzi al GOT su delega del Giudice Relatore, si procedeva all'esame dell'interdicenda.
All'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
***
La domanda di interdizione non è fondata.
Dalla documentazione medica agli atti risulta che la parte resistente è affetta da “Disturbo bipolare tipo 1, Morbo di Parkinson, ipertensione arteriosa, Morbo di Chron.” (cfr. Referto PS ASL TO del 27.01.2023).
La stessa, a causa del disturbo bipolare dal quale è affetta, ha necessitato diverse volte di ricoveri in ambiente psichiatrico, in specie per episodi di agitazione psicomotoria, poi rientrati (cfr. referto del
26.01.2023 e 28.01.2023).
La visita psichiatrica effettuata in data 28.01.2023, in occasione del ricovero ospedaliero, ha confermato la natura temporanea di tali episodi, riconducibili a situazioni e momenti di particolare stress emotivo, non riscontrando particolari criticità psichiatriche: “All'esame obiettivo psichico odierno: paziente sveglia, sufficientemente lucida, parzialmente orientata nei tre assi, sufficientemente collaborante. […] Mimica vivace, eloquio fluido, spontaneo sufficientemente congruo. Pensiero corretto per forma, contenuto incentrato su difficoltà nelle ADL con riduzione dell'autonomia. Sfera percettiva attualmente integra. Umore volto al negativo anche in relazione a difficoltà esistenziali attuali. Ansia libera e somatizzata eccedente i limiti di norma, con saltuari scompensi ansiosi con importante somatizzazione con aumento del tremore e difficoltà respiratorie. Ritmo sonno-veglia sufficientemente controllato. Restanti istinti di base conservati.” (cfr. referto PS del 28.01.2023).
In sede di esame giudiziale, l'interdicenda è stata in grado di comprendere le domande che le sono state rivolte dal Giudice, alle quali ha risposto in modo complessivamente adeguato. Ella, in particolare, ha riferito correttamente le proprie generalità, ha dimostrato di essere orientata nel tempo e nello spazio e ha dimostrato una discreta conoscenza del valore del denaro (v. verbale di udienza).
Ciò premesso, osserva il Tribunale che la parte resistente è certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione;
tuttavia, considerato che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione, oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato, deve ritenersi che, alla luce della conservazione parziale delle facoltà intellettive dell'interdicenda quale risulta dalla documentazione versata in atti e dall'esito dell'esame giudiziale, nonchè dell'esistenza di una rete familiare di supporto (figlio e cognata), la protezione adeguata della parte convenuta non necessiti della totale privazione della capacità d'agire, sufficiente essendo all'uopo la pagina 2 di 3 meno invasiva, e invero più elastica e flessibile, misura dell'amministrazione di sostegno, anche in coerenza con l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d'agire della persona.
Tale conclusione appare coerente con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“l'interdizione è divenuta, nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, un provvedimento di portata residuale, occorrendo perseguire, nella individuazione della misura più conforme alle esigenze dell'interessato, l'obiettivo della minore limitazione possibile della sua capacità di agire;
in tale contesto è compito del giudice di merito verificare la maggior conformità del provvedimento di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità dell'istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto” (Cass. 4866/2010).
Il Supremo Collegio ha poi ripetutamente ribadito il principio di diritto, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Per tali ragioni la domanda di interdizione è respinta e gli atti vanno, invece, trasmessi al Giudice
Tutelare presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 418 c.c. ai fini dell'apertura della misura protettiva dell'amministrazione di sostegno.
Nei rapporti tra la parte ricorrente e la parte resistente, le spese di lite sono poste a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 145 D.P.R. n. 115/2002, attesa la natura e l'esito del giudizio e la mancata opposizione della resistente.
Nei rapporti tra la parte ricorrente e la parte intervenuta, le spese di lite si dichiarano compensate, attesa la conformità delle domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis¸ in contumacia della parte resistente, così provvede:
RIGETTA il ricorso;
PROVVEDE con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 418 c.c.;
SPESE di lite a carico dell'Erario come per legge ai sensi dell'art. 145 D.P.R. n. 115/2002 nei rapporti tra la parte ricorrente e la parte resistente;
DICHIARA compensate le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e la parte intervenuta
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 14.03.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 3 di 3