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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 04/04/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al Rg. n. 79/2023 avviato su domanda di
[...]
e Parte_1 Parte_2
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 14.09.2023 e Parte_1 Parte_2 domandavano che fosse dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico della soc. con sede in Pesaro via Dell'Automazione n. 15 ed CP_1 esercente attività di fabbricazione di mobili.
Analogo ricorso veniva il 16.10.2023 poi formalmente (ri)presentato anche dal creditore
(il quale – nel marzo 2023 - aveva già incidentalmente chiesto, unitamente alla Pt_1 risoluzione del concordato preventivo del resistente omologato nel 2020, anche l'apertura della liquidazione giudiziale).
1 Una volta risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 186 legge fall. nel dicembre 2023 il precedente concordato preventivo, nelle more del procedimento unitario frattanto inaugurato con la richiesta di liquidazione giudiziale pervenuta la società debitrice comunicava di aver depositato una nuova domanda di concordato, invocando perciò
l'operatività dell'art. 7 co. 2 cod. crisi.
Era, così, aperta la procedura relativa ad un (nuovo) concordato preventivo in continuità indiretta, il quale – sottoposta la proposta al voto del ceto creditorio – in assenza delle maggioranze di legge e non ravvisandosi le condizioni per l'omologa ai sensi del
(novellato) art. 112 cod. crisi, veniva rigettato dal Tribunale.
Definito, pertanto, negativamente lo strumento per la risoluzione della crisi, si procede ora al vaglio delle domande rimaste in “sospeso” in attesa del completamento della vicenda concordataria a mente l'art. 7 co. 3 cod. crisi;
Merita, a questo proposito, ricordare che per il ricorso introdotto da e Pt_1 [...]
è sopravvenuto atto di rinuncia come verbalizzato dal difensore Parte_2 all'udienza del 09.12.2024, ragion per cui l'unica domanda su cui il Collegio in questa sede è chiamato a pronunciarsi rimane quella del creditore previdenziale.
La parte resistente, costituitasi nel procedimento unitario, si opponeva.
Ciò posto, e rilevato preliminarmente che:
(-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa costituita ex art. 2249 cod. civ. in forma di società a responsabilità limitata e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n. 25730/16);
(-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice - sede legale in Pesaro e quindi nel circondario del suddetto Ufficio;
rilevato, in particolare, quanto alla legittimazione ex art. 37 co. 2 cod. crisi, che:
(-) la parte ricorrente si afferma creditrice per contributi previdenziali ed accessori del complessivo importo di circa euro 3.793.678,48 cui aggiungere crediti per somme
2 erogate ai lavoratori dal Fondo di Garanzia a titolo di TFR e ultime 3 mensilità, ai quali si era surrogato ai sensi di legge, per l'importo ulteriore di euro 629.302,72;
(-) l'ingente credito non è, invero, oggetto di contestazione (prova ne sia che, nella nuova proposta di concordato poi non omologata, il credito era inserito in svariate Pt_1 classi);
(-) il requisito normativamente richiesto, pertanto, sussiste;
rilevato, quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi, che:
(-) come noto esso si manifesta per il tramite di inadempimenti tali da dimostrare che il debitore, a causa di una impotenza funzionale e non transitoria, non sia più in grado di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, peraltro prescindendo dal numero dei creditori essendo sufficiente anche un solo inadempimento ad integrare la situazione oggettiva richiesta dalla norma (tra le tante, vd. cass. n. 9297/19);
(-) nel caso di specie:
la società debitrice si è vista risolvere un primo concordato per l'incapacità di soddisfare i creditori nella misura promessa;
la condizione di crisi, conclamata già con l'ammissione al primo concordato, non pare pertanto migliorata nel corso del tempo;
la successiva proposta di concordato (non omologata) non consentiva, ovviamente, il pagamento integrale dei creditori, alcuni dei quali subivano una rilevante falcidia
(compreso il creditore qui ricorrente);
nelle more della procedura concordataria si era registrato un risultato economico negativo tale da comportare una riduzione dell'attivo concordatario e un incremento delle posizioni debitorie (vd. relazione Commissari ex art. 105 cod. crisi);
(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) cod. crisi.
(-) nel caso di specie, è pacifica l'insussistenza delle condizioni di esonero se solo si considera che l'attivo patrimoniale risultante dal bilancio relativo all'esercizio 2022 supera i 32 milioni di euro;
(-) l'ammontare dei debiti esigibili del creditore oltrepassa infine la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi;
3 (-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
p. q. m.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. CP_1 con sede in Pesaro – fraz. Ginestreto - via Dell'Automazione n. 15 (REA – PS 116897);
nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatori il dott. e Persona_1
l'avv. Paola Casula con invito, rivolto a questi ultimi, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce il giorno 14.07.2025 alle ore 11,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
4 assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi.
Autorizza, ove in presenza dei presupposti di legge, la prenotazione a debito ex art. 146 dpr 115/02;
Pesaro, il 12/03/2025
Il Giudice est.
L. Pini
Il Presidente
D. Storti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al Rg. n. 79/2023 avviato su domanda di
[...]
e Parte_1 Parte_2
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 14.09.2023 e Parte_1 Parte_2 domandavano che fosse dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico della soc. con sede in Pesaro via Dell'Automazione n. 15 ed CP_1 esercente attività di fabbricazione di mobili.
Analogo ricorso veniva il 16.10.2023 poi formalmente (ri)presentato anche dal creditore
(il quale – nel marzo 2023 - aveva già incidentalmente chiesto, unitamente alla Pt_1 risoluzione del concordato preventivo del resistente omologato nel 2020, anche l'apertura della liquidazione giudiziale).
1 Una volta risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 186 legge fall. nel dicembre 2023 il precedente concordato preventivo, nelle more del procedimento unitario frattanto inaugurato con la richiesta di liquidazione giudiziale pervenuta la società debitrice comunicava di aver depositato una nuova domanda di concordato, invocando perciò
l'operatività dell'art. 7 co. 2 cod. crisi.
Era, così, aperta la procedura relativa ad un (nuovo) concordato preventivo in continuità indiretta, il quale – sottoposta la proposta al voto del ceto creditorio – in assenza delle maggioranze di legge e non ravvisandosi le condizioni per l'omologa ai sensi del
(novellato) art. 112 cod. crisi, veniva rigettato dal Tribunale.
Definito, pertanto, negativamente lo strumento per la risoluzione della crisi, si procede ora al vaglio delle domande rimaste in “sospeso” in attesa del completamento della vicenda concordataria a mente l'art. 7 co. 3 cod. crisi;
Merita, a questo proposito, ricordare che per il ricorso introdotto da e Pt_1 [...]
è sopravvenuto atto di rinuncia come verbalizzato dal difensore Parte_2 all'udienza del 09.12.2024, ragion per cui l'unica domanda su cui il Collegio in questa sede è chiamato a pronunciarsi rimane quella del creditore previdenziale.
La parte resistente, costituitasi nel procedimento unitario, si opponeva.
Ciò posto, e rilevato preliminarmente che:
(-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa costituita ex art. 2249 cod. civ. in forma di società a responsabilità limitata e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n. 25730/16);
(-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice - sede legale in Pesaro e quindi nel circondario del suddetto Ufficio;
rilevato, in particolare, quanto alla legittimazione ex art. 37 co. 2 cod. crisi, che:
(-) la parte ricorrente si afferma creditrice per contributi previdenziali ed accessori del complessivo importo di circa euro 3.793.678,48 cui aggiungere crediti per somme
2 erogate ai lavoratori dal Fondo di Garanzia a titolo di TFR e ultime 3 mensilità, ai quali si era surrogato ai sensi di legge, per l'importo ulteriore di euro 629.302,72;
(-) l'ingente credito non è, invero, oggetto di contestazione (prova ne sia che, nella nuova proposta di concordato poi non omologata, il credito era inserito in svariate Pt_1 classi);
(-) il requisito normativamente richiesto, pertanto, sussiste;
rilevato, quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi, che:
(-) come noto esso si manifesta per il tramite di inadempimenti tali da dimostrare che il debitore, a causa di una impotenza funzionale e non transitoria, non sia più in grado di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, peraltro prescindendo dal numero dei creditori essendo sufficiente anche un solo inadempimento ad integrare la situazione oggettiva richiesta dalla norma (tra le tante, vd. cass. n. 9297/19);
(-) nel caso di specie:
la società debitrice si è vista risolvere un primo concordato per l'incapacità di soddisfare i creditori nella misura promessa;
la condizione di crisi, conclamata già con l'ammissione al primo concordato, non pare pertanto migliorata nel corso del tempo;
la successiva proposta di concordato (non omologata) non consentiva, ovviamente, il pagamento integrale dei creditori, alcuni dei quali subivano una rilevante falcidia
(compreso il creditore qui ricorrente);
nelle more della procedura concordataria si era registrato un risultato economico negativo tale da comportare una riduzione dell'attivo concordatario e un incremento delle posizioni debitorie (vd. relazione Commissari ex art. 105 cod. crisi);
(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) cod. crisi.
(-) nel caso di specie, è pacifica l'insussistenza delle condizioni di esonero se solo si considera che l'attivo patrimoniale risultante dal bilancio relativo all'esercizio 2022 supera i 32 milioni di euro;
(-) l'ammontare dei debiti esigibili del creditore oltrepassa infine la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi;
3 (-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
p. q. m.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. CP_1 con sede in Pesaro – fraz. Ginestreto - via Dell'Automazione n. 15 (REA – PS 116897);
nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatori il dott. e Persona_1
l'avv. Paola Casula con invito, rivolto a questi ultimi, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce il giorno 14.07.2025 alle ore 11,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
4 assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi.
Autorizza, ove in presenza dei presupposti di legge, la prenotazione a debito ex art. 146 dpr 115/02;
Pesaro, il 12/03/2025
Il Giudice est.
L. Pini
Il Presidente
D. Storti
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