Ordinanza cautelare 26 agosto 2022
Rigetto
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/09/2025, n. 7367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7367 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07367/2025REG.PROV.COLL.
N. 05484/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5484 del 2022, proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Pesci, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e uditi l’avvocato dello Stato Emma Damiani e l’avvocato Giuseppe Pesci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Esponendo di aver partecipato al concorso per vigili del fuoco bandito con decreto n. 676 del 18 ottobre 2016, in primo grado l’appellato ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale è stato escluso dalla procedura a seguito del giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica con il verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e motivato in ragione di una “Alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di -OMISSIS-”.
2. Con sentenza -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il Lazio, preso atto degli esiti della verificazione che era stata disposta con ordinanza -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di esclusione e la graduatoria finale del concorso (in parte e per quanto di interesse), nonché condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di lite.
3. Il Ministero dell’interno ha proposto appello contro la decisione, chiedendo altresì la concessione di misure cautelari.
4. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il candidato, chiedendo il rigetto del gravame.
5. All’udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con l’appello si sostiene che il T.a.r. abbia errato nel sostituire alla valutazione della commissione medica del concorso, caratterizzata da discrezionalità tecnica, quella del verificatore, oltretutto rispetto a un parametro, la -OMISSIS-, misurato a distanza di tempo.
7. Pur ribadendo che, secondo una consolidata giurisprudenza, le valutazioni effettuate dagli organi tecnici dell’amministrazione in sede di giudizio di idoneità al servizio costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo per ingiustizia, irragionevolezza, illogicità, travisamento di fatto o difetto di istruttoria (Cons. Stato, sez. II, 9 novembre 2024, n. 8962, relativa al servizio militare, ma le cui considerazioni si attagliano anche agli altri concorsi in cui deve essere valutata l’efficienza fisica del candidato), occorre considerare che nel caso di specie sussistono elementi di assoluta peculiarità che giustificano la scelta del Tribunale di disporre una verificazione.
8. Risulta infatti dagli atti che nel giudizio di primo grado l’odierno appellato ha riferito di aver chiesto, senza successo, di accedere ai verbali della commissione medica del concorso, onde poter verificare la correttezza, sul piano del metodo oltre che delle conclusioni, delle relative valutazioni, e aveva prodotto una relazione medica del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, dalla quale risultava un dato differente rispetto alla -OMISSIS-, tale da dimostrare l’idoneità del candidato rispetto ai requisiti fisici del concorso.
9. In un simile contesto, al fine di verificare la correttezza della decisione assunta dall’amministrazione, e in particolare dei presupposti di fatto su cui questa è fondata, la decisione del T.a.r. di disporre la verificazione non si espone a censure.
10. Il consulente, a sua volta, con argomentazioni chiare, complete e coerenti, ha riscontrato che la percentuale di -OMISSIS- dell’appellato rientra nei parametri richiesti per l’idoneità all’accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con la qualifica ambita dall’appellato.
11. Pertanto, l’appello è meritevole di rigetto.
12. La novità della questione, soprattutto in fatto, giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.