Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/05/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3535 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o la regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vert ente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difes o Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gabrio Bagnoli, presso il cui studio sito in Fucecchio (FI), Piazza dei
Seccatoi n. 10, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Emilia Ciampa e dall'Avv. Raffaella Cotugno, presso il cui studio sito in Firenze
(FI), via Puccinotti n. 45, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti regolamentare i rapporti tra i genitori e tra di essi e le figlie alle condizioni riportate nel l'accordo versato in atti .
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in dat a 11.12.2024, Parte_1 chiedeva di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale su i minori
RG n. 3535/2024 - Pagina 1 di 6
26.01.2016, e , nata il [...], nel senso di Persona_3 disporne l'affidamento condiviso ai genitori con collocazione prevalente presso il padre, previa verifica della capacit à genitori ale della madre;
in subordine, in caso esito negativo di tale verifica, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo .
Chiedeva, inoltre, l'assegnazione a sé della casa familiare, con diritto della resistente di permanervi fino a quando non avesse trovato un'adeguata nuova sistemazione abitativa e, comunque, non oltre sei mesi, nonché di porre a cari co di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto dei figli, con ripartizione al 50% delle sole spese straordinarie.
In particolare, deduceva:
a) che la relazione sentimentale tra il ricorrente e la resistente, iniziata nel
2011, si era interrotta;
b) che, da ottobre 2024, la resistent e aveva iniziato a tenere condott e aggressive nei confronti del ricorrent e, anche alla presenza dei figli, al punto che in data 3.11.2024 il aveva sporto denuncia -querel a Parte_1 per aggressioni fisiche subite dalla Poll i;
c) di essere dipendent e a tempo indeterminato della ditta Eurospin Tirrenica spa e di percepire uno stipendio di circa €2000,00 mensili;
d) che la resistente è dipendente a tempo determinato della ditta Cerfolini srl, da cui percepisce uno stipendio mensile di €930,00;
e) di essere sempre stato l'unico genitore ad occuparsi dell'accudimento dei figli, coadiuvato, in ciò, anche dai propri genitori;
f) di essere disponibile a provvedere direttament e al mantenimento ordinario dei figli, godendo di un reddito più consistente rispetto a quello della madre dei minori.
2. Con comparsa depositata in data 19.02.2025, si costituiva in giudizio CP_1
dando atto dell'intervenuto raggiungimento di un accordo tra le parti in
[...] ordine alla regolamentazione dei reciproci rapporti. Pertanto, all'udienza del
27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti rassegnavano conclusioni congiunte e il giudice istruttore rimetteva la causa alla decisione del
Collegio.
RG n. 3535/2024 - Pagina 2 di 6 3. In particolare, le parti hanno chiesto che i rapporti tra di essi e con i figli venissero disciplinati alle seguenti condizioni : Per_
“1. Affidare i figli , ed in via condivisa ad entrambi Persona_1 Per_3
i genitori con esercizio della potestà anche disgiunta limitatamente alla ordinaria amministrazione. Costoro saranno prevalent ement e collocati presso l'abitazione della madre;
2. Fin da ora i coniugi prestano reciproco consenso all'espatrio e ad ottenere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollent e anche in favore dei figli minori;
3. La casa coniugale sita in Ponte a Egola (PI) Via Corridoni n. 4 viene assegnata, con quanto in essa contenuto di arredi e suppellettili (ad eccezione dei seguenti beni: asciugatrice, forno a microonde, Tv 43 pollici che saranno asportati dal sig. al momento della sottoscrizione del presente Parte_1 accordo) alla signora dando atto che il signor ha già provveduto CP_1 Parte_1
a rilasciare il detto immobile;
4. La signora dal mese di marzo 2025 provvederà a corrispondere il canone CP_1 di locazione relativo alla detta abitazione familiare direttamente al proprietario dell'immobile;
5. Il padre potrà vedere i figli la prima settimana dal martedì dall'uscita di scuola, ovvero in mancanza andandoli a prendere presso l'abitazione materna alle ore 16.00, fino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuol a ovvero, in mancanza presso l'abitazione materna entro le ore 9.00, e dal sabato mattina entro le ore 9.00 andandoli a prendere presso l'abitazione materna, fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola ovvero, in mancanza, presso l'abitazione materna entro le ore 9.00. La seconda settimana dal mart edì dall'uscita di scuola, ovvero in mancanza andandoli a rendere presso l'abitazione materna alle ore 16.00, fino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola ovvero, in mancanza presso l'abitazione della madre entro le ore 9.00, la domenica mattina andandoli a prendere presso l'abitazione materna entro le ore 9.00 fino al lunedì mattina quando li riaccompagna a scuola, ovvero in mancanza presso l'abitazione materna entro le ore 9.00. La terza settimana uguale alla prima e la quarta uguale alla seconda.
RG n. 3535/2024 - Pagina 3 di 6 6. Durante il periodo natalizio, a decorrere da questo anno 2025, i minori trascorreranno la vigilia di Natale ed il giorno di S. TE con la madre ed il giorno di Natale con il padre, mentre, ad anni alterni, i figli trascorreranno i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio con un genitore e i giorni del 5 e 6 gennaio con l'altro, iniziando il Capodanno 2025/2026 con il padre e la EF 2026 con la madre. Per le festività pasquali, i figli trascorreranno il giorno di Pasquetta con la madre ed il giorno di Pa squa con il padre ad anni alterni;
Durante il periodo di vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con i figli quindici giorni, consecutivi o non, ed in tale periodo sarà sospesa la frequentazione ordinaria dell'altro genitore. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i perio di delle rispettive vacanze entro il 15 maggio di ogni anno;
7. Restano comunque salvi gli eventuali ed anche diversi accordi che i genitori potranno assumere anche in considerazione dell'evoluzione e della crescita dei minori;
8. in considerazione del fatto che il sig. dovrà reperire una nuova Parte_1 abitazione consona ad accogliere i figli per il pernotto fino a che ciò non sarà avvenuto (cosa che dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente a ccordo) i figli continueranno a pernottare presso l'abitazione materna. In tale periodo il sig. nei giorni di sua spettanza Parte_1 provvederà a riaccompagnare i figli presso l'abitazione materna entro le ore
20.30 dopo aver cenato e, nei giorni in cui l o stesso dovrebbe accompagnare i figli a scuola, si obbliga a reperire una persona idonea a proprie spese (baby sitter) ovvero i propri genitori che si recherà nell'abitazione materna alle or e
5.30 della mattina (dovendo in tali giorni recarsi la madre a l avoro) per stare con i figli e accompagnandoli poi a scuola.
9. A titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, il padre verserà alla signora un assegno mensile di € 600,00 entro il giorno 15 di ogni mese, CP_1 far data dal mese di marzo 2025 tramite bonifico sul conto conto corrente a lei intestato, tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 1 marzo 2026;
RG n. 3535/2024 - Pagina 4 di 6 10. Entrambi i genitori provvederanno nell a misura del 50% ciascuno al pagamento dell e c.d. spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli secondo le linee guida del CNF in materia di famiglia.
11. l'assegno unico sarà percepito al 50% da entrambi i genitori.
12. i signori e dichiarano di provvedere a rimett ere le querel e CP_1 Parte_1 eventualmente presentat e l'uno nei confronti dell'altro e, comunque a non costituirsi parte civile negli eventuali giudizi che ne dovessero derivare;
13. i genitori si obbligano a far seguire ai figli ed un percorso Per_1 Per_4 psicologico al fine di aiutarli nella separazione dei genitori;
14. Congiuntamente alla sottoscrizione del presente accordo il sig. Parte_1 provvederà a trasferire alla signora la proprietà della autovettura Fiat. CP_1
Grande Punto targata ES892DG con volture a carico della signora Il sig. CP_1
continuerà in ogni caso a corrispondere fino alla scadenza l e rate del Parte_1 relativo finanziamento stipulato con FC AN (rata mensile euro 161,00) senza richiedere alcunché alla signora mentre quest'ultima, dal suo canto, CP_1 continuerà a corrispondere il finanziame nto per l'apparecchio del figlio Per_4 fino alla scadenza senza richiedere alcunché al sig. ; Parte_1
15. le disposizioni del presente accordo avranno vigore a far data dalla sottoscrizione del presente accordo;
16. Le spese legali relative alla fase contenziosa del presente giudizio ed alla presente vengono integralment e compensate fra le parti”.
4. Il Collegio, valutata la rispondenza delle suddette condi zioni al superiore interesse della prole, ritiene di potere recepire l'accordo delle parti.
5. In considerazione degli interessi coinvolti e aderendo all'accordo delle parti, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interam ente compensate.
P.Q.M.
1) DISPONE che i minori , nata il [...], Persona_1 [...]
, nato il [...], e , nata il Per_2 Persona_3
21.10.2021 vengano affidati congiunt amente ad entrambi i genitori, con residenza abitual e e collocamento prevalente presso la casa materna;
2) DISPONE che le modalità di esercizio del diritto di visita e di mantenimento dei minori, nonché gli altri aspetti di esercizio della responsabilità genitori al e
RG n. 3535/2024 - Pagina 5 di 6 siano disciplinati secondo quanto previsto dalle parti e riportato nel punto 3) della parte motiva;
3) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19.05.2025
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG n. 3535/2024 - Pagina 6 di 6