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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/10/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 574/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 574/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1 BONAZZA GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA PREVIATI 25 44121 FERRARA
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...], e , nata a CP_1 Controparte_2 FERRARA il 22/05/1972, con il patrocinio dell'avv. POLIZZI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA ARMARI 18 44121 FERRARA;
APPELLATI
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 623/2021 del Tribunale di Ferrara
pubblicata in data 4.10.2021, nel procedimento R.G. N. 3313/2019.
CONCLUSIONI
Per , come da note depositate. Parte_1
Per e , come da note depositate. CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e , chiedendone la condanna al pagamento di CP_1 Controparte_2 complessivi € 6.039,00 a titolo di provvigioni per la mediazione nella compravendita di una proprietà immobiliare svolta nel luglio 2018.
L'attore ha allegato di avere maturato il diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c., avendo egli svolto attività essenziale ai fini della stipulazione del contratto di compravendita di un immobile sito in Lido di Spina – Comacchio, via Boccherini, nel complesso immobiliare “Seven Beach”, concluso fra la società venditrice ed i convenuti acquirenti in data 05.06.2019, Controparte_3 assistendo questi ultimi nella visione dell'immobile e fornendo loro ogni informazione utile all'acquisto, quali le planimetrie ed il prezzo di vendita.
Si sono costituiti in giudizio e , deducendo di avere CP_1 Controparte_2 trattato direttamente con procuratrice speciale della Parte_2 Controparte_3 per l'acquisto dell'immobile, senza alcuna intermediazione dell'attore, il quale si sarebbe limitato a trasmettere informazioni e planimetrie già in loro possesso.
I convenuti hanno, quindi, invocato il rigetto delle pretese avversarie.
2.- Con sentenza n. 623/2021 emessa in data 1.10.2021 (pub. in data 4.10.2021), il Tribunale di Ferrara ha rigettato le domande di parte attrice.
In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata l'attività di intermediazione svolta dall'attore, giacché dall'espletata istruttoria è emerso che i convenuti reperirono autonomamente i contatti della referente della società venditrice, e che con questa trattarono direttamente Pt_2
l'acquisto dell'immobile; di contro, l'attore propose al immobili diversi rispetto a quelli facenti CP_1 parte del complesso immobiliare “Seven Beach”, individuato dai convenuti come di loro esclusivo interesse e rispetto al quale avevano già acquisito le informazioni di cui necessitavano.
È inoltre rimasta indimostrata la circostanza che il fece visitare ai convenuti l'immobile oggetto _1 della compravendita, risultando, per conto, provato che il manifestò espressamente alla CP_1 Pt_2 la volontà di trattare l'acquisto senza avvalersi dell'opera di un mediatore, così come ribadito nell'atto di compravendita.
pagina 2 di 6 3.- Avverso detta sentenza ha proposto appello , affidandolo ad un unico Parte_1 articolato motivo con il quale ha censurato la sentenza impugnata per erronea interpretazione dei fatti di causa, nonché erronea applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Sostiene l'appellante che fu lo stesso a fornire ai convenuti, mediante e–mail del 19.7.2018, le _1 planimetrie riguardanti l'immobile oggetto di compravendita con la in Controparte_3 quanto quelle già in loro possesso erano relative ad un diverso appartamento, posto nel medesimo complesso, di proprietà della confinante e speculare a quello successivamente acquistato, a Pt_3 loro in precedenza trasmesse da NI RE, incaricata da detta società di far visionare gli immobili.
Inoltre, secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato le risultanze istruttorie, dalle quali sarebbe emerso che il accompagnò effettivamente gli acquirenti a _1 visionare l'immobile, inviando loro informazioni sull'appartamento che ne agevolarono l'acquisto.
Ha dunque chiesto condannarsi i convenuti al pagamento della somma di € 6.039,00, iva inclusa, a titolo di provvigione maturata in seguito alla stipulazione del rogito notarile, ovvero il 3% sul prezzo d'acquisto così come determinata dalla tariffe depositate dall'attore presso la Camera di Commercio di
Ferrara. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Hanno resistito al gravame e , invocandone il rigetto, CP_1 Controparte_2 avendo il Giudice di prime cure escluso il diritto alla provvigione del sulla base di una corretta _1 valutazione dei fatti, nonché degli elementi istruttori.
La causa è stata trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025, con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
4.- L'appello è infondato.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, il diritto alla provvigione ex art. 1755 comma 1 c.c. sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso.
pagina 3 di 6 Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, può non rilevare che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferitogli, purché il giudice del merito ravvisi motivatamente la sussistenza del rilievo causale dell'iniziale intervento del mediatore nel creare il contatto tra le parti.
Tuttavia, non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate.
Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque,
l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass. Sez. 2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2, n. 22426 del 2020).
Tali principi portano a ribadire che, al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art.1755 comma 1
c. c., è necessario che tra l'utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto, e incombendo sul mediatore l'onere della relativa prova, senza che l'avere messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza (Cass.
Civ. Sez. II Ord. 8 gennaio 2024 n.2538).
Venendo al caso di specie, non sussistono elementi sufficienti affinché possa ritenersi che l'apporto dell'appellante sia stato utile e determinante per la conclusione dell'affare.
Invero, è pacifico che gli appellati e si interessarono all'acquisto di un immobile CP_1 CP_2 facente parte del complesso immobiliare “Seven Beach” fin dal 2016, tanto da entrare in contatto con la sig.ra RE NI, incaricata dalla Cooperativa Muratori Cementisti e Affini Soc. Coop (d'ora in poi
, posta nel frattempo in liquidazione coatta amministrativa, di far visionare gli immobili di Pt_3 proprietà della suddetta C.M.C.A., che sarebbero stati posti in vendita tramite asta pubblica.
Già in data 06.09.2016 essi incontrarono la sig.ra NI presso il suddetto complesso immobiliare, visitando le diverse tipologie di appartamenti di proprietà della nonché ricevendo Pt_3 dall'incaricata le corrispettive planimetrie. In particolare, gli odierni appellati visitarono l'appartamento confinante ed esattamente speculare a quello poi successivamente acquistato (identificato al C.F. del
Comune di Comacchio al foglio 80, part. 6403, sub. 12), ricevendone la relativa planimetria. pagina 4 di 6 Solo il successivo 12 luglio 2018 essi fecero casualmente conoscenza del che nell'occasione, _1 come risulta dalla testimonianza resa da all'udienza del 15.02.2021, invitò gli appellati Testimone_1 presso la propria agenzia, e mostrò loro immobili diversi rispetto a quelli del complesso “Seven
Beach”.
Tale circostanza è pacifica e non contestata dall'appellante.
Inoltre, il teste ha espressamente negato che il riferì al che da lì a qualche Tes_1 _1 CP_1 giorno lo avrebbe contattato per continuare a trattare l'acquisto dell'immobile facente parte del complesso “Seven Beach”.
L'appellante sostiene di avere poi accompagnato, sempre nel luglio 2018 a seguito del primo incontro, il a visionare l'appartamento oggetto di compravendita. CP_1
Sul punto tuttavia è da ritenersi corretta la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Giudice di prime cure, data l'eccessiva vaghezza e genericità sia della testimonianza resa da , Testimone_2 essendosi questi limitato a dichiarare di essere a conoscenza del fatto che il doveva mostrare un _1 immobile del complesso “Seven Beach”, senza tuttavia essere in grado di riferire né la data della visita, né chi il dovesse accompagnare;
sia di quella di il quale, seppur sostenendo _1 Persona_1 di avere visto il accompagnare il a visionare uno degli appartamenti del complesso, non _1 CP_1 ha saputo indicare né la data della visita, né quale fosse l'immobile in questione.
L'appellante ha infine posto l'accento sullo scambio di e–mail intercorso con il in data CP_1
19.7.2018, nel quale il trasmise al secondo delle planimetrie ed informazioni relative _1 all'immobile poi effettivamente acquistato (doc. 4 appellante).
Da tale corrispondenza si evince chiaramente che il aveva già individuato autonomamente CP_1
l'appartamento che voleva acquistare (avendo visionato, come sopra evidenziato, quello esattamente identico e speculare di proprietà della di cui già possedeva la planimetria fornitagli da Pt_3
NI RE, e che non era riuscito ad aggiudicarsi all'asta), tanto da realizzare che il non gli _1 aveva inviato, in un primo momento, la planimetria ad esso riferibile, poi effettivamente inoltrata.
Detto inoltro tuttavia, così come la indicazione di massima fornita dal mediatore in ordine al possibile prezzo di vendita, deve ritenersi contributo obiettivamente esiguo e dunque privo di rilevanza causale rispetto alla conclusione dell'affare, tenuto conto che, da un lato, come detto, non è stato il a _1 segnalare ai compratori l'immobile, né a farglielo visionare;
dall'altro, la trattativa per l'acquisto è stata condotta dal direttamente con mandataria per la vendita della CP_1 Parte_2 [...]
di cui l'acquirente ha autonomamente reperito il contatto. Controparte_3
La infatti, sentita come teste all'udienza del 15.02.2021, ha riferito che Pt_2 [...] aveva effettivamente conferito mandato al per la vendita degli immobili di Controparte_3 _1
pagina 5 di 6 sua proprietà posti all'interno del complesso “Seven Beach” ma che, per l'acquisto dell'appartamento in questione, le trattative erano intervenute direttamente tra la medesima e il dopo che Pt_2 CP_1 questi aveva autonomamente reperito i suoi contatti per il tramite di NI RE. Il era _1 intervenuto solo in seguito, in aprile-maggio del 2019, per aprire la porta dell'immobile (detenendone le chiavi), su mandato della che, per tale servizio di assistenza alla Controparte_3 vendita, lo aveva retribuito.
In definitiva, l'appellante non ha provato né di avere segnalato l'immobile o averlo fatto visitare, né di avere messo in contatto le parti o di avere partecipato alle trattative, essendosi limitato a trasmettere ai futuri acquirenti, su loro specifica richiesta, alcune informazioni sull'immobile stesso, e in seguito ad aprire la porta per consentirne la visita in esecuzione del mandato conferitogli dalla società venditrice.
Appare pertanto evidente che la conclusione della compravendita a cui le parti sono pervenute è indipendente dal modesto contributo offerto dall'appellante, che non rappresenta un antecedente indispensabile per giungere alla conclusione del contratto secondo i principi della causalità adeguata
(Cass. Sez. III, Sent. n. 25851/2014).
L'appello va dunque rigettato.
5.- Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022, seguono la soccombenza e sono liquidate, escludendo la fase istruttoria, come da dispositivo.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c. 1 quater d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello;
II – condanna alla refusione in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2
delle spese di lite, che liquida in € 3.966 per compensi, oltre a spese generali, IVA se
[...] dovuta e CPA per legge;
III - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 574/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1 BONAZZA GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA PREVIATI 25 44121 FERRARA
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...], e , nata a CP_1 Controparte_2 FERRARA il 22/05/1972, con il patrocinio dell'avv. POLIZZI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA ARMARI 18 44121 FERRARA;
APPELLATI
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 623/2021 del Tribunale di Ferrara
pubblicata in data 4.10.2021, nel procedimento R.G. N. 3313/2019.
CONCLUSIONI
Per , come da note depositate. Parte_1
Per e , come da note depositate. CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e , chiedendone la condanna al pagamento di CP_1 Controparte_2 complessivi € 6.039,00 a titolo di provvigioni per la mediazione nella compravendita di una proprietà immobiliare svolta nel luglio 2018.
L'attore ha allegato di avere maturato il diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c., avendo egli svolto attività essenziale ai fini della stipulazione del contratto di compravendita di un immobile sito in Lido di Spina – Comacchio, via Boccherini, nel complesso immobiliare “Seven Beach”, concluso fra la società venditrice ed i convenuti acquirenti in data 05.06.2019, Controparte_3 assistendo questi ultimi nella visione dell'immobile e fornendo loro ogni informazione utile all'acquisto, quali le planimetrie ed il prezzo di vendita.
Si sono costituiti in giudizio e , deducendo di avere CP_1 Controparte_2 trattato direttamente con procuratrice speciale della Parte_2 Controparte_3 per l'acquisto dell'immobile, senza alcuna intermediazione dell'attore, il quale si sarebbe limitato a trasmettere informazioni e planimetrie già in loro possesso.
I convenuti hanno, quindi, invocato il rigetto delle pretese avversarie.
2.- Con sentenza n. 623/2021 emessa in data 1.10.2021 (pub. in data 4.10.2021), il Tribunale di Ferrara ha rigettato le domande di parte attrice.
In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata l'attività di intermediazione svolta dall'attore, giacché dall'espletata istruttoria è emerso che i convenuti reperirono autonomamente i contatti della referente della società venditrice, e che con questa trattarono direttamente Pt_2
l'acquisto dell'immobile; di contro, l'attore propose al immobili diversi rispetto a quelli facenti CP_1 parte del complesso immobiliare “Seven Beach”, individuato dai convenuti come di loro esclusivo interesse e rispetto al quale avevano già acquisito le informazioni di cui necessitavano.
È inoltre rimasta indimostrata la circostanza che il fece visitare ai convenuti l'immobile oggetto _1 della compravendita, risultando, per conto, provato che il manifestò espressamente alla CP_1 Pt_2 la volontà di trattare l'acquisto senza avvalersi dell'opera di un mediatore, così come ribadito nell'atto di compravendita.
pagina 2 di 6 3.- Avverso detta sentenza ha proposto appello , affidandolo ad un unico Parte_1 articolato motivo con il quale ha censurato la sentenza impugnata per erronea interpretazione dei fatti di causa, nonché erronea applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Sostiene l'appellante che fu lo stesso a fornire ai convenuti, mediante e–mail del 19.7.2018, le _1 planimetrie riguardanti l'immobile oggetto di compravendita con la in Controparte_3 quanto quelle già in loro possesso erano relative ad un diverso appartamento, posto nel medesimo complesso, di proprietà della confinante e speculare a quello successivamente acquistato, a Pt_3 loro in precedenza trasmesse da NI RE, incaricata da detta società di far visionare gli immobili.
Inoltre, secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato le risultanze istruttorie, dalle quali sarebbe emerso che il accompagnò effettivamente gli acquirenti a _1 visionare l'immobile, inviando loro informazioni sull'appartamento che ne agevolarono l'acquisto.
Ha dunque chiesto condannarsi i convenuti al pagamento della somma di € 6.039,00, iva inclusa, a titolo di provvigione maturata in seguito alla stipulazione del rogito notarile, ovvero il 3% sul prezzo d'acquisto così come determinata dalla tariffe depositate dall'attore presso la Camera di Commercio di
Ferrara. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Hanno resistito al gravame e , invocandone il rigetto, CP_1 Controparte_2 avendo il Giudice di prime cure escluso il diritto alla provvigione del sulla base di una corretta _1 valutazione dei fatti, nonché degli elementi istruttori.
La causa è stata trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025, con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
4.- L'appello è infondato.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, il diritto alla provvigione ex art. 1755 comma 1 c.c. sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso.
pagina 3 di 6 Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, può non rilevare che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferitogli, purché il giudice del merito ravvisi motivatamente la sussistenza del rilievo causale dell'iniziale intervento del mediatore nel creare il contatto tra le parti.
Tuttavia, non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate.
Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque,
l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass. Sez. 2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2, n. 22426 del 2020).
Tali principi portano a ribadire che, al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art.1755 comma 1
c. c., è necessario che tra l'utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto, e incombendo sul mediatore l'onere della relativa prova, senza che l'avere messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza (Cass.
Civ. Sez. II Ord. 8 gennaio 2024 n.2538).
Venendo al caso di specie, non sussistono elementi sufficienti affinché possa ritenersi che l'apporto dell'appellante sia stato utile e determinante per la conclusione dell'affare.
Invero, è pacifico che gli appellati e si interessarono all'acquisto di un immobile CP_1 CP_2 facente parte del complesso immobiliare “Seven Beach” fin dal 2016, tanto da entrare in contatto con la sig.ra RE NI, incaricata dalla Cooperativa Muratori Cementisti e Affini Soc. Coop (d'ora in poi
, posta nel frattempo in liquidazione coatta amministrativa, di far visionare gli immobili di Pt_3 proprietà della suddetta C.M.C.A., che sarebbero stati posti in vendita tramite asta pubblica.
Già in data 06.09.2016 essi incontrarono la sig.ra NI presso il suddetto complesso immobiliare, visitando le diverse tipologie di appartamenti di proprietà della nonché ricevendo Pt_3 dall'incaricata le corrispettive planimetrie. In particolare, gli odierni appellati visitarono l'appartamento confinante ed esattamente speculare a quello poi successivamente acquistato (identificato al C.F. del
Comune di Comacchio al foglio 80, part. 6403, sub. 12), ricevendone la relativa planimetria. pagina 4 di 6 Solo il successivo 12 luglio 2018 essi fecero casualmente conoscenza del che nell'occasione, _1 come risulta dalla testimonianza resa da all'udienza del 15.02.2021, invitò gli appellati Testimone_1 presso la propria agenzia, e mostrò loro immobili diversi rispetto a quelli del complesso “Seven
Beach”.
Tale circostanza è pacifica e non contestata dall'appellante.
Inoltre, il teste ha espressamente negato che il riferì al che da lì a qualche Tes_1 _1 CP_1 giorno lo avrebbe contattato per continuare a trattare l'acquisto dell'immobile facente parte del complesso “Seven Beach”.
L'appellante sostiene di avere poi accompagnato, sempre nel luglio 2018 a seguito del primo incontro, il a visionare l'appartamento oggetto di compravendita. CP_1
Sul punto tuttavia è da ritenersi corretta la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Giudice di prime cure, data l'eccessiva vaghezza e genericità sia della testimonianza resa da , Testimone_2 essendosi questi limitato a dichiarare di essere a conoscenza del fatto che il doveva mostrare un _1 immobile del complesso “Seven Beach”, senza tuttavia essere in grado di riferire né la data della visita, né chi il dovesse accompagnare;
sia di quella di il quale, seppur sostenendo _1 Persona_1 di avere visto il accompagnare il a visionare uno degli appartamenti del complesso, non _1 CP_1 ha saputo indicare né la data della visita, né quale fosse l'immobile in questione.
L'appellante ha infine posto l'accento sullo scambio di e–mail intercorso con il in data CP_1
19.7.2018, nel quale il trasmise al secondo delle planimetrie ed informazioni relative _1 all'immobile poi effettivamente acquistato (doc. 4 appellante).
Da tale corrispondenza si evince chiaramente che il aveva già individuato autonomamente CP_1
l'appartamento che voleva acquistare (avendo visionato, come sopra evidenziato, quello esattamente identico e speculare di proprietà della di cui già possedeva la planimetria fornitagli da Pt_3
NI RE, e che non era riuscito ad aggiudicarsi all'asta), tanto da realizzare che il non gli _1 aveva inviato, in un primo momento, la planimetria ad esso riferibile, poi effettivamente inoltrata.
Detto inoltro tuttavia, così come la indicazione di massima fornita dal mediatore in ordine al possibile prezzo di vendita, deve ritenersi contributo obiettivamente esiguo e dunque privo di rilevanza causale rispetto alla conclusione dell'affare, tenuto conto che, da un lato, come detto, non è stato il a _1 segnalare ai compratori l'immobile, né a farglielo visionare;
dall'altro, la trattativa per l'acquisto è stata condotta dal direttamente con mandataria per la vendita della CP_1 Parte_2 [...]
di cui l'acquirente ha autonomamente reperito il contatto. Controparte_3
La infatti, sentita come teste all'udienza del 15.02.2021, ha riferito che Pt_2 [...] aveva effettivamente conferito mandato al per la vendita degli immobili di Controparte_3 _1
pagina 5 di 6 sua proprietà posti all'interno del complesso “Seven Beach” ma che, per l'acquisto dell'appartamento in questione, le trattative erano intervenute direttamente tra la medesima e il dopo che Pt_2 CP_1 questi aveva autonomamente reperito i suoi contatti per il tramite di NI RE. Il era _1 intervenuto solo in seguito, in aprile-maggio del 2019, per aprire la porta dell'immobile (detenendone le chiavi), su mandato della che, per tale servizio di assistenza alla Controparte_3 vendita, lo aveva retribuito.
In definitiva, l'appellante non ha provato né di avere segnalato l'immobile o averlo fatto visitare, né di avere messo in contatto le parti o di avere partecipato alle trattative, essendosi limitato a trasmettere ai futuri acquirenti, su loro specifica richiesta, alcune informazioni sull'immobile stesso, e in seguito ad aprire la porta per consentirne la visita in esecuzione del mandato conferitogli dalla società venditrice.
Appare pertanto evidente che la conclusione della compravendita a cui le parti sono pervenute è indipendente dal modesto contributo offerto dall'appellante, che non rappresenta un antecedente indispensabile per giungere alla conclusione del contratto secondo i principi della causalità adeguata
(Cass. Sez. III, Sent. n. 25851/2014).
L'appello va dunque rigettato.
5.- Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022, seguono la soccombenza e sono liquidate, escludendo la fase istruttoria, come da dispositivo.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c. 1 quater d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello;
II – condanna alla refusione in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2
delle spese di lite, che liquida in € 3.966 per compensi, oltre a spese generali, IVA se
[...] dovuta e CPA per legge;
III - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa pagina 6 di 6