Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Responsabilità ex art. 2049.2051.2052
Promossa da nata ad [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Giovanni Gambuzza.
ATTRICE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore , con Controparte_1 gli Avv.ti Brandino e Failla
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Tanto premesso e ritenuto la IG.ra come in atti Parte_1 rappresentata, domiciliata e difesa, si riporta a tutte le richieste, eccezioni e deduzioni già formulate nell'atto introduttivo del giudizio ed alle precisazioni e richieste contenute nel presente atto
PARTE CONVENUTA
Nel riportarsi a tutto quanto dedotto, rilevato e richiesto, anche in via istruttoria, in seno alla comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti di causa, per l'odierno concludente la domanda era è priva di fondamento e come tale, va integralmente rigettata.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prove orali e l'espletamento di CTU MDL.
All'udienza del 5.11.2024 è stato trattenuto in decisione ed evaso sulle rassegnate conclusioni delle parti allo spirare dei termini ex art. 190
Breve esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
Il presente contenzioso trova fondamento nell'evento lesivo occorso alla attrice – atleta di salto in lungo” durante gli allenamenti eseguiti presso il campo scuola di “Pippo Di Natale“ allorché dopo aver CP_1 effettuato la rincorsa, lo stacco ed il successivo volo, nella fase di atterraggio rimaneva bloccata nella buca di sabbia per l'eccessiva compattezza della stessa. Soccorsa e trasportata al P.S. dell'Ospedale di le veniva riscontrata: frattura del malleolo peroneale e del CP_1 malleolo tibiale interno “
Parte attrice cita dunque il quale Controparte_1 custode/proprietario della “cosa“ impianto sportivo.
Dunque occorre scrutinare i fatti applicando l'art. 2051 c.c. che impone al danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno;
spettando invece al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia che ha valenza di fattore causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Questi caratteri dovrebbero essere presenti pure nel comportamento del danneggiato, nel caso in cui si voglia addurre tale giustificazione quale prova contraria ai sensi dell'art. 2051 c.c.: dovendo il custode prevenire anche il fatto del danneggiato, per quanto possibile evitandolo;
si dovrebbe trattare di comportamenti sui quali il custode non abbia avuto alcuna IGnorìa di controllo e il cui verificarsi apparisse poco probabile, altrimenti il custode è pienamente responsabile verso la vittima.
Pertanto l'ente proprietario/custode può superare la responsabilità solo quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della “cosa”, ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato, dovendo dimostrare quindi che la condotta di costui ha i caratteri dell'autonomia, dell'eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità e che sia stata da sola idonea a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti.
Indubbio è che il sia il custode ex art. 2051 cc. Controparte_1 del luogo teatro dell'evento lesivo e che solo il caso fortuito esime il custode dalla sua naturale e obbligata responsabilità risarcitoria per gli eventi dannosi provocati dalle cose mal custodite.
Secondo la giurisprudenza dominante il caso fortuito può ravvisarsi anche in un fattore umano e soprattutto nel comportamento sconsiderato e imprudente del danneggiato stesso.
In tali casi la fonte del danno, cioè la sua causa giuridica, è soltanto l'occasione del suo verificarsi e ciò non può essere rimproverato all'incuria del custode che non avrebbe potuto né prevedere né prevenire, con i dovuti accorgimenti, tale eventualità.
Nello specifico è rimasto provato che si è infortunata Parte_1 durante l'allenamento e che prima del salto lesivo, aveva già effettuato altri “salti”.
Tali circostanze sono emerse dalle prove orali assunte.
Infatti, il teste di parte attrice rispondendo sui Testimone_1 capitolati di prova nn.
4.5.6. della seconda memoria 283 6°comma cpc che chiedevano:
art4 “Vero che, malgrado la corretta esecuzione dell'esercizio richiesto, la IG.ra , in fase di Parte_1 atterraggio si procurava gravi lesioni personali” 5. “Vero che, nonostante l'aspetto di apparente regolarità, il piano di caduta della fossa di atterraggio si presentava rigido e compatto”. 6. “Vero che, alla vista il materiale di riempimento della fossa di atterraggio presentava un aspetto sabbioso, ma in realtà aveva una consistenza estremamente dura e rigida, non adeguata alla sua funzione di attutire la caduta dell'atleta”.
Il Teste così rispondeva:
Art. 4 DR: vera la circostanza che conosco perché ero sui luoghi;
stavo saltando con lei ed ero a circa 20 metri di distanza;
in ordine alle lesioni fu il mio allenatore che sospettò la frattura del malleolo poi confermato dagli accertamenti. A chiarimento richiesto dall'Avv.Brandino che chiede chi fosse l'allenatore, il teste risponde che “l'allenatore era il IG. . Specifica altresì il teste, che lui stesso Parte_2 avrebbe dovuto saltare dopo la IG.na, ebbe a specificare Parte_1 inoltre che ” sia io che la IG.na avevamo già saltato poco Parte_1 prima dell'evento lesivo. Art. 5 DR : Si è vera la circostanza. A richiesta del G.I che chiede se la sabbia dopo ogni salto venisse riassestata, risponde “Specifico che tra un salto e l'altro il nostro allenatore ricompattava la sabbia “ Art. 6DR Si è vero come detto.
Specifico che la sabbia quel giorno non era idonea per i salti. Confermo la inidoneità della buca , ma dovevamo allenarci”.
Dunque per un verso, aveva già usato la buca e saltato Parte_1 perché doveva allenarsi e per questo aveva avuto modo di verificare lo stato/qualità della sabbia;
dall'altro, il convenuto non ha CP_1 dato prova del caso fortuito, atteso che il comportamento dell'atleta non fu né abnorme né imprevedibile né imprevenibile, né ebbe a provare la propria diligente custodia.
Tanto per riconoscere il concorso di colpa di entrambe le parti in lite: di parte attrice per aver continuato gli allenamenti accettando così il rischio di un eventuale infortunio connesso alla rilevata inidoneità della buca e come purtroppo ebbe a verificarsi;
del convenuto per non aver vigilato sull'uso corretto dei luoghi. CP_1
Dunque la domanda sul punto è fondata Accertato l'An , in ordine al quantum debeatur soccorre la CTU MDL e infatti il professionista cosi conclude:”
Dall'esame della documentazione medica presente nel fascicolo giudiziario, dall'anamnesi raccolta e dalla visita effettuata alla IG.ra , si ritiene di rispondere ai quesiti formulati dal Magistrato al Parte_1 momento dell'incarico alla seguente maniera: • La IG.ra , esente da precedenti morbosi Parte_1 concorrenti e/o coesistenti in grado di incidere sui postumi attualmente rilevati, nell'evento infortunistico occorso nelle circostanze del 03.12.2013, ha riportato “frattura del malleolo peroneale e del malleolo tibiale interno.”. Per tali lesioni, dopo un primitivo controllo clinico, effettuato nell'immediatezza dell'evento presso il P.S. dell'Ospedale di , è stata ricoverata dal 04.12.2013 al 07.12.2013 presso la CP_1
Divisione di Ortopedia dell'Ospedale di per essere sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione CP_1 ed osteosintesi con placche e viti. I mezzi di sintesi sono stati rimossi, per intolleranza, in un successivo ricovero, effettuato sempre presso la Divisione di Ortopedia dell'Ospedale di , il 29.10.2014. Allo CP_1 stato attuale sono residuati: Esiti cicatriziali da intervento di osteosintesi metallica caviglia destra per frattura del malleolo peroneale e del malleolo tibiale. • La durata della inabilità temporanea è quantizzabile in giorni 40 (quaranta gg.) di ITA + ulteriori 60 giorni (sessanta gg.) di ITP ridotta al 50% • per il caso in oggetto, in riferimento all'obiettività clinica rilevata in sede di visita peritale, è possibile esprimere un D.B., inteso quale incidenza sull'integrità psicofica della ricorrente, pari 6% (sei x 100). Nell'ambito della quantizzazione del danno biologico espresso rientrano tutte le fattispecie di danno non reddituale quali quelli ricadenti sulle attitudini personali compatibili con l'età e le condizioni psicofisiche pregresse nonché quelli ricadenti sulla capacità lavorativa generica giacché, per la giovane età della ricorrente non è, in atto, documentata una capacità lavorativa specifica. • Quanto attualmente obiettivato non compromette alcuna attività del vivere quotidiano della ricorrente.”
Ritenuto che tali risultanze appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile codesto ufficio ritiene di farli propri.
Dunque in applicazione delle tabelle di Milano il danno risarcibile ammonta ad euro 21.497,50 comprensive delle spese mediche ritenute congrue dal CTU;
tale somma va dimezzata in ragione del corso di colpa.
In ordine alle spese di lite restano a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno le spese di CTU MDL per come liquidate con altro provvedimento, Compensate le altre
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P.Fugallo
Reictis adversis
Accoglie la domanda
Condanna
Il in persona del suo legale rapp.te pro.tempore a Controparte_1 risarcire per quanto in parte motiva a la somma di euro Parte_1
21.497,50 somma che va dimezzata in ragione del concorso di colpa e da cui detrarre eventuali altre somme percepite a medesimo titolo.
Su tale somma calcolata secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;
In ordine alle spese di lite restano a carico di entrambe le parti nella misura del 50% le spese di CTU MDL per come liquidate con altro provvedimento, compensate le altre
Cosi deciso
Siracusa 31.01.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa P.Fugallo