Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00029/2026REG.PROV.COLL.
N. 02473/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2473 del 2023, proposto dalla signora GH LO, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Esposito, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio CA NE in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta, n. 626/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. UG De LO e l’istanza di passaggio in decisione depositata dal Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora GH LO ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell'ordinanza del Comune di Napoli del 6 maggio 2020 che aveva ordinato la demolizione di opere realizzate senza titolo edilizio.
2. L’appellante aveva realizzato alla via Vicinale Sant’Antonio ai Pisani di Napoli un manufatto in muratura di circa 70 mq di S.U. a destinazione residenziale, arredato parzialmente ed abitato ed un box prefabbricato in lamiera di dimensioni di circa m 5,00 per m 2,50.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché l’ordine di demolizione è un atto vincolato che non richiede una particolare motivazione nè la comunicazione di avvio del procedimento o il preavviso di diniego.
In ogni caso il provvedimento di demolizione impugnato contiene la analitica descrizione delle opere abusive, l’indicazione specifica delle norme violate ed il richiamo al verbale di sopralluogo, redatto dagli Agenti della Polizia Municipale.
4.L’appello è affidato ad un unico articolato motivo.
Dal momento che l’immobile è costruito in un territorio completamente urbanizzato nella motivazione doveva esserci traccia della comparazione degli interessi contrapposti doverosa nella fattispecie in esame.
L’inerzia del Comune che contesta l’immobile abusivo con molto ritardo genera un affidamento nel cittadino.
Da ciò si desume che le garanzie procedimentali dovevano essere rispettate.
5. Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello è infondato.
La circostanza che l’immobile dove è stato realizzato l’abuso si trovi in una zona completamente urbanizzata non ha nessun rilievo per quanto riguarda la contestabilità dello stesso con conseguente irrogazione della sanzione prevista. La comparazione degli interessi è prevista nei casi di interventi in autotutela, ma non nel caso di abusi edilizi come peraltro sottolineato dalla sentenza 9/2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Sempre alla luce della sentenza appena citata, il ritardo del Comune nel prendere atto di un’edificazione abusiva non genera alcun affidamento nell’autore della violazione perché la tutela di un ordinato sviluppo del territorio non può essere condizionata dalla tempestività dell’intervento repressivo dell’organo competente. Oltretutto un affidamento legittimo può sorgere solamente quando il privato era incolpevolmente convinto della bontà del proprio titolo, buona fede che non sussiste certamente quando si edifica sine titulo .
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta
Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Napoli le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
UG De LO, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UG De LO | Marco RI |
IL SEGRETARIO