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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 851/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4843/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siderno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Resistente_1, 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000342964000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000342964000 IMU 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000342964000 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000342964000 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000342964000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000342964000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000342964000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000342964000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 388/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Nominativo_2 , proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 094 2025 9000 3429
64 000, notificata il 20.05.2025, delle sottese cartelle di pagamento cartella n. 09420150004512081000 tassa smaltimento rifiuti, ente impositore Comune Siderno, 09420160007225038000 canone RAI, ente impositore Agenzia Entrate, n. 09420160022584691000, tassa smaltimento rifiuti, ente impositore Comune
Siderno, n. 09420180019697011000, tassa smaltimento rifiuti, ente impositore Comune Siderno;
e degli avvisi di accertamento n. 65072 (riferimento interno n. 69424999000028423000) IMU, ente impositore
Comune Siderno e n. 76975 (riferimento interno n. 69424999000051811000) IMU, ente impositore Comune
Siderno.
Eccepiva la mancata notifica della cartella e degli atti presupposti, la prescrizione del credito.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione e controdeduceva che le cartelle erano state regolarmente notificate e che successivamente non era maturato alcun termine prescrizionale, attesa la normativa conseguente al periodo emergenziale del 2020; evidenziava, inoltre, che erano stati regolarmente notificati diversi atti interruttivi della prescrizione.
Il Comune di Siderno si costituiva volontariamente controdeducendo la regolare notifica degli avvisi di accertamento.
All'udienza del 23.12.2025 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene il ricorso è infondato.
Ed infatti, Agenzia delle Entrate-Riscossione, non solo ha certamente fornito la prova della notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, ma ancora - e soprattutto -, ha documentato l'avvenuta notifica di alcuni atti interruttivi ed in particolare – tra gli altri – dell'intimazione di pagamento n.
09420239003471240000 notificata in data 12.07.2023, alla quale erano sottese le cartelle n.
09420160007225038000 (canone RAI) n. 09420160022584691000 (tassa smaltimento rifiuti) e n.
09420180019697011000 (tassa smaltimento rifiuti).
Orbene, dato atto della regolare notifica della citata intimazione di pagamento, deve sottolinearsi come questa Corte di Giustizia ritiene che la mancata impugnazione dell'intimazione appena indicata - alla quale erano sottese tutte le cartelle sopra indicata - abbia comunque determinato l'impossibilità per il ricorrente di far rilevare l'ipotizzata mancata notifica di atti presupposti o la decadenza/prescrizione del credito precedentemente maturata, atteso che l'intimazione – pur essendo un atto facoltativamente impugnabile – deve ritenersi idonea a portare a conoscenza del destinatario l'esistenza di una cartella ( o di un avviso ) portante un credito la cui decadenza/prescrizione è stata interrotta dall'intimazione di pagamento stessa.
Conseguentemente, se il contribuente avesse voluto far valere il decorso del termine decadenziale/ prescrizionale avrebbe dovuto – e potuto - farlo impugnando il primo atto dal quale risulta l'emissione e la notifica di una cartella che si intende contestare o la prescrizione del credito.
Inoltre, successivamente alla notifica dell'intimazione sopra indicata non è decorso il termine di prescrizione relativo a tassa smaltimento rifiuti e canone RAI, prima della notifica dell'intimazione oggi impugnata.
Anche per ciò che riguarda a cartella n. 09420150004512081000, relativa a tassa smaltimento rifiuti, ente impositore Comune Siderno, oltre alla prova della regolare notifica della stessa in data 11.06.2015, AdER ha documentato l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199008454803000 notificata in data 21.10.2019.
Orbene, in relazione a tale atto, il termine prescrizionale ultimo avrebbe dovuto essere ordinariamente quello del 20.10.2024 ( termine quinquennale ); tuttavia, per effetto del rinvio da parte dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, al termine per la notifica della cartella di pagamento su accertamenti divenuti definitivi nel 2020 (come nel caso che ci occupa ), si applica la proroga del comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, pari a 542 giorni, ovvero il periodo che intercorre dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 – art. 12 Dlgs 159/2015 :“Comma 1.
Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
La disciplina emergenziale ha dunque spostato di 542 giorni rispetto all'ordinaria scadenza il termine di decadenza, portandolo, in questo caso, dal 20 ottobre 2024 al 15 aprile 2026. Essendo la notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione avvenuta in data 20.05.2025, la stessa ha ampiamente rispettato il termine indicato.
Dunque, anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente appare infondata.
Quanto ai due avvisi di accertamento sottesi all'intimazione impugnata, v'è prova agli atti della regolare notifica degli stessi in data 18.07.2023 ( IMU 2018 ) e 16.01.2024 ( IMU 2019 ), dunque ampiamente nei termini di prescrizione quinquennale propri delle imposte comunali.
Il ricorso, pertanto, essendo totalmente infondato viene rigettato;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Reggio Calabria, Sez. 7, definitivamente pronunciandosi così provvede: Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di giudizio che liquida in complessive € 300,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, in favore delle convenute.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4843/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siderno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Resistente_1, 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000342964000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000342964000 IMU 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000342964000 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000342964000 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000342964000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000342964000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000342964000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000342964000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 388/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Nominativo_2 , proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 094 2025 9000 3429
64 000, notificata il 20.05.2025, delle sottese cartelle di pagamento cartella n. 09420150004512081000 tassa smaltimento rifiuti, ente impositore Comune Siderno, 09420160007225038000 canone RAI, ente impositore Agenzia Entrate, n. 09420160022584691000, tassa smaltimento rifiuti, ente impositore Comune
Siderno, n. 09420180019697011000, tassa smaltimento rifiuti, ente impositore Comune Siderno;
e degli avvisi di accertamento n. 65072 (riferimento interno n. 69424999000028423000) IMU, ente impositore
Comune Siderno e n. 76975 (riferimento interno n. 69424999000051811000) IMU, ente impositore Comune
Siderno.
Eccepiva la mancata notifica della cartella e degli atti presupposti, la prescrizione del credito.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione e controdeduceva che le cartelle erano state regolarmente notificate e che successivamente non era maturato alcun termine prescrizionale, attesa la normativa conseguente al periodo emergenziale del 2020; evidenziava, inoltre, che erano stati regolarmente notificati diversi atti interruttivi della prescrizione.
Il Comune di Siderno si costituiva volontariamente controdeducendo la regolare notifica degli avvisi di accertamento.
All'udienza del 23.12.2025 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene il ricorso è infondato.
Ed infatti, Agenzia delle Entrate-Riscossione, non solo ha certamente fornito la prova della notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, ma ancora - e soprattutto -, ha documentato l'avvenuta notifica di alcuni atti interruttivi ed in particolare – tra gli altri – dell'intimazione di pagamento n.
09420239003471240000 notificata in data 12.07.2023, alla quale erano sottese le cartelle n.
09420160007225038000 (canone RAI) n. 09420160022584691000 (tassa smaltimento rifiuti) e n.
09420180019697011000 (tassa smaltimento rifiuti).
Orbene, dato atto della regolare notifica della citata intimazione di pagamento, deve sottolinearsi come questa Corte di Giustizia ritiene che la mancata impugnazione dell'intimazione appena indicata - alla quale erano sottese tutte le cartelle sopra indicata - abbia comunque determinato l'impossibilità per il ricorrente di far rilevare l'ipotizzata mancata notifica di atti presupposti o la decadenza/prescrizione del credito precedentemente maturata, atteso che l'intimazione – pur essendo un atto facoltativamente impugnabile – deve ritenersi idonea a portare a conoscenza del destinatario l'esistenza di una cartella ( o di un avviso ) portante un credito la cui decadenza/prescrizione è stata interrotta dall'intimazione di pagamento stessa.
Conseguentemente, se il contribuente avesse voluto far valere il decorso del termine decadenziale/ prescrizionale avrebbe dovuto – e potuto - farlo impugnando il primo atto dal quale risulta l'emissione e la notifica di una cartella che si intende contestare o la prescrizione del credito.
Inoltre, successivamente alla notifica dell'intimazione sopra indicata non è decorso il termine di prescrizione relativo a tassa smaltimento rifiuti e canone RAI, prima della notifica dell'intimazione oggi impugnata.
Anche per ciò che riguarda a cartella n. 09420150004512081000, relativa a tassa smaltimento rifiuti, ente impositore Comune Siderno, oltre alla prova della regolare notifica della stessa in data 11.06.2015, AdER ha documentato l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199008454803000 notificata in data 21.10.2019.
Orbene, in relazione a tale atto, il termine prescrizionale ultimo avrebbe dovuto essere ordinariamente quello del 20.10.2024 ( termine quinquennale ); tuttavia, per effetto del rinvio da parte dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, al termine per la notifica della cartella di pagamento su accertamenti divenuti definitivi nel 2020 (come nel caso che ci occupa ), si applica la proroga del comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, pari a 542 giorni, ovvero il periodo che intercorre dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 – art. 12 Dlgs 159/2015 :“Comma 1.
Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
La disciplina emergenziale ha dunque spostato di 542 giorni rispetto all'ordinaria scadenza il termine di decadenza, portandolo, in questo caso, dal 20 ottobre 2024 al 15 aprile 2026. Essendo la notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione avvenuta in data 20.05.2025, la stessa ha ampiamente rispettato il termine indicato.
Dunque, anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente appare infondata.
Quanto ai due avvisi di accertamento sottesi all'intimazione impugnata, v'è prova agli atti della regolare notifica degli stessi in data 18.07.2023 ( IMU 2018 ) e 16.01.2024 ( IMU 2019 ), dunque ampiamente nei termini di prescrizione quinquennale propri delle imposte comunali.
Il ricorso, pertanto, essendo totalmente infondato viene rigettato;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Reggio Calabria, Sez. 7, definitivamente pronunciandosi così provvede: Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di giudizio che liquida in complessive € 300,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, in favore delle convenute.