Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 851
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ritiene che la notifica dell'intimazione di pagamento, anche se facoltativamente impugnabile, sia idonea a portare a conoscenza del destinatario l'esistenza di una cartella o avviso, interrompendo la prescrizione. La mancata impugnazione dell'intimazione ha precluso la possibilità di far valere la mancata notifica di atti presupposti o la prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la notifica di atti interruttivi della prescrizione, in particolare l'intimazione di pagamento del 12.07.2023, ha interrotto il decorso del termine prescrizionale. Inoltre, la disciplina emergenziale dovuta al periodo pandemico ha comportato una sospensione dei termini di prescrizione per 542 giorni, spostando il termine di decadenza al 15.04.2026. La notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta il 20.05.2025, è pertanto avvenuta nel rispetto dei termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 851
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 851
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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