Articolo 24 della Legge 13 maggio 1975, n. 157
Articolo 23Articolo 25
Versione
18 giugno 1975
Art. 24.
Al personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, nei casi di passaggio o di inquadramento a categoria superiore compete il parametro di stipendio pari o immediatamente superiore a quello in godimento ed il corrispondente assegno perequativo pensionabile od analogo.
L'attribuzione del parametro di stipendio pari o immediatamente superiore a quello in godimento ed il corrispondente assegno perequativo pensionabile competono anche agli operai che a datare dal 1 luglio 1970 abbiano ottenuto il passaggio o inquadramento a categoria superiore mediante le procedure previste dalle norme vigenti.
Qualora il trattamento economico attribuito ai sensi dei precedenti commi venga a risultare inferiore a quello che gli interessati avrebbero successivamente conseguito nella posizione di provenienza, per effetto dell'attribuzione dell'ulteriore parametro, e' attribuito nella nuova posizione, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire l'anzidetto migliore trattamento, il parametro immediatamente superiore a quello conferito all'atto dell'inquadramento, attribuendo altresi' gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare un trattamento economico non inferiore a quello in godimento.
Gli effetti economici delle norme di cui ai precedenti commi decorrono, con esclusione di ogni competenza arretrata, dal 1 gennaio 1975.
Entrata in vigore il 18 giugno 1975