Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 09/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
In composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino ha emesso la seguente SENTENZA 4/2026 sul ricorso in materia di pensione, depositato il 23.12.2024, iscritto al n. 69771 proposto da R. A. nato OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dagli avv.ti Fernando Rizzo e RE VA, con cui elettivamente domicilia presso il loro domicilio digitale: avvocatirizzoevadala@pec.giuffre.it per l’avv.
Rizzo e avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it per l’avv. VA;
CONTRO
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587) - in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. ti IA G. RR (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it),
Francesco MU (Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi
(pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131, con cui elett.te domicilia presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n.
5;
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo NE” di Palermo, in persona della Direttrice Generale e legale rappresentante pro-tempore, la dott.ssa Maria Grazia Furnari, con sede in Palermo
(cap: 90127), nella Via del Vespro, 129 (C.F e P.I. 05841790826),
rappresentata e difesa dall’Avv. Francesca Maria Carini (C.F.:
[...]), Dirigente Avvocato della medesima OUP, iscritta nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti EE.PP. del Foro di Palermo – pec: francescamaria.carini@mypec.eu - in virtù di procura in atti;
Università degli Studi di Palermo (Codice Fiscale 80023730825 -
Partita IVA 00605880822), in persona del rappresentante legale Prof.
MA IR, e nella qualità di Rettore pro-tempore, rapp.ta e difesa dall’Avv. Paolo Ducato e dall’ Avv. Francesca Paola Di Gregoli
(c.f. [...]), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai seguenti indirizzi pec: paolo.ducato@cert.unipa.it -
francescapaola.digregoli@cert.unipa.it;
Ritenuto in
FATTO
I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente – fatta istanza di CTU contabile ove occorresse - ha richiesto a questa Corte che vengano accolte le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione del
trattamento pensionistico calibrato sul trattamento economico ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 del dirigente amministrativo I livello del ruolo sanitario, alla luce degli arretrati versati per i titoli giudiziali indicati in premessa, previa disapplicazione e/o annullamento di ogni atto contrario, nella misura annua pari ad € 40.000,00 oltre 13° mensilità o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa anche attraverso CTU richiesta al punto sub 5 nonché attraverso l’aggiornamento degli atti amministrativi (scheda ultimo miglio, mod. 51 etc.) da parte del datore di lavoro. 2) Per l’effetto condannare l’INPS resistente alla corresponsione della pensione come sopra riliquidata oltre al pagamento della differenza tra le precedenti rate non adeguate e quanto dovuto per il trattamento spettante sulla retribuzione ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 del dirigente amministrativo I livello del ruolo sanitario, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge. 3) Ordinare e/o condannare l’Università degli Studi di Palermo e l’OU P. “NE” di Palermo, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., all’elaborazione e la produzione in giudizio della certificazione della posizione economica della ricorrente, della scheda cd “ultimo miglio”, Mod. 51, od ogni altro documento, comunque denominato, contenente i dati aggiornati agli arretrati versati per i titoli giudiziari menzionati utile e funzionale alla riliquidazione della pensione sul corretto parametro del dirigente amministrativo ex art. 31 dPR n. 761/79. 4) In via subordinata, ove dovesse emergere che le Amministrazioni, non abbiano posto in essere tutti gli adempimenti necessari all’accoglimento della domanda principale, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento in forma specifica ex art.
13 della L. n. 1338/1962, o a qualsivoglia altro titolo, con la condanna delle stesse alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla quota di pensione nella misura indicata al punto 1 delle conclusioni calibrata sull’intero trattamento fondamentale del dirigente amministrativo del ruolo sanitario, ovvero al risarcimento per danni per omessa o incompleta contribuzione con la condanna al pagamento anche delle differenze dovute e debende dal ricorrente dal collocamento in quiescenza al dì del diritto, e pari agli stessi arretrati e differenze mensili indicate al superiore punto 1 delle conclusioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge”.
II. A suffragio della domanda, parte ricorrente espone:
(a) di essere stato dipendente dell’Università degli Studi di Palermo, in servizio presso l’A.O.U. Policlinico “P. NE” di Palermo, ove erroneamente era stata equiparato ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 alla categoria sanitaria DS. Il medesimo era stato, poi, collocato in quiescenza dal 01.07.2022;
(b) di aver adito il Tribunale di Palermo per vedersi affermato il suo diritto alla corretta equiparazione economica ex art. 31 del d.P.R. n.
761/79 (secondo cui “al personale universitario che presta servizio presso policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con le Regioni e con le USL, anche se gestiti direttamente dalle Università, è corrisposta una indennità nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico a quello del personale delle USL di pari funzioni, mansioni e anzianità al superiore profilo di dirigente amministrativo I livello”): equiparazione che passa attraverso il riconoscimento di una indennità equiparativa utile ai fini previdenziali e assistenziali (C. cost., sent. n. 126/1981);
- che con sentenza n. 1719/2020 (all. n.3), ormai passata in cosa giudicata, il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, affermava il diritto rivendicato sebbene senza sancire il conseguente quantum debeatur. Con successiva sentenza n. 4231/2023 (all. n.4), anch’essa giudicato, il Tribunale di Palermo, sez. lavoro, condannava le amministrazioni resistenti al versamento delle differenze retributive pari a € 129.178,88 ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 e a titolo di trattamento fondamentale (stipendio tabellare) previsto per il suddetto profilo dirigenziale e per il periodo 2009-2020;
- che, con delibera n. 230 del 29.02.2024 (all. n. 6), l’A.O.U. dava esecuzione alla suddetta sentenza, pagandone l’importo lì determinato, nella successiva busta paga di marzo 2024 (all. n. 7);
- che, successivamente al deposito della sentenza da ultimo citata, veniva inviata diffida il 26.01.2024 (all. n. 8) alle Amministrazioni e all’Istituto resistenti, in ragione delle rispettive competenze, al fine di provvedere a ogni adempimento (trasmissione certificazione di retribuzione aggiornata, PL1, PL2, PA04, scheda ultimo miglio e ogni altro atto comunque denominato), necessario a mettere in condizioni l’Istituto previdenziale a eseguire quanto di sua competenza;
- che, non di meno, nonostante i titoli giudiziali richiamati, il trattamento previdenziale passato e presente erogato non tiene in debito conto tale mutata condizione protratta sino alla quiescenza;
- che, infatti, l’atto n. OMISSIS di conferimento della pensione (all.1),
liquidata con il sistema misto, quantifica la prestazione pensionistica nella (inferiore) misura annua lorda di 31.995,95 di cui € 11.570,07 quale prima quota pensione, € 2.457,63 quale seconda quota pensione ed € 17.968,25 quale terza quota pensione. La determinazione in questione, infatti, ha come proprio riferimento lo stipendio (errato) di categoria DS (pari a € 35.209,12) omettendo pertanto di considerare il trattamento fondamentale del dirigente amministrativo erogato in virtù dei titoli giudiziali sopra indicati;
- che, in maggior dettaglio, la determinazione di pensione di che trattasi rivela che INPS abbia erroneamente:
(i) utilizzato per il calcolo della “prima quota pensione”, una retribuzione pensionabile alla cessazione (€ 35.209,12) di gran lunga inferiore a quella in concreto accertata in sede giudiziale da CTU e riconosciuta in sentenza, pari a € 47.015,77, oltre le maggiorazioni di legge (incremento del 18% sullo stipendio universitario), o nel diverso importo che “sarà determinato” dalla istruttoria e dalle certificazioni del datore di lavoro pubblico (certificazione della posizione economica; scheda cd “ultimo miglio”, Mod. 51;
documento recante dati aggiornati per i titoli giudiziali evocati);
(ii) quantificato, altresì, la seconda e terza quota di pensione perché parametrate – stante il diverso fattore della “retribuzione media” -
sulla retribuzione del DS piuttosto che di quella del dirigente ex art.
31 d.P.R. n. 761/79;
- che era rimasta privo di positivo riscontro il ricorso amministrativo inoltrato telematicamente all’I.N.P.S. prot. n. 2513044 del 15.02.2024
(all. n. 9).
III. Su queste premesse, ritenendo violata la disciplina applicabile alla determinazione del trattamento pensionistico in suo godimento, calcolato secondo il sistema misto (D.L. n. 201/2011, conv. in L. n.
148/2011, per come incisa all’art. 1 co. 707 L. 190/2014, nonché, per la parte retributiva, art. 13 del D. Lvo n. 503/1992), parte ricorrente lamenta che I.N.P.S. abbia erroneamente assunto, quale base di riferimento per il calcolo di tutte le quote, la retribuzione errata della categoria DS e non quella riconosciuta con sentenze passate in giudicato come dirigente amministrativo ex art. 31 d.P.R. n. 761/79, atteso che:
(iii) la prima quota pensione, calcolata con il sistema misto, enuclea quale retribuzione pensionabile alla cessazione l’importo pari a €
35.209,12 (DS) e non la superiore retribuzione pensionabile alla cessazione, calcolata in sede giudiziale n. 10991/2020 R.G. per mezzo di CTU contabile (cfr. all. n. 10-11), pari a € 47.015,77, oltre le maggiorazioni di legge (incremento del 18% sullo stipendio universitario) ovvero il diverso importo certificando ad opera dell’amministrazione datoriale;
(iv) la seconda quota, inoltre, risulta calcolata sulla retribuzione media degli ultimi 10 anni di servizio in categoria DS pari a € 2.457,63 e la terza, calcolata sulla contribuzione maturata per la categoria DS sino alla quiescenza, pari a € 17.968,25 piuttosto che sulla corretta retribuzione del dirigente amministrativo;
(v) i calcoli ed i parametri utilizzati non tengono conto della valorizzabilità, ai fini previdenziali ed assistenziale, dell’indennità ex art. 31 DPR n. 761/79, sancita, per converso, dal Giudice delle Leggi, dalla contrattazione collettiva e, ancora, dalla giurisprudenza contabile.
IV. In data 11.04.2025, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo NE” di Palermo si è costituto in atti concludendo nel senso che “venga disposta la compensazione delle spese di lite a proprio favore, posto che, essendo consapevole dell’obbligatorietà del computo delle prefate somme ai fini contributivi e previdenziali, l’Amministrazione ha adempiuto tempestivamente ai propri adempimenti, provvedendo ai conteggi e ai pagamenti di propria competenza”. Prospetta questa parte intimata che:
- con sentenza n. 4231/2023, il Tribunale di Palermo, sez. lavoro, ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente a vedersi corrisposta la somma di €. € 129.178,88 in esito al riconoscimento giudiziale, in suo favore, e ad opera dell’OUP NE, dell’indennità di equiparazione ex art. 31 D.P.R. 761/79 al profilo di dirigente amministrativo di I livello del settore Sanitario;
- l’Azienda, in particolare, nel termine di 120 gg. previsto ex lege per eseguire la decisione civile ha disposto, giusta Deliberazione n. 230 del 29/02/2024 (cfr. doc. n. 3) di provvedere al pagamento della somma di €. 128.178,88 a titolo di differenze retributive ed €. 9.125,40 a titolo di interessi legali dal 1/07/2020, data di pubblicazione della sentenza n. 1719/2020 (Rg. 9024/2015), con la quale il Tribunale di Palermo, sez. Lavoro aveva accertato il diritto ex adverso rivendicato senza però quantificarlo;
- con la stessa deliberazione, l’OUP, quantificata la quota di contribuzione previdenziale dovuta in ragione delle somme in questione – ed includendo sia la parte di propria competenza sia quella a carico del dipendente - si è assunta il relativo totale onere, in linea con l’orientamento giurisprudenziale ritenuto applicabile a vicende speculari;
- le somme dovute sono state corrisposte all’interessato con cedolini stipendiali di dicembre 2023 e marzo 2024 (cfr. doc. n. 4-1 e 4_2);
- in conseguenza della diffida ricevuta nel luglio 2024, l’Amministrazione ha poi verificato se fosse stata effettuata la regolare comunicazione all’Inps del pagamento delle somme agli effetti della relativa valorizzazione ai fini pensionistici e di TFS.
All’esito delle interrogazioni di rito, si è rilevato che, per parte ricorrente, cessata dal servizio il 30/06/2022, le somme oggetto della richiesta sono state denunciate con la sono state denunciate con la DMA trasmessa in data 14/02/2024 periodo di denuncia Dicembre 2023 Numero Identificativo 83832006 e con la DMA del 6/6/2024 Numero Identificativo 86120379 per un totale imponibile contributivo di Euro 152.810,23 (cfr. doc. n. 5). È stato altresì acclarato che che i dovuti contributi sono stati pagati con Mod. F24 del 16/01/2024 (si richiamano al riguardo i “doc. n. 6_1 e 6_2”), con l’effetto di incrementare il montante previdenziale di parte ricorrente ed ai fini pensionistici Cassa Stato (CPTS), come di TFS: ciò che meglio emerge dalla tabella denominata “sintesi della sentenza n. 4231/2023 erogazione busta paga – dicembre 2023 e marzo 2024” acclusa a pag.
2 della memoria;
- posto quanto sopra, inoltre, l’Amministrazione, allorché ricevuto il ricorso introduttivo del presente procedimento, ha attenzionato la questione unitamente alle altre Amministrazioni convenute, ed in data 18/02/2025, ha fornito gli elementi richiesti ai fini della riliquidazione ed adeguamento contributivo e del TFS ex adverso richiesto (cfr. doc. n. 7).
V. In data 23.04.2025, parte ricorrente ha depositato (e, poi, ridepositato in formato leggibile il 28.04.2025) documenti sopravvenuti al deposito del ricorso (nota del 28.02.2025 dell’Università degli Studi di Palermo con cui comunicava di aver inserito i dati ultimo miglio ai fini della riliquidazione pensione alla luce degli arretrati da sentenza, senza però indicarne i valori; - la nota del 05.03.2025, in formato pdf, con cui il ricorrente chiedeva alle odierni resistenti la trasmissione dei dati ultimo miglio per conoscere i parametri inseriti ai fini della riliquidazione pensione; - la nota del 11.03.2025 dell’Università degli Studi di Palermo con cui venivano trasmessi gli errati dati inseriti ai fini della riliquidazione pensione;
la nota del 21.03.2025, in formato pdf, con cui il ricorrente contestava gli erronei importi inseriti, con annesse motivazioni, e richiedeva la rettifica degli stessi, non riscontrata).
VI. In data 28.04.2025, si è costituita in atti l’Università degli Studi di Palermo, concludendo, previa contestazione degli importi quantificati ex adverso e istanza di rigetto della domandata CTU, come segue:
“dichiarare cessata la materia del contendere all’esito spontanea ed intervenuta comunicazione delle riliquidazioni del trattamento pensionistico dell’interessato effettuate dalla convenuta Università sulla base dei dati comunicati dall’OUP - in subordine - Dichiarare esente da ogni responsabilità l’Amministrazione universitaria oggi convenuta che risulta avere pienamente adempiuto a quanto di competenza”. A sostegno delle conclusioni rassegnate, questa amministrazione resistente –
puntualizzato, in limine, che la sentenza n. 4231/2023 emessa dal Tribunale di Palermo, sez. lavoro è stata resa a conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale processo civile, ancillare e conseguente, a quello culminato nella citata sentenza di del Tribunale di Palermo n. 1719/2020 e operata, inoltre, la succinta ricostruzione della prospettazione ricorsuale - evidenzia, in linea giuridica, che:
- eventuali ritardi o omissioni comunicative a proposito degli aggiornamenti stipendiali spettanti all’interessato vanno ricondotti a fatto dell’azienda Ospedaliera, cui, in effetti, compete in via esclusiva la funzione contabile/gestionale. Parte ricorrente, in vero, pur dipendendo giuridicamente dalla Università degli Studi, è stato
“utilizzata” ex art. 8 comma 5 D.lgs. 517/99 (e norme correlate),
dall’OUP di Palermo “Paolo NE”, alla quale ultima risulta legata da un rapporto di servizio di tipo esclusivo;
- l’indennità ex art. 31 co. 1 del DPR n. 761/79 è finanziata, esclusivamente, con fondi regionali ed è erogata a valere sul bilancio dell’Azienda Ospedaliera. I protocolli siglati fra Università e Regione ex art. 1 del Dlgs n. 517/1999 (del 2010, 2015, 2020 e 2024), circa il trattamento economico del personale amministrativo operante presso l’azienda, hanno previsto nel tempo – in linea con la previsione dell’art. 14 del protocollo del 04/03/2010 – in termini sostanzialmente costanti che “il trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo del personale universitario in servizio presso l'azienda O.U. restano a carico dell'università per l'importo relativo alla categoria di provenienza” nonché, ancora, che “il restante trattamento economico, ivi compreso il salario accessorio, è a carico del bilancio dell'azienda O.U. in conformità a quanto previsto dall’art. 28, comma 3, del CCNL relativo al personale del comparto Università, 27 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni”. In conseguenza, l’AUOS costituisce il solo soggetto deputato all’incasso ed alla corresponsione di quella parte di salario accessorio non compresa nel trattamento fondamentale già versato dall’Ateneo sulla base del CCNL di comparto universitario;
- in sintesi, le disposizioni normative e protocollari rilevanti permettono di ricostruire i passaggi amministrativo-contabili tra le amministrazioni interessate come segue: (i) la Regione versa le somme necessarie al pagamento delle indennità direttamente nelle casse dell’Azienda; (ii) l’Azienda provvede alla regolarizzazione dello status giuridico dei lavoratori ed al successivo pagamento delle indennità perequative; (iii) l’Università si limita a garantire il versamento del trattamento economico tabellare del proprio lavoratore assegnato in servizio presso l’Azienda;
- il superiore assunto, che disvela pertanto la estraneità dell’Ateneo al calcolo e alla corresponsione dell’indennità, deve considerarsi che le note in atti (n. 34674 del 05/03/2024, prot.n.
118020 del 16/07/2024, prot.n. 187450 del 12/11/2024 e prot. 12388 del 27/01/2025) comprovano che l’Ateneo, facendo seguito alle diffide pervenute, si era fatto parte attiva nel richiedere all’Azienda Ospedaliera gli aggiornamenti stipendiali relativi all’indennità ex art.
31 della legge 761/79 agli effetti della elaborazione della scheda ultima miglio e delle doverose comunicazioni all’Istituto Previdenziale. A seguito della sua nota prot. 12388 del 27/01/2025, in particolare, anche l’OUP si è fatta parte attiva nel comunicare, con la nota prot. 20017 del 06/02/2025, i dati riguardanti parte ricorrente.
A questa prima comunicazione, inoltre, faceva seguito la nota prot.
26048 del 17/02/2025 dell’Ateneo contenente una richiesta di integrazione e specifica dei dati già comunicati dall’OUP. A sua volta, quest’ultima amministrazione, con nota prot. n. 27332 del 19/02/2025, ha provveduto a comunicare le integrazioni richieste.
Infine, l’Amministrazione universitaria ha provveduto ad inserire su passweb i dati utili alla riliquidazione della pensione e TFS relativamente alla posizione di parte ricorrente: dati, quelli oggetto di comunicazione ad INPS, che parte ricorrente ha chiesto di conoscere ed effettivamente conosciuto giusta 41141 del 11/03/2025;
- la riliquidazione deve dirsi allora pienamente satisfattiva delle richieste avanzate da parte ricorrente.
VII. In data 29.04.2025, si costituito infine INPS concludendo per la inammissibilità ed infondatezza del mezzo introduttivo. Svolge, nei sensi in seguito precisati, domanda riconvenzionale. Secondo l’Istituto – che, anch’esso, opera una preliminare ricostruzione della domanda di parte ricorrente – infatti:
- l’obbligo di regolarizzazione contributiva, a vantaggio della parte ricorrente in quanto vittoriosa del composito contenzioso pensionistico – è stato adempiuto dall’Amministrazione datoriale il 28 febbraio 2025 (all. 2). Per l’effetto, Inps ha provveduto alla riliquidazione in ragione dell’allegato atto OMISSIS, mentre il pagamento avverrà su rata luglio 2025 (All. 3). All’adempimento degli oneri INPS, precisamente, si è potuti pervenire in quanto – in ragione della particolare tipologia del servizio svolto (“dipendente Stato in servizio presso OU da equiparare a EELL sotto il profilo previdenziale”) - il Policlinico P. NE ha inviato all’Università i dati retributivi aggiornati con la corresponsione della retribuzione differenziale, fino a giungersi alla riferita comunicazione dei dati dell’ultimo miglio del febbraio 2025. Posto quanto sopra, questa parte intimata è dunque dell’avviso che le Amministrazioni coinvolte hanno adempiuto a quanto di loro rispettiva competenza: a seguito della la sentenza di condanna del 2023, l’Azienda Policlinico ha corrisposto le differenze retributive giusta determina del 29 febbraio 2024; la posizione previdenziale è stata aggiornata il 28 febbraio 2025 e Inps ha riliquidato il 22/04/2025, valorizzando le nuove retribuzioni che tengono conto della indennità de Maria comunicata dall’Università in quota A.;
- il ricorso è inammissibile per difetto di interesse attuale a coltivarlo verso INPS e, nei confronti di quest’ultimo, senz’altro ai sensi dell’art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c. Si deduce, in merito, che parte ricorrente ha inviato una diffida (collettiva perché relativa alla posizione di 30 dipendenti) in data 19 febbraio 2024 a tutte le amministrazioni oggi intimate, chiedendo, per questa via, la riliquidazione di TFS e pensione. Ciò, in particolare, avveniva in assenza della regolarizzazione previdenziale ma anche del pagamento delle differenze retributive. Di qui, la inattualità della richiesta di riliquidazione, con conseguente nullità della diffida, mentre alcuna domanda/diffida viene rivolta ad INPS a seguito dell’adempimento dell’amministrazione, salvo l’invio di un generico ricorso amministrativo del 15.02.2024, depositato in atti da parte ricorrente, da qualificarsi tuttavia precoce perché anteriore alla stessa diffida di cui si è detto. Proprio l’assenza della diffida di che trattasi, inoltre, vota ad inammissibilità ex art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c. il ricorso, atteso che INPS neppure si trovava in condizione di comprendere i termini effettivi della riliquidazione qui controversa;
- a proposito dell’importo della riliquidazione, fa presente che esso debba avvenire, muovendo dal differenziale retributivo calcolato in sede ordinaria, ma secondo i criteri racchiusi nell’art. 43 DPR 1092/73. Sottolinea, d’altronde, che, al momento della “redazione”
del ricorso, i dati dell’ultimo miglio non erano neanche stati inviati a Inps, di talché il calcolo operato da parte ricorrente neppure potrebbe dirsi attuale o calibrato su dati concreti. Su questa argomentazione, INPS si oppone alla richiesta di CTU, in mancanza di una contestazione efficace della riliquidazione operata da Inps.
- eccepisce (ex art. 2 L. 241/1990), poi, di aver emesso il provvedimento di riliquidazione nei termini previsti dalla deliberazione CDA Inps n. 111 del 2020, il quale, per la ipotesi che i termini non siano disciplinati da precedenti e superiori fonti normative, prevede per la ricostituzione delle pensioni il termine suppletivo di 85 gg. dalla data di ricezione della domanda completa ovvero data di decorrenza del diritto se successiva (tab A). Il dies a quo, in fattispecie, coincide con l’invio dei dati dell’ultimo miglio da parte dell’Università;
- in ordine agli interessi legali rivendicati da parte ricorrente sulla somma dovuta a titolo di riliquidazione, inoltre, per un verso essi non sarebbero dovuti, giacché parte ricorrente ha già ricevuto interessi sulle differenze retributive, esaurendosi, dunque, il diritto agli accessori per la mancata disponibilità delle somme; e, per altro, ove dovuti, la loro decorrenza si colloca non dalla cessazione dal servizio ma dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del diritto all’inquadramento come primo dirigente sanitario non medico. Infine, prospetta INPS, poiché esso Istituto ha riliquidato il trattamento pensionistico nei termini di legge, il pagamento dei medesimi deve essere sopportato dalle Amministrazioni datoriali che hanno inviato i dati per la riliquidazione. Di qui la necessità che, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale, INPS venga manlevata dal pertinente obbligo ad opera delle Amministrazioni ulteriormente convenute.
VIII. All’odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha contestato l’eccezione dell’inammissibilità sollevata da INPS, evidenziando che il rispetto dell’art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c., deve apprezzarsi alla luce della diffida in atti, successiva alla decisione del giudice del lavoro che riconosce le differenze retributive da cui è derivato il giudizio. Contesta l’eccezione articolata da INPS in tema di interessi legali ritenendo che, gli stessi, devono maturare da ciascun rateo pensionistico. L’Avvocato VA (che, metodologicamente e concettualmente si riporta ad argomentazioni consimili rispetto a quelle profuse a verbale dell’udienza di discussione dell’analogo giudizio 69761) contesta, altresì, la correttezza dei dati certificati nella
“scheda ultimo miglio”, nonché di quelli indicati nel modello allegato 7 della produzione avversaria, prospettando la difformità dei conteggi anche rispetto ai cedolini allegati. In particolare, questi precisa quanto segue: gli arretrati tra DS e Dirigente, erogati con il cedolino AU di dicembre 2023, sono pari ad € 23.631,21 suddivisi in 26 mensilità. Il calcolo evidenzia un ammontare di € 908,89 per le ultime 12 mensilità, determinando, così, un importo parziale di €
10.906,71 che va aggiunto allo stipendio AU erogato come DS e comprensivo della retribuzione universitaria di € 2.723,75. Si determina, altresì, un importo complessivo di € 3.672,64 da moltiplicare per dodici mensilità ottenendo un importo totale di €
44.071,68 annuo a cui aggiungere il 18% ex lege dello stipendio universitario. Tale importo risulta superiore a quello certificato.
L’avvocato Carini, per brevità puntualizza di richiamarsi anch’ella alle deduzioni rappresentate nel parallelo giudizio chiamato all’odierna udienza (69761). In ragione di questo “rinvio”, dunque, la difesa è nel senso di puntualizzare che il dato di cui alla voce 3 all. 7 alla propria memoria di costituzione, insieme ad altre voci indicate nella medesima tabella (punti 2-4-5) concorre ad integrare l’importo indicato nel citato allegato 7 (oltre l’importo conteggiato dall’UNIPA).
Quest’importo corrisponde alla quota di spettanza dell’Azienda Ospedaliera Policlinico ai fini della determinazione dell’ultimo miglio. Precisa che il ricorrente ha due diversi cedolini uno emesso dall’Azienda Policlinico e l’altro emesso da UNIPA. L’Avvocato Carini aggiunge, inoltre, che la produzione di parte ricorrente fa riferimento ai soli cedolini dell’Azienda Ospedaliera che riguardano le differenze retributive corrisposte in esecuzione delle decisioni del giudice del lavoro. Essi non danno atto della globalità del trattamento retributivo, utili ai fini pensionistici, di cui gode parte ricorrente.
Rileva, inoltre, che le contestazioni mosse sono generiche e non provate. L’Avvocato Di Gregoli, per conto dell’amministrazione universitaria, evidenzia la genericità delle contestazioni mosse.
Sottolinea che la l’allegato 7 va letto correttamente e spiega la composizione del trattamento complessivo. Insiste, inoltre, in quanto già prodotto in atti, opponendosi al riconoscimento del 18% ex lege.
Sottolinea, richiamandosi alle argomentazioni già formulate nel menzionato giudizio parallelo, che l’importo complessivo - voce retribuzione fissa e continuativa - è costituito, nel dettaglio, dalle seguenti voci: stipendio universitario oltre l’importo relativo all’emolumento ex art. 31 (come da allegato 7), moltiplicato per 12 mesi, a cui si aggiungono le voci dell’elemento perequativo: RIA, Indennità contrattuale e Indennità Integrativa Speciale che costituiscono gli elementi di calcolo dell’ultimo miglio. L’Avvocato RR aggiunge che, negli atti prodotti, non sono stati valorizzati e corrisposti i soli interessi per una questione di decorrenza dei termini e imputabilità degli stessi, riportandosi per il resto agli atti di causa ai propri atti.
DIRITTO
1. Sono infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate da
INPS.
1.1. Il ricorso amministrativo che parte ricorrente, nel febbraio 2024, ha proposto all’attenzione di INPS (allegato al mezzo introduttivo), lungi dall’apparire generico come ritenuto dall’Istituto convenuto, è viceversa analitico nell’intimargli la rivisitazione del trattamento di quiescenza all’epoca in godimento dell’interessato – e della determinazione pensionistica che lo disponeva – in termini tali da valorizzare l’ “arretrato retributivo” ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 oggetto di positivo accertamento da parte del G.O., in funzione di GdL, attraverso le articolate decisioni giudiziali meglio identificate in narrativa ed oggetto di specifico richiamo nel medesimo ricorso amministrativo (al quale si rinvia, ex art. 17 dell’all. 2 al d.lgs.
174/2016). Quest’ultimo dunque funge, di là dal suo nomen iuris, da valida istanza di avvio del procedimento di ricostituzione pensionistica nei confronti di INPS, materializzando, per tale via, la condizione di ammissibilità del ricorso compendiata dall’art. 153 co. 1 lett. c) c.g.c. (deve cautelativamente rammentarsi, unitamente alla giurisprudenza amministrativa, che l’invio di un’istanza ad un ufficio incompetente non giustifica il silenzio dell’amministrazione, essendo onere dell’ufficio incompetente trasmettere gli atti all’ufficio competente: cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 1285/2024; Id., Sez.
I, n. 3111/2021; TAR Sardegna, sez. II, n. 1132/2015). Quanto alle ulteriori amministrazioni convenute, universitaria ed ospedaliera, chiamate anch’esse a concorrere alla definizione del procedimento di riliquidazione sia alimentando i flussi informativi sia certificando le nuove retribuzioni – ciò che appare necessario per rendere percepibile i termini della valorizzazione a fini pensionistici dell’arretrato retributivo (questa Sezione, sentt. n. 83/2023; C. conti, Sez. Giur. Campania, nn. 308/2022 e 617/2020) – il giudicato formatosi sulle sentenze gius-lavoristiche, ovvero la loro efficacia esecutiva, determina, per esse, un obbligo conformativo nei sensi appena descritti e, tanto, a prescindere da istanze specifiche ad opera della parte processuale vittoriosa. Rimane fermo, d’altronde, che tutte le convenute amministrazioni – in linea con la pertinente documentazione prodotta da parte ricorrente – riconoscono espressamente di essere state diffidate all’esercizio delle proprie competenze per pervenire alla valorizzazione, agli effetti pensionistici, del sopravvenuto giudicato formatosi sulle richiamate sentenze del G.O. Il lasso temporale che separa la data di presentazione del ricorso amministrativo (e delle diffide) e quella di deposito del ricorso è ampiamente superiore al termine
(supplementare) regolamentare di definizione del procedimento indicato da INPS, ove mai rilevante.
2. Deve escludersi che possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere, richiesta specificamente dalle amministrazioni datoriali, difettando (cfr., da ultimo, verbale di udienza) le convergenti conclusioni in questo senso di tutte le parti del giudizio, sì come richiesto dalla giurisprudenza civile di legittimità (Cass. Civ. n. 19845/2019) con orientamento che questo Decidente condivide.
2.1. Analogamente, nessuna sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso potrebbe registrarsi nella presente vertenza.
Non solo parte ricorrente, all’odierna udienza, non riconosce la correttezza dei dati dell’ultimo miglio esposti dalle Amministrazioni e, correlativamente, dell’atto di liquidazione formato da INPS. Ma, a rigore, la nuova determinazione pensionistica, prodotta dall’Istituto, orienterebbe comunque solo pro-futuro la liquidazione dell’assegno pensionistico mentre, in assenza di prova dell’intervenuto pagamento, ad opera di INPS, delle differenze tra precedenti rate non adeguate e quanto dovuto per il trattamento spettante sulla retribuzione ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 del dirigente amministrativo I livello del ruolo sanitario, residuerebbe, in ogni caso, l’interesse nel ricorrente alla decisione. INPS, d’altro canto, ha fatto presente che gli importi che si impegna a liquidare nel prossimo luglio 2025 sono quantificati al netto degli interessi legali, i quali non sarebbero affatto dovuti ovvero non sarebbero imputabili e dovuti all’Istituto medesimo.
3. Rimane però da stabilire, a questo punto, se a giusta ragione parte ricorrente lamenti, e nei limiti in cui siffatta contestazione è stata articolata in udienza, che l’OU non abbia correttamente dato corso al computo della voce “art. 31 – ultimo miglio ricalcolato” di cui all’ultima colonna dell’all. 7 alla produzione difensiva dell’Azienda Ospedaliera. La correttezza di questo parametro rifluisce, infatti, sulla globalità del trattamento retributivo, utile ai fini pensionistici, di cui gode parte ricorrente e che accede, in parte, in capo alla OU e in parte all’Università. La questione riveste certa complessità anche alla stregua della documentazione tutt’altro che perspicua agli atti del giudizio, della quale, anzi, va data una lettura contestualizzata in più ampie premesse.
3.1. Osserva il Decidente, in questa prospettiva, che la sentenza della Sezione di Lavoro del Tribunale civile competente n. 4231/2023, la quale definisce l’opposizione a decreto ingiuntivo interposta dall’OU NE, condanna in solido l’opponente e l’Università degli Studi di Palermo al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 129.178,88 (oltre accessori nella misura legalmente dovuta su ciascun rateo e fino a soddisfo). A dispetto di qualche rettifica in difetto operata dalla decisione, il GdL di Palermo fa proprie le risultanze della CTU contabile disposta in corso di causa
(all. 11 alla produzione di parte ricorrente). In dettaglio, il CTU, attraverso il proprio elaborato, dava risposta al quesito somministratogli con ordinanza del 04.02.2022 e consistente, secondo quanto interpretato dall’ausiliario e mai posto in discussione in quel giudizio, in ciò: quantificare “le differenze retributive eventualmente spettanti agli opposti a titolo di indennità di equiparazione ex art. 31 D.P.R.
n. 761/79 corrispondente al trattamento economico previsto per un Dirigente amministrativo di primo livello (ex IX livello) appartenente al Settore dell’Area Sanità, maturate nei periodi antecedenti alle date indicate per ciascun opposto nella sentenza n. 1719/2020 calcolando a ritroso cinque anni da ciascun atto interruttivo” (ivi, p. 5). Con riguardo alla posizione di parte ricorrente, il CTU quantifica la sorte capitale dovuta, per la prefata causale e per il periodo intercorrente fra il 01.12.2009 ed il 19.06.2020, in euro 129.290,55, come detto, poi ridotto dalla sentenza citata ad euro 129.178,88.
3.1. La deliberazione aziendale n. 230/2024 (in produzione OU NE) recepisce i contenuti della sentenza gius-lavoristica e vi si conforma. Accade, in particolare, che la deliberazione de qua, compiendo un errore materiale, consistente nell’individuare la sorta capitale in euro 128.178,88 anziché nella corretta somma di euro 129.178,88 indicata in sentenza (il dato è però irrilevante nel presente giudizio, come si sta per dire), disponga, altresì, sia la quantificazione delle somme dovute per interessi legali maturati dal 01.07.2020 al 24.03.2024 (pari ad euro 15.671,02) sia della contribuzione a carico del dipendente. Di quest’ultima, a quanto consta (cfr. altresì pag. 2 della memoria di costituzione OU NE), si fa carico l’azienda in osservanza dei precedenti della suprema Corte di legittimità richiamati nella parte motiva dell’atto amministrativo (Cass., ord. n.
18333/2020). L’arretrato complessivamente considerato dalla deliberazione dell’OU, in esecuzione della sentenza citata, viene corrisposto alla parte ricorrente in forza del cedolino di marzo 2024, perché, stando alla medesima deliberazione, quest’ultima è la prima rata utile per provvedersi in ragione delle procedure amministrativocontabili interne: e, in effetti, il calcolo degli interessi dovuti, come detto, viene proiettato a quella data (24.03.2024). Quanto sopra trova plastica corrispondenza nella voce 14197 [Arretrato Esecuzione sentenza (quota A osp.) - (2009-2020) - sentenza 4231/2023] del cedolino marzo 2024 (all. 4.1. dell’OAU NE), ove, peraltro rettificandosi l’errore materiale contenuto nella presupposta deliberazione n. 230/2024, la sorta capitale viene fissata nel corretto importo di euro 129.178,88. L’indicazione temporale del cedolino di marzo 2024 (id est 2009-2020), deve leggersi, alla stregua delle richiamate risultanze della CTU e ovviamente della deliberazione aziendale, come corrispondente al periodo 01.12.2009 al 19.06.2020.
3.2. Le evidenze del cedolino dicembre 2023 (all. 4 alla memoria AUO NE), per converso, devono giocoforza riguardare ciò che alla parte ricorrente è stato corrisposto per le medesime causali ma in relazione al successivo periodo 20.06.2020 – 30.06.2022 (giorno anteriore al collocamento in quiescenza dell’interessato). Il che si verifica, a quanto di desume dalla congiunta lettura delle premesse della deliberazione n. 230/2024 e del cedolino stesso (ove si fa riferimento alla sentenza di appello n. 1106/2022 riguardante altri dipendenti), non in esecuzione della sentenza GDL del Tribunale di Palermo n. 4231/2023, ma per effetto di un’attività conformativa decisa, autonomamente, in sede amministrativa e per evitare ulteriori aggravi ed esborsi per la parte pubblica. L’importo della voce 14197 del cedolino dicembre 2023 è pari, in questo caso, ad euro 23.631,21.
3.2.1 In dettaglio, focalizzando l’attenzione su quest’ultimo importo, deve dirsi che esso non potrebbe coincidere con quello indicato nel prospetto contenuto nell’all. 5 della memoria di costituzione dell’OU e poi riportato a pag. 2 della medesima, pari ad euro 28.078,08. Del prospetto, denominato “sintesi della sentenza n.
4231/2023 erogazione in busta paga dicembre 2023 e marzo 2024”, viene ricostruito il significato - ancora pag. 2 della memoria OU – come deputato ad evidenziare l’ammontare “delle somme oggetto del contendere…” “denunciate con la DMA trasmessa in data 14/02/2024 periodo di denuncia Dicembre 2023 Numero Identificativo 83832006”
(DMA mancanti però in atti). Sennonché, sulla base del prospetto, l’importo di euro 28.078,08 (frutto della somma degli arretrati corrisposti, per la causale qui considerata, in relazione all’interno anno 2020, al 2021 e al 2022: quindi, euro 9.577,44 + 11.660,95 +
6839,69) finirebbe per includere anche l’arretrato concernente il periodo che va dal 01.01.2020 al 19.06.2020: il quale ultimo, però, è stato erogato alla parte ricorrente con il cedolino di marzo 2024.
Appare chiaro, in altri termini, che la somma di euro 28.078,08 – che include l’intero anno 2020 - va depurata di euro 5042,21, ossia dell’importo che, alla stregua della CTU disposta in seno alla opposizione a decreto ingiuntivo, equivale alle “differenze”
specificamente dovute per il periodo 01.01.2020 al 19.06.2020 e corrisposte con cedolino marzo 2024.
3.3. Da quanto sopra, considerato d’altronde che l’all. 5 alla produzione dell’OU è rappresentato da un’elaborazione di dati e non è accompagnato dalle copie delle DM, il Decidente ritrae la conclusione che alla parte ricorrente – a titolo di differenze retributive spettanti a titolo di indennità di equiparazione ex art. 31 D.P.R. n.
761/79 corrispondente al trattamento economico previsto per un Dirigente amministrativo di primo livello - siano stati corrisposti
(irrilevanti, ai fini del decidere, sia gli importi pagati per accessori, sia gli importi sopportati dall’amministrazione quale contribuzione a carico del dipendente), i seguenti importi:
(a) euro 129.178,88, per il periodo 01.12.2009 al 19.06.2020, erogati attraverso il cedolino di marzo 2024 in dipendenza della deliberazione OU n. 230/2024, a sua volta adottata in esecuzione della sentenza del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo che rigetta l’opposizione a decreto ingiuntivo e più sopra citata. Per questa specifica voce ricorre coerenza di dati;
(b) la somma di euro 23.035,87, per il periodo dal 20.06.2020 al 30.06.2022, così ripartita:
- per il periodo 20.06.2020 al 31.12.2020 euro 4535,00 [ossia euro 9.577,44 (di cui alla pag. 2 della memoria AUO e all. 5 alla sua produzione) – euro 5042,21 (somma enucleata dal CTU come dovuta per il periodo dal 01.01.2020 al 19.06.2020 e ricompresa nell’importo per sorta capitale erogato con cedolino marzo 2024)];
- euro 11.660,95 per l’anno 2021;
- euro 6.839,69 per il periodo 01.01.2022 al 30.06.2022.
3.3.1 Il risultato di cui alla precedente lettera b) - euro 23.035,87 - è, all’evidenza, assai prossimo agli euro 23.631,21 di cui alla voce 14197 del cedolino di dicembre 2023 ed è più fedele della somma di euro 28.078,08, che, come spiegato, comprende euro 5.042,21 (differenze dovute per il periodo 01.01.2020 al 19.06.2020 e corrisposte con cedolino di marzo 2024) non ricompresi in quel cedolino.
3.4. La concretizzazione dei superiori calcoli alla fattispecie concreta, attraverso la eventuale interpolazione dei dati riportati nella scheda prodotta sub 7) della produzione dell’OU, deve essere preceduta dal rilievo per il quale – come risulta dalla sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 1719/2020, giudicato anche in parte qua –
“i ricorrenti, nella qualità di dipendenti dell’Università di Palermo, hanno dedotto di prestare servizio presso l’Azienda ospedaliera convenuta con inquadramento nella categoria D dell’area amministrativa e di aver percepito l’indennità prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 761/1979 sulla base dell’asseritamente errata equiparazione della categoria universitaria D alla categoria sanitaria Ds, anziché a quella asseritamente corretta dell’ex IX livello ospedaliero, attualmente confluito nel I livello di dirigente”. In estrema sintesi, già prima della vicenda giudiziaria che ha interessato parte ricorrente, questa percepiva emolumenti mensili per indennità ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979. Essi sono valorizzati nella colonna “art.
31 erogato con l’ultima retribuzione” dell’all. 7. La differenza retributiva mensile a titolo di indennità di equiparazione ex art. 31 D.P.R. n.
761/79 corrispondente al trattamento economico previsto per un Dirigente amministrativo di primo livello (ex IX livello) appartenente al Settore dell’Area Sanità, corrisposta a parte ricorrente in esito al contenzioso giurisdizionale, risulta invece emarginata nella colonna denominata “diff. Art. 31 spettante sull’ultima retribuzione” del citato all. 7. In fattispecie, secondo l’amministrazione, il suo ammontare mensile è pari ad euro 499,33. Ed è appunto su questo valore che si appuntano, fondatamente, le critiche articolate in corso di udienza ad opera del procuratore della parte ricorrente.
3.4.1. In effetti, il valore di 499,93 – sul quale non constano ragguagli ulteriori – desta oggettive perplessità, in quanto comunque inferiore:
(a) ad euro 1.139,83 mensili, laddove si assumesse il valore medio della differenza erogata al ricorrente nell’ultimo anno di servizio, ossia il 2022. Ciò secondo il rapporto fra euro 6.839,69 (totale corrisposto per differenza ex art. 31 nell’anno 2022, secondo il prospetto dell’all. 5 della OU) e n. 6 mesi (periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022);
(b) ad euro 941,51 mensili che corrisponde al valore medio della differenza mensile ex art. 31 corrisposta nell’ultimo anno di servizio.
Il valore in questione, partendo dalla circostanza che euro 6.839,69 corrispondono a quanto erogato, per il titolo qui di interesse, a parte ricorrente per sei mesi dell’anno 2022 (01.01.2022 a 30.06.2022), si ottiene progressivamente come segue: (i) dividendo l’erogato per l’anno 2021, per il titolo in discorso, per n. 13 mensilità (euro 11.660,95/13) e moltiplicando il valore ottenuto (896,99) X 6 mensilità;
(ii) il risultato ottenuto (euro 5399,94) viene dunque sommato all’erogato per il semestre 2022 (euro 6839,69); (iii) la somma risultante (euro 12.239,63) divisa nuovamente per tredici mensilità, restituendo il risultato medio di euro 941,51. Ovviamente, laddove la somma di euro 12.239,63 fosse ragguagliata non a tredici mensilità ma a dodici, il valore finale sarebbe superiore ad euro 941,51;
(c) ad euro 885,99 che si ottiene dividendo la somma di euro 23.035,87 – importo, quest’ultimo, accertato più sopra come effettivamente spettante, e senz’altro corrisposto, per differenze ex art. 31 cit. in relazione al periodo dal 20.06.2020 al 30.06.2022 – per numero 26 mesi (ossia, 24 mensilità + 2 tredicesime).
3.5. Ed è proprio il valore di euro 885,99 che, ad avviso del Decidente, deve essere interpolato nella voce “diff. Art. 31 spettante sull’ultima retribuzione” del citato all. 7, sostituendosi all’importo di euro 499,33. La metodologia applicata è conforme a quella proposta da parte ricorrente – e, in ogni caso, sempre più vantaggiosa per l’amministrazione - ma ne rettifica lievemente in diminuzione il risultato (si ripete euro 855,99 in luogo di euro 908,89) perché muove da un diverso parametro iniziale (non euro 23.631,21 ma euro 23.035,87): di talché, la statuizione rispetta il petitum sostanziale di cui al punto 1 della narrativa, per come risagomato in sede di discussione.
4. Per quanto sopra, in accoglimento del ricorso:
- va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza in godimento, rimettendosi alla sede amministrativa l’attività a tale fine necessaria, partendo dalla rielaborazione della scheda allegata sub 7 della produzione dell’OU - ove all’attuale valore di euro 499,93 di cui al
“punto 3 diff. Art. 31 spettante sull’ultima retribuzione” andrà sostituito il valore di euro 855,99 – e valorizzando la suddetta interpolazione agli effetti della ricaduta da essa dispiegata (ricaduta ulteriormente interessata dalla maggiorazione ex lege del 18%), sulla voce “computo dell’articolo 31 ultimo miglio ricalcolato” di cui all’ultima colonna del citato allegato 7”, nonché sull’ultimo miglio complessivo relativo alla posizione di parte ricorrente e, ancora, sulla nuova determinazione pensionistica adottanda da INPS all’esito della eventuale regolarizzazione amministrativo-contabile di competenza dell’Università di Palermo e dell’OU l’A.O.U. Policlinico “P.
NE” di Palermo;
- condanna di INPS al pagamento della differenza fra ratei corrisposti in base al primigenio trattamento di quiescenza e quello risultante dalla nuova determinazione pensionistica, adottata in esito all’attività conformativa acclarata, immediatamente sopra, come doverosa e con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza di parte ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria computati con il criterio dell’assorbimento.
4.1. Con specifico riguardo agli accessori, deve osservarsi che, in linea con l’orientamento giurisprudenziale maturato a proposto della valorizzazione pensionistica delle differenze retributive per mansioni superiori (C. conti, Sez. II di Appello, n. 48/2019, con ampi richiami giurisprudenziali), il presupposto di tale valorizzazione, nei limiti in cui è possibile, è rappresentato proprio dall’accertamento giudiziale dell’intervenuto svolgimento di esse. Ne segue che, in fattispecie, il diritto fatto valere in questa sede non è azionabile se non – e quantomeno – dalla sentenza giuslavoristica di primo grado che accerta il diritto di parte ricorrente (sent. n. 1719/2020, emessa in data 19.6.2020, cfr. all. 3 al ricorso). Nel quinquennio successivo al deposito di quella decisione, si registrano riconoscimenti dell’amministrazione universitaria, istanze/diffide, iniziative giudiziarie che interrompono il decorso del termine prescrizionale.
D’altra parte, nessun dubbio che gli accessori siano dovuti, dappoiché la automaticità della liquidazione di interessi e rivalutazione deriva dal riconoscimento dell’obbligazione pensionistica come debito di valore e dall’applicabilità alla stessa dell’art. 429, co. 3 del c.p.c. per i crediti di lavoro applicabile, a sua volta, ai giudizi pensionistici (art.
167, co. 3 del c.g.c.; in giurisprudenza, cfr., C. conti, SS.RR., sent.
10/QM/2002).
5. Va infine dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale proposta da INPS e preordinata ad ottenere la sua manleva, da parte delle ulteriori amministrazioni convenute, dal pertinente obbligo di pagamento degli interessi sulla differenza dei ratei, per come sopra accertata. Premessa la effettiva natura di domanda riconvenzionale attivata da INPS ed il suo assoggettamento alla giurisdizione di questa Corte (C. conti, Sez. III, 147/2020, con richiami giurisprudenziali), specie valorizzando il principio di concentrazione delle tutele ex art. 3 c.g.c., deve osservarsi che, a mente dell’art. 159 c.g.c., “qualora il convenuto proponga domanda in via riconvenzionale, si applica l'articolo 418 del codice di procedura civile”.
Secondo tale disposizione di rito, inoltre, “il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza. Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni. Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato. Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni. Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni”.
Nell’interpretare la disposizione, la giurisprudenza civile rammenta che “perché [la domanda riconvenzionale] sia validamente proposta, la norma in esame prevede che il convenuto debba chiedere, sempre nella memoria e sempre a pena di decadenza, la fissazione di una nuova udienza di discussione, a modifica del decreto originariamente emanato…consolidata interpretazione giurisprudenziale di legittimità e merito secondo cui il difetto delle condizioni di ammissibilità della domanda riconvenzionale, quali l'istanza di fissazione dell'udienza e la tempestività della domanda stessa, è rilevabile d'ufficio e in sede di legittimità, anche se il giudice ha fissato comunque, con decreto, una nuova udienza e nonostante l'attore si sia difeso nel merito della riconvenzionale, senza eccepirne l'inammissibilità, vale a dire anche nell'ipotesi di c.d. accettazione del contraddittorio” (fra le molteplici, Cass. n. 23815/2007 riferita al rilievo d'ufficio in appello; Cass. n. 16955/2007; C. 9965/2001; C.
717/1997; C. 8652/1993; C. 12857/1992; C. 2027/1985; App. Napoli 21.3.2005; T. Torino 18.4.2008; T. Ruvo di Puglia 24.2.2004; v. anche C.
3370/1985; C. 3499/1983; C. 3837/1981; nonché T. Brindisi 26.10.2005;
P. Torino 2.11.1983; recentemente, Tribunale Milano sez. lav., n.
1895/2019, con richiami giurisprudenziali).
6. In conclusione, deve affermarsi il diritto di parte ricorrente e disporsi condanna di INPS nei sensi estensivamente statuiti al superiore punto 4.
6.1. Nella regolazione delle spese di giudizio, il Decidente osserva, anzitutto, che l’originaria mancata riliquidazione della pensione in godimento di parte ricorrente, e da questi lamentata in ricorso, è dipesa dal ritardo con cui le amministrazioni, universitaria e sanitaria, convenute trasmisero, nell’esercizio delle competenze di ciascuna (rilevanti, però, solo nei loro rapporti e non verso l’esterno),
nel febbraio 2025 (dato, questo, non controverso fra le parti) ad INPS i dati necessari per provvedervi. Per quanto accertato, inoltre, i dati trasmessi sono risultati altresì parzialmente erronei. Su questa premessa, pertanto, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
“Paolo NE” di Palermo e l’Università degli Studi di Palermo vanno condannate, in solido fra loro ed in favore di parte ricorrente, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 1500, comprensivi di spese generali, oltre Iva e cpa se dovute. Le spese di lite sono, invece, compensate con l’NPS ai sensi dell’art. 31, co. 3 c.g.c., per come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale (Cfr.
Corte cost. sent. 77/2018) considerato che in mancanza della comunicazione dei suddetti dati l’Istituto previdenziale non ha potuto rideterminare il quantum della pensione spettante alla parte ricorrente e, quando lo ha erroneamente fatto, ciò è accaduto per una parziale erroneità dei dati trasmessi.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- condanna l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
“Paolo NE” di Palermo e l’Università degli Studi di Palermo, in solido fra loro ed in favore di parte ricorrente, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 1500, comprensivi di spese generali, oltre Iva e cpa se dovute;
- compensa le spese di lite fra parte ricorrente ed INPS.
Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la comunicazione del provvedimento alle parti.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
II Giudice Dr. Raimondo Nocerino Firmato digitalmente Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo, 8 gennaio 2026 Pubblicata il 9 gennaio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)