Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1510/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del GOT
Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione del 31.07.2020, iscritta al n. 1510 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2020 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
UN NA, elettivamente domiciliato in Cremeno (LC), Via Belvedere n. 7
presso il difensore avv. UN NA con l'Avv. Giovanna Zamuner
- attrice -
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LINZOLA Controparte_1 P.IVA_2
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Milano, Via Hoepli 3, presso il difensore avv.
LINZOLA CLAUDIO con l'Avv. Claudio Linzola
- convenuto –
CONCLUSIONI
Per parte attrice pagina 1 di 22
per la causazione del sinistro per cui è causa (incendio Centro Fondo in data 4.3.2017);
2) Accertato e dichiarato che la società ha subito danni per Parte_1
perdite subite e mancato guadagno pari ad € 70.374,00 già al netto dell'importo di €
45.778,00 e di € 15.968,00 ricevuto dalla compagnia assicurativa (€ 132.000,00 - €
45.778,00 - € 15.968,00 = € 70.254,00) per l'effetto condannare il al Controparte_1
pagamento dell'importo di € 70.254,00 ovvero a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia da determinarsi anche in via equitativa ove occorresse. 3) Accertato e dichiarato il valore ed il costo delle opere realizzate per la ricostruzione del Centro
Fondo di cui: - € 380.295,90 (valore delle opere realizzate); - € 61.500,00 (spese per professionisti); - € 31.223,00 (costo ulteriori opere non ricomprese nell'appalto iniziale;
opere eseguite in corso d'opera) per un totale di € 473.018,90; accertato e dichiarato il maggior credito della società pari ad € 87.508,92 a titolo di Parte_1
maggiori costi e spese sostenuti per tutti gli ulteriori lavori di ricostruzione e di adeguamento dello stabile “Centro Fondo” di proprietà del comune di già al CP_1
netto dell'indennizzo ricevuto (€ 473.018,90 - € 342.070,90 - € 38.439,08 - € 5.000,00 =
€ 87.508,92), per l'effetto condannare il convenuto comune al pagamento dell'importo di € 87.508,92 ovvero a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia da determinarsi anche in via equitativa ove occorresse. 3) Accertato e dichiarato l'importo dovuto dalla società a titolo di canoni maturati di cui al Parte_1
contratto di concessione e del capitolato speciale d'appalto della struttura “Centro
Fondo” per cui è causa, pari ad € 29.280,00 già comprensivi di iva relativi alla I e II
rata dell'annualità 1.6.2018 – 31.5.2019 in favore del comune di , per l'effetto CP_1
pagina 2 di 22 disporre questo importo a parziale compensazione con i maggiori crediti vantati dall'attrice di cui ai precedenti punti 2) (risarcimento del danno) e 3) (crediti per maggiori oneri e spese sostenuti per la ricostruzione dello stabile Centro Fondo). 4)
Respingere le pretese economiche svolte in via riconvenzionale dal convenuto comune in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in premessa, mandando assolta la società da qualsivoglia domanda contro la stessa Parte_1
rivolta. In via subordinata nel merito Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata al precedente punto 3) (canoni), accertati e dichiarati gli importi dovuti dall'attrice al comune di a titolo di canoni di cui al contratto di CP_1
concessione e del capitolato speciale d'appalto della struttura “Centro Fondo” per cui è
causa, per l'effetto disporre l'accertato importo a parziale compensazione dei maggiori crediti vantati dall'attrice nei confronti del di cui ai precedenti punti Controparte_1
2) (risarcimento del danno) e 3) (crediti per maggiori oneri e spese sostenuti per la ricostruzione dello stabile Centro Fondo) come saranno accertati in corso di causa. Si
insiste per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie: I) QUANTO AI DANNI SUBITI A
SEGUITO DELL'INCENDIO: PERDITE SUBITE E SPESE SOSTENUTE Prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che a seguito dell'incendio ha riconosciuto CP_2
alla - l'importo di € 49.278,00 per la perdita dei beni;
- € Parte_1
14.057,00 a titolo di quota per il loro degrado;
come risulta dal verbale di perizia sub doc. 15 e dall'allegato 1 sub doc. 16 fascicolo attore che Le si rammostra? Si indicano a testi: - domiciliato in Bergamo, via Borgo Canale n. 84; - Testimone_1 [...]
domiciliato in Bergamo, via S. Bartolomea Capitanio n. 2/i. 2) Vero che la Tes_2
società al momento dell'incendio aveva al Centro Fondo Parte_1
pagina 3 di 22 provviste alimentari di cui alle fatture (allegati 11 e 12 sub doc. 16) fascicolo attore che
Le si rammostrano? Si indicano a testi:
- domiciliato in 25010 Cusio (BG), via Don Paleni n. 4; - Tes_3 Testimone_4
domiciliata in , via Sorcà n. 2. 3) Vero che la società nel CP_1 Pt_1 Parte_1
periodo di chiusura dell'attività dal 4.3.2017 al 30.11.2017 ha registrato un mancato guadagno di € 24.063,06 pari al 40% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente come risulta dal registro dei corrispettivi dell'anno 2016 (allegato 10 sub doc. 16) che
Le si rammostra? 4) Vero che la società nell'anno 2017 ha Parte_1
conseguito un utile di € 2.506,00 al netto delle imposte d'esercizio ed ha anticipato imposte per € 971,00 come risulta dal bilancio dell'anno 2017 sub doc. 39 fascicolo attore che Le si rammostra? Si indica a teste: - domiciliata in SI Testimone_5
(MI) Residenza Acacie n. 422 – Milano 3. 5) Vero che la società Parte_1
ha pagato nell'anno 2017: - € 2.112,84 per energia elettrica come da fatture di cui all'allegato 14 sub doc. 16 fascicolo attore;
- € 872,18 per utenza telefonica come da fatture di cui all'allegato 15 sub doc. 16 fascicolo attore;
- € 1.400,00 per noleggio lavastoviglie come da fatture allegato 16 sub doc. 16 fascicolo attore che Le si rammostrano? Si indicano a testi: - domiciliata in SI (MI) Testimone_5
Residenza Acacie n. 422 – Milano 3; - domiciliata in , via Sorcà n. Testimone_4 CP_1
2. 6) Vero che Lei ha reso in favore della società le prestazioni Parte_1
per l'importo di € 4.160,00 oltre oneri come descritte nell'allegato 17 sub doc. 16
fascicolo attore che Le si rammostra? Si indica a teste: - domiciliata in Testimone_5
SI (MI) Residenza Acacie n. 422 – Milano 3. 7) Vero che Lei ha ricevuto l'importo di € 5.400,00 a titolo di compenso per le prestazioni rese in favore della società
[...]
per i mesi da marzo a novembre 2017 come da ricevuta sub doc. 40 Parte_1
pagina 4 di 22 fascicolo attore che Le si rammostra? Si indica a teste: - domiciliato in Tes_3
25010 Cusio (BG), via Don Paleni n. 4. 8) Vero che Lei ha ricevuto l'importo di €
5.400,00 a titolo di compenso per la collaborazione resa in favore della società
[...]
per i mesi di marzo e aprile 2017 come da ricevuta e certificazione sub Parte_1
doc. 41 e doc. 42 fascicolo attore che Le si rammostrano? Si indica a teste: - Tes_6
domiciliato in 24014 Piazza Brembana (BG), via Anna Sangalli n. 2. 9) Vero che
[...]
la società ha acceso un finanziamento di € 80.000,00 per pagare Parte_1
gli anticipi dovuti agli artigiani ed all'impresa incaricata dei lavori di ricostruzione ed ha corrisposto interessi passivi per € 2.153,00 come da documento sub doc. 43 che Le si rammostra? Si indica a teste: - domiciliata in SI (MI) Residenza Testimone_5
Acacie n. 422 – Milano 3. 10) Vero che nella qualità di legale Testimone_7
rappresentante della società ha partecipato a n. 36 sopralluoghi Parte_1
presso il Centro Fondo pianificati con le maestranze ed i professionisti per il lavori di ricostruzione della struttura Centro Fondo? Si indicano a testi: - Testimone_2
domiciliato in Bergamo, via S. Bartolomea Capitanio n. 2/i; - Testimone_8
domiciliato in AR (LC), via Milano n. 52/a. 11) Vero che Lei ha reso in favore della società le prestazioni per l'importo di € 522,00 descritte Parte_1
nell'allegato 19 sub doc. 16 fascicolo attore che Le si rammostra? Si indica a teste: -
domiciliato a IO TT (BG), via C. Battisti n. 15. 12) Vero che la società Tes_9
a seguito dell'incendio e per la ricostruzione del Centro Fondo Parte_1
ha pagato l'importo complessivo di € 435.254,68 come da documenti sub doc. 32
fascicolo attore e di cui al prospetto sub doc. 45 fascicolo attore che Le si rammostra?
13) Vero che la società a seguito dell'incendio ha sostenuto spese Parte_1
per complessivi € 18.119,74 di cui al prospetto ed alle fatture ed ai documenti pagina 5 di 22 rispettivamente sub doc. 45 e sub docc. da 46a a 46n fascicolo attore che Le si rammostrano? Si indicano a testi: - domiciliato in Bergamo, via S. Testimone_2
Bartolomea Capitanio n. 2/i; - domiciliata in , via Sorcà n.
2. Testimone_4 CP_1
domiciliato in 25010 Cusio (BG), via Don Paleni n. 4; 14) Vero che il Tes_3
comune di ha riconosciuto alla società l'importo di € CP_1 Parte_1
83.962,00 quale parte di danno non risarcito dall'assicurazione giusta delibera n.
91/2018 come da documento 19 e come da prospetto doc. 47 che Le si rammostrano?
Si indicano a testi: - domiciliato in AR (LC), via Milano n. 52/a; - Testimone_8
domiciliato in Bergamo, via S. Bartolomea Capitanio n. 2/i; - Testimone_2 Tes_10
domiciliato in AR (LC), via Roma n. 69. II QUANTO ALLA CONTABILITA'
[...]
E CONSUNTIVO LAVORI Prova per testi sulle seguenti circostanze: 15) Vero che i costi sostenuti per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del rifugio Centro Fondo
sono quelli elencati nei prospetti sub docc. da 48a a 48d fascicolo attore che Le si rammostrano e che ammontano ad € 389.821,00 come da doc. 18 e doc. 32 fascicolo attore che altresì Le si rammostrano? Si indicano a testi: - Arch. Testimone_11
domiciliato a TR (LC), via Vittorio Emanuele II n. 22; - domiciliato Testimone_8
in AR (LC), via Milano n. 52/a; - domiciliato in Bergamo, via S. Testimone_2
Bartolomea Capitanio n. 2/i; - domiciliato a Malgrate (LC), viale Italia Testimone_12
n. 1. 16) Vero che la società ha realizzato a proprie spese le Parte_1
necessarie opere di adeguamento della struttura alle vigenti normative antisismiche per l'importo di € 26.800,00 al netto dell'indennizzo assicurativo di € 5.000,00 per perdita pigioni come da delibera di giunta n. 91/2018 sub doc. 19 che Le si rammostra? Si
indicano a testi: Arch. domiciliato a TR (LC), via Vittorio Testimone_11
Emanuele II n. 22; domiciliato in AR (LC), via Milano n. 52/a; Testimone_8
pagina 6 di 22 domiciaìliato a AR (LC), via Roma n. 69; domiciliato Tes_10 Testimone_2
in Bergamo, via S. Bartolomea Capitanio n. 2/i; domiciliato a Malgrate Testimone_12
(LC), viale Italia n. 12. III QUANTO AI CANONI CONCESSIONE Prova per testi sulle seguenti circostanze: 17) Vero che la società a seguito di Parte_1
aggiudicazione del bando di gara, ha pagato l'importo di € 14.640,00 compreso iva quale I rata anticipata del canone del nuovo contratto di concessione sottoscritto in data
28.6.2017 come da documento 7 e 49 fascicolo attore che Le si rammostra? 18) Vero
che il ha deciso di integrare il contratto di concessione sottoscritto in Controparte_1
data 28 giugno 2017 per definire le questioni ancora aperte a seguito dell'incendio con la società giusta delibera n. 91/2019 sub doc. 27 fascicolo attore Parte_1
che Le si rammostra? Si indicano a testi: - domiciliato a AR (LC), via Tes_10
Roma n. 69; - domiciliato in presso la casa comunale di , Testimone_13 CP_1 CP_1
via A. Manzoni n. 12; - domiciliato in AR (LC), via Milano n. 52/a. Testimone_8
Si chiede la rinnovazione della CTU in merito alla determinazione delle voci di danno per spese sostenute non prese in considerazione dall'espletata C.T.U. ed in merito al costo delle ulteriori opere non ricomprese nell'appalto iniziale e quelle eseguite in corso d'opera non conteggiate dall'espletata C.T.U. Con ogni altra provvidenza occorrenda.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario spese generali,
C.P.A. come per legge oltre alle successive occorrende.
Per parte convenuta:
chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia così giudicare
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - respingere tutte le domande formulate contro il
; IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare che il Controparte_1 [...]
è creditore nei confronti dell'attrice della somma di € 5.000,00 a titolo di CP_1
pagina 7 di 22 rimborso pigioni non percepite, liquidata dalla Compagnia di assicurazione;
- CP_2
conseguentemente, condannare l'attrice alla corresponsione della sud detta cifra, oltre agli interessi di cui all'articolo 1284 c.c. quarto comma, al convenuto;
- CP_1
accertare e dichiarare che l'importo di € 5.394,24 erogato dal GSE all'attrice spetta al
; - conseguentemente, condannare l'attrice alla corresponsione della Controparte_1
sud detta cifra, oltre agli interessi di cui all'articolo 1284 c.c. quarto comma, al CP_1
convenuto; - accertare e dichiarare che l'attrice è debitrice di canoni di concessione scaduti per l'importo di € 61.500,00 oltre IVA 22%, così per € 75.030,00, oltre agli interessi di cui all'articolo 1284 c.c. quarto comma;
- conseguentemente, condannare l'attrice alla corresponsione della sud detta cifra, oltre agli interessi di cui all'articolo
1284 c.c. quarto comma, al convenuto;
- accertare e dichiarare che l'attrice è CP_1
tenuta al pagamento al della penale di cui all'articolo 5 del Controparte_1
capitolato d'appalto; - conseguentemente, condannare l'attrice alla corresponsione della penale che sarà determinata nel corso del giudizio, al convenuto;
- CP_1
accertare e dichiarare che, per effetto della disdetta in data 24.6.2020, l'attrice è tenuta comunque al pagamento del canone dovuto dal 1° giugno 2020 alla fine del maggio
2021; - conseguentemente, condannare l'attrice alla corresponsione della sud detta cifra, oltre agli interessi di cui all'articolo 1284 c.c. quarto comma, al CP_1
convenuto; - accertare e dichiarare che l'attrice non ha restituito il bene (Centro
Fondo) nelle condizioni e con gli arredi ed impianti con cui l'ha ricevuto;
- accertare e dichiarare che il valore dei beni non riconsegnati e delle opere di manutenzione necessarie al ripristino ammontano ad € 10.000 od alla superiore od inferiore somma che sarà accertata in corso di causa;
2 - conseguentemente, condannare l'attrice alla corresponsione della sud detta cifra, oltre agli interessi di cui all'articolo 1284 c.c.
pagina 8 di 22 quarto comma, al Comune convenuto. In ogni caso con integrale rifusione delle spese di giudizio, nonché del C.U. corrisposto per le domande riconvenzionali. Milano/Lecco, 19
giugno 2024 Avv. Claudio Linzola
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31.07.2020, conveniva Parte_1
in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, il , al fine di sentir attribuire Controparte_1
al predetto la responsabilità per l'incendio sviluppatosi presso la Controparte_1
struttura denominata “Centro Fondo” situata in Località Piani di Bobbio nel cuore del comprensorio sciistico di detto comune, con condanna al risarcimento dei danni quantificati nella complessiva somma di 86.222,00 per perdite subite e mancato guadagno, al netto dell'importo di € 45.778,00 già riscosso dalla compagnia assicurativa,
oltre alla somma pari ad € 28.614,63 per maggiori costi e spese per ulteriori lavori di ricostruzione e di adeguamento dell'immobile e con compensazione in proprio favore dell'importo di € 29.280,00 già comprensivo di IVA quali canoni di locazione dovuti al comune di e relativi al contratto di concessione e del capitolato speciale d'appalto CP_1
della struttura “Centro Fondo” concernenti la I° e la II° rata dell'annualità 1.6.2018–
31.5.2019.
L'attrice nel proprio atto introduttivo, premettendo di aver condotto in locazione il rifugio per oltre 17 anni, assumeva: Parte_1
a) che in data 4.03.2017 si verificava un incendio all'interno della predetta struttura,
tanto da renderla totalmente inagibile;
b) che la giunta del Comune di con delibera n. 64 del 12.5.2017 procedeva alla CP_1
denuncia del sinistro alla propria compagnia assicurativa dando incarico al proprio pagina 9 di 22 perito di fiducia, per la stima dei danni e per i costi di ricostruzione dell'intero rifugio;
c) che tra l'attrice ed il si addiveniva ad un accordo che prevedeva CP_1 CP_1
l'impegno del alla ricostruzione totale del manufatto, previa Parte_1
cessione del credito assicurativo da parte del CP_1
d) che a tale accordo faceva seguito la delibera della giunta comunale n. 92 del
14.7.2017 (doc. 13), nella quale si disponeva che “ gli interventi di ricostruzione sarebbero stati effettuati dalla Soc. ” quale Parte_2
aggiudicataria della concessione del “Centro Fondo” nei limiti di spesa corrispondenti all'indennizzo garantito dall'Assicurazione sulla scorta di quanto previsto nella relazione del perito della Compagnia assicurazione e sotto il controllo e supervisione dell' coadiuvato da un tecnico esterno;
Pt_3
e) che con l'intesa di entrambe le parti, i termini di pagamento dei canoni sarebbero ripresi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione e di attestazione dell'agibilità della struttura;
f) che i lavori di ristrutturazione venivano affidati all'impresa dei Controparte_3
fratelli sotto la supervisione del comune CP_4
g) che ultimati i lavori, l'attrice poteva riaprire il Centro Fondo per i primi giorni di dicembre 2017 e riprendere la propria attività con sottoscrizione, in data 27.12.2017,
del processo verbale tra i vari periti, ove si stabiliva di quantificare i danni in €
447.000,00;
h) che, oltre ai danni concordemente stabiliti dai periti, l'attrice aveva subito un danno economico pari ad € 132.000,00 per mancato guadagno e perdite subite, importo pagina 10 di 22 che, dedotto l'acconto di € 45.778,00 riscosso dalla compagnia di assicurazione, si riduceva ad € 86.222,00;
i) che, l'indennizzo assicurativo erogato pari ad € 358.038,00 era risultato insufficiente rispetto alle opere eseguite da capitolato ed a quelle ulteriori resesi necessarie in corso d'opera, oltre alla ulteriore somma di € 25.000,00 per compenso del perito ed alle ulteriori somme risarcitorie per mancati incassi;
j) che fallito ogni tentativo di addivenire ad una definizione conciliativa con il
[...]
, l'attrice si vedeva costretta ad agire in giudizio per far valere i propri CP_1
diritti.
Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 24.09.2020, il respingeva ogni responsabilità per le conseguenze dell'incendio, Controparte_1
ritenendo l'indennità risarcitoria corrisposta dalla compagnia di assicurazioni CP_2
sufficientemente capiente a soddisfare le pretese creditorie dell'attrice, formulando in via riconvenzionale l'accertamento in proprio favore del credito dei canoni di concessione scaduti e non riscossi, quantificati in € 5.000,00 oltre Iva ed € 61.500,00 oltre IVA 22%,
oltre alla penale di cui all'articolo 5 del capitolato d'appalto.
Sosteneva la convenuta l'infondatezza delle domande avversarie non solo sulla base del lauto indennizzo assicurativo riscosso, ma anche sul presupposto che, essendo stato il contratto di appalto stipulato in data 28.6.2017, l'attrice era perfettamente al corrente dell'incendio e dell'entità dei danni che aveva causato, di tal che la stessa aveva accettato la situazione e le sue conseguenze senza considerare che proprio l'articolo 13 –
relativo all'interruzione del servizio - stabiliva che “il gestore si obbliga a consentire interventi di manutenzione straordinaria degli impianti del centro Fondo per causa di forza maggiore necessari per legge o decisi dall'Amministrazione comunale senza avere pagina 11 di 22 diritto ad alcun indennizzo e/o rimborso, ma compensato per il periodo di inattività con una pari proroga dell'appalto”: clausola inserita proprio in favore del gestore, anche se quest'ultimo ha preferito non avvalersene, ricorrendo piuttosto alla disdetta del contratto anticipatamente rispetto alla naturale scadenza e senza il rispetto del periodo di preavviso.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc e depositate le relative memorie, il
Tribunale, esaminate le memorie ed i documenti prodotti, non ammetteva i mezzi istruttori e fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 19.06.2021 che si svolgeva in modalità cartolare.
Trattenuta la causa in decisione in data 19.06.2022, il Tribunale, lette le comparse conclusionali e ritenuta necessaria l'espletamento di una Ctu, con ordinanza del
04.02.2023, rimetteva la causa in istruttoria nominando l'Arch. , che Persona_1
depositava il proprio elaborato peritale in data 13.10.2023.
A seguito di osservazioni critiche agli esiti della Ctu svolte dai difensori delle parti, il
Tribunale convocava il ctu all'udienza del 04.12.2023, sottoponendo allo stesso i chiarimenti in ordine alla mancata risposta al quesito circa la esatta quantificazione delle spese sostenute dall'attrice per la ristrutturazione del Rifugio di cui al quesito punto b) e d).
In data 23.02.2023 il Ctu depositava integrazione di perizia rispondendo ai chiarimenti richiesti in udienza in contradditorio delle parti.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazioni di conclusioni e successivamente la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 12 di 22 Nel presente giudizio non è in contestazione la responsabilità per la determinazione dell'incendio sviluppatosi in data 04/03/2017 all'interno del rifugio alpino “Centro
Fondo “ sito in , località Piani di Bobbio nel , a causa del quale CP_1 Controparte_1
erano previste le coperture assicurative, contenute nella polizza n. 560562435 stipulata dal con la compagnia (ex Controparte_1 Controparte_5 [...]
che ha gestito con la pratica con l'apertura del sinistro n. Controparte_6
0086/00046/2017/00000041.
Le domande attoree concernano la quantificazione del risarcimento dei danni complessivi conseguenti all'incendio sia per i danni provocati al rifugio sia a quanto contenuto all'interno del rifugio sia alle spese per tecnici e professionisti incaricati e sia al mancato guadagno dell'attività per la chiusura dell'esercizio commerciale durante i lavori di ristrutturazione, danni da riconoscersi tutti in favore dell'attrice quale aggiudicataria del bando di gara per il rinnovo del contratto di locazione con decorrenza
01.06.2017.
A tale proposito, si osserva che, da un esame della documentazione prodotta in giudizio e dalle difese svolte dal convenuto , risulta un accordo intervenuto tra Controparte_1
quest'ultimo e l'attrice, che prevedeva, a fronte di tutti i danni lamentati dall'attrice, la cessione da parte del dell'erogando indennizzo assicurativo, accordo Controparte_1
perfezionatosi con scambio di proposta e accettazione in data 4.7.2017 e 5.7.2017.
Risulta infatti che tale indennizzo veniva quantificato dai periti della compagnia di assicurazione dott. e Geom. Controparte_5 Persona_2 Tes_1
in accordo con il perito del , Geom. , per un
[...] Controparte_1 Testimone_2
totale di € 472.000,00, come da verbale sottoscritto da tutti i periti in data 27.12.2017 e che prevedeva: € 342.070,47 per spese di salvataggio e danno al patrimonio pagina 13 di 22 Immobiliare, € 15.968,00 per spese di salvataggio e danni a contenuto e/o Impianti, €
45.778,00 per ricorso terzi /locatari, € 38.439,08 per spese di demolizione e sgombero, €
5.000,00 per perdita delle pigioni ed, infine, il rimborso della spesa per l'onorario del perito dell'assicurato, entro il massimale di € 25.000,00.
L'attrice, che ha incassato tale rimborso assicurativo per complessive € 472.000.00,
lamenta costi e danni ben superiori rispetto all'indennizzo ceduto dal Comune, allegando copiosa documentazione dimostrativa in parte delle spese di ristrutturazione del rifugio e dei danni ai beni in esso contenuti ed in parte dei mancati incassi per l'inagibilità dei locali durante il periodo della ristrutturazione.
Nel corso dell'istruttoria è stata disposta la consulenza d'ufficio affidata all'arch.
[...]
, conclusasi con il deposito dell'elaborato peritale del 13.10.2023, le cui Per_1
argomentazioni conclusive stabiliscono testualmente: “di seguito si produce l'elenco dei quesiti posti dal Ill.mo Sig. Giudice e il riepilogo sintetico delle risposte ampiamente argomentate nel paragrafo precedente: a) Esaminati gli atti e i documenti di causa,
esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, dica il CTU quali siano stati i danni riportati dal “Centro 12 Fondo” - in concessione al e di proprietà del comune di AR (LC) -, sito in Parte_1
Località Piani di Bobbio, a seguito dell'incendio sviluppatosi in data 4 marzo 2017. Al
punto a) del capitolo 03 sono stati analizzati ed elencati tutti i i danni riportati dal
Centro Fondo. b) Esaminati gli atti e i documenti di causa, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, il CTU accerti, determini e specifichi i lavori di ristrutturazione del Centro Fondo eseguiti a seguito del predetto incendio. 26 Al punto b) del paragrafo 03 sono stati accertati e determinati i lavori di ristrutturazione del Centro Fondo realizzati in seguito all'incendio, specificandone i pagina 14 di 22 costi per un totale complessivo di €_380.295,90. c) Esaminati gli atti e i documenti di causa, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, il CTU accerti se vi siano stati danni da mancato guadagno del e ne determini, in caso affermativo, l'entità. Al punto c) del Parte_1
paragrafo 03 sono stati calcolati i danni derivanti da mancato guadagno dovuto al fermo forzato dell'attività a causa dell'incendio, in rapporto all'anno precedente, per un totale stimato di € 23.182,64. d) Esaminati gli atti e i documenti di causa, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, il CTU
accerti se vi siano stati danni all'arredamento ed alle derrate alimentari e ne determini,
in caso affermativo, l'entità. Al punto d) del paragrafo 03 sono stati accertati danni causati dall'incendio agli arredi e ai beni presenti nell'immobile pari a €_57.346, 00 di cui - € 15.968,00 relativi ad arredi e beni di proprietà del - € CP_1 CP_1
41.378,00 relativi ad arredi e beni di proprietà della 27 società
[...]
o concessi in comodato d'uso gratuito alla stessa . Non è stato possibile Parte_1
valutare i danni alle derrate alimentari per mancanza di informazioni specifiche tra la documentazione depositata dalle parti, che ne permettessero l'accertamento e la successiva stima economica. e) Esaminati gli atti e i documenti di causa, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, il CTU
accerti se vi sia stato l'intervento di compagnie di assicurazione e quali le somme erogate da queste ultime in virtù di polizze eventualmente stipulate dal CP_1
, verificando le modalità dell'indennizzo .Al punto e) del paragrafo 03 è stata
[...]
identificata in la compagnia assicurativa intervenuta Controparte_5
nell'indennizzo del sinistro quantificando i danni a termini di polizza in € 447.255,55,
arrotondato a € 447.000,00, così suddiviso:- € 342.070,47 per spese di salvataggio e pagina 15 di 22 danno al patrimonio immobiliare;
- € 15.968,00 per spese di salvataggio e danni a contenuto e/o impianti;
- € 45.778,00 per ricorso terzi /locatari;- € 38.439,08 per spese di demolizione e sgombero;
- € 5.000,00 per perdita delle pigioni, 28 oltre ad un rimborso della spesa per l'onorario del perito nominato dall'assicurato pari a €
25.000,00. In data 05 luglio 2017 il ha ceduto il proprio credito, Controparte_1
costituito dall'indennizzo assicurativo sopra determinato, alla società Parte_1
[...
autorizzando l'erogazione dell'indennizzo da parte di Controparte_5
direttamente alla società locataria.. f) Esaminati gli atti e i documenti di causa, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, il CTU
accerti se siano stati necessari interventi edili antisismici ed in cemento armato e se questi ultimi fossero o meno ricompresi nelle garanzie d'indennizzo assicurativo. Al
punto f) del paragrafo 03 sono stati accertati gli interventi strutturali in cemento armato e carpenteria metallica che si sono effettivamente resi necessari per il ripristino dell'immobile, precisando che le suddette opere non sono state ricomprese nella stima del danno al patrimonio immobiliare di cui al Processo Verbale di Perizia e, di conseguenza, nell'indennizzo erogato dalla Compagnia Controparte_5
g) Esaminati gli atti e i documenti di causa, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, il CTU determini i canoni non pagati dal al . Al punto g) del paragrafo 03 Parte_1 Controparte_1
sono stati determinati in 29 €_43.972,60 oltre IVA pari a 53.646,58 IVA compresa , i canoni non pagati dal al ,. a partire dalla Parte_1 Controparte_1
gestione iniziata il 01/06/2017 fino alla formale disdetta da parte della Parte_4
presentata il 24/06/2020, fatte salve le considerazioni aggiuntive riportate
[...]
al medesimo punto del paragrafo 03 alle quali si rimanda integralmente.
pagina 16 di 22 A seguito della chiamata a chiarimenti il Ctu ha depositato la perizia integrativa precisando “ Come richiesto dall'Ill.mo Signor Giudice al punto b) del quesito, sono stati accertati e determinati i lavori di ristrutturazione del Centro Fondo realizzati in seguito all'incendio, specificandone i costi per un totale complessivo di €_380.295,90.
Preme precisare che non è stata avanzata dal Geom. in risposta alla bozza di Tes_1
CTU inviata dalla sottoscritta alle parti, specifica osservazione al punto b). Tuttavia, nel tentativo di interpretare l'insoddisfazione dell'avv. Zamuner dimostrata durante l'udienza dello scorso 4 dicembre 2023, sebbene si ribadisca non sia oggetto del quesito, si aggiunge che, per seguire l'esecuzione delle opere di ristrutturazione già
accertate e determinate dalla sottoscritta come sopra, nel Processo Verbale di Perizia -
documento prodotto sia da parte attrice (DOC. 15) sia da parte convenuta (DOC. 7) -
vengono elencate anche le spese tecniche per gli onorari dei professionisti calcolate sulla base dei preventivi allegati al suddetto verbale pari a complessive € 56.500,00
(esclusi importi relativi Cassa di previdenza ed IVA), a cui si aggiunge l'importo specificato al DOC 24 di parte attrice relativo alle prestazioni professionali di aggiornamento catastale svolte dal Geom. pari a € 1.000,00 (esclusi importi CP_7
relativi Cassa di previdenza ed IVA) per un totale di € 57.500,00 (esclusi importi relativi
Cassa di previdenza ed IVA).
[.. Degli importi sopra specificati, da quanto desumibile dagli atti depositati, la Società
ha già corrisposto mediante bonifico bancario ai diversi incaricati un Parte_1
importo netto di onorario (esclusi importi relativi Cassa di previdenza ed IVA) pari a €
36.854,20
Si precisa che la scelta di indicare gli importi escluse cassa previdenziale e iva è
motivata da quanto segue: • in tutti i preventivi dei professionisti presenti agli atti è
pagina 17 di 22 specificato l'importo netto di onorario;
• le fatture dei professionisti prodotte da parte attrice hanno evidenziato regimi fiscali differenti, non solo in base al soggetto, ma anche tra anni diversi riferiti allo stesso professionista. Risulta pertanto impossibile stabilire quale sia la cifra complessiva comprensiva di IVA, che potrà essere dedotta esclusivamente a seguito di emissione di note proforma da parte di tutti gli interessati per gli importi attualmente non ancora corrisposti. Come richiesto dall'Ill.mo Signor
Giudice al punto d) del quesito, sono stati accertati i danni all'arredamento e ai beni presenti nell'immobile determinandone l'entità pari a €_57.466,00 di cui :- € 15.968,00
relativi ad arredi e beni di proprietà del - € 41.498,00 relativi ad CP_1 CP_1
arredi e beni di proprietà della società o concessi in Parte_1
comodato d'uso gratuito alla stessa . Al contrario, non è stato possibile valutare i danni alle derrate alimentari per mancanza di informazioni specifiche tra la documentazione depositata dalle parti, che ne permettessero 23 l'accertamento e la successiva stima economica.
Sulla base di tali conclusioni del Ctu, che si condivido in pieno, è possibile evincere che l'attrice ha conseguito, in forza dell'atto di cessione da parte del , Controparte_1
indennizzi assicurativi pari ad €uro 472.000,00 inoltre l'attrice ha beneficiato da GSE
dell'ulteriore somma di € 5.394,24 (docc. 17 e 18 di fascicolo di parte convenuta) a titolo di incentivo per l'installazione di stufe a pellet e quindi per un totale di € 477.394,24.
A fronte di tali incassi, il Ctu registra e quantifica, in quanto documentati, in favore dell'attrice, i seguenti importi: € 380.295,90 per costi di ristrutturazione (somma riconfermata anche in sede di chiarimenti), € 41,798,00 per danni all'arredamento ed ai beni strumentali ed alle derrate alimentari (pari ad € 300,00 come documentato pagina 18 di 22 dall'attrice), e 36.854,00 per spese sostenute per tecnici e professionisti nel corso delle opere di ristrutturazione e quindi per un totale di € 458.947,90.
A tale importo si dovrà sommare l'importo di € 23.182,64 per mancati guadagni della società per il periodo di ferma attività dal 5.03.2017 al Parte_1
30.11.2017, così come quantificato dal ctu sulla base dei dati forniti dal Ctp di parte attrice Geom. (doc. 16/a in fascicolo di parte attrice) tenuto conto del 40% Tes_9
dell'ipotetico incasso.
Mentre per quanto riguarda i danni sismici al rifugio, che il Ctu ha accertato l'esistenza stante gli interventi edili in cemento armato e acciaio eseguiti nel corso delle opere di ristrutturazione collaudate dall'Ing. in data 07.01.2019, il Tribunale, in CP_8
mancanza di loro quantificazione da parte del Ctu, ritiene opportuno procedere alla loro quantificazione ricorrendo alla stima equitativa determinandoli in misura del 10% del valore dell'intera ristrutturazione e quindi in € 38.029,60 (€ 380.296,90 X 10% = € €
38.029,60).
Quindi la somma complessiva dei danni e dei costi da riconoscersi in favore dell'attrice ammonta ad € 520.161,14 a cui andrà dedotta la somma di € 477.394,00 per l'indennizzo assicurativo (€ 472.000,00) e per il rimborso dell'incentivo di GSE (€ 5.394,24) e pertanto il credito a favore dell'attrice sarà di € 42.767,14.
Tuttavia la convenuta ha chiesto in via riconvenzionale di accertarsi la morosità dei canoni dell'attrice quantificandone l'entità.
In base alla documentazione versati in atti risulta che le parti in data 28.06.2017 ebbero a sottoscrivere un contratto di concessione con decorrenza dal 01.06.2017 al 31.05.2029,
per un totale di 12 anni complessivamente al canone annuo di € 24.000,00 oltre Iva (doc.
pagina 19 di 22 Risulta inoltre documentato il mancato pagamento di canoni, nel periodo 2017/2020, per complessive € 53.646,58 iva compresa, come anche accertato dal Ctu in sede di perizia.
Le eccezioni sollevate da parte attrice, secondo cui i canoni non sarebbero dovuti se non a partire dalla data di effettivo godimento dell'immobile, il Tribunale non le ritiene condivisibili, ravvisando che alcuna volontà in tal senso emergerebbe dalle dichiarazioni delle parti.
Al contrario, da un attento esame della documentazione prodotta, si evince una volontà
di proroga dei pagamenti, ma non di riduzione o di rinuncia degli stessi.
In particolare al punto 5 della deliberazione comunale n. 91 del 2018 si stabilisce: “ di concedere al concessionario la proroga del pagamento del canone fissando quale termine ultimo il 31.12.2018”. Inoltre il punto 1 della delibera comunale n. 65 del 2019
risulta testualmente: “ per le motivazioni di cui in premessa, integralmente qui richiamate e fatte proprie, di concedere alla società una Parte_1
proroga al 31 dicembre 2019 di tutti i pagamenti, già pendenti o di prossima scadenza,
previsti dal contratto di con cessione sottoscritto in data 28 giugno 2017”.
Un discorso a parte merita invece la richiesta di pagamento, formulata in via riconvenzionale, dei canoni di concessione per l'anno 01.06.2020 – 31.05.2021.
Agli atti risulta una disdetta in data 24.06.2020 con riconsegna dell'immobile al Comune
di in data 30.06.2020 e con interruzione dei canoni per l'anno 2020 in corso. CP_1
Da un punto di vista contrattuale ciò non è consentito, posto che a mente dell'art. 4 del capitolato d'appalto: “in caso di recesso anticipato del contratto per volontà del concessionario, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta entro il 30 giugno di ogni anno”.
pagina 20 di 22 Quindi la disdetta comunicata in data 24.06.2020 avrebbe potuto valere solo a decorrere dal 1.06.2021 e non prima con la conseguenza che i canoni maturati dal 01.06.2020 al
31.05.2021 dovranno essere corrisposti al proprietario.
Le domande riconvenzionali proposte dal sono accoglibili nei limiti di Controparte_1
cui innanzi e dunque il credito del per i canoni maturati e non Controparte_1
corrisposti, tenuto conto anche di quelli del periodo 01.06.2020-31.05.2021, ammonta a complessive € 82.926,58 di cui e 53.0646,58 per il periodo 01.06.2017-31.05.2020 ed €
29.280,00 per l'annualità 01.06.2020 – 31.05.2021.
Per effetto della compensazione parziale tra i due crediti, quello di € 42.767,14.
dell'attrice e di € 82.926,58 del in sede di riconvenzionale, a Controparte_1
quest'ultimo è dovuta, per differenza, la somma di € 40.159,44 oltre agli interessi dalla domanda al saldo.
Orbene, per quanto emerso dall'istruttoria, tenuto conto degli esiti della Ctu e dei chiarimenti offerti in sede di integrazione di perizia, alla luce della documentazione prodotta, stante la fondatezza delle domande riconvenzionali, il Tribunale ritiene le domande attoree non meritevoli di accoglimento e, stante l'accoglimento delle domande riconvenzionali della convenuta, condanna parte attrice a pagare al , Controparte_1
per effetto della parziale compensazione, la somma di € 40.159,44 oltre agli interessi dalla domanda al saldo.
Le spese ed i compensi di causa seguono la soccombenza e vanno liquidati, a carico di parte attrice ed in favore di parte convenuta, in complessive € 6.500,00 in conformità al
D.M. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni.
Pone le spese di consulenza definitivamente a carco di parte attrice .
PER QUESTI MOTIVI
pagina 21 di 22 Il Tribunale di Lecco, in persona del GOT dott. Nicola Cianciaruso, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice formulata nell'atto introduttivo del presente giudizio, perché infondata.
2) accoglie, nei limiti in motivazione, la domanda riconvenzionale del convenuto e condanna parte attrice a pagare al per effetto della parziale Controparte_1
compensazione, la somma di € 40.159,44 oltre agli interessi dalla domanda al saldo;
2) Condanna parte attrice in favore di parte convenuta al pagamento dei compensi di cui al presente giudizio che liquida in complessive € 6.500,00 oltre Iva e cpa come per legge, se dovuti.
3) Pone le spese di consulenza d'ufficio definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Lecco in data 14 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Nicola Cianciaruso
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 in fascicolo di parte convenuta).