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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1436/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IF AN, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 390/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Casa Comunale 95048 Scordia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
MI IA FE RO - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7259 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7259 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7259 TARI 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7259 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la parziale estinzione del giudizio stante l'intervenuto sgravio dell'IMU per l'anno 2014.
Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto l'intimazione di pagamento si limita a richiamare le pretese creditorie già definitivamente cristallizzate negli avvisi di accertamento regolarmente notificati.
Non può, pertanto, configurarsi alcuna carenza motivazionale con riferimento alla mancata indicazione di interessi e sanzioni, atteso che tali voci non traggono origine dal provvedimento impugnato, bensì dagli atti impositivi presupposti. Di questi ultimi il concessionario ha comprovato la rituale notifica, con conseguente definitività e inoppugnabilità degli stessi.
Ne deriva che al contribuente è preclusa la possibilità di sollevare, in questa sede, eccezioni attinenti alla decadenza dell'Amministrazione o alla insussistenza del presupposto impositivo, trattandosi di questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento.
La parziale cessazione della materia del contendere legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere nei sensi indicati in motivazione e, per il resto, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IF AN, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 390/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Casa Comunale 95048 Scordia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
MI IA FE RO - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7259 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7259 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7259 TARI 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7259 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la parziale estinzione del giudizio stante l'intervenuto sgravio dell'IMU per l'anno 2014.
Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto l'intimazione di pagamento si limita a richiamare le pretese creditorie già definitivamente cristallizzate negli avvisi di accertamento regolarmente notificati.
Non può, pertanto, configurarsi alcuna carenza motivazionale con riferimento alla mancata indicazione di interessi e sanzioni, atteso che tali voci non traggono origine dal provvedimento impugnato, bensì dagli atti impositivi presupposti. Di questi ultimi il concessionario ha comprovato la rituale notifica, con conseguente definitività e inoppugnabilità degli stessi.
Ne deriva che al contribuente è preclusa la possibilità di sollevare, in questa sede, eccezioni attinenti alla decadenza dell'Amministrazione o alla insussistenza del presupposto impositivo, trattandosi di questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento.
La parziale cessazione della materia del contendere legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere nei sensi indicati in motivazione e, per il resto, rigetta il ricorso. Spese compensate.