Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 8551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8551 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08551/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00976/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 976 del 2025, proposto da
ZO IA, LI SI, EL LI e LV ST, rappresentati e difesi dall’avvocato Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Firenze n. 32;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli - sezione Lavoro n. 6453 del 2 novembre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa AL EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 6453 del 2 novembre 2023, il Tribunale di Napoli - sezione Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito “ all’erogazione in favore dei ricorrenti della "Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente", dell’importo nominale annuo di € 500,00 in relazione agli anni scolastici:
- 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto a BA IN;
- 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto a VA LINA;
- 2021/2022 e 2022/2023 quanto a IC RAFFAELA;
- 2017/2018, 2018/2019,2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto a AL IL ”.
In mancanza di adempimento, i ricorrenti chiedono a questo Tribunale di:
- ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito “ di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza n. 6453/2023 del Tribunale di Napoli, … mediante l’assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l’importo di € 1.500,00 in favore di IA ZO; € 1.500,00 in favore di SI LI; € 1.000,00 in favore di LI EL; € 3.000,00 in favore di ST LV; oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dai ricorrenti, quale contributo alla … formazione professionale ”;
- per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, disporre la nomina, fin d’ora, di un Commissario ad acta .
Il ricorso è fondato e dev’essere accolto nei sensi di seguito esposti.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato, mediante l’assegnazione ai ricorrenti della carta del docente e l’accredito sulla stessa dell’importo per ciascuno stabilito, oltre interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’articolo 112, comma 3, del codice del processo amministrativo.
Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza in questa sede azionata; le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge.
Le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi alla sentenza, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo azionato, dovute con computo a parte – seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in misura che tiene conto della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione alla sentenza in questa sede azionata, nei termini di cui in motivazione, mediante l’assegnazione ai ricorrenti della carta del docente e l’accredito sulla stessa dell’importo a ciascuno dovuto, oltre interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’articolo 112, comma 3, del codice del processo amministrativo;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale provvederà, ricevuta comunicazione dalla parte ricorrente della perdurante inerzia del Ministero, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza, nei termini di cui in motivazione; qualora sussistano in concreto i presupposti per la sua debenza, determina in euro 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, a carico del Ministero dell’Istruzione;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL IA RI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
AL EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL EL | EL IA RI |
IL SEGRETARIO