Art. 1.
Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari di cui all' art. 105 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 , sono istituiti, in ciascuna provincia, speciali ruoli transitori degli insegnanti nelle scuole elementari, a norma dell' art. 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 .
Il numero dei posti di ciascun ruolo provinciale e' stabilito in base al numero delle classi funzionanti con propri insegnanti alla data del 1° ottobre 1955.
Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari di cui all' art. 105 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 , sono istituiti, in ciascuna provincia, speciali ruoli transitori degli insegnanti nelle scuole elementari, a norma dell' art. 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 .
Il numero dei posti di ciascun ruolo provinciale e' stabilito in base al numero delle classi funzionanti con propri insegnanti alla data del 1° ottobre 1955.