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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/09/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14456/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14456/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 12 settembre 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. D'ORSA MARIA , Parte_1
Per l'avv. MARFIA MARIA ROSA , Controparte_1 Entrambe le procuratrici discutono come in note conclusive, dichiarano, su sollecitazione del giudice, di non aver prodotto la copia notificata del decreto ingiuntivo e chiedono che la causa venga decisa. Il G.I. alle ore 15,10, all'esito di discussione orale, pronuncia dispositivo ex art. 429 c.p.c., allegandolo al verbale di udienza unitamente alla sentenza.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14456/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'ORSA MARIA , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'ORSA MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARFIA MARIA ROSA , elettivamente domiciliato in VIA F. LI DONNI, 7
PALERMO presso il difensore avv. MARFIA MARIA ROSA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 7 dichiara inammissibile l'opposizione;
conferma il decreto opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 660,00 per compensi, €97,60 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23.11.2023 citava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo e proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento n.
11707/23 R.G., in data 29.09.2023, con il quale ad istanza di le era Controparte_1 stato ingiunto il pagamento della somma di € 550,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, nonché € 473,00 per compensi avvocato ed € 21,50 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, a titolo di restituzione del deposito cauzionale in seguito alla consegna dell'immobile da questi condotto in locazione.
Allegava che i danni riscontrati nell'immobile condotto in locazione da parte del comportavano oneri di riparazione maggiori rispetto al deposito cauzionale CP_1 versato da quest'ultimo, che il si era impegnato a non richiedere il deposito CP_1 cauzionale e a spostare la propria residenza e quella del figlio dall'immobile locato e che non aveva adempiuto agli accordi presi.
Chiedeva di dichiarare che non era tenuta a corrispondere la somma Parte_1 oggetto di ingiunzione, di ritenere nullo e comunque illegittimo o annullabile il decreto opposto e, per l'effetto, di revocarlo ed in via riconvenzionale di accertare e dichiarare che era debitore nei confronti dell'odierna opponente della somma Controparte_1 ingiunta per i danni occorsi all'immobile e, per l'effetto, di condannare l'opposto a pagare la predetta somma in favore dell'opponente, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva , contestando le ragioni dell'opponente e chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande da questo spiegate.
pagina 3 di 7 Allegava che il verbale di consegna dell'immobile sottoscritto dalle parti non conteneva alcuna indicazione circa la presenza di danni, contestava la presenza di muffa e/o condensa nelle pareti dell'immobile ascrivibile a sua incuria, la presenza di danni alle porte, dichiarava che l'installazione dell'antenna era da ritenersi un comportamento legittimo e contestava la circostanza che le parti si fossero accordate circa la mancata restituzione del deposito cauzionale.
Chiedeva il rigetto delle domande spiegate, la conferma del decreto opposto e la condanna di controparte alle spese del giudizio.
Con ordinanza dell'1.03,2024 veniva disposto il mutamento di rito da ordinario a speciale locatizio.
Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 12.09.2025 la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.429 cpc.
Preliminarmente va rilevato che parte opponente non ha prodotto il decreto ingiuntivo opposto anche al fine di valutare la tempestività dell'opposizione spiegata.
In proposito, giova ricordare che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo la giurisprudenza di legittimità in un primo tempo riteneva che la produzione, da parte dell'opponente, del decreto opposto serviva per provare la tempestività dell'opposizione stessa nei 40 giorni dalla notifica del decreto.
In forza di ciò, all'opponente spettava sempre l'onere di allegare la copia notificata del decreto, per consentire al giudice di controllare la tempestività dell'opposizione o, eventualmente, le ragioni della mancata tempestività.
Di recente, invece, la Cassazione ha stemperato la rigida interpretazione di tale principio, ritenendo che la mancata produzione e, quindi, il deficit di prova possa essere comunque supplito anche con altri elementi idonei a dimostrare la tempestività dell'opposizione: come per esempio, il fatto che la parte opposta, nella propria comparsa di costituzione, indichi la data in cui il decreto ingiuntivo è stato notificato all'opponente. (Cass. sent. n. 348/12 del 09.01.2013).
Resta il fatto che la semplice mancata contestazione, da parte dell'opposto, circa la pagina 4 di 7 tempestività dell'opposizione, non ha rilievo, vertendosi in materia di norme cogenti.
Infatti, il rispetto dei 40 giorni è una questione che deve essere verificata d'ufficio, a prescindere da eventuali contestazioni di parte.
Resta comunque, come detto, che la prova del rispetto del termine può essere fornita non necessariamente con la copia del decreto ingiuntivo opposto, ma anche con altri elementi sicuri , quali le ammissioni contenute nella comparsa di risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto, in ordine alla data di notifica. (Cass. S.U. sent. n.
84/1985; Cass. sent. n. 9810/2002).
Ciò posto, nel caso di specie parte ricorrente in opposizione non ha prodotto la copia del decreto ingiuntivo notificato, né ha indicato in seno all'atto di citazione in opposizione la data di notifica del decreto ingiuntivo, oltre a non averne specificato il numero di ruolo.
Né tale dato si evince dalla comparsa di costituzione, ove parte opposta non indica la data di notifica del decreto ingiuntivo, o dagli atti successivamente depositati.
Ed, invero, trattandosi di materia locatizia va verificato che l'atto di opposizione non solo sia stato notificato, ma anche iscritto al ruolo entro il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione.
Tale verifica, preliminare al vaglio nel merito dell'opposizione, non può trovare riscontro in assenza della produzione del decreto ingiuntivo notificato e di ogni riferimento alla data della notifica dello stesso.
Ed era sicuramente onere di parte opponente che ha promosso l'opposizione, produrre la copia del decreto notificato al fini di dimostrare la tempestività della stessa.
Onere che non è stato assolto.
Va, dunque, dichiarata inammissibile l'opposizione.
Ciò posto, nel merito ne andrebbe comunque rilevata l'infondatezza.
Invero, dall'esame del verbale di rilascio in atti non emerge alcuna indicazione circa la presenza di danni, anzi parte locatrice in seno al predetto verbale si è obbligata a restituire il deposito cauzionale, né vi è prova che le parti si siano accordate in senso contrario, circostanza allegata dall'opponente e contestata da parte opposta. pagina 5 di 7 Parimenti, non vi è prova dei danni, in quanto non indicati nel verbale di rilascio in seguito al sopralluogo finalizzato alla consegna dell'immobile, né tali danni emergono dalle foto prodotte e contestate.
Va, dunque, disattesa la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e definitivamente confermato il decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 in €662,00 per compensi, €97,60 per spese di mediazione, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge (valore €550,00, scaglione di valore fino ad euro 1100,00: parametri medi per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste a carico di parte opponente
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 12 settembre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14456/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 12 settembre 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. D'ORSA MARIA , Parte_1
Per l'avv. MARFIA MARIA ROSA , Controparte_1 Entrambe le procuratrici discutono come in note conclusive, dichiarano, su sollecitazione del giudice, di non aver prodotto la copia notificata del decreto ingiuntivo e chiedono che la causa venga decisa. Il G.I. alle ore 15,10, all'esito di discussione orale, pronuncia dispositivo ex art. 429 c.p.c., allegandolo al verbale di udienza unitamente alla sentenza.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14456/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'ORSA MARIA , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'ORSA MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARFIA MARIA ROSA , elettivamente domiciliato in VIA F. LI DONNI, 7
PALERMO presso il difensore avv. MARFIA MARIA ROSA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 7 dichiara inammissibile l'opposizione;
conferma il decreto opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 660,00 per compensi, €97,60 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23.11.2023 citava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo e proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento n.
11707/23 R.G., in data 29.09.2023, con il quale ad istanza di le era Controparte_1 stato ingiunto il pagamento della somma di € 550,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, nonché € 473,00 per compensi avvocato ed € 21,50 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, a titolo di restituzione del deposito cauzionale in seguito alla consegna dell'immobile da questi condotto in locazione.
Allegava che i danni riscontrati nell'immobile condotto in locazione da parte del comportavano oneri di riparazione maggiori rispetto al deposito cauzionale CP_1 versato da quest'ultimo, che il si era impegnato a non richiedere il deposito CP_1 cauzionale e a spostare la propria residenza e quella del figlio dall'immobile locato e che non aveva adempiuto agli accordi presi.
Chiedeva di dichiarare che non era tenuta a corrispondere la somma Parte_1 oggetto di ingiunzione, di ritenere nullo e comunque illegittimo o annullabile il decreto opposto e, per l'effetto, di revocarlo ed in via riconvenzionale di accertare e dichiarare che era debitore nei confronti dell'odierna opponente della somma Controparte_1 ingiunta per i danni occorsi all'immobile e, per l'effetto, di condannare l'opposto a pagare la predetta somma in favore dell'opponente, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva , contestando le ragioni dell'opponente e chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande da questo spiegate.
pagina 3 di 7 Allegava che il verbale di consegna dell'immobile sottoscritto dalle parti non conteneva alcuna indicazione circa la presenza di danni, contestava la presenza di muffa e/o condensa nelle pareti dell'immobile ascrivibile a sua incuria, la presenza di danni alle porte, dichiarava che l'installazione dell'antenna era da ritenersi un comportamento legittimo e contestava la circostanza che le parti si fossero accordate circa la mancata restituzione del deposito cauzionale.
Chiedeva il rigetto delle domande spiegate, la conferma del decreto opposto e la condanna di controparte alle spese del giudizio.
Con ordinanza dell'1.03,2024 veniva disposto il mutamento di rito da ordinario a speciale locatizio.
Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 12.09.2025 la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.429 cpc.
Preliminarmente va rilevato che parte opponente non ha prodotto il decreto ingiuntivo opposto anche al fine di valutare la tempestività dell'opposizione spiegata.
In proposito, giova ricordare che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo la giurisprudenza di legittimità in un primo tempo riteneva che la produzione, da parte dell'opponente, del decreto opposto serviva per provare la tempestività dell'opposizione stessa nei 40 giorni dalla notifica del decreto.
In forza di ciò, all'opponente spettava sempre l'onere di allegare la copia notificata del decreto, per consentire al giudice di controllare la tempestività dell'opposizione o, eventualmente, le ragioni della mancata tempestività.
Di recente, invece, la Cassazione ha stemperato la rigida interpretazione di tale principio, ritenendo che la mancata produzione e, quindi, il deficit di prova possa essere comunque supplito anche con altri elementi idonei a dimostrare la tempestività dell'opposizione: come per esempio, il fatto che la parte opposta, nella propria comparsa di costituzione, indichi la data in cui il decreto ingiuntivo è stato notificato all'opponente. (Cass. sent. n. 348/12 del 09.01.2013).
Resta il fatto che la semplice mancata contestazione, da parte dell'opposto, circa la pagina 4 di 7 tempestività dell'opposizione, non ha rilievo, vertendosi in materia di norme cogenti.
Infatti, il rispetto dei 40 giorni è una questione che deve essere verificata d'ufficio, a prescindere da eventuali contestazioni di parte.
Resta comunque, come detto, che la prova del rispetto del termine può essere fornita non necessariamente con la copia del decreto ingiuntivo opposto, ma anche con altri elementi sicuri , quali le ammissioni contenute nella comparsa di risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto, in ordine alla data di notifica. (Cass. S.U. sent. n.
84/1985; Cass. sent. n. 9810/2002).
Ciò posto, nel caso di specie parte ricorrente in opposizione non ha prodotto la copia del decreto ingiuntivo notificato, né ha indicato in seno all'atto di citazione in opposizione la data di notifica del decreto ingiuntivo, oltre a non averne specificato il numero di ruolo.
Né tale dato si evince dalla comparsa di costituzione, ove parte opposta non indica la data di notifica del decreto ingiuntivo, o dagli atti successivamente depositati.
Ed, invero, trattandosi di materia locatizia va verificato che l'atto di opposizione non solo sia stato notificato, ma anche iscritto al ruolo entro il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione.
Tale verifica, preliminare al vaglio nel merito dell'opposizione, non può trovare riscontro in assenza della produzione del decreto ingiuntivo notificato e di ogni riferimento alla data della notifica dello stesso.
Ed era sicuramente onere di parte opponente che ha promosso l'opposizione, produrre la copia del decreto notificato al fini di dimostrare la tempestività della stessa.
Onere che non è stato assolto.
Va, dunque, dichiarata inammissibile l'opposizione.
Ciò posto, nel merito ne andrebbe comunque rilevata l'infondatezza.
Invero, dall'esame del verbale di rilascio in atti non emerge alcuna indicazione circa la presenza di danni, anzi parte locatrice in seno al predetto verbale si è obbligata a restituire il deposito cauzionale, né vi è prova che le parti si siano accordate in senso contrario, circostanza allegata dall'opponente e contestata da parte opposta. pagina 5 di 7 Parimenti, non vi è prova dei danni, in quanto non indicati nel verbale di rilascio in seguito al sopralluogo finalizzato alla consegna dell'immobile, né tali danni emergono dalle foto prodotte e contestate.
Va, dunque, disattesa la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e definitivamente confermato il decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 in €662,00 per compensi, €97,60 per spese di mediazione, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge (valore €550,00, scaglione di valore fino ad euro 1100,00: parametri medi per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste a carico di parte opponente
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 12 settembre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
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