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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 3/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1890/2022
T R A
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Centola e Roberto Centola e con gli stessi elett.te dom.to in Napoli al Centro Direzionale I.sB/8, Appellante
E
, con sede legale in Napoli alla Via Comunale del Principe, 13/A, in Controparte_1 persona del Direttore Generale dott. Ing. rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Giuseppe Iervolino, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, Via Comunale del Principe, Contr 13/A, presso il Servizio Affari Legali della predetta Appellato
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 1553/2022 pubbl. il 22/03/2022 il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro ha rigettato il ricorso depositato il 25.2.2019 da dirigente medico a Parte_2 tempo indeterminato in servizio presso la UOC di Medicina Generale del P.O. “San Gennaro” di Napoli, oggi in pensione, teso ad ottenere di accertare e dichiarare, previo svolgimento di istruttoria orale, che il ricorrente, con provvedimento del 14/4/2008, confermato con successiva disposizione di servizio del 5/1/2011, aveva ricevuto incarico di direzione di struttura complessa della unità operativa complessa di medicina generale del Controparte_3
dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento, a carico della convenuta, del trattamento
[...] economico relativo alla qualifica effettivamente rivestita di Responsabile della UOC di Medicina Generale presso il P.O. San Gennaro dall'aprile 2008 sino al pensionamento (1.8.2017) in relazione alla attività svolta;
condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_4 p.t. al pagamento delle somme tutte spettanti al ricorrente per le mansioni superiori svolte nel periodo indicato (2008-2017) pari a euro 217.863,64 (a lordo delle trattenute) al 31/7/2018, o a quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, anche per l'effetto dell'art. 2126 c.c. e/o ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o comunque in via gradata dell'art. 2041 c.c. in relazione all'art. 36 Cost.; vinte le spese con attribuzione.
Il Tribunale, senza dare corso alle richieste istruttorie, ha dichiarato l'infondatezza della pretesa sulla base della prospettazione e della documentazione in atti, inidonea a configurare il conferimento di incarico di struttura complessa, compensando le spese.
Avverso tale statuizione, con atto depositato il 26.7.2022, il medico ha proposto tempestivo gravame rilevando in primo luogo l'erroneità e contraddittorietà della sentenza che ha escluso il conferimento formale dell'incarico di direttore di struttura complessa e l'espletamento di fatto delle funzioni e responsabilità dirigenziali;
con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 36 Cost. e art. 52 D.Lgs. 165/2001 per il mancato riconoscimento della retribuzione corrispondente alla attività effettivamente svolta (indennità di posizione minima unificata;
indennità di struttura complessa;
indennità di esclusività per la struttura complessa); con il terzo motivo ha censurato il diniego della indennità di sostituzione ex art. 18 comma 7 CCNL dirigenza medica/veterinaria 1998/2001 sull'erroneo presupposto che non vi fosse stata espressa richiesta della stessa;
con il quarto motivo ha lamentato l'omessa pronuncia sul diritto alla corresponsione del giusto ed equo compenso per le funzioni effettivamente svolte di responsabile di struttura complessa anche sotto il profilo dell'art. 2041 c.c. e/o comunque dell'art. 2043 c.c., espressamente invocati nel ricorso introduttivo.
Reiterate le istanze istruttorie, ha concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza: “- accogliere la domanda come proposta sin dal I grado con la condanna di essa
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla Via Comunale del CP_4
Principe n.13/A, al pagamento delle somme tutte spettanti al ricorrente nel periodo innanzi detto (2008-2018) pari a € 217.863,64 (al lordo delle trattenute) al 31/07/2018 o a quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione come per legge anche ai sensi dell'art.18 CCNL, quale indennità sostitutiva, per tutte le causali innanzi riportate, nessuna esclusa, e con condanna altresì al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
Si è costituita l' appellata che ha resistito invocando il rigetto dell'appello, con vittoria CP_5 di spese. Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito ha aderito agli assunti del primo Giudice sulla inesistenza di un atto formale di conferimento dell'incarico di responsabile di struttura complessa adottato all'esito di procedura selettiva e di un contratto di lavoro individuale con indicazione degli obiettivi, conseguente assunzione di responsabilità e valutazione. Ha invocato il principio di equivalenza delle funzioni dirigenziali dei medici, inseriti in un unico ruolo, contestato l'inammissibilità della domanda di indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL assente nel ricorso introduttivo, la genericità della domanda di arricchimento ex art. 2041 e insistito con l'eccezione di prescrizione del credito.
Disposta la trattazione scritta, sono state acquisite le note delle parti costituite e all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di seguito esposti.
1. Il gravame si sottrae alla censura di inammissibilità. Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite infatti (cfr. sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
2. Nel merito si controverte in questa sede del diritto al trattamento economico e quindi alle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di incarico di Direzione di Struttura complessa: il ricorrente ha posto a fondamento della pretesa il provvedimento n. 895/DS del 14/04/2008, quale atto di conferimento di incarico di direzione di struttura complessa della unità operativa complessa di medicina generale del confermato Controparte_3 CP_3 dalla successiva disposizione di servizio n. 26 del 5/1/2011 del . Controparte_6
Nell'atto di gravame sono state sottolineate anche le funzioni effettivamente espletate e le responsabilità in concreto assunte in attuazione dell'incarico.
La vicenda in fatto ed in diritto è stata già esaminata più volte da questa Corte (cfr. di recente, CdA Napoli sentenza del 1°/2/2024 rg. n. 2217/2022, rel. Amarelli;
CdA Napoli, sentenza dell'8/2/2024 rg. n. 2714/2022, rel. Amarelli;
CdA Napoli, sentenza del 31/5/2022 rg. 886/2017, rel ) e l'odierno Collegio non può che aderire alle motivazioni già espresse nelle Parte_3 sentenze citate condividendole appieno (art.118 disp. att. cpc).
Deve premettersi, in punto di diritto, che secondo il consolidato orientamento di legittimità “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost. (cfr. Cass. 03/09/2018 n. 21565 e 03/08/2015 n. 16299 oltre a Cass. 01/10/2008 n. 24373 citata dalla Corte territoriale). Nell'ambito della dirigenza sanitaria, infatti, non trova applicazione l'art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori, atteso che l'inapplicabilità di tale disposizione ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato, che è sancita in via generale dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e che trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale, è ribadita per la dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, dall'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall'art. 28, comma 6, del c.c.n.l. 8 giugno 2000 (cfr. Cass. 04/01/2019 n. 91).
6.3. Si tratta di principi di carattere generale che trovano applicazione anche nel caso in cui l'assegnazione avvenga non per rimediare ad una temporanea assenza o in attesa della designazione del titolare per effetto di una procedura concorsuale ma anche laddove vi si provveda nell'immediatezza della riorganizzazione della struttura” (in motivazione C. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 23195 del 2021; confermata da C. Cass. Sez. L. Ordinanza n. 34155 del 6.12.2023).
Nella successiva sentenza n. 4153 del 9.2.2022 la S.C. ha osservato “
8. Trova dunque applicazione l'articolo 24 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, ha delegato alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dirigenti, precisando che il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite. Il comma tre del medesimo articolo fissa il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, stabilendo che il trattamento economico «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa».
9.La materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all'art. 18, comma sette, del CCNL 8.6.2000 hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, comma 5, che «le sostituzioni ... non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria» ed hanno, quindi, previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta.
10.I1 comma quattro della disposizione contrattuale prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici;
le parti collettive non hanno fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine. L'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori.
11.Il termine di cui al comma quattro, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma sette, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata…”.
Non sono dunque applicabili al rapporto dirigenziale, e alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale, quali l'art 2103 c.c. e l'art. 52 del digs. n. 165/2001, riferibile al solo personale che non riveste la qualifica di dirigente.
Rileva il collegio che nella fattispecie il provvedimento del 14/4/2008, adottato dal Direttore sanitario, ha quale oggetto l'“Affidamento responsabilità” al dirigente medico in Pt_1 relazione ad un'esigenza temporanea di “continuità assistenziale e gestionale dell'UOC di Medicina Interna Presidiale”, conseguente al collocamento a riposo del precedente responsabile della struttura. Dall'atto si evince che si è trattato di una situazione transitoria, dovendosi provvedere ad affidare “temporaneamente, nelle more delle determinazioni delle Direzioni Aziendali, la responsabilità dell'UOC di Medicina interna del P.O. San Gennaro” (all. 1 ricorso di primo grado).
La successiva disposizione di servizio del Commissario Straordinario del 5/1/2011 (all. 4 ricorso di primo grado) di nuovo affida allo l'incarico di Responsabile della Struttura Complessa Pt_1
Medicina Generale del P.O. San Gennaro con decorrenza dal 1.1.2011 “Nelle more del procedimento indetto ai sensi dell'art. 9 della contrattazione decentrata regionale in applicazione ex art. 18 del C.C.N.L. 1998-2001 della dirigenza medica e veterinaria”. E' ribadita la natura transitoria dell'incarico e richiamato espressamente l'art. 18 del C.C.N.L. in tema di sostituzioni.
Contr La difesa della ha sottolineato che nel fascicolo personale del ricorrente, dal 2008 ad oggi, Contr non vi è alcun provvedimento deliberativo del Rappresentante Legale della di conferimento di incarico di Direttore di Struttura Complessa e non risulta la sottoscrizione, da parte del ricorrente, di un contratto individuale di lavoro con indicazione della durata e dell'oggetto dell'incarico, oltre che degli obiettivi da perseguire, con conseguente assunzione diretta di responsabilità. Soprattutto, per il periodo di interesse, con riguardo all'U.O.C. in esame non risulta alcun avviso di selezione interna per il conferimento dell'incarico di Direzione, essendo pacifico che il ricorrente non ha partecipato ad alcuna selezione indetta con Avviso Pubblico né è stato sottoposto a valutazione da parte del Collegio Tecnico come previsto dall'art. 15 ter comma 2 del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 a cui fa espresso rinvio il D.P.R. 484/1997 per l'attribuzione dell'incarico di responsabilità di struttura complessa.
Né sussistono le condizioni per dare corso all'istruttoria orale per accertare lo svolgimento di fatto di mansioni di rango superiore, sia per l'inequivocabile contenuto dei provvedimenti di cui sopra, che per la genericità delle allegazioni (v. elenco a pag. 3 del ricorso di primo grado), non confortate da una produzione documentale significativa in merito ad attività esulanti dalle necessità temporanee e contingenti, proprie di una sostituzione, relative alla funzionalità del reparto ed alla garanzia di continuità assistenziale indicate all'atto del conferimento dell'incarico.
Inoltre, come sottolineato in sentenza, dalla mancata assegnazione degli obiettivi al ricorrente deriva l'impossibilità di accertare lo svolgimento, anche di fatto, di un incarico di direzione di struttura complessa come delineato dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Non sono conferenti i precedenti della S.C. richiamati dal ricorrente (Cass. SS.UU. 3814/2011; Cass. 27686/2015; Cass. 13579/2016) che si riferiscono allo svolgimento di mansioni dirigenziali da parte di funzionari, fattispecie che, invece, effettivamente configura lo svolgimento di mansioni superiori.
3.Nell'atto di appello è stata invocata, in via gradata, l'attribuzione dell'indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL, negata dal primo Giudice in quanto non vi era traccia di allegazione in punto di fatto e di diritto nel ricorso introduttivo.
Osserva in proposito la Corte che la parte appellante, lamentando con riguardo al diniego di riconoscimento dell'indennità mensile di cui all'art.18, comma 7 CCNL dirigenza medica/veterinaria 1998/2001, ha svolto argomentazioni sull'ammissibilità della richiesta in appello, sottolineando come la stessa non sia qualificabile come domanda nuova. Ha rilevato in ogni caso di aver espressamente richiamato l'art. 18 in esame nel ricorso introduttivo. Ad avviso del collegio la domanda di indennità sostitutiva non era stata formulata, neppure in via subordinata, nel ricorso di primo grado, in quanto quest'ultimo si fondava sull'attribuzione di incarico di struttura complessa con provvedimento del 14/04/2008 e successiva disposizione di servizio del 05/01/2011, senza alcuna argomentazione relativa alla temporaneità dell'incarico in sostituzione né all'indennità prevista per tale ipotesi, mentre il richiamo all'art. 18 CCNL era generico.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità “
6.5. A fronte di una domanda di pagamento di tutti i compensi spettanti in relazione allo svolgimento di determinate mansioni, compensi analiticamente riportati nel conteggio allegato al ricorso di primo grado, non può essere considerata nuova la richiesta avanzata dall'odierno ricorrente di vedersi riconosciuta quanto meno quell'indennità sostitutiva che….spetta al dirigente medico preposto di fatto atteso che si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della "causa petendi", non consentita in appello, quando il fatto che giustifica la pretesa sia alterato nei suoi elementi materiali, e quindi, non sia in questione solamente una sua diversa qualificazione giuridica , cosa che qui non è avvenuta essendosi il ricorrente limitato a specificare il titolo in base al quale le somme chieste dovevano essere comunque, almeno in parte, riconosciute. Si tratta in sostanza di semplice puntualizzazione del dato normativo invocato a sostegno della domanda che non costituisce "mutatio libelli" ed integra una mera difesa in punto di diritto, sicché può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio (cfr. 04/11/2014 n. 23481 ed inoltre Cass. 27/12/2019 n. 34541 con riguardo specifico alla preposizione a struttura complessa successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999)” (V. in motivazione C. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23195 del 2021).
Contr Superata quindi l'eccezione della di inammissibilità, per novità, della pretesa, rileva il collegio che nella specie sussistono i presupposti per la corresponsione dell'indennità ex art. 18 CCNL cit., in relazione all'incarico attribuito al ricorrente in data 14.4.2008 nell'immediatezza della vacanza del posto allo scopo di assicurare la continuità assistenziale in attesa dell'avvio delle procedure per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'UOC di medicina generale. L'art. 18, co 4 del CCNL 1998/2000 espressamente prevede per il caso di assenza determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente, la sostituzione per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle procedure di cui al D.P.R. 483 e 484 del 1997 ed all'art. 17 bis D.L.vo 502/1992. La citata norma contrattuale disciplina l'ipotesi di sostituzione in caso di assenza o altro impedimento del dirigente con incarico di responsabilità di struttura complessa, prevedendo che l'incarico venga affidato, come nel caso in esame, su base fiduciaria: non sono previste le procedure disciplinate dal D.P.R. n. 484/1997 in materia di affidamento di incarico al dirigente titolare di struttura complessa. La documentazione già sopra citata, seppure non idonea a qualificare l'attività del ricorrente ai fini della pretesa principale, conferma lo svolgimento dell'incarico in sostituzione dall'aprile 2008 fino al pensionamento (1/8/2017)
Contr Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla atteso che il ricorso è stato depositato il 25.2.2019 e risulta preceduto da diffide con effetto interruttivo dell'8/4/2013 e del 14/3/2017 (cfr. doc. 71 e 72 ricorso di primo grado) con riguardo alle pretese azionate (che decorrono da aprile 2008).
Va da ultimo osservato che nella relazione tecnica dei conteggi attorei (all. 73 e 74 ricorso di primo grado) è espressamente chiarito che le differenze economiche sono richieste per il periodo da aprile 2008 al 31/12/2010 e per il periodo dal 1/1/2012 al 31/7/2017, con esclusione quindi dell'anno 2011 poiché “da marzo a dicembre 2011 ha percepito l'indennità di sostituzione Pt_1 Struttura Complessa”, tenuto conto per i primi due mesi (gennaio e febbraio 2011) del co. 7, secondo periodo secondo cui “Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi”.
L'appello va quindi accolto per quanto di ragione, con conseguente parziale riforma della gravata Contr sentenza e condanna della al pagamento dell'indennità ex art. 18 CCNL cit. in favore dell'appellante, a decorrere dall'aprile 2008 e fino alla cessazione dell'incarico (31/7/2017), con esclusione dell'anno 2011 durante il quale il ricorrente ha già percepito l'indennità in esame, nella misura da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
Le spese del doppio grado, in considerazione dell'accoglimento parziale e quindi della reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna la in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_1 pagamento dell'indennità ex art. 18 CCNL cit. in favore di , a decorrere Parte_1 dall'aprile 2008 e fino al 31/7/2017, con esclusione dell'anno 2011, nella misura da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
-compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 03/07/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 3/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1890/2022
T R A
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Centola e Roberto Centola e con gli stessi elett.te dom.to in Napoli al Centro Direzionale I.sB/8, Appellante
E
, con sede legale in Napoli alla Via Comunale del Principe, 13/A, in Controparte_1 persona del Direttore Generale dott. Ing. rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Giuseppe Iervolino, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, Via Comunale del Principe, Contr 13/A, presso il Servizio Affari Legali della predetta Appellato
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 1553/2022 pubbl. il 22/03/2022 il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro ha rigettato il ricorso depositato il 25.2.2019 da dirigente medico a Parte_2 tempo indeterminato in servizio presso la UOC di Medicina Generale del P.O. “San Gennaro” di Napoli, oggi in pensione, teso ad ottenere di accertare e dichiarare, previo svolgimento di istruttoria orale, che il ricorrente, con provvedimento del 14/4/2008, confermato con successiva disposizione di servizio del 5/1/2011, aveva ricevuto incarico di direzione di struttura complessa della unità operativa complessa di medicina generale del Controparte_3
dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento, a carico della convenuta, del trattamento
[...] economico relativo alla qualifica effettivamente rivestita di Responsabile della UOC di Medicina Generale presso il P.O. San Gennaro dall'aprile 2008 sino al pensionamento (1.8.2017) in relazione alla attività svolta;
condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_4 p.t. al pagamento delle somme tutte spettanti al ricorrente per le mansioni superiori svolte nel periodo indicato (2008-2017) pari a euro 217.863,64 (a lordo delle trattenute) al 31/7/2018, o a quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, anche per l'effetto dell'art. 2126 c.c. e/o ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o comunque in via gradata dell'art. 2041 c.c. in relazione all'art. 36 Cost.; vinte le spese con attribuzione.
Il Tribunale, senza dare corso alle richieste istruttorie, ha dichiarato l'infondatezza della pretesa sulla base della prospettazione e della documentazione in atti, inidonea a configurare il conferimento di incarico di struttura complessa, compensando le spese.
Avverso tale statuizione, con atto depositato il 26.7.2022, il medico ha proposto tempestivo gravame rilevando in primo luogo l'erroneità e contraddittorietà della sentenza che ha escluso il conferimento formale dell'incarico di direttore di struttura complessa e l'espletamento di fatto delle funzioni e responsabilità dirigenziali;
con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 36 Cost. e art. 52 D.Lgs. 165/2001 per il mancato riconoscimento della retribuzione corrispondente alla attività effettivamente svolta (indennità di posizione minima unificata;
indennità di struttura complessa;
indennità di esclusività per la struttura complessa); con il terzo motivo ha censurato il diniego della indennità di sostituzione ex art. 18 comma 7 CCNL dirigenza medica/veterinaria 1998/2001 sull'erroneo presupposto che non vi fosse stata espressa richiesta della stessa;
con il quarto motivo ha lamentato l'omessa pronuncia sul diritto alla corresponsione del giusto ed equo compenso per le funzioni effettivamente svolte di responsabile di struttura complessa anche sotto il profilo dell'art. 2041 c.c. e/o comunque dell'art. 2043 c.c., espressamente invocati nel ricorso introduttivo.
Reiterate le istanze istruttorie, ha concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza: “- accogliere la domanda come proposta sin dal I grado con la condanna di essa
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla Via Comunale del CP_4
Principe n.13/A, al pagamento delle somme tutte spettanti al ricorrente nel periodo innanzi detto (2008-2018) pari a € 217.863,64 (al lordo delle trattenute) al 31/07/2018 o a quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione come per legge anche ai sensi dell'art.18 CCNL, quale indennità sostitutiva, per tutte le causali innanzi riportate, nessuna esclusa, e con condanna altresì al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
Si è costituita l' appellata che ha resistito invocando il rigetto dell'appello, con vittoria CP_5 di spese. Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito ha aderito agli assunti del primo Giudice sulla inesistenza di un atto formale di conferimento dell'incarico di responsabile di struttura complessa adottato all'esito di procedura selettiva e di un contratto di lavoro individuale con indicazione degli obiettivi, conseguente assunzione di responsabilità e valutazione. Ha invocato il principio di equivalenza delle funzioni dirigenziali dei medici, inseriti in un unico ruolo, contestato l'inammissibilità della domanda di indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL assente nel ricorso introduttivo, la genericità della domanda di arricchimento ex art. 2041 e insistito con l'eccezione di prescrizione del credito.
Disposta la trattazione scritta, sono state acquisite le note delle parti costituite e all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di seguito esposti.
1. Il gravame si sottrae alla censura di inammissibilità. Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite infatti (cfr. sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
2. Nel merito si controverte in questa sede del diritto al trattamento economico e quindi alle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di incarico di Direzione di Struttura complessa: il ricorrente ha posto a fondamento della pretesa il provvedimento n. 895/DS del 14/04/2008, quale atto di conferimento di incarico di direzione di struttura complessa della unità operativa complessa di medicina generale del confermato Controparte_3 CP_3 dalla successiva disposizione di servizio n. 26 del 5/1/2011 del . Controparte_6
Nell'atto di gravame sono state sottolineate anche le funzioni effettivamente espletate e le responsabilità in concreto assunte in attuazione dell'incarico.
La vicenda in fatto ed in diritto è stata già esaminata più volte da questa Corte (cfr. di recente, CdA Napoli sentenza del 1°/2/2024 rg. n. 2217/2022, rel. Amarelli;
CdA Napoli, sentenza dell'8/2/2024 rg. n. 2714/2022, rel. Amarelli;
CdA Napoli, sentenza del 31/5/2022 rg. 886/2017, rel ) e l'odierno Collegio non può che aderire alle motivazioni già espresse nelle Parte_3 sentenze citate condividendole appieno (art.118 disp. att. cpc).
Deve premettersi, in punto di diritto, che secondo il consolidato orientamento di legittimità “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost. (cfr. Cass. 03/09/2018 n. 21565 e 03/08/2015 n. 16299 oltre a Cass. 01/10/2008 n. 24373 citata dalla Corte territoriale). Nell'ambito della dirigenza sanitaria, infatti, non trova applicazione l'art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori, atteso che l'inapplicabilità di tale disposizione ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato, che è sancita in via generale dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e che trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale, è ribadita per la dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, dall'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall'art. 28, comma 6, del c.c.n.l. 8 giugno 2000 (cfr. Cass. 04/01/2019 n. 91).
6.3. Si tratta di principi di carattere generale che trovano applicazione anche nel caso in cui l'assegnazione avvenga non per rimediare ad una temporanea assenza o in attesa della designazione del titolare per effetto di una procedura concorsuale ma anche laddove vi si provveda nell'immediatezza della riorganizzazione della struttura” (in motivazione C. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 23195 del 2021; confermata da C. Cass. Sez. L. Ordinanza n. 34155 del 6.12.2023).
Nella successiva sentenza n. 4153 del 9.2.2022 la S.C. ha osservato “
8. Trova dunque applicazione l'articolo 24 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, ha delegato alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dirigenti, precisando che il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite. Il comma tre del medesimo articolo fissa il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, stabilendo che il trattamento economico «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa».
9.La materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all'art. 18, comma sette, del CCNL 8.6.2000 hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, comma 5, che «le sostituzioni ... non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria» ed hanno, quindi, previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta.
10.I1 comma quattro della disposizione contrattuale prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici;
le parti collettive non hanno fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine. L'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori.
11.Il termine di cui al comma quattro, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma sette, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata…”.
Non sono dunque applicabili al rapporto dirigenziale, e alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale, quali l'art 2103 c.c. e l'art. 52 del digs. n. 165/2001, riferibile al solo personale che non riveste la qualifica di dirigente.
Rileva il collegio che nella fattispecie il provvedimento del 14/4/2008, adottato dal Direttore sanitario, ha quale oggetto l'“Affidamento responsabilità” al dirigente medico in Pt_1 relazione ad un'esigenza temporanea di “continuità assistenziale e gestionale dell'UOC di Medicina Interna Presidiale”, conseguente al collocamento a riposo del precedente responsabile della struttura. Dall'atto si evince che si è trattato di una situazione transitoria, dovendosi provvedere ad affidare “temporaneamente, nelle more delle determinazioni delle Direzioni Aziendali, la responsabilità dell'UOC di Medicina interna del P.O. San Gennaro” (all. 1 ricorso di primo grado).
La successiva disposizione di servizio del Commissario Straordinario del 5/1/2011 (all. 4 ricorso di primo grado) di nuovo affida allo l'incarico di Responsabile della Struttura Complessa Pt_1
Medicina Generale del P.O. San Gennaro con decorrenza dal 1.1.2011 “Nelle more del procedimento indetto ai sensi dell'art. 9 della contrattazione decentrata regionale in applicazione ex art. 18 del C.C.N.L. 1998-2001 della dirigenza medica e veterinaria”. E' ribadita la natura transitoria dell'incarico e richiamato espressamente l'art. 18 del C.C.N.L. in tema di sostituzioni.
Contr La difesa della ha sottolineato che nel fascicolo personale del ricorrente, dal 2008 ad oggi, Contr non vi è alcun provvedimento deliberativo del Rappresentante Legale della di conferimento di incarico di Direttore di Struttura Complessa e non risulta la sottoscrizione, da parte del ricorrente, di un contratto individuale di lavoro con indicazione della durata e dell'oggetto dell'incarico, oltre che degli obiettivi da perseguire, con conseguente assunzione diretta di responsabilità. Soprattutto, per il periodo di interesse, con riguardo all'U.O.C. in esame non risulta alcun avviso di selezione interna per il conferimento dell'incarico di Direzione, essendo pacifico che il ricorrente non ha partecipato ad alcuna selezione indetta con Avviso Pubblico né è stato sottoposto a valutazione da parte del Collegio Tecnico come previsto dall'art. 15 ter comma 2 del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 a cui fa espresso rinvio il D.P.R. 484/1997 per l'attribuzione dell'incarico di responsabilità di struttura complessa.
Né sussistono le condizioni per dare corso all'istruttoria orale per accertare lo svolgimento di fatto di mansioni di rango superiore, sia per l'inequivocabile contenuto dei provvedimenti di cui sopra, che per la genericità delle allegazioni (v. elenco a pag. 3 del ricorso di primo grado), non confortate da una produzione documentale significativa in merito ad attività esulanti dalle necessità temporanee e contingenti, proprie di una sostituzione, relative alla funzionalità del reparto ed alla garanzia di continuità assistenziale indicate all'atto del conferimento dell'incarico.
Inoltre, come sottolineato in sentenza, dalla mancata assegnazione degli obiettivi al ricorrente deriva l'impossibilità di accertare lo svolgimento, anche di fatto, di un incarico di direzione di struttura complessa come delineato dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Non sono conferenti i precedenti della S.C. richiamati dal ricorrente (Cass. SS.UU. 3814/2011; Cass. 27686/2015; Cass. 13579/2016) che si riferiscono allo svolgimento di mansioni dirigenziali da parte di funzionari, fattispecie che, invece, effettivamente configura lo svolgimento di mansioni superiori.
3.Nell'atto di appello è stata invocata, in via gradata, l'attribuzione dell'indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL, negata dal primo Giudice in quanto non vi era traccia di allegazione in punto di fatto e di diritto nel ricorso introduttivo.
Osserva in proposito la Corte che la parte appellante, lamentando con riguardo al diniego di riconoscimento dell'indennità mensile di cui all'art.18, comma 7 CCNL dirigenza medica/veterinaria 1998/2001, ha svolto argomentazioni sull'ammissibilità della richiesta in appello, sottolineando come la stessa non sia qualificabile come domanda nuova. Ha rilevato in ogni caso di aver espressamente richiamato l'art. 18 in esame nel ricorso introduttivo. Ad avviso del collegio la domanda di indennità sostitutiva non era stata formulata, neppure in via subordinata, nel ricorso di primo grado, in quanto quest'ultimo si fondava sull'attribuzione di incarico di struttura complessa con provvedimento del 14/04/2008 e successiva disposizione di servizio del 05/01/2011, senza alcuna argomentazione relativa alla temporaneità dell'incarico in sostituzione né all'indennità prevista per tale ipotesi, mentre il richiamo all'art. 18 CCNL era generico.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità “
6.5. A fronte di una domanda di pagamento di tutti i compensi spettanti in relazione allo svolgimento di determinate mansioni, compensi analiticamente riportati nel conteggio allegato al ricorso di primo grado, non può essere considerata nuova la richiesta avanzata dall'odierno ricorrente di vedersi riconosciuta quanto meno quell'indennità sostitutiva che….spetta al dirigente medico preposto di fatto atteso che si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della "causa petendi", non consentita in appello, quando il fatto che giustifica la pretesa sia alterato nei suoi elementi materiali, e quindi, non sia in questione solamente una sua diversa qualificazione giuridica , cosa che qui non è avvenuta essendosi il ricorrente limitato a specificare il titolo in base al quale le somme chieste dovevano essere comunque, almeno in parte, riconosciute. Si tratta in sostanza di semplice puntualizzazione del dato normativo invocato a sostegno della domanda che non costituisce "mutatio libelli" ed integra una mera difesa in punto di diritto, sicché può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio (cfr. 04/11/2014 n. 23481 ed inoltre Cass. 27/12/2019 n. 34541 con riguardo specifico alla preposizione a struttura complessa successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999)” (V. in motivazione C. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23195 del 2021).
Contr Superata quindi l'eccezione della di inammissibilità, per novità, della pretesa, rileva il collegio che nella specie sussistono i presupposti per la corresponsione dell'indennità ex art. 18 CCNL cit., in relazione all'incarico attribuito al ricorrente in data 14.4.2008 nell'immediatezza della vacanza del posto allo scopo di assicurare la continuità assistenziale in attesa dell'avvio delle procedure per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'UOC di medicina generale. L'art. 18, co 4 del CCNL 1998/2000 espressamente prevede per il caso di assenza determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente, la sostituzione per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle procedure di cui al D.P.R. 483 e 484 del 1997 ed all'art. 17 bis D.L.vo 502/1992. La citata norma contrattuale disciplina l'ipotesi di sostituzione in caso di assenza o altro impedimento del dirigente con incarico di responsabilità di struttura complessa, prevedendo che l'incarico venga affidato, come nel caso in esame, su base fiduciaria: non sono previste le procedure disciplinate dal D.P.R. n. 484/1997 in materia di affidamento di incarico al dirigente titolare di struttura complessa. La documentazione già sopra citata, seppure non idonea a qualificare l'attività del ricorrente ai fini della pretesa principale, conferma lo svolgimento dell'incarico in sostituzione dall'aprile 2008 fino al pensionamento (1/8/2017)
Contr Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla atteso che il ricorso è stato depositato il 25.2.2019 e risulta preceduto da diffide con effetto interruttivo dell'8/4/2013 e del 14/3/2017 (cfr. doc. 71 e 72 ricorso di primo grado) con riguardo alle pretese azionate (che decorrono da aprile 2008).
Va da ultimo osservato che nella relazione tecnica dei conteggi attorei (all. 73 e 74 ricorso di primo grado) è espressamente chiarito che le differenze economiche sono richieste per il periodo da aprile 2008 al 31/12/2010 e per il periodo dal 1/1/2012 al 31/7/2017, con esclusione quindi dell'anno 2011 poiché “da marzo a dicembre 2011 ha percepito l'indennità di sostituzione Pt_1 Struttura Complessa”, tenuto conto per i primi due mesi (gennaio e febbraio 2011) del co. 7, secondo periodo secondo cui “Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi”.
L'appello va quindi accolto per quanto di ragione, con conseguente parziale riforma della gravata Contr sentenza e condanna della al pagamento dell'indennità ex art. 18 CCNL cit. in favore dell'appellante, a decorrere dall'aprile 2008 e fino alla cessazione dell'incarico (31/7/2017), con esclusione dell'anno 2011 durante il quale il ricorrente ha già percepito l'indennità in esame, nella misura da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
Le spese del doppio grado, in considerazione dell'accoglimento parziale e quindi della reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna la in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_1 pagamento dell'indennità ex art. 18 CCNL cit. in favore di , a decorrere Parte_1 dall'aprile 2008 e fino al 31/7/2017, con esclusione dell'anno 2011, nella misura da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
-compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 03/07/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano