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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9440 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 21 maggio 2025, decorso il termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. Iscritto al n. 18237/2024 del
Ruolo Generale e proposto da
nato in [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Principe Eugenio n.15, presso lo studio dell'avv. Vito Troiano, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale Controparte_2
dello Stato;
- resistenti –
e di
Controparte_3
;
[...]
- resistente non costituito –
Conclusioni delle parti pagina 1 Per parte ricorrente: '…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito […] disporre
l'annullamento del provvedimento impugnato con il quale è stato decretato
il rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale in favore del
sig. nato in [...] il [...], e per l'effetto Parte_1
riconoscere e statuire in favore dell'odierno ricorrente: […] in via principale,
il permesso di soggiorno per Protezione speciale di cui all'art. 19 comma
1.2 del Decreto legislativo n. 286/1998';
Per parte resistente: non sono state formulate conclusioni.
Fatto e diritto
Con il presente ricorso, propone impugnazione Parte_1
avverso il provvedimento con il quale, in data 15 aprile 2024, il Questore
della provincia di ha rigettato l'istanza volta al rilascio di un CP_2
permesso di soggiorno per protezione speciale dal medesimo proposta. Si
duole della decisione impugnata nella parte in cui l'amministrazione ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il rilascio del suddetto titolo di soggiorno, rappresentando, a contrario, di essere perfettamente integrato nel tessuto socio-economico italiano e di avere pertanto diritto al soggiorno sul territorio nazionale.
Si sono costituiti in giudizio il e la , Controparte_1 Controparte_2
confermando la correttezza della decisione di rigetto adottata.
***
In via preliminare, va osservato che tanto la Questura di quanto la CP_2
Controparte_3
di Roma risultano sprovviste della soggettività giuridica atta
[...]
a consentire la partecipazione al presente giudizio, in quanto mere pagina 2 articolazioni del , sicché l'unico soggetto legittimato a Controparte_1
contraddire all'azione proposta deve considerarsi solo il suddetto
. CP_1
Ciò posto, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Difatti, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286,
nel testo vigente al momento della presentazione della domanda, non può
disporsi l'espulsione o il respingimento verso una Stato “qualora esistano
fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale
comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza
nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute
nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”; continua poi la norma affermando che “ai fini della valutazione del rischio di violazione di
cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei
vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
Si tratta della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del
Paese di accoglienza .
pagina 3 L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio,
anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi i quali sono indici primari di inserimento sociale,
nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü.
c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nel caso in esame, il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso un proficuo percorso di integrazione nel tessuto socio-economico italiano.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che lo stesso è regolarmente impiegato come commesso fin dall'ottobre del 2023, in forza di un contratto di lavoro a tempo parziale e determinato trasformato in indeterminato nel maggio del 2024 (in atti sono presenti UniLav, buste paga e Certificazione
Unica del 2025). Con i proventi di detta attività è peraltro nelle condizioni di sostenere economicamente la propria famiglia di origine, come documentato dalle rimesse depositate in atti. Il ricorrente ha altresì
dimostrato di conoscere la lingua e la cultura italiana (in atti è presente il certificato rilasciato dall'università per stranieri di Perugia di livello A2) e di godere di una soluzione abitativa stabile presso un immobile sito in Roma.
Pertanto, si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia, in quanto comporterebbe una brusca interruzione del processo di integrazione positivamente intrapreso.
pagina 4 Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10
marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n.
50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si fonda su documentazione relativa a rapporti lavorativi maturati successivamente alla richiesta di protezione, le spese di lite si compensano.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e riconosce a il diritto ad Parte_1
ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art 32, comma 3, del d.lgs.28
gennaio 2008 n.25;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
la Presidente il Giudice estensore dott.ssa Luciana Sangiovanni dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 5
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 21 maggio 2025, decorso il termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. Iscritto al n. 18237/2024 del
Ruolo Generale e proposto da
nato in [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Principe Eugenio n.15, presso lo studio dell'avv. Vito Troiano, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale Controparte_2
dello Stato;
- resistenti –
e di
Controparte_3
;
[...]
- resistente non costituito –
Conclusioni delle parti pagina 1 Per parte ricorrente: '…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito […] disporre
l'annullamento del provvedimento impugnato con il quale è stato decretato
il rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale in favore del
sig. nato in [...] il [...], e per l'effetto Parte_1
riconoscere e statuire in favore dell'odierno ricorrente: […] in via principale,
il permesso di soggiorno per Protezione speciale di cui all'art. 19 comma
1.2 del Decreto legislativo n. 286/1998';
Per parte resistente: non sono state formulate conclusioni.
Fatto e diritto
Con il presente ricorso, propone impugnazione Parte_1
avverso il provvedimento con il quale, in data 15 aprile 2024, il Questore
della provincia di ha rigettato l'istanza volta al rilascio di un CP_2
permesso di soggiorno per protezione speciale dal medesimo proposta. Si
duole della decisione impugnata nella parte in cui l'amministrazione ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il rilascio del suddetto titolo di soggiorno, rappresentando, a contrario, di essere perfettamente integrato nel tessuto socio-economico italiano e di avere pertanto diritto al soggiorno sul territorio nazionale.
Si sono costituiti in giudizio il e la , Controparte_1 Controparte_2
confermando la correttezza della decisione di rigetto adottata.
***
In via preliminare, va osservato che tanto la Questura di quanto la CP_2
Controparte_3
di Roma risultano sprovviste della soggettività giuridica atta
[...]
a consentire la partecipazione al presente giudizio, in quanto mere pagina 2 articolazioni del , sicché l'unico soggetto legittimato a Controparte_1
contraddire all'azione proposta deve considerarsi solo il suddetto
. CP_1
Ciò posto, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Difatti, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286,
nel testo vigente al momento della presentazione della domanda, non può
disporsi l'espulsione o il respingimento verso una Stato “qualora esistano
fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale
comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza
nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute
nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”; continua poi la norma affermando che “ai fini della valutazione del rischio di violazione di
cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei
vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
Si tratta della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del
Paese di accoglienza .
pagina 3 L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio,
anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi i quali sono indici primari di inserimento sociale,
nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü.
c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nel caso in esame, il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso un proficuo percorso di integrazione nel tessuto socio-economico italiano.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che lo stesso è regolarmente impiegato come commesso fin dall'ottobre del 2023, in forza di un contratto di lavoro a tempo parziale e determinato trasformato in indeterminato nel maggio del 2024 (in atti sono presenti UniLav, buste paga e Certificazione
Unica del 2025). Con i proventi di detta attività è peraltro nelle condizioni di sostenere economicamente la propria famiglia di origine, come documentato dalle rimesse depositate in atti. Il ricorrente ha altresì
dimostrato di conoscere la lingua e la cultura italiana (in atti è presente il certificato rilasciato dall'università per stranieri di Perugia di livello A2) e di godere di una soluzione abitativa stabile presso un immobile sito in Roma.
Pertanto, si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia, in quanto comporterebbe una brusca interruzione del processo di integrazione positivamente intrapreso.
pagina 4 Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10
marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n.
50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si fonda su documentazione relativa a rapporti lavorativi maturati successivamente alla richiesta di protezione, le spese di lite si compensano.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e riconosce a il diritto ad Parte_1
ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art 32, comma 3, del d.lgs.28
gennaio 2008 n.25;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
la Presidente il Giudice estensore dott.ssa Luciana Sangiovanni dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 5