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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1416/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2849/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3827/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 07/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229004753109000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3827/2023, pronunciata il 23.10.2023 e depositata il 7.12.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione VII, accoglieva il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520229004753109000, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 29520110043113487000, relativa a TARSU anni 2004–2010 per complessivi € 3.474,61, ritenendo non provata la notifica di atti interruttivi della prescrizione e dichiarando prescritto il credito.
Il giudice di primo grado fondava la decisione sulla contumacia di ADER, sulla mancata produzione documentale in ordine alla notifica della cartella e degli atti successivi e sulla conseguente applicazione del termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948 c.c.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo l'erroneità della declaratoria di prescrizione, la regolare notifica della cartella di pagamento in data 21.12.2011 mediante consegna al familiare convivente, con successivo invio di raccomandata informativa e la rituale notifica dei successivi atti interruttivi (avviso di intimazione del 30.05.2016.
Con l'atto di appello ADER produceva documentazione sulle notifiche.
Si costituiva l'appellato eccependo l'inammissibilità della produzione documentale ex art. 58, comma 3, D.
Lgs. 546/92, la mancata prova della raccomandata informativa e l'inesistenza della notifica.
La causa è stata decisa all'udienza del 20.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
Dalla documentazione prodotta emerge che la cartella di pagamento n. 29520110043113487000 è stata notificata il 21.12.2011. La consegna è avvenuta al figlio convivente del destinatario. In data 8.1.2012 è stata spedita la raccomandata informativa n. 52008001243-4.
La notifica deve quindi ritenersi ritualmente perfezionata.
Risulta altresì provato che in data 30.5.2016 è stato notificato al contribuente l'avviso di intimazione n.
29520169004293976000. Tale atto ha efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2943 c.c.
Ne consegue che tra il 21.12.2011 e il 30.5.2016 non è maturato alcun termine prescrizionale. Il successivo avviso del 29.7.2022 è stato notificato entro il nuovo termine quinquennale se si considera la sospensione dei termini per l'emergenza COVID.
Alla luce di quanto sopra la pretesa tributaria non è prescritta.
L'appello di ADER è pertanto fondato e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Considerato che ADER ha prodotto la documentazione decisiva solo in secondo grado, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2849/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3827/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 07/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229004753109000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3827/2023, pronunciata il 23.10.2023 e depositata il 7.12.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione VII, accoglieva il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520229004753109000, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 29520110043113487000, relativa a TARSU anni 2004–2010 per complessivi € 3.474,61, ritenendo non provata la notifica di atti interruttivi della prescrizione e dichiarando prescritto il credito.
Il giudice di primo grado fondava la decisione sulla contumacia di ADER, sulla mancata produzione documentale in ordine alla notifica della cartella e degli atti successivi e sulla conseguente applicazione del termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948 c.c.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo l'erroneità della declaratoria di prescrizione, la regolare notifica della cartella di pagamento in data 21.12.2011 mediante consegna al familiare convivente, con successivo invio di raccomandata informativa e la rituale notifica dei successivi atti interruttivi (avviso di intimazione del 30.05.2016.
Con l'atto di appello ADER produceva documentazione sulle notifiche.
Si costituiva l'appellato eccependo l'inammissibilità della produzione documentale ex art. 58, comma 3, D.
Lgs. 546/92, la mancata prova della raccomandata informativa e l'inesistenza della notifica.
La causa è stata decisa all'udienza del 20.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
Dalla documentazione prodotta emerge che la cartella di pagamento n. 29520110043113487000 è stata notificata il 21.12.2011. La consegna è avvenuta al figlio convivente del destinatario. In data 8.1.2012 è stata spedita la raccomandata informativa n. 52008001243-4.
La notifica deve quindi ritenersi ritualmente perfezionata.
Risulta altresì provato che in data 30.5.2016 è stato notificato al contribuente l'avviso di intimazione n.
29520169004293976000. Tale atto ha efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2943 c.c.
Ne consegue che tra il 21.12.2011 e il 30.5.2016 non è maturato alcun termine prescrizionale. Il successivo avviso del 29.7.2022 è stato notificato entro il nuovo termine quinquennale se si considera la sospensione dei termini per l'emergenza COVID.
Alla luce di quanto sopra la pretesa tributaria non è prescritta.
L'appello di ADER è pertanto fondato e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Considerato che ADER ha prodotto la documentazione decisiva solo in secondo grado, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente