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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 907/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGISTRO FABIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16586/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE n. 07120259029829528000 IRPEF-ALTRO 2015
- INTIMAZIONE n. 07120259029829528000 IRPEF-ALTRO 2016
- INTIMAZIONE n. 07120259029829528000 IRPEF-ALTRO 2017
- INTIMAZIONE n. 07120259029829528000 BOLLO 2017
- INTIMAZIONE n. 07120259029829528000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 664/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso intimazione di pagamento n. 071 20259029829528/000, relativa a Tassa automobilistica anno 2018 e 2017 (cartelle 07120240017358352000 e 07120240111580490000), nonché IRPEF 2015, 2016 e 2017 (avvisi di accertamento n. TEKTERM001414, n. TERTERMO00119 e n.
TERTERM001461).
Il ricorrente, tra l'altro, ha dedotto: “il sig. Ricorrente_1 ha fatto ricorso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, presentando innanzi al Tribunale di Napoli una proposta di piano del consumatore, ottenendo la omologa con sentenza del Tribunale di Napoli del 01.02.2022; (All. 2) La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento veniva avviata ai sensi della L. 3/2012, vigente ratione temporis, e la relativa sentenza di omologa ha determinato l'effetto esdebitatorio per i debiti anteriori, compresi quelli oggetto dell'intimazione impugnata…”.
Si sono costituiti il concessionario e l'Agenzia delle Entrate, contestando l'avverso dedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto che l'istante, correttamente, non ha impugnato in questa sede le cartelle n.
07120220023375284000, 07120220042735864000 e 07120220078575640000, per le quali la Corte non ha giurisdizione.
Nel merito, l'impugnazione è fondata.
L'art. 12 ter del d.lgs. 3/2012 stabilisce: “1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.
2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma
4”.
Ad avviso della Corte, si tratta di norma generale che esclude qualunque possibilità di esperire azioni esecutive, a prescindere dalla previsione, nel piano, di uno o di altro specifico credito.
Peraltro, e quale autonomo e ulteriore motivo, neppure può essere sottaciuto che l'Agenzia delle Entrate, così come il Concessionario, sono inseriti tra i creditori del piano, come si desume dalla produzione offerta, per cui spettava a questi soggetti far valere ogni ragione creditoria nella specifica sede.
Ora, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'intimazione di pagamento è precetto prodromico all'esecuzione forzata (Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2021, n. 33408), per cui, per questo solo fatto l'intimazione va annullata nella parte in cui si richiamano le cartelle n. 07120240017358352000 e n.
07120240111580490000 (relative alle tasse auto), nonché nella parte in cui si richiamano gli avvisi di accertamento n. TEKTERM001414, TERTERMO00119, TERTERM001461 (irpef).
Va naturalmente chiarito che, con la presente sentenza, non si colpisce affatto l'esistenza dei crediti appena menzionati, i quali mantengono la loro valenza, ma si incide unicamente sulla possibilità di proseguire nell'iniziativa intrapresa con l'intimazione, unico atto annullato.
La presente sentenza travolge il provvedimento cautelare nelle more reso.
L'assoluta particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e - per l'effetto - annulla l'intimazione impugnata nella parte in cui si richiamano le cartelle n. 07120240017358352000 e n. 07120240111580490000, nonché nella parte in cui si richiamano gli avvisi di accertamento n. TEKTERM001414, TERTERMO00119, TERTERM001461;
compensa le spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGISTRO FABIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16586/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE n. 07120259029829528000 IRPEF-ALTRO 2015
- INTIMAZIONE n. 07120259029829528000 IRPEF-ALTRO 2016
- INTIMAZIONE n. 07120259029829528000 IRPEF-ALTRO 2017
- INTIMAZIONE n. 07120259029829528000 BOLLO 2017
- INTIMAZIONE n. 07120259029829528000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 664/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso intimazione di pagamento n. 071 20259029829528/000, relativa a Tassa automobilistica anno 2018 e 2017 (cartelle 07120240017358352000 e 07120240111580490000), nonché IRPEF 2015, 2016 e 2017 (avvisi di accertamento n. TEKTERM001414, n. TERTERMO00119 e n.
TERTERM001461).
Il ricorrente, tra l'altro, ha dedotto: “il sig. Ricorrente_1 ha fatto ricorso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, presentando innanzi al Tribunale di Napoli una proposta di piano del consumatore, ottenendo la omologa con sentenza del Tribunale di Napoli del 01.02.2022; (All. 2) La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento veniva avviata ai sensi della L. 3/2012, vigente ratione temporis, e la relativa sentenza di omologa ha determinato l'effetto esdebitatorio per i debiti anteriori, compresi quelli oggetto dell'intimazione impugnata…”.
Si sono costituiti il concessionario e l'Agenzia delle Entrate, contestando l'avverso dedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto che l'istante, correttamente, non ha impugnato in questa sede le cartelle n.
07120220023375284000, 07120220042735864000 e 07120220078575640000, per le quali la Corte non ha giurisdizione.
Nel merito, l'impugnazione è fondata.
L'art. 12 ter del d.lgs. 3/2012 stabilisce: “1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.
2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma
4”.
Ad avviso della Corte, si tratta di norma generale che esclude qualunque possibilità di esperire azioni esecutive, a prescindere dalla previsione, nel piano, di uno o di altro specifico credito.
Peraltro, e quale autonomo e ulteriore motivo, neppure può essere sottaciuto che l'Agenzia delle Entrate, così come il Concessionario, sono inseriti tra i creditori del piano, come si desume dalla produzione offerta, per cui spettava a questi soggetti far valere ogni ragione creditoria nella specifica sede.
Ora, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'intimazione di pagamento è precetto prodromico all'esecuzione forzata (Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2021, n. 33408), per cui, per questo solo fatto l'intimazione va annullata nella parte in cui si richiamano le cartelle n. 07120240017358352000 e n.
07120240111580490000 (relative alle tasse auto), nonché nella parte in cui si richiamano gli avvisi di accertamento n. TEKTERM001414, TERTERMO00119, TERTERM001461 (irpef).
Va naturalmente chiarito che, con la presente sentenza, non si colpisce affatto l'esistenza dei crediti appena menzionati, i quali mantengono la loro valenza, ma si incide unicamente sulla possibilità di proseguire nell'iniziativa intrapresa con l'intimazione, unico atto annullato.
La presente sentenza travolge il provvedimento cautelare nelle more reso.
L'assoluta particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e - per l'effetto - annulla l'intimazione impugnata nella parte in cui si richiamano le cartelle n. 07120240017358352000 e n. 07120240111580490000, nonché nella parte in cui si richiamano gli avvisi di accertamento n. TEKTERM001414, TERTERMO00119, TERTERM001461;
compensa le spese.