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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 bis c.c. e 38 disp. att. c.c., iscritto al n. 5185/2023 del Ruolo degli Affari
Civili Contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 04.03.2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa – come da Parte_1 procura in atti- dall'avv. Armando Corsini e domiciliata presso il suo studio in Marcianise (CE), Via San
Francesco, n. 20;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], elett.te dom.to in Salerno al Corso Garibaldi, n. 148, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Adriana Bruna Petrola, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in sede
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 23.11.2023 e ritualmente notificato, ha chiesto la Parte_1 regolamentazione dei rapporti, personali e patrimoniali, tra essi genitori e la figlia minore.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che dalla relazione more uxorio intrattenuta con il resistente, è nata in data [...], la piccola , riconosciuta da entrambi i genitori. Ha Persona_1 dedotto ancora che, sia prima che dopo la fine della relazione, la minore aveva sempre vissuto presso la madre. Di conseguenza, la ricorrente ha concluso per la pronuncia dell'affidamento condiviso della minore, con domicilio presso la propria residenza e regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché per la previsione di un contributo al mantenimento della bambina, a carico del medesimo, e l'attribuzione dell'integralità dell'assegno unico universale.
Regolarmente si è costituito in giudizio il resistente, il quale, pur non opponendosi alla richiesta di affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, domandava una diversa regolamentazione sia del diritto di visita che del contributo economico a proprio carico.
Instaurato il giudizio, con ordinanza del 04.06.2024 venivano dettati i provvedimenti interinali e veniva formulata proposta conciliativa, a cui le parti successivamente non aderivano.
In data 05.11.2024 il GI disponeva procedere ad accertamenti reddituali nei confronti delle parti, acquisiti in data 27.12.2024.
Ritenuta dunque la causa matura per la decisione, il 04.03.2025 la causa veniva riservata al Collegio.
*
Preliminarmente, sul piano procedurale, deve osservarsi che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n.219 del 10/11/2012, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., così come sostituito, sono divenuti di competenza del Tribunale ordinario i provvedimenti di cui all'art. 317 bis c.c., oggi previsti dagli art. 337 bis e ss. c.c., concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole nel caso di figli di coppie non sposate, prima di competenza del Tribunale per i minorenni.
Nel merito, in tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della Suprema
Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti, l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
L'affidamento condiviso, inoltre, non implica necessariamente una permanenza di pari durata del minore presso ciascun genitore (come invece sostenuto da parte della dottrina) e non esclude una residenza stabile del minore presso un solo genitore, purché continui a mantenere rapporti regolari e continuativi anche col genitore col quale non conviva ed i genitori condividano le scelte di maggiore importanza nella vita del minore.
Premesso quanto precede, nel caso di specie, il Collegio ritiene di confermare l'affidamento condiviso della minore , con domicilio prevalente presso la madre, non essendovi sul punto contrasti tra le Per_1 parti, né altri motivi ostativi. In merito al diritto di visita del padre, occorre modificare in parte quanto regolamentato con l'ordinanza del 04.06.2024, così come da richieste concordi delle parti illustrate nelle rispettive memorie.
Riguardo ai rapporti economici, il Collegio reputa equo prevedere, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti reddituali, un contributo al mantenimento della minore pari ad euro 300,00, a carico del resistente, oltre il 50% delle spese straordinarie, da versare alla controparte entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo bonifico o ricarica carta prepagata e con rivalutazione Istat come per legge.
Si conferma poi che l'importo percepito dal resistente a titolo di assegno Unico sarà devoluto per l'intero alla ricorrente, quale genitore collocatario della figlia minore.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
Affida la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1 privilegiata presso la madre;
Dispone che la minore veda il padre per due pomeriggi a settimana dalle ore 15.00 alle 19.00 nei giorni del martedì e giovedì nonché a fine settimana alterni, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre, dalle ore 11.00 del sabato (o dall'uscita da scuola) alle ore 20.00 della domenica. Sul punto si precisa, tuttavia, che il giorno di pernottamento potrà variare, in modo da coincidere con il giorno libero del padre, da comunicare e concordare almeno 1 settimana prima con l'altro genitore;
Dispone, inoltre, per il diritto di visita riguardante i periodi festivi, che il padre frequenti la figlia
– ad anni alterni – nelle giornate dal 23 al 27 dicembre o dal 30 dicembre al 03 gennaio;
nella giornata di Pasqua o nella giornata del lunedì in Albis;
le giornate del compleanno ed onomastico della minore saranno trascorse preferibilmente dalla stessa con entrambi i genitori, ove ciò non fosse possibile, si seguirà il medesimo criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
infine, che i
15 giorni festivi, anche non consecutivi, previsti per il mese di Agosto, possano essere spalmati nei mesi di giugno, luglio o settembre, previa comunicazione alla madre da effettuarsi entro il 15 maggio di ciascun anno;
Fa salvi sin da ora accordi diversi tra i genitori volti ad ampliare il suddetto calendario, che deve intendersi regime minimo;
Pone a carico di l'assegno mensile di € 300,00, oltre il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie, da versare alla controparte entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo bonifico o ricarica carta prepagata e con rivalutazione Istat come per legge;
Dispone che l'importo percepito dal resistente a titolo di assegno Unico sarà devoluto per l'intero alla ricorrente. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, in camera di consiglio, il 03.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 bis c.c. e 38 disp. att. c.c., iscritto al n. 5185/2023 del Ruolo degli Affari
Civili Contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 04.03.2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa – come da Parte_1 procura in atti- dall'avv. Armando Corsini e domiciliata presso il suo studio in Marcianise (CE), Via San
Francesco, n. 20;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], elett.te dom.to in Salerno al Corso Garibaldi, n. 148, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Adriana Bruna Petrola, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in sede
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 23.11.2023 e ritualmente notificato, ha chiesto la Parte_1 regolamentazione dei rapporti, personali e patrimoniali, tra essi genitori e la figlia minore.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che dalla relazione more uxorio intrattenuta con il resistente, è nata in data [...], la piccola , riconosciuta da entrambi i genitori. Ha Persona_1 dedotto ancora che, sia prima che dopo la fine della relazione, la minore aveva sempre vissuto presso la madre. Di conseguenza, la ricorrente ha concluso per la pronuncia dell'affidamento condiviso della minore, con domicilio presso la propria residenza e regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché per la previsione di un contributo al mantenimento della bambina, a carico del medesimo, e l'attribuzione dell'integralità dell'assegno unico universale.
Regolarmente si è costituito in giudizio il resistente, il quale, pur non opponendosi alla richiesta di affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, domandava una diversa regolamentazione sia del diritto di visita che del contributo economico a proprio carico.
Instaurato il giudizio, con ordinanza del 04.06.2024 venivano dettati i provvedimenti interinali e veniva formulata proposta conciliativa, a cui le parti successivamente non aderivano.
In data 05.11.2024 il GI disponeva procedere ad accertamenti reddituali nei confronti delle parti, acquisiti in data 27.12.2024.
Ritenuta dunque la causa matura per la decisione, il 04.03.2025 la causa veniva riservata al Collegio.
*
Preliminarmente, sul piano procedurale, deve osservarsi che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n.219 del 10/11/2012, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., così come sostituito, sono divenuti di competenza del Tribunale ordinario i provvedimenti di cui all'art. 317 bis c.c., oggi previsti dagli art. 337 bis e ss. c.c., concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole nel caso di figli di coppie non sposate, prima di competenza del Tribunale per i minorenni.
Nel merito, in tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della Suprema
Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti, l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
L'affidamento condiviso, inoltre, non implica necessariamente una permanenza di pari durata del minore presso ciascun genitore (come invece sostenuto da parte della dottrina) e non esclude una residenza stabile del minore presso un solo genitore, purché continui a mantenere rapporti regolari e continuativi anche col genitore col quale non conviva ed i genitori condividano le scelte di maggiore importanza nella vita del minore.
Premesso quanto precede, nel caso di specie, il Collegio ritiene di confermare l'affidamento condiviso della minore , con domicilio prevalente presso la madre, non essendovi sul punto contrasti tra le Per_1 parti, né altri motivi ostativi. In merito al diritto di visita del padre, occorre modificare in parte quanto regolamentato con l'ordinanza del 04.06.2024, così come da richieste concordi delle parti illustrate nelle rispettive memorie.
Riguardo ai rapporti economici, il Collegio reputa equo prevedere, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti reddituali, un contributo al mantenimento della minore pari ad euro 300,00, a carico del resistente, oltre il 50% delle spese straordinarie, da versare alla controparte entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo bonifico o ricarica carta prepagata e con rivalutazione Istat come per legge.
Si conferma poi che l'importo percepito dal resistente a titolo di assegno Unico sarà devoluto per l'intero alla ricorrente, quale genitore collocatario della figlia minore.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
Affida la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1 privilegiata presso la madre;
Dispone che la minore veda il padre per due pomeriggi a settimana dalle ore 15.00 alle 19.00 nei giorni del martedì e giovedì nonché a fine settimana alterni, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre, dalle ore 11.00 del sabato (o dall'uscita da scuola) alle ore 20.00 della domenica. Sul punto si precisa, tuttavia, che il giorno di pernottamento potrà variare, in modo da coincidere con il giorno libero del padre, da comunicare e concordare almeno 1 settimana prima con l'altro genitore;
Dispone, inoltre, per il diritto di visita riguardante i periodi festivi, che il padre frequenti la figlia
– ad anni alterni – nelle giornate dal 23 al 27 dicembre o dal 30 dicembre al 03 gennaio;
nella giornata di Pasqua o nella giornata del lunedì in Albis;
le giornate del compleanno ed onomastico della minore saranno trascorse preferibilmente dalla stessa con entrambi i genitori, ove ciò non fosse possibile, si seguirà il medesimo criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
infine, che i
15 giorni festivi, anche non consecutivi, previsti per il mese di Agosto, possano essere spalmati nei mesi di giugno, luglio o settembre, previa comunicazione alla madre da effettuarsi entro il 15 maggio di ciascun anno;
Fa salvi sin da ora accordi diversi tra i genitori volti ad ampliare il suddetto calendario, che deve intendersi regime minimo;
Pone a carico di l'assegno mensile di € 300,00, oltre il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie, da versare alla controparte entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo bonifico o ricarica carta prepagata e con rivalutazione Istat come per legge;
Dispone che l'importo percepito dal resistente a titolo di assegno Unico sarà devoluto per l'intero alla ricorrente. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, in camera di consiglio, il 03.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire