Rigetto
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/07/2025, n. 6635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6635 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06635/2025REG.PROV.COLL.
N. 08491/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8491 del 2023, proposto da ON NO quale titolare dell’impresa individuale esercitata sotto la ditta ON Beach, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Vignolo, Pilar Sanjust e Massimo Massa, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
Comune di Muravera, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Tack, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la SA (Sezione seconda) n. 576 del 25 luglio 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Muravera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente procedimento è costituito:
- dal provvedimento prot. n. 1195 del 22 gennaio 2021, con il quale il Comune di Muravera ha respinto l’istanza presentata dal sig. ON NO in data 31 luglio 2019, volta ad ottenere il finanziamento relativo alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico per le strutture sedi di attività produttive interessate dagli eventi metereologici verificatisi in SA nei giorni 10 e 11 ottobre 2018;
- dalla comunicazione prot. n. 9673 dell’11 agosto 2020 dei motivi ostativi all’accoglimento della suddetta istanza di finanziamento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la SA dal sig. NO ON, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 10 -bis della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione;
b) errore nei presupposti sia in relazione alla legittimazione del ricorrente a richiedere il finanziamento, sia in rapporto al posizionamento del chiosco danneggiato dall’alluvione, che, a differenza di quanto ritenuto dall’Amministrazione, sarebbe stato del tutto conforme a quanto previsto nella concessione demaniale n. 1/2008 e “all’autorizzazione edilizia n. 1273 del 21 aprile 2018”, non essendo determinanti, al riguardo, i dati del SI.
3. Con il medesimo ricorso il sig. ON ha anche agito “ per la condanna del Comune di Muravera al risarcimento del danno subito…derivante dalla perdita del finanziamento stanziato dalla Ras a causa del diniego opposto dall’amministrazione comunale con il provvedimento impugnato”.
4. Con la sentenza n. 576 del 25 luglio 2023 il T.a.r. per la SA ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
5. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, deducendone l’erroneità sotto molteplici profili e riproponendo sostanzialmente anche in appello le censure già esposte in primo grado.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di Muravera, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito dell’appello.
7. Con memorie del 14 aprile 2025 e repliche del 24 aprile 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni e, con note del 13 e del 14 maggio 2025, hanno chiesto che la causa fosse decisa in base agli atti depositati, senza previa discussione.
8. All’udienza pubblica del 15 maggio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Con il primo motivo l’appellante ha lamentato l’ingiustizia della sentenza impugnata per l’insufficiente valutazione da parte del T.a.r. delle censure di violazione dell’art. 10 -bis della legge n. 241/1990, in rapporto alla mancata considerazione delle sue osservazioni difensive, sostenendo che “i presupposti…enunciati per respingere il primo motivo di ricorso (fossero)…tutti erronei e basati su una lettura complessivamente distorta dell’istituto del preavviso di diniego”.
10. Con il secondo motivo l’originario ricorrente ha, poi, contestato il rilievo – posto dal Comune alla base del diniego di finanziamento, comunque plurimotivato, - del difforme posizionamento del chiosco-bar rispetto a quanto previsto nella concessione demaniale n. 1/2008 e nel permesso di costruire del 2018, mettendo in dubbio l’attendibilità dei dati del SI (Sistema informativo demaniale). Sul punto l’appellante ha evidenziato come la posizione del chiosco non fosse mai stata censurata precedentemente “da nessuna delle amministrazioni competenti” e come un modesto spostamento “ di circa 8-10 metri” della struttura fosse stato posto in essere soltanto “in epoca successiva agli eventi del 2018”. Ha, inoltre, aggiunto che anche una eventuale piccola traslazione del manufatto, ove sussistente, non avrebbe potuto influire sul suo diritto al finanziamento, determinando una maggiore incidenza del danno, “o, quantomeno, vista la portata dell’evento, non lo avrebbe comunque potuto escludere”.
11. Con gli ulteriori motivi l’appellante ha inteso richiamare le doglianze già formulate dinanzi al T.a.r. e da questo dichiarate assorbite, in ragione della natura di atto plurimotivato del diniego in questione, facendo semplicemente “pieno rinvio a quanto dedotto nei motivi di ricorso di primo grado (in particolare con il secondo motivo) che…(avrebbero dovuto considerarsi) riproposti in…sede (di appello), così come la domanda risarcitoria…”.
12. Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità di tale modalità di riproposizione, del tutto irrituale, essendosi l’appellante limitato a rinviare genericamente alle censure già svolte nel ricorso di primo grado, senza darne né una specifica indicazione né tantomeno una adeguata illustrazione in sede di impugnazione della sentenza del T.a.r. Come evidenziato, infatti, dalla costante giurisprudenza amministrativa, “in appello sono inammissibili le censure riproposte ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. attraverso un semplice richiamo agli atti di primo grado, senza che ne venga trascritto il testo in modo da poter individuare con certezza di quali censure effettivamente si tratti; siffatta modalità di esposizione dei motivi di ricorso, definita per ON , per il rinvio ad altro documento allo scopo di integrazione delle ragioni di critica ai provvedimenti impugnati, si pone in contrasto con il principio di specificità dei motivi imposto dall'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2024, n.7294).
13. Quanto agli ulteriori motivi di appello, questi, a prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune, si rivelano infondati nel merito e devono essere respinti per le ragioni di seguito esposte.
14. In rapporto al primo motivo, concernente la pretesa violazione dell’art. 10 -bis della legge n. 241/1990, il T.a.r. risulta aver correttamente ritenuto che il provvedimento di diniego fosse sufficientemente motivato anche in relazione a quanto rappresentato dall’interessato nelle sue osservazioni sia circa l’esatta posizione del chiosco-bar all’interno dell’area demaniale, sia rispetto alle incertezze sulla sua legittimazione, in qualità di affittuario dell’azienda, a chiedere il ristoro per i danni subiti dalla struttura a causa dell’alluvione. Del resto, la Sezione ha più volte avuto occasione di affermare che perché la disposizione dell’art. 10 -bis della legge n. 241/1990 “sia rispettata, è… sufficiente che l'Amministrazione, inviato il preavviso di rigetto e preso atto delle osservazioni del controinteressato, tenga almeno sinteticamente conto di queste nell'adottare il provvedimento finale, in modo che questo sia dotato di una motivazione complessivamente esaustiva e logicamente coerente” (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 2019, n. 2026; 28 giugno 2018).
15. Parimenti non meritevole di accoglimento è il secondo motivo, con il quale l’appellante ha contestato la sussistenza di uno degli autonomi presupposti del diniego di finanziamento costituito dalla mancata corrispondenza tra quanto previsto nella concessione n. 1/2008 e nel permesso di costruire del 2018, da un lato, e la reale posizione del chiosco bar al momento dell’alluvione.
16. Come rilevato anche dalla difesa del Comune, già in primo grado non è stata fornita dal ricorrente alcuna dimostrazione del fatto che il manufatto si trovasse in un sito diverso da quello indicato dal SI (che indica una posizione differente rispetto a quella autorizzata), con conseguente infondatezza di tutte le argomentazioni svolte dall’originario ricorrente in rapporto ad un eventuale suo legittimo affidamento circa la legittimità del posizionamento della struttura, in realtà inconfigurabile nel caso di specie, anche in assenza di precedenti specifiche contestazioni da parte della p.a. e piena legittimità del diniego, emesso in base all’art. 4 del d.P.C.M. 27 febbraio 2019 e al punto 4.1 lett. b) dei “ Criteri direttivi regionali per la determinazione e la concessione dei contributi finanziari alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, nonché all’aumento del livello di resilienza” stabiliti dal Commissario delegato per l’emergenza alluvione del 10 ottobre 2018 per cui “4.1 Sono esclusi dall’ambito applicativo del presente procedimento i danni…b) ai fabbricati o a loro porzioni realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza dei titoli abilitativi o in difformità dagli stessi, salvo alla data dell’evento calamitoso in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi”.
17. La sussistenza della suddetta autonoma causa di esclusione dal finanziamento, idonea a fondare anche da sola la legittimità del diniego emesso dal Comune di Muravera rende superfluo, come già ritenuto dal T.a.r., l’esame delle ulteriori circostanze ostative enunciate nel provvedimento a supporto della determinazione negativa sull’istanza di concessione del contributo finanziario. Sul punto può richiamarsi quanto sottolineato anche di recente dalla Sezione, in relazione alla circostanza per cui “in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice” ( Cons. Stato sez. IV, 1° aprile 2025, n. 2753).
18. Tali argomentazioni conducono a riconoscere l’infondatezza dell’appello, senza alcuna necessità degli ulteriori approfondimenti istruttori richiesti dall’appellante – che si rivelano superflui – e a respingere anche la domanda di risarcimento del danno, rimasta del tutto sprovvista dei suoi elementi essenziali.
19. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore del Comune di Muravera delle spese del grado di appello, liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO