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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17269 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 41072 2024
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LA IA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Paolo Maldari, giusta delega in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 27.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis 12 e 29 c.p.c. depositato il 7.10.2024, chiedeva la Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 794/2013, come già modificate con decreto n. 5826 del 20.12.2016, nell'ambito del procedimento v.g.
2784/2015, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio la quale dichiarava che le parti avevano Controparte_1
raggiunto il seguente accordo: “1. A fronte dell'accordo transattivo sottoscritto in data 23 aprile
2025 e del pagamento di quanto in esso convenuto da parte della IG.ra , le parti Controparte_1
congiuntamente richiedono la revoca degli obblighi di contribuzione al mantenimento della figlia
a carico del IG. in favore della IG.ra di cui alla Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
sentenza di divorzio n. 794/2013, modificata con ordinanza n. 5826/2016, emesse entrambe dal
Tribunale di Tivoli e, più precisamente, la revoca dell'obbligo di contribuzione mensile, del contributo
forfettario per le vacanze estive determinato in € 250,00 e delle spese straordinarie nella misura del
50%.
2. Le Parti concordano, altresì, che, nella denegata ipotesi in cui la figlia si Controparte_2
trovi in condizioni di difficoltà a causa di un'eventuale perdita del lavoro, entrambi i genitori
provvederanno ad intervenire economicamente in suo ausilio mediante versamento di somme
direttamente alla medesima.
3. Le spese legali, al di là del parziale ristoro previsto già corrisposto
nella transazione di cui in premessa, vengono compensate tra le Parti.
4. Le Parti dichiarano di non
aver più nulla a pretendere reciprocamente, l'una nei confronti dell'altro e viceversa”.
Trasmessi gli atti al P.M., le parti confermavano la volontà di cui all'accordo e la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
A parere del Collegio, le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non sono contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, in modifica delle condizioni di divorzio tra le parti:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
COMPENSA integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.11.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
AN NE MA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 41072 2024
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LA IA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Paolo Maldari, giusta delega in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 27.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis 12 e 29 c.p.c. depositato il 7.10.2024, chiedeva la Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 794/2013, come già modificate con decreto n. 5826 del 20.12.2016, nell'ambito del procedimento v.g.
2784/2015, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio la quale dichiarava che le parti avevano Controparte_1
raggiunto il seguente accordo: “1. A fronte dell'accordo transattivo sottoscritto in data 23 aprile
2025 e del pagamento di quanto in esso convenuto da parte della IG.ra , le parti Controparte_1
congiuntamente richiedono la revoca degli obblighi di contribuzione al mantenimento della figlia
a carico del IG. in favore della IG.ra di cui alla Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
sentenza di divorzio n. 794/2013, modificata con ordinanza n. 5826/2016, emesse entrambe dal
Tribunale di Tivoli e, più precisamente, la revoca dell'obbligo di contribuzione mensile, del contributo
forfettario per le vacanze estive determinato in € 250,00 e delle spese straordinarie nella misura del
50%.
2. Le Parti concordano, altresì, che, nella denegata ipotesi in cui la figlia si Controparte_2
trovi in condizioni di difficoltà a causa di un'eventuale perdita del lavoro, entrambi i genitori
provvederanno ad intervenire economicamente in suo ausilio mediante versamento di somme
direttamente alla medesima.
3. Le spese legali, al di là del parziale ristoro previsto già corrisposto
nella transazione di cui in premessa, vengono compensate tra le Parti.
4. Le Parti dichiarano di non
aver più nulla a pretendere reciprocamente, l'una nei confronti dell'altro e viceversa”.
Trasmessi gli atti al P.M., le parti confermavano la volontà di cui all'accordo e la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
A parere del Collegio, le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non sono contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, in modifica delle condizioni di divorzio tra le parti:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
COMPENSA integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.11.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
AN NE MA EN