Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/06/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4396/2024
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile
nel giudizio promosso da
,con gli Parte_3 Parte_1 Parte_2
avvocati Luca Ferazzoli e Stefania Lazzarotto
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
- hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1
[...] nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in
Brasile;
- hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: "1. In data 10.03.1857 nasceva in Italia,
a Ossolaro, Comune di DE HI (CRItalia), il signor figlio SO_1
ER e Per_2 come provato dal "Certificato di battesimo" rilasciato dalla Curia
Vescovile di Cremona, in data 06.09.2023 che si produce (doc.3); 2 In data 12.12.1883 in DE si univa in matrimonio con la signora HI (CR-Italia) il signor SO_1
come provato dal "Certificato di matrimonio" rilasciato in data 08.06.2023 CP_2
,
dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di DE HI (CR:-Italia) che si produce
(doc.4);
3. In data 29.05.2023 a Taubatè (SP-Brasile) il signor SO_3 moriva, come dalla "Certificato di n. provato morte integrale matricola
1138600155192340003400032263000075316", rilasciato in data 29.05.2023, dall'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Taubatè (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta. (doc. 5) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come provato dal “Certificato Negativo di
Naturalizzazione n. 000.687.912.240/2023" emesso in data 31.07.2023 dal Ministero della
Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazione
5. Dall'unione coniugale tra il signor ER
[...] e la signora nasceva in data 11.09.1894 a Taubatè (SP-Brasile), il CP_2 '
Parte_4 come provato dalla trascrizione integrale dell'"Atto di nascita matricola figlio nr 11386001551894100006169000078315" rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile di
AL in data 18.05.2023, che si produce anche in copia tradotta. (doc.7) 6. In data
05.10.1818 in Taubatè (SP- Brasile), il signor Parte_4 si univa in matrimonio con la come dimostrato dalla trascrizione integrale dell'"atto signora Controparte_3
di matrimonio matricola 11386001551918200011043000010012, emesso in data 23.05.2023
dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di Taubatè (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta. (doc.8) 7. Dall'unione coniugale nasceva in data 28.01.1924 in Taubatè (RS- Brasile), il figlio SO_3 come provato dalla trascrizione integrale dell' "Atto di nascita matricola
,
nr. 11386001551924100046199000007385" emesso in data 31.05.2023 dall'Ufficiale di Stato
Civile del Municipio di Taubatè (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta. (doc.9) 8.
In data 03.12.1943 in Taubatè (RS- Brasile), il signor SO 3 che per errore veniva
,
indicato come SO_3 ma della cui identità non si dubita, si univa in matrimonio con la signora come dimostrato dal "Certificato integrale dell'atto di Controparte_4
matrimonio matricola nr 11420701551949200003059000046208", emesso in data 18.05.2023
dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di Taubatè (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta (doc. 10);
9. Dall'unione coniugale nasceva in data 10.02.1952 in UE (RS-
Brasile) la signora come provato dalla trascrizione integrale dell' "Atto Parte_5
di nascita matricola 12411501551952100088580002604582" emesso in data 12.05.2023,
dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di UE (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta (doc.11); 10. In data 22.04.1974 a UE (RS-Brasile) la signora
[...]
Parte_5 contraeva matrimonio con il signor come provato SO_4
dalla matricola nrtrascrizione integrale dell""atto di matrimonio
12411501551972200046185000817452" rilasciato in data 15.05.2023 dall'Ufficiale dello stato civile di UE (RS-Brasile) che si produce anche in copia tradotta (doc.12); 11.
Dall'unione coniugale nasceva in data 24.05.1975 a Canoas (RS-Brasile) la signora
-odierna ricorrente- come provato dalla trascrizione integrale Parte_1
09803801551975100199166020286810 rilasciatodell' "Atto di nascita matricola nr dall'Ufficiale dello Stato civile di Porto Alegre (RS-Brasile) in data 25.05.2023 che si produce anche in copia tradotta (Doc. 13); 12. In data 10.01.2023 a AL (RS-Brasile) la signora si univa in matrimonio con signorParte_1 SO_5 E
provato dalla "Trascrizione integrale dell'atto di matrimonio matricola nr CP_5
10239291552003200013015000461381" rilasciato in data 20.07.2023 dall' Ufficiale dello stato civile di AL (RS-Brasile) che si produce anche in copia tradotta (Doc. 14). 13. Dall'unione coniugale nascevano: a) in data 22.05.2006 a AL (RS-Brasile) il signor [...]
Parte_6 ricorrente- come provato dalla trascrizione integrale dell' Parte_2
"atto di nascita matricola nr 10239201552006100030196001200495" rilasciato in data
20.07.2023 dall'ufficiale dello stato civile di AL (RS-Brasile) che si produce anche in copia tradotta (Doc. 15) e b) in data 28.03.2008 a AL (RS-Brasile) la signora [...] ricorrente- come provato dalla trascrizione integraleParte_7 dell'atto di nascita matricola nr. 102392.01.55.2008.1.00034.044.0012652.25" rilasciato in data 20.07.2023 dall'Ufficiale dello stato civile di AL che si produce anche in copia tradotta (Doc. 16)".
Controparte_1 non si è costituito. Il
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo";
l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14
-
prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»; la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 1. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87); la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[1]e norme precostituzionali riconosciute
-
illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009, n. 4466);
ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), 1. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre
-
o di madre cittadini>>.
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
si era posto il problema della c.d. "grande naturalizzazione", introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
l'avo italiano dei ricorrenti, SO_1 nato a [...] il
10.3.1857 (doc. 3 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc.
6 fasc. ric.);
la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] sono cittadini italiani.
e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di 2. Ordina al Controparte_1
procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 19.6.25
Il giudice
Christian Colombo