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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico ER TO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 2079/2024 e 3063/2024 r.g. e vertenti tra
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso il proprio ufficio legale, dal cui direttore, avv. Antonino Comunale, è rappresentata e difesa per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1
(c.f. ), CP_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Messina presso lo studio dell'avv. che li CP_2 rappresenta e difende per procura in atti, opposti oggetto: opposizione a precetto – impiego pubblico privatizzato – risarcimento danni per demansionamento.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 16 aprile 2024 l' ha proposto Parte_1 opposizione (proc. n. 2079/2024 r.g.) avverso il precetto notificatole il 30 marzo 2024 da CP_1 per la complessiva somma di 40.616,03 euro al lordo di interessi legali e da
[...] CP_2
quale distrattario, per 4.602,27 euro, in esecuzione della sentenza n. 1805/2022 resa da
[...] questo ufficio che l'ha condannata ad adibire la lavoratrice in modo prevalente e assorbente alle mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale, ctg. D, e a risarcirle il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal 1 settembre 2009 al 24 novembre 2016, oltre interessi legali e spese processuali con distrazione ex art. 93 c.p.c.. L ha chiesto in particolare di dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di precetto per Pt_1 inidoneità del titolo a procedere ad esecuzione forzata e per illegittima determinazione degli onorari di precetto.
Quindi, con successivo ricorso depositato il 4 giugno 2024 l' Parte_1 ha proposto analoga opposizione (proc. n. 3063/2024 r.g.) avverso il secondo precetto notificatole il 19 maggio 2024 dalla per la medesima somma di 40.616,03 euro al lordo di interessi CP_1 legali (e da quale distrattario, per 482,96 euro), in esecuzione della sentenza n. CP_2
1805/2022 e della successiva sentenza n. 930/2023 con la quale la Corte d'Appello di Messina ha rigettato l'impugnazione proposta dall' Pt_1
La dipendente ha resistito alla pretesa e nell'ambito del primo giudizio, alla luce della controvertibilità della questione relativa alla natura di titolo esecutivo della suindicata pronuncia di primo grado, ha chiesto in riconvenzionale la condanna dell' al pagamento della Pt_1 complessiva somma di 36.323,31 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, ovvero di una somma maggiore in ragione della produzione dei cedolini della 13^ mensilità (dal 2009 al 2016) da parte dell' il tutto nei limiti di 50.000 euro. Pt_1
All'esito dell'udienza del 4 marzo 2025, riuniti i giudizi, è stata sospesa l'efficacia esecutiva dei titoli opposti, ma ai sensi dell'art. 423, comma 1, c.p.c. veniva ordinato all'opponente di pagare in favore dell'opposta la somma lorda di 36.323,31 euro. Quindi, sostituita l'udienza dell'11 novembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., essi vengono decisi con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che per ius receptum la contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata avanzata con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. impone in ogni caso al giudice, investito di poteri di cognizione ordinaria, di accertare la fondatezza della pretesa creditoria e determinare la somma effettivamente dovuta dall'esecutato (cfr. Cass. n. 18848/2022, n. 14705/2022).
Ebbene, nella fattispecie delibata non è in contestazione l'esistenza del debito dell'Azienda nei confronti sia della lavoratrice, per il risarcimento del danno conseguente all'accertato demansionamento, che del suo procuratore, per le spese processuali del giudizio avviato nel 2016
e proseguito nel 2023.
Secondo il prevalente e condivisibile orientamento della Suprema Corte l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c. è ammissibile in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio (v. Cass. n. 10806/2020, n.
19641/2015).
2 Ma nella specie per dato pacifico solo con l'atto di precetto sono stati elaborati analitici conteggi sulla scorta delle buste paga e delle timbrature. La lavoratrice ha quindi precettato il credito, così quantificato in 40.616,03 euro, oltre accessori e spese.
Dunque, poiché in effetti la menzionata sentenza di primo grado, al pari di quella d'appello, non permetteva l'esatta quantificazione del credito della risulta fondata l'eccezione CP_1 principale di nullità in parte qua dei precetti opposti (v. così anche la precedente sentenza di questo ufficio n. 1221/2025, resa in un caso simile, la cui motivazione qui si richiama ex art. 118 disp. att.
c.p.c.), con assorbimento degli ulteriori motivi.
Tuttavia, alla luce dell'implicita rinuncia da parte della dipendente, deve dichiararsi ormai cessata la materia del contendere relativamente alla domanda dalla stessa poi azionata in via riconvenzionale con emissione di relativa ordinanza, avente essa stessa valore di titolo esecutivo ex art. 42, comma 3 c.p.c..
3.- In merito a detta domanda la tramite dettagliate tabelle di calcolo, facilmente CP_1 verificabili, secondo i criteri già determinati in sentenza e sulla base delle buste paga e dei fogli presenza di provenienza datoriale, ha quantificato le somme risarcitorie genericamente liquidate in sentenza e l'opponente non ha contestato in alcun modo né l'autenticità della suddetta documentazione, né la correttezza del conteggio.
L tutt'oggi inadempiente, va dunque condannata al pagamento, in favore Pt_1 dell'opposta, della somma di 36.323,31 euro al netto degli interessi, cui vanno aggiunti 3.051,91 euro - pari al 20% dei ratei di tredicesima mensilità 2009-2016 (giusti cedolini prodotti in corso di causa dall' resistente) -, per complessivi 39.375,22 euro, oltre la maggior somma tra Pt_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, senza cumulo, in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n.
13624/2020).
4.- L ha inoltre eccepito quanto al primo precetto che in ogni caso la sentenza di Pt_1 primo grado non costituisce titolo esecutivo in quanto tale qualifica dovrebbe semmai attribuirsi alla successiva sentenza di appello, richiamando sul punto il principio giurisprudenziale secondo cui “nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado”.
In effetti l'atto di precetto opposto è stato notificato dall'avv. sulla base della CP_2 sentenza del Tribunale, sebbene a tale data essa fosse stata già confermata dalla Corte d'appello e
3 non fa alcuna menzione di quest'ultima né della data della sua notifica in forma esecutiva. Tuttavia la pronuncia d'appello era stata già notificata via pec il 12 dicembre 2023.
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati il precetto va ritenuto valido quanto agli importi pretesi dal procuratore distrattario.
Va però evidenziato che il secondo precetto ha espressamente sostituito il primo, indicando per l'avv. la somma di 482,96 euro rispetto ai 4.602,27 euro calcolati nel precedente, e che CP_2 in ordine a questo nessuna opposizione sul punto è stata proposta dall Pt_1
5.- Le ragioni della decisione e la reciproca soccombenza, anche virtuale, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere quanto alle somme pretese da Controparte_1 con i precetti notificati all' in data 30 marzo 2024 e 19 maggio 2024 Parte_1
e da con il precetto notificato in data 30 marzo 2024; CP_2
2) condanna l' al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo complessivo di 39.375,22 euro, al lordo di quello ingiunto ex art. 423 c.p.c., oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) compensa per intero le spese processuali.
Messina, 12.11.2025
Il Giudice del lavoro
ER TO
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