Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/05/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 589/2024 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 29/04/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Prestazione: pensione - assegno di invalidita - CP_1 Inpdai - Enpals, etc.”, promossa da:
, 05/08/1948 (C.F. ) con il Parte_1 Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. CHIPARO DOMENICO PAOLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Via Mariano Stabile 241 90141 90141 Palermo Italia ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. RUSSO CARMELO RANIERO, giusta CP_1 P.IVA_1 procura in atti, elettivamente domiciliato in via Val d'Aosta n. 14, CALTANISSETTA
resistente
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni della decisione
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. , Parte_1 premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, nonché per il riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. n. 104/92, e che la domanda non è stata accolta, ha adito il Giudice del Lavoro per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle predette prestazioni.
Si è costituito l' che ha contestato la pretesa avversaria. CP_1
Disposta ed espletata la consulenza tecnica medico-legale, in seguito al deposito della relazione peritale, è stato assegnato alle parti il termine di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. per contestare le conclusioni della CTU.
Entro il predetto termine parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del presente ricorso previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Nel ricorso, depositato in data 27/04/2024,), è stato rilevato che le conclusioni cui è giunto il CTU sono state viziate da errori e contraddizioni con riferimento al mancato riconoscimento dello stato di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Più in particolare, parte ricorrente ha posto l'attenzione sul fatto che una valutazione congiunta delle patologie in atto, avrebbe dovuto motivare il riconoscimento del diritto a decorrere dalla presentazione della domanda.
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Trattata l'udienza per la comparizione e la discussione, la causa è stata rinviata al 29/04/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°° Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso non è fondato.
L'art. 3 della legge n. 104/92 individua come portatori di handicap ed avente diritto al riconoscimento di tale condizione coloro che presentano «una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. … La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».
Nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale incaricato nella fase sommaria ha riscontrato che non legittimano il riconoscimento della prestazione le riscontrate patologie: Cardiopatia ischemica cronica con pregresso IMA ( 2000) con successivo triplice bay-pass aortocoronarico, BPCO, Diabete Mellito di tipo due in trattamento insulinico, Esiti di prostatectomia radicale open e linfoadenectomia radicale per adenocarcinoma prostatico GS 7 in follow-up, Esiti di minor stroke in paziente portatore di forame ovale pervio, Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico.
Si riporta stralcio della relazione: «La malattia neoplastica della prostata che ha colpito il periziato nel febbraio 2022 è stata trattata mediante terapia chirurgica e radioterapia, viene attualmente monitorata con controlli strumentali ed ematochimici di follow-up a cadenza semestrale che non hanno rilevato ripresa della malattia;
secondariamente al trattamento chirurgico è comparso un quadro di vescica ipo-atonica responsabile di ritenzione urinaria trattata mediante cateterismo vescicale. L' ictus ischemico temporo- occipitale sinistro, verificatosi nel dicembre 2022, ha determinato la comparsa di ipoestesia all'emisoma destro e lieve emi-paresi destra più accentuata a carico dell'arto superiore destro e sfumata a carico dell'arto inferiore omolaterale. La cardiopatia ischemica cronica di cui è affetto il periziato appare ben controllata dalla terapia farmacologica praticata e si presenta in buon compenso clinico. Nell'insieme, le patologie che nel tempo hanno compromesso lo stato di salute del periziato non hanno determinato alcuna alterazione delle funzioni cognitive del soggetto e hanno causato una modesta riduzione delle capacità motorie dello stesso. Nel corso della visita medico-legale del 29.11.2023 il periziato si è presentato in discrete condizioni generali, eupnoico, mnesico, orientato nel tempo e nello spazio;
l'esame obiettivo ha evidenziato gli esiti dello stroke cerebrale del dicembre 2022 che consistono in un quadro di emiparesi destra con gradiente decrescente craniocaudale. L' ipostenia a carico dell'arto superiore destro appare, in atto, di lieve entità e non compromette del tutto la funzione prensile della mano omolaterale, causando solo difficoltà nell'esecuzione dei movimenti più fini come scrivere o abbottonarsi. Il deficit di forza a carico dell'arto inferiore omolaterale si presenta sfumato e consente al soggetto di deambulare ed eseguire i passaggi posturali in autonomia. Un quadro clinico analogo viene descritto nel referto di visita neurologica del 22.02.2023 versato agli atti dove viene descritta una “emi-ipoestesia globale destra associata a lieve ipoastenia prevalente all'arto superiore”. In queste condizioni il periziato, in autonomia, è in grado di
2 muoversi dentro e fuori del proprio ambiente domestico, utilizzare il telefono, gestire la propria terapia farmacologica o il denaro, mangiare, fare la spesa, provvedere all'igiene personale senza necessità di un intervento permanente e continuativo da parte di terzi. Poiché i deficit motori riscontrati a carico del periziato non hanno ridotto in modo significativo l'autonomia personale del soggetto e non richiedono alcun intervento assistenziale permanente e continuativo, il soggetto si trova, sì, in una situazione di svantaggio sociale e familiare, quindi di handicap, ma essa non assume connotazione di gravità» .
Tenuto conto di quanto evidenziato dal CTU, questo giudicante ritiene che i riferimenti ai precedenti anamnestici sono stati puntualmente riportati nella consulenza tecnica e non fanno apprezzare una gravità del quadro clinico in misura diversa e più grave di quella riscontrata dal consulente tecnico all'atto della visita nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
In definitiva, le conclusioni cui è giunto il CTU vanno integralmente recepite, poiché le stesse appaiono essere immuni da errori o vizi logici o tecnici, oltre che sorrette da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto, non sussistendo i requisiti richiesti dalla legge il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Caltanissetta, 4 maggio 2025
Il Giudice Angela Latorre
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