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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/10/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4522/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Gianluigi Fortunato Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Mirella CP_1
RL opposta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Ilario CP_2
NI AC opposta
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con Avv. Maria Emanuela Berlich opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione del 19.11.2024 ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
03420229005611415000, notificata dall'agente della riscossione il 5.8.2022 nella parte relativa alle cartelle di pagamento nn. 03420040016231846000,
1 03420040044839757000, 03420050005490026000, 03420060002552623000,
03420060074686958000, 03420060083435935000, 03420070043800126000 aventi ad oggetto contributi previdenziali, nonché alle cartelle di pagamento n.
03420040009649264000 e n. 03420050040020118000 limitatamente alla parte concernente premi dovuti per i dipendenti, chiedendone la declaratoria di illegittimità/nullità.
Lamentava, in particolare, la prescrizione dei crediti per il decorso del termine quinquennale.
e si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2 CP_4
si costituiva in giudizio chiedendo la parziale cessazione della materia del CP_1 contendere e, per il resto, il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 1.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
La presente opposizione mira ad accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti maturata in epoca successiva alla data di notifica delle cartelle di pagamento presupposte, qualificandosi l'azione, sotto questo profilo, alla stregua di una opposizione alla esecuzione ex art. 650 c.p.c, come tale non sottoposta al termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Tanto precisato, l' ha dedotto che in applicazione del disposto di cui all'art. CP_1
4, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in Legge 17 dicembre 2018, n. 136 come integrato dall'art. 16 quater, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conv. con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché del DL n. 41/2021, con riferimento alla cartella n. 03420040016231846000 è stato stralciato l'importo di euro 3.519,52, per la cartella n. 03420050005490026000 è stato stralciato l'importo di euro 1.757,54, per la cartella n.
03420060002552623000 è stato stralciato l'importo di euro 18.871,13, per la cartella n. 03420060074686958000 è stato stralciato l'importo di euro
26.892,79 e per la cartella n. 03420070043800126000 è stato stralciato l'importo di euro 21.349,26.
In parte qua è dunque cessata la materia del contendere.
Ciò detto, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento per cui è causa (avvenuta nel periodo compreso tra il 19.7.2004 ed il 13.12.2007, cfr.
2 fasc. ) e sino alla notifica dell'intimazione qui impugnata (avvenuta il CP_4
5.8.2022) non risultano compiuti atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione (nulla avendo dedotto e documentato l'agente della riscossione e neppure gli enti previdenziali) sicchè i crediti portati da dette cartelle sono estinti per prescrizione.
A tanto consegue la declaratoria di non debenza delle somme pretese con l'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti in solido, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere nei limiti indicati in parte motiva;
dichiara non dovute dall'opponente le somme pretese con l'intimazione di pagamento per cui è causa;
condanna l' , l' e al pagamento, CP_1 CP_2 CP_4 in solido tra loro, delle spese di lite che liquida in complessive € 2.500,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4522/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Gianluigi Fortunato Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Mirella CP_1
RL opposta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Ilario CP_2
NI AC opposta
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con Avv. Maria Emanuela Berlich opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione del 19.11.2024 ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
03420229005611415000, notificata dall'agente della riscossione il 5.8.2022 nella parte relativa alle cartelle di pagamento nn. 03420040016231846000,
1 03420040044839757000, 03420050005490026000, 03420060002552623000,
03420060074686958000, 03420060083435935000, 03420070043800126000 aventi ad oggetto contributi previdenziali, nonché alle cartelle di pagamento n.
03420040009649264000 e n. 03420050040020118000 limitatamente alla parte concernente premi dovuti per i dipendenti, chiedendone la declaratoria di illegittimità/nullità.
Lamentava, in particolare, la prescrizione dei crediti per il decorso del termine quinquennale.
e si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2 CP_4
si costituiva in giudizio chiedendo la parziale cessazione della materia del CP_1 contendere e, per il resto, il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 1.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
La presente opposizione mira ad accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti maturata in epoca successiva alla data di notifica delle cartelle di pagamento presupposte, qualificandosi l'azione, sotto questo profilo, alla stregua di una opposizione alla esecuzione ex art. 650 c.p.c, come tale non sottoposta al termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Tanto precisato, l' ha dedotto che in applicazione del disposto di cui all'art. CP_1
4, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in Legge 17 dicembre 2018, n. 136 come integrato dall'art. 16 quater, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conv. con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché del DL n. 41/2021, con riferimento alla cartella n. 03420040016231846000 è stato stralciato l'importo di euro 3.519,52, per la cartella n. 03420050005490026000 è stato stralciato l'importo di euro 1.757,54, per la cartella n.
03420060002552623000 è stato stralciato l'importo di euro 18.871,13, per la cartella n. 03420060074686958000 è stato stralciato l'importo di euro
26.892,79 e per la cartella n. 03420070043800126000 è stato stralciato l'importo di euro 21.349,26.
In parte qua è dunque cessata la materia del contendere.
Ciò detto, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento per cui è causa (avvenuta nel periodo compreso tra il 19.7.2004 ed il 13.12.2007, cfr.
2 fasc. ) e sino alla notifica dell'intimazione qui impugnata (avvenuta il CP_4
5.8.2022) non risultano compiuti atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione (nulla avendo dedotto e documentato l'agente della riscossione e neppure gli enti previdenziali) sicchè i crediti portati da dette cartelle sono estinti per prescrizione.
A tanto consegue la declaratoria di non debenza delle somme pretese con l'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti in solido, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere nei limiti indicati in parte motiva;
dichiara non dovute dall'opponente le somme pretese con l'intimazione di pagamento per cui è causa;
condanna l' , l' e al pagamento, CP_1 CP_2 CP_4 in solido tra loro, delle spese di lite che liquida in complessive € 2.500,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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