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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/12/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE RELATORE in esito all'udienza del 26 novembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 28/2023 proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore per la Sardegna in carica, rappresentato e
[...] Parte_2 difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avvocato Daniela Cabiddu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale,
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso, per delega in calce al ricorso introduttivo del CP_1 primo grado di giudizio, dagli avvocati Valeria Atzeri, Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 24.06.2020 convenne in giudizio l' affinché il CP_1 CP_2
Tribunale di Cagliari lo dichiarasse tenuto a liquidare in suo favore l'indennizzo, in misura corrispondente al danno biologico risultante all'esito dell'istruttoria processuale, dovuto per le malattie riferite nella prodotta documentazione medica, e condannasse l' al pagamento Pt_1 degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 121° giorno dopo la domanda, o altra decorrenza risultante in corso di causa, con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Il ricorrente rappresentò di avere lavorato come operaio metalmeccanico e tubista dal 1974 sino al 2014 in impianti industriali e raffinerie, alle dipendenze di diverse società e prevalentemente nei cantieri AS di , di avere svolto movimentazione manuale di CP_3 gravosi pesi (quali lamierati, bulloni, tubazioni, raccorderia metallica di diverse dimensioni del peso variabile dai 20 ai 40 kg.) che trasportava, attraverso scale e cunicoli, dall'officina all'impianto, per poi procedere alla loro installazione. sostenne, altresì, di essere stato sottoposto, durante le lavorazioni della CP_1 carpenteria metallica, alle vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio ed all'intero corpo dagli strumenti di lavoro adoperati (quali mola smeriglio, pistola pneumatica, trapano, sbullonatrice e saldatrice per il taglio) per 4 ore di lavoro, e di avere utilizzato, per operare sulla bulloneria, anche attrezzi manuali (come mazza, chiavi a rullino ed inglesi) che richiedevano uno sforzo continuativo delle braccia e delle spalle.
L' contestò, con memoria di costituzione del 18.09.2020, la fondatezza della CP_2 domanda, sottolineò come le dedotte malattie professionali fossero non tabellate (con ogni conseguenza in ordine all'onere probatorio, gravante sul ricorrente, circa la dimostrazione del nesso eziologico con l'attività lavorativa), e negò, poi, oltre all'esposizione a rischio, anche l'adibizione alle indicate mansioni e le specifiche condizioni di lavoro, fermo restando che, essendo assolutamente carenti i dati relativi al rischio da MMC, alle posture incongrue e/o le lavorazioni che comportavano a carico del rachide lombare movimenti ripetitivi, non era stato dimostrato come i compiti espletati avessero potuto incidere in termini di costanza, abitualità
e durata nel determinismo ed insorgenza delle invocate patologie.
Infine, il convenuto argomentò come, essendo le acquisite certificazioni sanitarie del 2019
– ossia di 5 anni successive all'abbandono dell'attività potenzialmente morbigena (2014), allorquando la patologia avrebbe dovuto raggiungere l'apice della sua espressività clinica – le patologie in esame si sarebbero dovute più realisticamente inquadrare nel novero di quelle comunemente legate al fisiologico invecchiamento delle articolazioni.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, condivise le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, e ritenne provato che aveva lavorato dal 1969 al 1972 come manovale e, dal 1974 CP_1 al 2014, come operaio specializzato, utilizzando strumenti vibranti che sovraccaricavano biomeccanicamente le spalle e la colonna vertebrale.
Il CTU reputò, in particolare, sussistente un quadro anamnestico strumentale suggestivo di una condizione, nel ricorrente, di ipertono vascolare alle mani compatibile con una angioneurosi indotta da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, tendinopatia delle
2 spalle bilaterale, epicondilite bilaterale, spondiloartrosi lombare con discopatie multilivello associata a sofferenza radicolare L/5 e S/1 bilaterale di tipo cronico. Queste patologie furono considerate di natura professionale e tali da determinare, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, un danno biologico pari rispettivamente al 6%, al 6%, al 4% e al 8%, con danno complessivo pari al 23%.
Con specifico riferimento al nesso causale tra le patologie accertate e l'attività di lavoro svolta dal ricorrente, il CTU osservò come l'attività lavorativa in questione prevedesse l'esposizione a molteplici rischi, quali vibrazioni al sistema mano-braccio (durante l'utilizzo di strumenti ad asse vibrante), sovraccarico biomeccanico alle spalle (a causa di movimenti ripetuti e del mantenimento prolungato di posture incongrue), sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale e posture incongrue della stessa (durante la movimentazione manuale dei carichi in assenza di ausili efficaci e durante le lavorazioni svolte in atteggiamenti della colonna innaturali e disagevoli).
In presenza della descritta esposizione al rischio e in assenza di fattori estranei all'attività lavorativa autonomamente sufficienti a produrre le infermità, quindi, il CTU concluse nel senso che fosse chiara la correlazione tra lo stato patologico riscontrato in e CP_1
l'attività lavorativa dallo stesso svolta, malgrado la sua età rendesse verosimile che le patologie riscontrate trovassero una concausa nella fisiologica involuzione dei tessuti (fermo restando che la maggior parte dei disturbi lamentati e oggettivati dagli esami strumentali avevano confermato l'evoluzione in peggio del suo stato di salute).
Il Giudice di prime cure disattese l'obiezione, affermata dal CTP dell' , secondo la CP_2 quale la tendinopatia delle spalle e l'epicondilite non sarebbero state regolarmente denunciate dal ricorrente, ed evidenziò come il medico certificatore, nel certificato allegato alla domanda amministrativa del 10 ottobre 2019, aveva espressamente dato atto del fatto che il ricorrente lamentava, per effetto dell'esposizione a vibrazioni, “parestesie arti superiori, spalla dolorosa bilaterale, algie ai gomiti”, sintomi cioè compresi tra quelli propri delle patologie in discussione, di talché doveva trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale “in tema di malattia professionale, l'assicurato che agisca per ottenere i benefici previdenziali può limitarsi a manifestare la propria sintomatologia, o i fatti morbosi CP_2 accertati, e addurre i possibili agenti patogeni cui il lavoro lo ha esposto, senza essere tenuto
a una specifica indicazione del "nomen" della patologia derivata, che ben può essere definita attraverso le attività peritali e decisionali del processo” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17684).
Conclusivamente, la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1142 del 12.12.2022 dichiarò il ricorrente affetto da angioneurosi, tendinopatia delle spalle bilaterale, epicondilite bilaterale e
3 spondiloartrosi lombare, tutte di natura professionale, determinanti, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, un danno biologico pari rispettivamente al
6%, al 6%, al 4% e al 8% (con danno complessivo pari al 23%), e riconobbe il suo diritto al relativo indennizzo in rendita, condannando, per l'effetto, l' al pagamento in favore del CP_2 medesimo delle somme dovute (nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione) e al rimborso in suo favore delle spese del giudizio (liquidate in complessivi euro 4.973,13, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari).
Avverso tale decisione l' ha proposto tempestivo appello, cui ha resistito, come di CP_2 seguito meglio riferito, . CP_1
All'udienza del 26.11.2025 la causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita in totale riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda proposta da con il favore delle CP_1 spese dei due gradi di giudizio”;
Nell'interesse dell'appellato: “la Ecc.ma Corte, contrariis reiectis:
1) Respinga l'interposto appello.
2) Condanni l' al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre spese generali e CP_2 accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori anticipatari.
3) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il reddito imponibile dell'appellato, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore ad € 29.807,66, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso di reiezione, si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a suo carico”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'avanzata impugnazione, l'appellante ha censurato che il Tribunale di Cagliari non avesse tenuto conto del decorso del periodo massimo tabellare di indennizzabilità, né del fatto che tutte le malattie analizzate erano a genesi multifattoriale.
Quanto al primo profilo, il proposto gravame ha osservato come, considerato che la cessazione delle attività asseritamente rischiose era da farsi risalire al 2014 e che il D.M. 9 aprile 2008 (e ss. modifiche) avesse fissato il termine di un anno per la malattia di raynaud secondaria, e il termine di due anni per la discopatia lombare e per la tendinopatia di spalla e gomito, il nesso di causalità non avrebbe potuto essere affermato in modo rigidamente deterministico, sulla base del solo riscontro della presenza di un fattore di rischio nel luogo di
4 lavoro, ma avrebbe dovuto essere invece ricostruito, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., secondo il criterio della causalità necessaria, verificando quindi la probabilità logica dell'impiego della legge scientifica al singolo evento in base al c.d. giudizio controfattuale.
Ancora, secondo la prospettazione dell'appellante il consulente tecnico d'ufficio avrebbe dovuto essere guidato dalla considerazione che la diagnosi era stata posta, per quanto riguarda la malattia di raynaud, a 6 anni dalla cessazione dell'esposizione a rischio (con domanda di
MP addirittura antecedente alla diagnosi strumentale della patologia), e, per quanto riguarda le altre due malattie, a 5 anni dall'esposizione al rischio, con conseguente elisione del nesso eziologico.
Nel criticare l'erroneità delle conclusioni del CTU, l' ha quindi osservato come, in CP_2 caso di genesi multifattoriale della patologia, la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è comunque pur sempre indispensabile che si tratti di
“probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.
Stando alla ricostruzione esposta dall'atto di impugnazione, il CTU ha, di converso, imputato all'attività lavorativa l'origine delle patologie perché non ha individuato un fattore ad essa estraneo che fosse di per sé sufficiente a produrre l'infermità: invece, “poiché si tratta di affezioni clinicamente indistinguibili rispetto alle forme degenerative età-relate, l'assenza di manifestazioni cliniche entro il periodo lavorativo/immediatamente successivo alla quiescenza lavorativa e la diagnosi formulata a distanza di anni dalla cessazione del rischio devono far propendere – con verosimile certezza - per un'eziopatogenesi extra-lavorativa”
(pag. 2 del ricorso in appello).
Con memoria di costituzione in data 07.03.2025, ha sostenuto di avere CP_1 correttamente dimostrato come le contratte malattie fossero state causate, con un elevato grado di probabilità, dal prolungato svolgimento della descritta attività lavorativa – segnatamente dal tipo di macchinari e strumenti utilizzati, il cui uso si è protratto per oltre 40 anni – e come il CTU avesse escluso che le stesse potessero essere state determinate (se non in parte) dal fisiologico processo di invecchiamento dei tessuti o da alternative cause esterne idonee a cagionarle in modo autonomo.
Conseguentemente, l'onere della prova a carico del lavoratore in materia di malattie non tabellate e di malattie multifattoriali era stato assolto – anche mediante la produzione di
5 documentazione medica degli anni 2005, 2012 e 2014, allorquando l'appellato stava ancora prestando la sua attività – con piena dimostrazione della sussistenza di fattori dotati di rilevanza causale, anche soltanto di natura concorsuale, nella genesi delle riscontrate patologie.
*
Ad avviso della Corte, l'appello non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
È noto come, secondo la giurisprudenza di legittimità, il nesso di causalità relativo all'origine professionale delle malattie ad eziologia multifattoriale non può essere oggetto di mere presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita, piuttosto, di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia medesima), ferma restando, in ogni caso, la natura
“qualificata” di tale probabilità, da verificarsi infatti attraverso ulteriori elementi – come, a titolo esemplificativo, i dati epidemiologici – idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (sul punto, vedasi recentemente Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 9805 del 14/04/2025, Rv. 674753 – 01; in senso conforme anche Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n.
27574 del 18/09/2024).
La prova, gravante sul lavoratore, della riconducibilità a causa di lavoro delle patologie deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 8773 del 10/04/2018, Rv. 648724 -
01).
La tesi perorata nell'atto di gravame è, in primo luogo, che il tempo trascorso fra la cessazione dell'esposizione a rischio e la diagnosi della malattia di raynaud (6 anni) e delle altre patologie (5 anni) debba indurre a escludere il collegamento eziologico, così come evidenziato in data 22.04.2022 dalla CTP dott.ssa nelle osservazioni effettuate Persona_1 alla bozza della relazione del CTU.
Rileva il Collegio che diversamente da quanto argomentato dalla CTP dell' – la CP_2 quale ha affermato che “l'elemento che non consente di accogliere in tutela le patologie denunciate è il superamento (abbondante!) del periodo massimo di indennizzabilità”, e che
“Si ritiene dunque che quanto denunciato, in virtù della decorrenza dei termini, non possa in alcun modo ricondotto all'attività lavorativa svolta” (vedasi la CTU del dott. p. Persona_2
14) – il superamento del termine temporale di indennizzabilità previsto dalle tabelle produce non già l'effetto di escludere la sussistenza del nesso causale, ma comporta semplicemente
6 l'applicazione dello standard probatorio, sopra descritto, della probabilità qualificata, alla luce del quale dovrà essere, di seguito, verificato l'assolvimento dell'onere della prova da parte di La prima censura del ricorso in appello non appare, dunque, CP_1 condivisibile.
In secondo luogo, l' ha sostenuto che, stante la genesi multifattoriale delle infermità, CP_2 la causalità necessiterebbe – contrariamente a quanto ritenuto dal CTU, il quale l'avrebbe riconosciuta poiché non aveva individuato un fattore estraneo all'attività lavorativa che fosse di per sé sufficiente a produrle – di una concreta e specifica dimostrazione, assente nel caso in esame, di talché, trattandosi “di affezioni clinicamente indistinguibili rispetto alle forme degenerative età-relate, l'assenza di manifestazioni cliniche entro il periodo lavorativo/immediatamente successivo alla quiescenza lavorativa e la diagnosi formulata a distanza di anni dalla cessazione del rischio devono far propendere – con verosimile certezza
- per un'eziopatogenesi extra-lavorativa” (ricorso in appello, p. 2).
Non è, tuttavia, affatto condivisibile la tesi, su cui si fonda la seconda parte dell'atto di impugnazione, secondo cui le patologie riscontrate in fossero indistinguibili CP_1 rispetto alle forme degenerative correlate all'invecchiamento, atteso che, su questo aspetto, il
CTU aveva espressamente chiarito come le stesse “non possono essere correlabili ai fisiologici processi di invecchiamento dei tessuti, se non in parte” (relazione del CTU, p. 10).
Benché il CTU abbia riconosciuto come fosse verosimile, stante l'età anagrafica del periziato (70 anni), che le accertate patologie fossero in parte concausate dalla fisiologica involuzione dei tessuti (relazione del CTU, p. 10), la possibilità che queste siano originate unicamente dall'invecchiamento è stata negata dall'esperto, e, a ben vedere, non è stata espressamente asserita nemmeno dal CTP dell' nelle osservazioni del 22.04.2022, CP_2 sicché la censura in esame mossa dall'appello appare apodittica e infondata.
Una volta chiarito che le infermità di non sono state cagionate in modo CP_1 esclusivo dall'avanzamento dell'età, occorre verificare se la loro origine professionale sia stata specificamente dimostrata in termini di probabilità qualificata, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che conferisce diretta applicazione, nella materia delle malattie professionali (e degli infortuni sul lavoro), al principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., in forza del quale per far sorgere la tutela in favore del lavoratore è sufficiente che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia eziologica esclusiva o prevalente (Cass. Civ.,
Sez. Lav., sentenza n. 2523 del 23.10.2019, p. 6).
Ebbene, dal raccolto compendio istruttorio – e segnatamente dalle prove testimoniali – è
7 emerso come abbia svolto attività lavorative che richiedevano, da un lato, CP_1
l'utilizzo di strumenti ad asse vibrante e, dall'altro, il sovraccarico biomeccanico delle spalle
(derivante dalla costante reiterazione di movimenti mentre erano assunte posture incongrue, come il tenere la schiena piegata) e della colonna vertebrale (discendente dalla movimentazione manuale di pesanti carichi, del peso compreso fra i 35 e i 40 kg. secondo il teste e financo sino a 70 kg. secondo il teste ). Tes_1 Tes_2
Le descritte mansioni, inoltre, impegnavano il lavoratore su base quotidiana e per numerose ore di ciascun giorno, di talché è stata esclusa la natura sporadica od occasionale delle medesime, così come la loro scarsa incidenza nell'economia complessiva dei compiti da lui svolti.
Ancora, si tratta di attività che, per come dimostrate nel giudizio e valutate dal CTU, presentano carattere usurante e sono capaci di concorrere a cagionare le patologie contratte dall'odierno appellato, specie in ragione della loro estesissima protrazione temporale, essendo state realizzate, con sostanziale continuità, per oltre quaranta anni (dal 1969 al 1972 e dal
1974 al 2014).
L'assenza di alternativi o concorrenti fattori causali extralavorativi – diversi dal fisiologico invecchiamento dei tessuti, comunque inidoneo, come già riferito, ad assumere autonomo carattere assorbente – contribuisce a dimostrare come, con elevata e qualificata probabilità, la derivazione delle menzionate infermità sia eziologicamente da ricondurre, se non in modo esclusivo, quantomeno in via concorrente, alle mansioni lavorative concretamente svolte da
CP_1
Né a una diversa conclusione può condurre, di per sé solo, il fatto che fosse decorso un lasso temporale di 5-6 anni fra la denuncia delle infermità e la fine dello svolgimento del lavoro.
La decisione del Giudice di prime cure risulta, pertanto, corretta e condivisibile, e le censure alla stessa mosse dall'appello non meritano accoglimento.
In conclusione, il proposto gravame, stante l'infondatezza delle argomentazioni avanzate, deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio, reputa il Collegio che debba trovare applicazione il generale principio della soccombenza, con conseguente condanna di parte appellante al pagamento dei costi della presente fase del giudizio, quantificati come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come successivamente modificato dal D.M. n.
147/2022) per lo scaglione di valore compreso fra i 26.000,01 euro e i 52.000,00 euro, con esclusione della fase istruttoria, in quanto assente, e con applicazione dei valori minimi in
8 ragione dell'assenza di ulteriori adempimenti e della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto dall' in confronto di avverso la sentenza CP_2 CP_1 del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del lavoro, n. 1142/2022 del 12.12.2022, che, per l'effetto, conferma;
2. condanna l' al pagamento in favore di delle spese processuali della CP_2 CP_1 presente fase, che liquida in euro 3.473,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115 del 30.05.2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 24.12.2012.
Così deciso in Cagliari il 29.11.2025.
L'estensore…… ……………… ……………………………….La Presidente dott. Francesco Parodo………………… ………………………dott. Maria Luisa Scarpa
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE RELATORE in esito all'udienza del 26 novembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 28/2023 proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore per la Sardegna in carica, rappresentato e
[...] Parte_2 difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avvocato Daniela Cabiddu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale,
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso, per delega in calce al ricorso introduttivo del CP_1 primo grado di giudizio, dagli avvocati Valeria Atzeri, Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 24.06.2020 convenne in giudizio l' affinché il CP_1 CP_2
Tribunale di Cagliari lo dichiarasse tenuto a liquidare in suo favore l'indennizzo, in misura corrispondente al danno biologico risultante all'esito dell'istruttoria processuale, dovuto per le malattie riferite nella prodotta documentazione medica, e condannasse l' al pagamento Pt_1 degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 121° giorno dopo la domanda, o altra decorrenza risultante in corso di causa, con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Il ricorrente rappresentò di avere lavorato come operaio metalmeccanico e tubista dal 1974 sino al 2014 in impianti industriali e raffinerie, alle dipendenze di diverse società e prevalentemente nei cantieri AS di , di avere svolto movimentazione manuale di CP_3 gravosi pesi (quali lamierati, bulloni, tubazioni, raccorderia metallica di diverse dimensioni del peso variabile dai 20 ai 40 kg.) che trasportava, attraverso scale e cunicoli, dall'officina all'impianto, per poi procedere alla loro installazione. sostenne, altresì, di essere stato sottoposto, durante le lavorazioni della CP_1 carpenteria metallica, alle vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio ed all'intero corpo dagli strumenti di lavoro adoperati (quali mola smeriglio, pistola pneumatica, trapano, sbullonatrice e saldatrice per il taglio) per 4 ore di lavoro, e di avere utilizzato, per operare sulla bulloneria, anche attrezzi manuali (come mazza, chiavi a rullino ed inglesi) che richiedevano uno sforzo continuativo delle braccia e delle spalle.
L' contestò, con memoria di costituzione del 18.09.2020, la fondatezza della CP_2 domanda, sottolineò come le dedotte malattie professionali fossero non tabellate (con ogni conseguenza in ordine all'onere probatorio, gravante sul ricorrente, circa la dimostrazione del nesso eziologico con l'attività lavorativa), e negò, poi, oltre all'esposizione a rischio, anche l'adibizione alle indicate mansioni e le specifiche condizioni di lavoro, fermo restando che, essendo assolutamente carenti i dati relativi al rischio da MMC, alle posture incongrue e/o le lavorazioni che comportavano a carico del rachide lombare movimenti ripetitivi, non era stato dimostrato come i compiti espletati avessero potuto incidere in termini di costanza, abitualità
e durata nel determinismo ed insorgenza delle invocate patologie.
Infine, il convenuto argomentò come, essendo le acquisite certificazioni sanitarie del 2019
– ossia di 5 anni successive all'abbandono dell'attività potenzialmente morbigena (2014), allorquando la patologia avrebbe dovuto raggiungere l'apice della sua espressività clinica – le patologie in esame si sarebbero dovute più realisticamente inquadrare nel novero di quelle comunemente legate al fisiologico invecchiamento delle articolazioni.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, condivise le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, e ritenne provato che aveva lavorato dal 1969 al 1972 come manovale e, dal 1974 CP_1 al 2014, come operaio specializzato, utilizzando strumenti vibranti che sovraccaricavano biomeccanicamente le spalle e la colonna vertebrale.
Il CTU reputò, in particolare, sussistente un quadro anamnestico strumentale suggestivo di una condizione, nel ricorrente, di ipertono vascolare alle mani compatibile con una angioneurosi indotta da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, tendinopatia delle
2 spalle bilaterale, epicondilite bilaterale, spondiloartrosi lombare con discopatie multilivello associata a sofferenza radicolare L/5 e S/1 bilaterale di tipo cronico. Queste patologie furono considerate di natura professionale e tali da determinare, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, un danno biologico pari rispettivamente al 6%, al 6%, al 4% e al 8%, con danno complessivo pari al 23%.
Con specifico riferimento al nesso causale tra le patologie accertate e l'attività di lavoro svolta dal ricorrente, il CTU osservò come l'attività lavorativa in questione prevedesse l'esposizione a molteplici rischi, quali vibrazioni al sistema mano-braccio (durante l'utilizzo di strumenti ad asse vibrante), sovraccarico biomeccanico alle spalle (a causa di movimenti ripetuti e del mantenimento prolungato di posture incongrue), sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale e posture incongrue della stessa (durante la movimentazione manuale dei carichi in assenza di ausili efficaci e durante le lavorazioni svolte in atteggiamenti della colonna innaturali e disagevoli).
In presenza della descritta esposizione al rischio e in assenza di fattori estranei all'attività lavorativa autonomamente sufficienti a produrre le infermità, quindi, il CTU concluse nel senso che fosse chiara la correlazione tra lo stato patologico riscontrato in e CP_1
l'attività lavorativa dallo stesso svolta, malgrado la sua età rendesse verosimile che le patologie riscontrate trovassero una concausa nella fisiologica involuzione dei tessuti (fermo restando che la maggior parte dei disturbi lamentati e oggettivati dagli esami strumentali avevano confermato l'evoluzione in peggio del suo stato di salute).
Il Giudice di prime cure disattese l'obiezione, affermata dal CTP dell' , secondo la CP_2 quale la tendinopatia delle spalle e l'epicondilite non sarebbero state regolarmente denunciate dal ricorrente, ed evidenziò come il medico certificatore, nel certificato allegato alla domanda amministrativa del 10 ottobre 2019, aveva espressamente dato atto del fatto che il ricorrente lamentava, per effetto dell'esposizione a vibrazioni, “parestesie arti superiori, spalla dolorosa bilaterale, algie ai gomiti”, sintomi cioè compresi tra quelli propri delle patologie in discussione, di talché doveva trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale “in tema di malattia professionale, l'assicurato che agisca per ottenere i benefici previdenziali può limitarsi a manifestare la propria sintomatologia, o i fatti morbosi CP_2 accertati, e addurre i possibili agenti patogeni cui il lavoro lo ha esposto, senza essere tenuto
a una specifica indicazione del "nomen" della patologia derivata, che ben può essere definita attraverso le attività peritali e decisionali del processo” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17684).
Conclusivamente, la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1142 del 12.12.2022 dichiarò il ricorrente affetto da angioneurosi, tendinopatia delle spalle bilaterale, epicondilite bilaterale e
3 spondiloartrosi lombare, tutte di natura professionale, determinanti, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, un danno biologico pari rispettivamente al
6%, al 6%, al 4% e al 8% (con danno complessivo pari al 23%), e riconobbe il suo diritto al relativo indennizzo in rendita, condannando, per l'effetto, l' al pagamento in favore del CP_2 medesimo delle somme dovute (nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione) e al rimborso in suo favore delle spese del giudizio (liquidate in complessivi euro 4.973,13, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari).
Avverso tale decisione l' ha proposto tempestivo appello, cui ha resistito, come di CP_2 seguito meglio riferito, . CP_1
All'udienza del 26.11.2025 la causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita in totale riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda proposta da con il favore delle CP_1 spese dei due gradi di giudizio”;
Nell'interesse dell'appellato: “la Ecc.ma Corte, contrariis reiectis:
1) Respinga l'interposto appello.
2) Condanni l' al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre spese generali e CP_2 accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori anticipatari.
3) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il reddito imponibile dell'appellato, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore ad € 29.807,66, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso di reiezione, si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a suo carico”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'avanzata impugnazione, l'appellante ha censurato che il Tribunale di Cagliari non avesse tenuto conto del decorso del periodo massimo tabellare di indennizzabilità, né del fatto che tutte le malattie analizzate erano a genesi multifattoriale.
Quanto al primo profilo, il proposto gravame ha osservato come, considerato che la cessazione delle attività asseritamente rischiose era da farsi risalire al 2014 e che il D.M. 9 aprile 2008 (e ss. modifiche) avesse fissato il termine di un anno per la malattia di raynaud secondaria, e il termine di due anni per la discopatia lombare e per la tendinopatia di spalla e gomito, il nesso di causalità non avrebbe potuto essere affermato in modo rigidamente deterministico, sulla base del solo riscontro della presenza di un fattore di rischio nel luogo di
4 lavoro, ma avrebbe dovuto essere invece ricostruito, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., secondo il criterio della causalità necessaria, verificando quindi la probabilità logica dell'impiego della legge scientifica al singolo evento in base al c.d. giudizio controfattuale.
Ancora, secondo la prospettazione dell'appellante il consulente tecnico d'ufficio avrebbe dovuto essere guidato dalla considerazione che la diagnosi era stata posta, per quanto riguarda la malattia di raynaud, a 6 anni dalla cessazione dell'esposizione a rischio (con domanda di
MP addirittura antecedente alla diagnosi strumentale della patologia), e, per quanto riguarda le altre due malattie, a 5 anni dall'esposizione al rischio, con conseguente elisione del nesso eziologico.
Nel criticare l'erroneità delle conclusioni del CTU, l' ha quindi osservato come, in CP_2 caso di genesi multifattoriale della patologia, la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è comunque pur sempre indispensabile che si tratti di
“probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.
Stando alla ricostruzione esposta dall'atto di impugnazione, il CTU ha, di converso, imputato all'attività lavorativa l'origine delle patologie perché non ha individuato un fattore ad essa estraneo che fosse di per sé sufficiente a produrre l'infermità: invece, “poiché si tratta di affezioni clinicamente indistinguibili rispetto alle forme degenerative età-relate, l'assenza di manifestazioni cliniche entro il periodo lavorativo/immediatamente successivo alla quiescenza lavorativa e la diagnosi formulata a distanza di anni dalla cessazione del rischio devono far propendere – con verosimile certezza - per un'eziopatogenesi extra-lavorativa”
(pag. 2 del ricorso in appello).
Con memoria di costituzione in data 07.03.2025, ha sostenuto di avere CP_1 correttamente dimostrato come le contratte malattie fossero state causate, con un elevato grado di probabilità, dal prolungato svolgimento della descritta attività lavorativa – segnatamente dal tipo di macchinari e strumenti utilizzati, il cui uso si è protratto per oltre 40 anni – e come il CTU avesse escluso che le stesse potessero essere state determinate (se non in parte) dal fisiologico processo di invecchiamento dei tessuti o da alternative cause esterne idonee a cagionarle in modo autonomo.
Conseguentemente, l'onere della prova a carico del lavoratore in materia di malattie non tabellate e di malattie multifattoriali era stato assolto – anche mediante la produzione di
5 documentazione medica degli anni 2005, 2012 e 2014, allorquando l'appellato stava ancora prestando la sua attività – con piena dimostrazione della sussistenza di fattori dotati di rilevanza causale, anche soltanto di natura concorsuale, nella genesi delle riscontrate patologie.
*
Ad avviso della Corte, l'appello non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
È noto come, secondo la giurisprudenza di legittimità, il nesso di causalità relativo all'origine professionale delle malattie ad eziologia multifattoriale non può essere oggetto di mere presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita, piuttosto, di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia medesima), ferma restando, in ogni caso, la natura
“qualificata” di tale probabilità, da verificarsi infatti attraverso ulteriori elementi – come, a titolo esemplificativo, i dati epidemiologici – idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (sul punto, vedasi recentemente Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 9805 del 14/04/2025, Rv. 674753 – 01; in senso conforme anche Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n.
27574 del 18/09/2024).
La prova, gravante sul lavoratore, della riconducibilità a causa di lavoro delle patologie deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 8773 del 10/04/2018, Rv. 648724 -
01).
La tesi perorata nell'atto di gravame è, in primo luogo, che il tempo trascorso fra la cessazione dell'esposizione a rischio e la diagnosi della malattia di raynaud (6 anni) e delle altre patologie (5 anni) debba indurre a escludere il collegamento eziologico, così come evidenziato in data 22.04.2022 dalla CTP dott.ssa nelle osservazioni effettuate Persona_1 alla bozza della relazione del CTU.
Rileva il Collegio che diversamente da quanto argomentato dalla CTP dell' – la CP_2 quale ha affermato che “l'elemento che non consente di accogliere in tutela le patologie denunciate è il superamento (abbondante!) del periodo massimo di indennizzabilità”, e che
“Si ritiene dunque che quanto denunciato, in virtù della decorrenza dei termini, non possa in alcun modo ricondotto all'attività lavorativa svolta” (vedasi la CTU del dott. p. Persona_2
14) – il superamento del termine temporale di indennizzabilità previsto dalle tabelle produce non già l'effetto di escludere la sussistenza del nesso causale, ma comporta semplicemente
6 l'applicazione dello standard probatorio, sopra descritto, della probabilità qualificata, alla luce del quale dovrà essere, di seguito, verificato l'assolvimento dell'onere della prova da parte di La prima censura del ricorso in appello non appare, dunque, CP_1 condivisibile.
In secondo luogo, l' ha sostenuto che, stante la genesi multifattoriale delle infermità, CP_2 la causalità necessiterebbe – contrariamente a quanto ritenuto dal CTU, il quale l'avrebbe riconosciuta poiché non aveva individuato un fattore estraneo all'attività lavorativa che fosse di per sé sufficiente a produrle – di una concreta e specifica dimostrazione, assente nel caso in esame, di talché, trattandosi “di affezioni clinicamente indistinguibili rispetto alle forme degenerative età-relate, l'assenza di manifestazioni cliniche entro il periodo lavorativo/immediatamente successivo alla quiescenza lavorativa e la diagnosi formulata a distanza di anni dalla cessazione del rischio devono far propendere – con verosimile certezza
- per un'eziopatogenesi extra-lavorativa” (ricorso in appello, p. 2).
Non è, tuttavia, affatto condivisibile la tesi, su cui si fonda la seconda parte dell'atto di impugnazione, secondo cui le patologie riscontrate in fossero indistinguibili CP_1 rispetto alle forme degenerative correlate all'invecchiamento, atteso che, su questo aspetto, il
CTU aveva espressamente chiarito come le stesse “non possono essere correlabili ai fisiologici processi di invecchiamento dei tessuti, se non in parte” (relazione del CTU, p. 10).
Benché il CTU abbia riconosciuto come fosse verosimile, stante l'età anagrafica del periziato (70 anni), che le accertate patologie fossero in parte concausate dalla fisiologica involuzione dei tessuti (relazione del CTU, p. 10), la possibilità che queste siano originate unicamente dall'invecchiamento è stata negata dall'esperto, e, a ben vedere, non è stata espressamente asserita nemmeno dal CTP dell' nelle osservazioni del 22.04.2022, CP_2 sicché la censura in esame mossa dall'appello appare apodittica e infondata.
Una volta chiarito che le infermità di non sono state cagionate in modo CP_1 esclusivo dall'avanzamento dell'età, occorre verificare se la loro origine professionale sia stata specificamente dimostrata in termini di probabilità qualificata, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che conferisce diretta applicazione, nella materia delle malattie professionali (e degli infortuni sul lavoro), al principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., in forza del quale per far sorgere la tutela in favore del lavoratore è sufficiente che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia eziologica esclusiva o prevalente (Cass. Civ.,
Sez. Lav., sentenza n. 2523 del 23.10.2019, p. 6).
Ebbene, dal raccolto compendio istruttorio – e segnatamente dalle prove testimoniali – è
7 emerso come abbia svolto attività lavorative che richiedevano, da un lato, CP_1
l'utilizzo di strumenti ad asse vibrante e, dall'altro, il sovraccarico biomeccanico delle spalle
(derivante dalla costante reiterazione di movimenti mentre erano assunte posture incongrue, come il tenere la schiena piegata) e della colonna vertebrale (discendente dalla movimentazione manuale di pesanti carichi, del peso compreso fra i 35 e i 40 kg. secondo il teste e financo sino a 70 kg. secondo il teste ). Tes_1 Tes_2
Le descritte mansioni, inoltre, impegnavano il lavoratore su base quotidiana e per numerose ore di ciascun giorno, di talché è stata esclusa la natura sporadica od occasionale delle medesime, così come la loro scarsa incidenza nell'economia complessiva dei compiti da lui svolti.
Ancora, si tratta di attività che, per come dimostrate nel giudizio e valutate dal CTU, presentano carattere usurante e sono capaci di concorrere a cagionare le patologie contratte dall'odierno appellato, specie in ragione della loro estesissima protrazione temporale, essendo state realizzate, con sostanziale continuità, per oltre quaranta anni (dal 1969 al 1972 e dal
1974 al 2014).
L'assenza di alternativi o concorrenti fattori causali extralavorativi – diversi dal fisiologico invecchiamento dei tessuti, comunque inidoneo, come già riferito, ad assumere autonomo carattere assorbente – contribuisce a dimostrare come, con elevata e qualificata probabilità, la derivazione delle menzionate infermità sia eziologicamente da ricondurre, se non in modo esclusivo, quantomeno in via concorrente, alle mansioni lavorative concretamente svolte da
CP_1
Né a una diversa conclusione può condurre, di per sé solo, il fatto che fosse decorso un lasso temporale di 5-6 anni fra la denuncia delle infermità e la fine dello svolgimento del lavoro.
La decisione del Giudice di prime cure risulta, pertanto, corretta e condivisibile, e le censure alla stessa mosse dall'appello non meritano accoglimento.
In conclusione, il proposto gravame, stante l'infondatezza delle argomentazioni avanzate, deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio, reputa il Collegio che debba trovare applicazione il generale principio della soccombenza, con conseguente condanna di parte appellante al pagamento dei costi della presente fase del giudizio, quantificati come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come successivamente modificato dal D.M. n.
147/2022) per lo scaglione di valore compreso fra i 26.000,01 euro e i 52.000,00 euro, con esclusione della fase istruttoria, in quanto assente, e con applicazione dei valori minimi in
8 ragione dell'assenza di ulteriori adempimenti e della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto dall' in confronto di avverso la sentenza CP_2 CP_1 del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del lavoro, n. 1142/2022 del 12.12.2022, che, per l'effetto, conferma;
2. condanna l' al pagamento in favore di delle spese processuali della CP_2 CP_1 presente fase, che liquida in euro 3.473,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115 del 30.05.2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 24.12.2012.
Così deciso in Cagliari il 29.11.2025.
L'estensore…… ……………… ……………………………….La Presidente dott. Francesco Parodo………………… ………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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