Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 21494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21494 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21494/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05328/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5328 del 2025, proposto da CE GR, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via UC Giordano, 15;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 8167/2023, depositata e resa pubblica il 25.09.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 18925/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 03.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 22.04.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. UC FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente, avendo prestato servizio in qualità di docente non di ruolo del Ministero dell’istruzione e del merito, con la proposizione del ricorso in esame ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 8167/2023, pubblicata in data 25 settembre 2023 e notificata al Ministero in data 3 ottobre 2024, nonché passata in giudicato come da attestazione prodotta in atti, con la quale è stato statuito quanto segue: “ i ricorrenti hanno domandato il riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, così per ciascuno precisati: […] c) GR CE per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, […] L’Amministrazione convenuta dovrà, conseguentemente, essere condannata ad attribuire ai docenti ricorrenti la Carta elettronica del docente per gli anni di riferimento, nella misura di € 500 annui, pari a quella riconosciuta ai docenti di ruolo […]
Poiché il ricorrente GR ha sottoscritto il primo contratto di lavoro a tempo determinato, per l’anno scolastico 2016/2017, con decorrenza dal 12/09/2016, alla data del 30/11/2016 egli era certamente facoltizzato a chiedere l’erogazione del beneficio per l’anno scolastico in corso, 2016/2017, sicché è iniziato a decorrere il termine di prescrizione del suo diritto [...]
Il beneficio in esame deve, conseguentemente, riconoscersi entro il limite della prescrizione quinquennale, nel caso in esame interrotto, in mancanza di atti anteriori, con la notificazione dell’atto introduttivo, perfezionata il 15/06/2023, con la conseguenza che le somme esigibili al 30/11/2016 per l’anno scolastico 2016/2017 e al 12/09/2017 per l’anno scolastico 2017/2018 sono estinte per intervenuto decorso del termine di prescrizione, in data antecedente al primo atto interruttivo. L’Amministrazione convenuta dovrà, conseguentemente, essere condannata a corrispondere al ricorrente GR l’importo a lui spettante a titolo di Carta elettronica del docente solo per gli anni successivi, sicché per gli anni 2018/2019 e 2019/2020, in misura pari ai docenti di ruolo ”.
1.2. La parte ricorrente ha rappresentato che il Ministero dell’istruzione e del merito non ha provveduto ad eseguire la statuizione di condanna ad essa relativa contenuta nella suddetta sentenza n. 8167/2023.
1.3. Il Ministero dell’istruzione e del merito non si è costituito in giudizio.
1.4. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di favorevole considerazione atteso che il Ministero dell’istruzione e del merito, sulla scorta di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, anche documentalmente, non risulta aver dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 8167/2023, passata in giudicato.
3. Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione ministeriale intimata nelle forme prescritte dalla legge, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’articolo 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’articolo 44, comma 3, del d.-l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 113, comma 2, c.p.a.
3.1. Il Ministero dell’istruzione e del merito non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa della parte ricorrente, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. civili, sent. n. 13533 del 30 ottobre 2001), deve trovare accoglimento.
3.2. Dalla sentenza del giudice ordinario di cui in questa sede si lamenta la mancata ottemperanza, infatti, si ricava il diritto della parte ricorrente all’erogazione dei buoni di spesa per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale del docente per un valore pari a quello indicato in detta sentenza e i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
3.3. L’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito integra gli estremi della inottemperanza (cfr., di recente, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5072 del 22 maggio 2023) e, dunque, la domanda di tutela proposta dalla parte ricorrente merita di essere accolta.
3.4. Giova, infatti, evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ Il giudizio di ottemperanza, infatti, ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento – apertamente o velatamente – omissivo, incombendo l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi ad essa e consistendo il contenuto di tale obbligo nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice (Corte Cost., 8 settembre 1995, n. 419). L’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste, appunto, nella verifica della corretta attuazione del giudicato (art. 34, co. 1, lett. e, art. 112, co. 1, c.p.a.; v. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 aprile 2012, n. 2) e, quindi, nella verifica se il soggetto obbligato ad eseguire la sentenza vi abbia o meno dato puntuale esecuzione (Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; sez. IV, 15 novembre 2010, n. 8053), essendo l’amministrazione, in via generale, sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non potendo per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica (ad es., difficoltà economiche e finanziarie), sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma al più una limitata discrezionalità per ciò che concerne il quomodo (Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2002, n. 2439) ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 658 del 9 febbraio 2015).
3.5. Nel caso di specie, la puntuale verifica da parte del Collegio dell’esatto e integrale adempimento dell’amministrazione ministeriale resistente all’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale recato dalla sentenza ottemperanda ha dato esito negativo, stante l’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito nei termini sopra indicati e della quale il Collegio non dubita, atteso che la parte ricorrente ha provveduto a notificare correttamente la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 8167/2023, passata in giudicato.
4. Per le suesposte ragioni, quindi, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla richiamata sentenza del Tribunale di Roma nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione della presente sentenza ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa, ove anteriormente perfezionata.
4.1. Il Collegio, inoltre, in accoglimento della richiesta avanzata dalla parte ricorrente, ritiene di stabilire che, alla scadenza del predetto termine di 60 (sessanta) giorni, in caso di perdurante inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito si insedi il Commissario ad acta individuato, sin da ora, nel Direttore generale del Ministero dell’istruzione e del merito preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza diritto al compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 8167/2023, passata in giudicato, nel termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla scadenza del primo termine di 60 (sessanta) giorni concesso all’amministrazione ministeriale per eseguire il dictum giudiziale da ottemperare, previa specifica richiesta da parte del ricorrente e salvo preliminare verifica dell’adempimento da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, ancorché successivo al termine assegnato da questo giudice.
4.2. Il Collegio, invece, non ritiene sussistenti le condizioni per l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lett. e) , c.p.a.
Nel caso di specie, infatti, il lasso di tempo non eccessivamente lungo intercorso dal passaggio in giudicato della ottemperanda sentenza rispetto alla proposizione della presente azione giudiziale con la quale è stata accertata l’inerzia dell’amministrazione ministeriale nei termini dianzi indicati, renderebbe, ad avviso del Collegio, l’invocata concessione di una penalità di mora manifestamente sproporzionata, ponendosi in contrasto con il limite della manifesta iniquità previsto dal predetto articolo 114 c.p.a.
5. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico del Ministero dell’istruzione e del merito e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri attinenti alle procedure esecutive mobiliari (cfr., Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4029/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 8167/2023, passata in giudicato, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa, ove anteriormente perfezionata;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero dell’istruzione e del merito preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza diritto al compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza n. 8167/2023 resa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, nel termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla eventuale infruttuosa scadenza del primo termine di 60 (sessanta) giorni concesso all’amministrazione ministeriale per ottemperare alla predetta sentenza, previa richiesta del ricorrente e salvo preliminare verifica dell’adempimento da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, ancorché successivo al termine all’uopo assegnato.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del patrono di parte ricorrente così come risultante dalla procura alle liti versata in atti, in quanto dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EN TA, Presidente
UC FA, Primo Referendario, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC FA | EN TA |
IL SEGRETARIO