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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/11/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1430/2024 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Romina Magnani del foro di Forlì-Cesena ( ) e domicilio eletto presso lo Email_1 Studio legale del difensore in Cesena, Piazza Almerici n.4
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 Sede di Rimini, in persona del
[...] Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Massimo DI GILIO, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì n. 1/D.
CONVENUTO
Oggetto: postumi infortunio
Conclusioni delle parti:
A) Il procuratore della parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo
B) I procuratori delle parti resistenti: si riportano alle rispettive memorie di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso conveniva in giudizio l' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo l'accertamento di postumi invalidanti biologici permanenti relativi ad una malattia professionale (lesione tendinosica parziale del tendine sovraspinoso e della spalla sinistra) non riconosciuta ed indennizzata dall' . CP_1
Con memoria si costituiva in giudizio l' , riportandosi agli accertamenti CP_1 medici eseguiti in via amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante produzione di documenti , deposizioni testimoniali e CTU medico-legale la causa veniva discussa e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, veniva decisa.
All'esito della istruttoria svolta la domanda è risultata fondata e va accolta.
In particolare nell'atto introduttivo l'anamnesi lavorativa della ricorrente è descritta nei seguenti termini “ …1. La ricorrente è coltivatrice diretta- coadiuvante iscritta dall'anno 1969 (doc.1 estratto previdenziale ) , CP_2 CP_2 attualmente collocata in quiescenza e pensione dall'anno 2016 e coadiuvante di impresa agricola…Già riconosciuta portatrice di pregresse patologie professionali con attribuzione pregressa di 11% di invalidità da postumi permanenti, la ricorrente 14/07/2020 presentava domanda di riconoscimento di malattia professionale per “ per lesione tendinosica parziale del tendine sovraspinoso e della spalla sinistra. Tale domanda era basata su referto ecografico del 25.07.2018. (doc.3 domanda) …Con provvedimento del 30.09.2020, la domanda veniva però rigettata da per esclusione dell' CP_1
“esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/a esposto e la malattia professionale tabellata denunciata manifestatasi oltre il periodo massimo di indennizzabilità”. Avverso a tale giudizio in data 24.05.2022 era presentata opposizione . A seguito di riunione collegiale medica svoltesi in data 24.10.2023 e 12.12.2023 (interlocutorie) e 14.03.2024 la pratica si concludeva con parere discorde ed in data 19.03.2024 era emesso provvedimento di diniego del riconoscimento…Nel caso che ci occupa la ricorrente è sempre stata coadiuvante coltivatore diretto dell'azienda agricola dedicata alla Pt_2 coltivazione di olivi, vigneti e ortaggi con una estensione del terreno di 13 ettari circa di cui la metà destinata alla coltivazione di barbabietola . La tipologia di coltivazione della barbabietola, prevede che la raccolta dell'ortaggio avvenga interamente manualmente, nel periodo di settembre ed ottobre con un tempo di circa due mesi di raccolta. La viene peraltro lavorata a mano e una volta Pt_3 raccolta, caricata manualmente sul carro raccolta. Normalmente il mazzo pesa circa 4/5Kg. Nell'estate a Maggio, avviene la preparazione del terreno sia relativamente agli ortaggi che agli ulivi . Relativamente agli olivi, la raccolta delle olive avviene manualmente, e una volta raccolte, la olive vengono collocate in bins ( contenitori) che vengono caricati sui carri e trasportati al frantoio . Parimenti manualmente avviene la potatura delle piante con forbici e con motoseghe elettriche per ognuno degli alberi di ulivo. La stessa avviene due volte l'anno, la prima in primavera (impiegando i mesi di marzo e maggio) e la seconda in estate (agosto). La raccolta delle olive avviene con utilizzo di frollino e rastrelli. Segue stoccaggio del prodotto nei bins di plastica (che prevede sollevamento di secchi pieni di olive oltre il bordo dei contenitori, alto circa 120- 150 cm). Tutte le attività sopra descritte avvengono con l'utilizzo di forza al di sopra delle spalle e con posture incongrue a carico delle spalle. Del pari l'attività di coltivazione dei vigneti prevede la legatura e la potatura (marzo e aprile), la cimatura (luglio-agosto), la vendemmia (settembre-ottobre) con cura delle piante che è attività che prosegue ininterrotta durante tutto l'anno…”.
Il teste , vicino di casa della ricorrente che andava ad Testimone_1 aiutarla nell'espletamento delle attività lavorative , in aula ha integralmente confermato le circostanze di cui al ricorso relative alle modalità con le quali la ricorrente espletava le suddette attività lavorative.
sentito sulle circostanze di cui al ricorso : “ …1) “Vero che Testimone_1 fino al 31.12.2020 gestiva una azienda agricola : Sì . ADR: Sono Parte_1 a conoscenza del fatto perché io nel tempo libero la andavo ad aiutare . Io andavo un paio di giorni al mese ad aiutare quando la ricorrente aveva bisogno . 2) “Vero che l'azienda agricola di aveva una estensione di circa Parte_1 13 ettari di cui la metà destinati a coltivazione di barbabietola, e la residua parte suddivisa tra oliveti e vigneti” : Confermo la circostanza . 3) “Vero che Pt_1 ha coltivato fino al 31.12.2020” : Confermo la circostanza . 4) “Vero che
[...] la procedeva alla raccolta della barbabietola a mano nel periodo Parte_1 di settembre ed ottobre” : Confermo la circostanza . 5) “vero che la raccolta della dura circa due mesi per otto ore circa al giorno” : Confermo la Parte_4 circostanza . Dura anche di più di otto ore . 6) “Vero che dopo la Parte_1 raccolta, caricava le barbabietole a mano sul carro, in mazzi del peso di circa 4/5 Kg” : Confermo la circostanza . 7) “ Vero che nel mese di maggio la ricorrente preparava il terreno di tutti gli ettari dell'azienda , pulendolo a mano” : Pt_5 Confermo la circostanza . 8) “Vero che la ricorrente fino al 2020 ha raccolto le olive” : Confermo la circostanza . 9) “Vero che la raccolta delle olive veniva effettuata dalla ricorrente manualmente” : Confermo la circostanza . 10) “Vero che la ricorrente personalmente una volta raccolte le olive le poneva dentro bins che vengono caricati sui carri e trasportati al frantoio” : Confermo la circostanza
. 11) “Vero che la ricorrente personalmente provvedeva alla potatura delle piante con forbici e con motoseghe elettriche per ognuno degli alberi di ulivo” : Confermo la circostanza . 12) “Vero che la potatura veniva effettuata dalla ricorrente due volte l'anno, la prima in primavera da marzo a maggio e la seconda in estate : Confermo la circostanza . 13) “Vero che la ricorrente faceva personalmente la raccolta delle olive utilizzando un “frollino” elettrico per agitare i rami e consentire la caduta delle olive e con l'utilizzo di rastrelli per scuotere i rami dal basso verso l'alto tenendo le apparecchiature sollevate con l'uso delle braccia” : Confermo la circostanza . 14) “Vero che la ricorrente dopo averle raccolte e messe nei bins trasportava secchi pieni di olive oltre il bordo dei contenitori, fino ai carri e di li al frantoio” : Confermo la circostanza . 15) “Vero che ai Vigneti la Sig.ra personalmente effettuava la legatura delle viti, la Pt_1 potatura a marzo e aprile e la cimatura a luglio-agosto, terminando con la vendemmia a settembre-ottobre” : Confermo la circostanza . 16) Vero che l'azienda della ha cessato ogni attività a dicembre 2020” : Confermo la Pt_1 circostanza . ADR: C'era uno scambio di manodopera , anche io sono un coltivatore . Sono andato diversi anni ad aiutare la ricorrente . Io ho visto la ricorrente svolgere tutte le mansioni indicate nei capitoli …” .
Sotto altro profilo la CTU medico-legale espletata , non sottoposta a specifiche censure , in seguito alla visita e sulla base di approfondito esame dei documenti in atti , ha poi accertato che è affetta da una patologia (lesione Parte_1 tendinosica parziale del tendine sovraspinoso e della spalla sinistra) con una componente tecnopatica del danno riconducibile eziologicamente al lavoro svolto nella misura del 3% (tre per cento) in riferimento alle tabelle proposte dal D. Lvo 38/2000, danno biologico permanente quest'ultimo che riunificato con il quadro invalidante derivante dalle patologie in precedenza già riconosciute nella misura dell'11% è valutabile complessivamente nella misura del 14% (quattordici per cento) del totale.
Il perito ha efficacemente contrastato le osservazioni critiche del CTP dell' con le seguenti argomentazioni : “ …Valutate le osservazioni, tenuto CP_1 conto che trattasi di lesione del in lavoratrice manuale – attività CP_3 bimanuale in agricoltura nella conduzione di uliveto, vigneto, raccolta manuale di barbabietole ) svolta per oltre 40 anni -, peraltro in soggetto nel quale era già stata riconosciuta dall' di origine professionale la lesione del tendine del CP_1 sovraspinoso della spalla dx, si ritiene che la patologia denunciata, sia compatibile con la prospettata genesi professionale, conseguente a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, movimentazione manuale dei carichi svolta in modo abituale e sistematico, e che abbia determinato un DBP del 3%, che sommato alle preesistenze dell'11%, comporti un DBP complessivo del 14% dalla presentazione della domanda…” .
Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
L' va, pertanto, condannato al pagamento del relativo indennizzo in CP_1 capitale corrispondente alla misura del grado accertato pari al 14% con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese di lite cedono la soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 09\12\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' , in persona del legale CP_1 rappresentante:
1) Accertato che è affetta da una patologia (lesione tendinosica Parte_1 parziale del tendine sovraspinoso e della spalla sinistra) contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalla stessa derivano postumi permanenti, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente del relativo indennizzo CP_1 in capitale corrispondente alla misura del grado accertato pari al 3% ( tre per cento ) in riferimento alle tabelle proposte dal D. Lvo 38/2000 , danno biologico permanente quest'ultimo che riunificato con il quadro invalidante derivante dalle patologie in precedenza già riconosciute nella misura dell'11% è valutabile complessivamente nella misura del 14% (quattordici per cento) con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre a rimborso delle spese generali e ad IVA, CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3) Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di CTU. CP_1
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 06\11\2025.
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'