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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/12/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 2324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Elisabetta BIANCO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1883/2025 RG. promossa da
, codice fiscale nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/08/1987, rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICA FALCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente contro
, codice fiscale nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv.to CALAUDIA FOSCHELLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: divorzio (cessazione effetti civili).
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI “1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IA in data
30/07/2010 tra la IG.ra ed il IG. , con l'Ordine all'Ufficiale Parte_1 CP_1 CP_1
di Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni di Legge;
2. affidare ad entrambi i genitori i minori e , con collocazione degli stessi Per_1 Persona_2
presso l'abitazione della madre in IA, Frazione Valmadonna, via Valle Quarta n. 6, ove manterranno la residenza;
3. disporre che il padre tenga con sé il figlio a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio Per_2
alle 18,30 fino al lunedì mattina alle ore 7,00, quando la madre lo andrà a prelevare presso la casa paterna e lo accompagnerà a scuola, oltre al giovedì di ogni settimana quando il padre lo andrà a prendere presso l'abitazione della madre o della nonna materna alle ore 19,00, fino al venerdì mattina, quando il padre lo riporterà a casa della madre alle 6,45 e quest'ultima lo accompagnerà a scuola;
4. disporre che i genitori tengano presso di loro la figlia a fine settimana alternati da Per_1
venerdì pomeriggio quando rientrerà dal Collegio che la stessa frequenta a RoIGnano Monferrato fino al lunedì mattina;
nei fine settimana di pertinenza paterna, la madre andrà a prelevare la figlia presso la casa paterna alle ore 7,00 del lunedì mattina e la accompagnerà in Collegio. Durante i periodi in cui la ragazza non frequenterà il Collegio, la stessa resterà con ciascun genitore per una settimana consecutiva ed alternata;
5. disporre che entrambi i minori trascorrano con ciascun genitore 15 giorni consecutivi e non, durante le vacanze estive, nonché una settimana durante le vacanze natalizie ed ogni altra festività civile o religiosa o comunque scolastica e/o ponte scolastico alternativamente con ciascun genitore;
6. disporre l'obbligo per il IG. di versare l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo CP_1
al mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi Per_2
annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT. Sempre a titolo di contributo al mantenimento del minore, le parti concordano che l'assegno unico per i figli venga percepito Pt_ integralmente dalla IG.ra ;
7. disporre che ciascun genitore sostenga in misura pari alla metà tutte le spese di vitto, alloggio, abbigliamento, cura, retta scolastica, nonché ogni altra spesa di natura scolastica e relativa agli effetti personali, necessari alla figlia nei periodi in cui frequenterà il Collegio di RoIGnano Per_1
Monferrato, nonché di tutte le altre spese straordinarie necessarie alla stessa, così come meglio individuate, specificate ed elencate all'art. 11 del Protocollo 20/07/2016 in vigore presso il Tribunale di IA;
8. disporre che ciascun genitore sostenga in misura pari alla metà tutte le spese straordinarie necessarie al figlio così come meglio individuate, specificate ed elencate all'art. 11 del Per_2
Protocollo 20/07/2016 in vigore presso il Tribunale di IA, ad eccezione delle spese relative alla baby sitter che rimarranno a carico del genitore che avrà presso di sé e che quindi dovrà Per_2
pagarla direttamente ed in via esclusiva, nonché di tutte le spese mediche, che le parti convengono Pt_ essere ricomprese nell'assegno di invalidità di cui beneficia il minore e che la IG.ra potrà gestire autonomamente, nell'esclusivo interesse del figlio minore e senza obbligo di richiedere autorizzazione al IG. , con rendiconto a fine anno, su richiesta dello stesso;
CP_1
9. a titolo di definizione di ogni questione economica e patrimoniale, disporre che la quota di 1/2 di spettanza del IG. dell'immobile già casa coniugale sito in IA, Frazione CP_1
Valmadonna, via Valle Quarta n. 6, censito al Catasto Fabbricati del Comune di IA al Foglio
4, part. 440, cat. A/4, classe 3, consistenza 6,5 vani, rendita catastale € 268,56, attualmente cointestato tra le parti per la quota di ½ ciascuno, venga trasferita interamente ed esclusivamente Pt_ alla IG.ra , con tutti gli arredi ed i beni mobili ivi già presenti. Il trasferimento
Pt_ avverrà subordinatamente all'accollo liberatorio alla IG. del mutuo ipotecario gravante sull'immobile medesimo, con ciò liberando completamente il IG. ed i garanti da ogni CP_1
obbligo contrattuale con l'Istituto di Credito, Banca CR Asti. L'atto notarile di cessione della quota di Pt_ cui sopra del IG. alla IG.ra dovrà essere stipulato presso Notaio scelto dalla IG.ra CP_1
Pt_
entro e non oltre 60 giorni dal passaggio in giudicato della Sentenza di divorzio. Le spese di trasferimento immobiliare e tutte quelle tecniche ad esso collegate (ad es. APE ecc.) saranno Pt_ integralmente a carico della IG.ra . Le rate del mutuo continueranno ad essere a carico per intero Pt_ della SI. , anche per le mensilità prima dell'accollo, così come ogni onere e spesa relativa all'immobile, ordinaria e straordinaria, anche prima dell'accollo. L'accordo patrimoniale a beneficio Pt_ dei figli e della IG.ra , qui contenuto, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
10. spese di lite integralmente compensate.
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo il 30/10/2024, la ricorrente conveniva in Parte_1
giudizio il coniuge , esponendo di aver contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
IA il 09/04/1982, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. n. 56, parte II, serie A, anno 2010.
Dalla loro unione sono nati due figli minori: il 23/11/2009 e il 16/07/2012; Per_1 Per_2
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi.
Con Decreto omologazione n. cronol. 1739/2022 del 23/02/2022, RG 3759/2021, il Tribunale di
IA omologava la separazione personale dei coniugi.
A fondamento della domanda, rappresentava che era trascorso il termine per la pronuncia del divorzio senza esservi stata riconciliazione e che ricorrono le condizioni previste dalla legge per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Nelle more si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava quanto affermato dalla IG.ra Pt_1
in ricorso.
Sin dalla prima udienza le parti davano atto della possibilità di trovare un accordo condiviso su alcune condizioni.
All'udienza del 20 novembre 2025 le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate telematicamente.
Il Giudice DeIGnato tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da entrambe le parti merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970.
In particolare, il Tribunale di IA con decreto omologazione n. cronol. 1739/2022 del
23/02/2022, RG 3759/2021, il Tribunale di IA omologava la separazione personale dei coniugi
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra e . Parte_1 Controparte_1
Con riferimento alle condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli osserva il
Tribunale che le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti appaiono coerenti con la situazione reddituale e patrimoniale dei genitori e rispettose del principio della bigenitorialità.
Le spese del giudizio devono essere compensate fra le parti in considerazione dell'avvenuta presentazione di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , codice fiscale Parte_1
nata a [...] il [...], e , codice fiscale C.F._1 Controparte_1
nato in [...] il [...] in [...] il [...], trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 56, parte II, serie A, anno 2010.
Ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile di IA di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 56, parte II, serie A, anno 2010).
Dispone
2. l'affidamento ad entrambi i genitori i minori e , con collocazione degli Per_1 Persona_2
stessi presso l'abitazione della madre in IA, Frazione Valmadonna, via Valle Quarta n. 6, ove manterranno la residenza;
3. che il padre tenga con sé il figlio a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio alle 18,30 Per_2
fino al lunedì mattina alle ore 7,00, quando la madre lo andrà a prelevare presso la casa paterna e lo accompagnerà a scuola, oltre al giovedì di ogni settimana quando il padre lo andrà a prendere presso l'abitazione della madre o della nonna materna alle ore 19,00, fino al venerdì mattina, quando il padre lo riporterà a casa della madre alle 6,45 e quest'ultima lo accompagnerà a scuola;
4. che i genitori tengano presso di loro la figlia a fine settimana alternati da venerdì Per_1
pomeriggio quando rientrerà dal Collegio che la stessa frequenta a RoIGnano Monferrato fino al lunedì mattina;
nei fine settimana di pertinenza paterna, la madre andrà a prelevare la figlia presso la casa paterna alle ore 7,00 del lunedì mattina e la accompagnerà in Collegio. Durante i periodi in cui la ragazza non frequenterà il Collegio, la stessa resterà con ciascun genitore per una settimana consecutiva ed alternata;
5. che entrambi i minori trascorrano con ciascun genitore 15 giorni consecutivi e non, durante le vacanze estive, nonché una settimana durante le vacanze natalizie ed ogni altra festività civile o religiosa o comunque scolastica e/o ponte scolastico alternativamente con ciascun genitore;
6. nei confronti del IG. l'obbligo di versare l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di CP_1
contributo al mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese, somma da Per_2
rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT. Prende atto che le parti concordano che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente Pt_ dalla IG.ra ;
dispone che ciascun genitore sostenga in misura pari alla metà tutte le spese di vitto, alloggio, abbigliamento, cura, retta scolastica, nonché ogni altra spesa di natura scolastica e relativa agli effetti personali, necessari alla figlia nei periodi in cui frequenterà il Collegio di RoIGnano Monferrato, Per_1
nonché di tutte le altre spese straordinarie necessarie alla stessa, così come meglio individuate, specificate ed elencate all'art. 11 del Protocollo 20/07/2016 in vigore presso il Tribunale di
IA;
8. che ciascun genitore sostenga in misura pari alla metà tutte le spese straordinarie necessarie al figlio così come meglio individuate, specificate ed elencate all'art. 11 del Protocollo Per_2
20/07/2016 in vigore presso il Tribunale di IA, ad eccezione delle spese relative alla baby sitter che rimarranno a carico del genitore che avrà presso di sé e che quindi dovrà pagarla Per_2
direttamente ed in via esclusiva, nonché di tutte le spese mediche, che le parti convengono essere Pt_ ricomprese nell'assegno di invalidità di cui beneficia il minore e che la IG.ra potrà gestire autonomamente, nell'esclusivo interesse del figlio minore e senza obbligo di richiedere autorizzazione al IG. , con rendiconto a fine anno, su richiesta dello stesso;
CP_1
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
9. a titolo di definizione di ogni questione economica e patrimoniale, disporre che la quota di 1/2 di spettanza del IG. dell'immobile già casa coniugale sito in IA, Frazione CP_1
Valmadonna, via Valle Quarta n. 6, censito al Catasto Fabbricati del Comune di IA al Foglio
4, part. 440, cat. A/4, classe 3, consistenza 6,5 vani, rendita catastale € 268,56, attualmente cointestato tra le parti per la quota di ½ ciascuno, venga trasferita interamente ed esclusivamente Pt_ alla IG.ra , con tutti gli arredi ed i beni mobili ivi già presenti. Il trasferimento avverrà Pt_ subordinatamente all'accollo liberatorio alla IG. del mutuo ipotecario gravante sull'immobile medesimo, con ciò liberando completamente il IG. ed i garanti da ogni obbligo CP_1
contrattuale con l'Istituto di Credito, Banca CR Asti. L'atto notarile di cessione della quota di cui sopra Pt_ Pt_ del IG. alla IG.ra dovrà essere stipulato presso Notaio scelto dalla IG.ra entro e CP_1
non oltre 60 giorni dal passaggio in giudicato della Sentenza di divorzio. Le spese di trasferimento immobiliare e tutte quelle tecniche ad esso collegate (ad es. APE ecc.) saranno integralmente a carico
Pt_ Pt_ della IG.ra . Le rate del mutuo continueranno ad essere a carico per intero della SI. , anche per le mensilità prima dell'accollo, così come ogni onere e spesa relativa all'immobile, ordinaria e Pt_ straordinaria, anche prima dell'accollo. L'accordo patrimoniale a beneficio dei figli e della IG.ra , qui contenuto, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
Compensa fra le parti le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in IA, lì 2 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Elisabetta BIANCO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1883/2025 RG. promossa da
, codice fiscale nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/08/1987, rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICA FALCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente contro
, codice fiscale nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv.to CALAUDIA FOSCHELLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: divorzio (cessazione effetti civili).
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI “1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IA in data
30/07/2010 tra la IG.ra ed il IG. , con l'Ordine all'Ufficiale Parte_1 CP_1 CP_1
di Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni di Legge;
2. affidare ad entrambi i genitori i minori e , con collocazione degli stessi Per_1 Persona_2
presso l'abitazione della madre in IA, Frazione Valmadonna, via Valle Quarta n. 6, ove manterranno la residenza;
3. disporre che il padre tenga con sé il figlio a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio Per_2
alle 18,30 fino al lunedì mattina alle ore 7,00, quando la madre lo andrà a prelevare presso la casa paterna e lo accompagnerà a scuola, oltre al giovedì di ogni settimana quando il padre lo andrà a prendere presso l'abitazione della madre o della nonna materna alle ore 19,00, fino al venerdì mattina, quando il padre lo riporterà a casa della madre alle 6,45 e quest'ultima lo accompagnerà a scuola;
4. disporre che i genitori tengano presso di loro la figlia a fine settimana alternati da Per_1
venerdì pomeriggio quando rientrerà dal Collegio che la stessa frequenta a RoIGnano Monferrato fino al lunedì mattina;
nei fine settimana di pertinenza paterna, la madre andrà a prelevare la figlia presso la casa paterna alle ore 7,00 del lunedì mattina e la accompagnerà in Collegio. Durante i periodi in cui la ragazza non frequenterà il Collegio, la stessa resterà con ciascun genitore per una settimana consecutiva ed alternata;
5. disporre che entrambi i minori trascorrano con ciascun genitore 15 giorni consecutivi e non, durante le vacanze estive, nonché una settimana durante le vacanze natalizie ed ogni altra festività civile o religiosa o comunque scolastica e/o ponte scolastico alternativamente con ciascun genitore;
6. disporre l'obbligo per il IG. di versare l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo CP_1
al mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi Per_2
annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT. Sempre a titolo di contributo al mantenimento del minore, le parti concordano che l'assegno unico per i figli venga percepito Pt_ integralmente dalla IG.ra ;
7. disporre che ciascun genitore sostenga in misura pari alla metà tutte le spese di vitto, alloggio, abbigliamento, cura, retta scolastica, nonché ogni altra spesa di natura scolastica e relativa agli effetti personali, necessari alla figlia nei periodi in cui frequenterà il Collegio di RoIGnano Per_1
Monferrato, nonché di tutte le altre spese straordinarie necessarie alla stessa, così come meglio individuate, specificate ed elencate all'art. 11 del Protocollo 20/07/2016 in vigore presso il Tribunale di IA;
8. disporre che ciascun genitore sostenga in misura pari alla metà tutte le spese straordinarie necessarie al figlio così come meglio individuate, specificate ed elencate all'art. 11 del Per_2
Protocollo 20/07/2016 in vigore presso il Tribunale di IA, ad eccezione delle spese relative alla baby sitter che rimarranno a carico del genitore che avrà presso di sé e che quindi dovrà Per_2
pagarla direttamente ed in via esclusiva, nonché di tutte le spese mediche, che le parti convengono Pt_ essere ricomprese nell'assegno di invalidità di cui beneficia il minore e che la IG.ra potrà gestire autonomamente, nell'esclusivo interesse del figlio minore e senza obbligo di richiedere autorizzazione al IG. , con rendiconto a fine anno, su richiesta dello stesso;
CP_1
9. a titolo di definizione di ogni questione economica e patrimoniale, disporre che la quota di 1/2 di spettanza del IG. dell'immobile già casa coniugale sito in IA, Frazione CP_1
Valmadonna, via Valle Quarta n. 6, censito al Catasto Fabbricati del Comune di IA al Foglio
4, part. 440, cat. A/4, classe 3, consistenza 6,5 vani, rendita catastale € 268,56, attualmente cointestato tra le parti per la quota di ½ ciascuno, venga trasferita interamente ed esclusivamente Pt_ alla IG.ra , con tutti gli arredi ed i beni mobili ivi già presenti. Il trasferimento
Pt_ avverrà subordinatamente all'accollo liberatorio alla IG. del mutuo ipotecario gravante sull'immobile medesimo, con ciò liberando completamente il IG. ed i garanti da ogni CP_1
obbligo contrattuale con l'Istituto di Credito, Banca CR Asti. L'atto notarile di cessione della quota di Pt_ cui sopra del IG. alla IG.ra dovrà essere stipulato presso Notaio scelto dalla IG.ra CP_1
Pt_
entro e non oltre 60 giorni dal passaggio in giudicato della Sentenza di divorzio. Le spese di trasferimento immobiliare e tutte quelle tecniche ad esso collegate (ad es. APE ecc.) saranno Pt_ integralmente a carico della IG.ra . Le rate del mutuo continueranno ad essere a carico per intero Pt_ della SI. , anche per le mensilità prima dell'accollo, così come ogni onere e spesa relativa all'immobile, ordinaria e straordinaria, anche prima dell'accollo. L'accordo patrimoniale a beneficio Pt_ dei figli e della IG.ra , qui contenuto, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
10. spese di lite integralmente compensate.
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo il 30/10/2024, la ricorrente conveniva in Parte_1
giudizio il coniuge , esponendo di aver contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
IA il 09/04/1982, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. n. 56, parte II, serie A, anno 2010.
Dalla loro unione sono nati due figli minori: il 23/11/2009 e il 16/07/2012; Per_1 Per_2
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi.
Con Decreto omologazione n. cronol. 1739/2022 del 23/02/2022, RG 3759/2021, il Tribunale di
IA omologava la separazione personale dei coniugi.
A fondamento della domanda, rappresentava che era trascorso il termine per la pronuncia del divorzio senza esservi stata riconciliazione e che ricorrono le condizioni previste dalla legge per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Nelle more si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava quanto affermato dalla IG.ra Pt_1
in ricorso.
Sin dalla prima udienza le parti davano atto della possibilità di trovare un accordo condiviso su alcune condizioni.
All'udienza del 20 novembre 2025 le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate telematicamente.
Il Giudice DeIGnato tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da entrambe le parti merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970.
In particolare, il Tribunale di IA con decreto omologazione n. cronol. 1739/2022 del
23/02/2022, RG 3759/2021, il Tribunale di IA omologava la separazione personale dei coniugi
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra e . Parte_1 Controparte_1
Con riferimento alle condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli osserva il
Tribunale che le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti appaiono coerenti con la situazione reddituale e patrimoniale dei genitori e rispettose del principio della bigenitorialità.
Le spese del giudizio devono essere compensate fra le parti in considerazione dell'avvenuta presentazione di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , codice fiscale Parte_1
nata a [...] il [...], e , codice fiscale C.F._1 Controparte_1
nato in [...] il [...] in [...] il [...], trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 56, parte II, serie A, anno 2010.
Ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile di IA di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 56, parte II, serie A, anno 2010).
Dispone
2. l'affidamento ad entrambi i genitori i minori e , con collocazione degli Per_1 Persona_2
stessi presso l'abitazione della madre in IA, Frazione Valmadonna, via Valle Quarta n. 6, ove manterranno la residenza;
3. che il padre tenga con sé il figlio a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio alle 18,30 Per_2
fino al lunedì mattina alle ore 7,00, quando la madre lo andrà a prelevare presso la casa paterna e lo accompagnerà a scuola, oltre al giovedì di ogni settimana quando il padre lo andrà a prendere presso l'abitazione della madre o della nonna materna alle ore 19,00, fino al venerdì mattina, quando il padre lo riporterà a casa della madre alle 6,45 e quest'ultima lo accompagnerà a scuola;
4. che i genitori tengano presso di loro la figlia a fine settimana alternati da venerdì Per_1
pomeriggio quando rientrerà dal Collegio che la stessa frequenta a RoIGnano Monferrato fino al lunedì mattina;
nei fine settimana di pertinenza paterna, la madre andrà a prelevare la figlia presso la casa paterna alle ore 7,00 del lunedì mattina e la accompagnerà in Collegio. Durante i periodi in cui la ragazza non frequenterà il Collegio, la stessa resterà con ciascun genitore per una settimana consecutiva ed alternata;
5. che entrambi i minori trascorrano con ciascun genitore 15 giorni consecutivi e non, durante le vacanze estive, nonché una settimana durante le vacanze natalizie ed ogni altra festività civile o religiosa o comunque scolastica e/o ponte scolastico alternativamente con ciascun genitore;
6. nei confronti del IG. l'obbligo di versare l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di CP_1
contributo al mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese, somma da Per_2
rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT. Prende atto che le parti concordano che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente Pt_ dalla IG.ra ;
dispone che ciascun genitore sostenga in misura pari alla metà tutte le spese di vitto, alloggio, abbigliamento, cura, retta scolastica, nonché ogni altra spesa di natura scolastica e relativa agli effetti personali, necessari alla figlia nei periodi in cui frequenterà il Collegio di RoIGnano Monferrato, Per_1
nonché di tutte le altre spese straordinarie necessarie alla stessa, così come meglio individuate, specificate ed elencate all'art. 11 del Protocollo 20/07/2016 in vigore presso il Tribunale di
IA;
8. che ciascun genitore sostenga in misura pari alla metà tutte le spese straordinarie necessarie al figlio così come meglio individuate, specificate ed elencate all'art. 11 del Protocollo Per_2
20/07/2016 in vigore presso il Tribunale di IA, ad eccezione delle spese relative alla baby sitter che rimarranno a carico del genitore che avrà presso di sé e che quindi dovrà pagarla Per_2
direttamente ed in via esclusiva, nonché di tutte le spese mediche, che le parti convengono essere Pt_ ricomprese nell'assegno di invalidità di cui beneficia il minore e che la IG.ra potrà gestire autonomamente, nell'esclusivo interesse del figlio minore e senza obbligo di richiedere autorizzazione al IG. , con rendiconto a fine anno, su richiesta dello stesso;
CP_1
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
9. a titolo di definizione di ogni questione economica e patrimoniale, disporre che la quota di 1/2 di spettanza del IG. dell'immobile già casa coniugale sito in IA, Frazione CP_1
Valmadonna, via Valle Quarta n. 6, censito al Catasto Fabbricati del Comune di IA al Foglio
4, part. 440, cat. A/4, classe 3, consistenza 6,5 vani, rendita catastale € 268,56, attualmente cointestato tra le parti per la quota di ½ ciascuno, venga trasferita interamente ed esclusivamente Pt_ alla IG.ra , con tutti gli arredi ed i beni mobili ivi già presenti. Il trasferimento avverrà Pt_ subordinatamente all'accollo liberatorio alla IG. del mutuo ipotecario gravante sull'immobile medesimo, con ciò liberando completamente il IG. ed i garanti da ogni obbligo CP_1
contrattuale con l'Istituto di Credito, Banca CR Asti. L'atto notarile di cessione della quota di cui sopra Pt_ Pt_ del IG. alla IG.ra dovrà essere stipulato presso Notaio scelto dalla IG.ra entro e CP_1
non oltre 60 giorni dal passaggio in giudicato della Sentenza di divorzio. Le spese di trasferimento immobiliare e tutte quelle tecniche ad esso collegate (ad es. APE ecc.) saranno integralmente a carico
Pt_ Pt_ della IG.ra . Le rate del mutuo continueranno ad essere a carico per intero della SI. , anche per le mensilità prima dell'accollo, così come ogni onere e spesa relativa all'immobile, ordinaria e Pt_ straordinaria, anche prima dell'accollo. L'accordo patrimoniale a beneficio dei figli e della IG.ra , qui contenuto, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
Compensa fra le parti le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in IA, lì 2 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI