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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/11/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Olimpia Abet - Giudice –
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 402 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria giurisdizione
2025, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Manzoni, 4P (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al C.F._1 ricorso, dall'avv. Magda Mellea presso il quale è elettivamente domiciliata;
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2
VE SI (C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al C.F._2 ricorso, dall'avv. Domenico Lioi presso il quale è elettivamente domiciliato;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06 marzo 2025 i signori e , Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio in VE SI (CZ) il 02 ottobre 2010 (trascritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 4 parte 2, serie A - anno 2010) e che da tale unione sono nate due figlie, (06/07/2011) e (17/02/2017), rappresentavano Per_1 Per_2 la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A. La casa coniugale, di proprietà del sig. , sentite anche le figlie, rimane Parte_2 assegnata alla sig.ra che la abiterà insieme alle figlie e Parte_1 Per_1 Per_3
, fino al raggiungimento della maggiore età da parte di entrambe le figlie,
[...] successivamente la sig.ra lascerà la detta abitazione e qualora le figlie decideranno di Pt_1 coabitare insieme alla IG.ra , in altro immobile, il IG. Parte_1 Parte_2 contribuirà nella misura del 50% del canone di locazione, il quale importo, sin d'ora, viene commisurato ai prezzi di locazioni praticati nel comune di VE SI (CZ) per categoria simile. In mancanza di ciò la sig.ra potrà procedere ad esecuzione forzata per Parte_1 il recupero del canone di locazione;
B. L'affido delle figlie è condiviso, ma con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'attuale abitazione sita nel Comune di VE SI (CZ), alla via Alessandro
Manzoni n.
4. In conseguenza, la sig.ra provvederà, obbligandosi in tal senso, a procedere Parte_1 alla voltura, a suo nome, delle utenze di acqua, luce e gas, nelle 24 ore successive al rilascio, da parte del sig. , della casa coniugale. Parte_2
In ipotesi di mancato e spontaneo adempimento a tale atto, vi provvederà, con il consenso della sig.ra , che si intende dato con la firma apposta al presente accordo, il sig. Parte_1
Per_
. , infine, cura dello stesso di denunciare al comune il cambio di Parte_2 residenza ai fini della Tari.
C. Non formano oggetto di assegnazione, le porzioni immobiliari in comproprietà al IG.
, a ciò ostando il consenso del condividente;
Parte_2
D. Resta inteso sin d'ora che la casa coniugale non dovrà essere frequentata da altri uomini, quali futuri compagni della sig.ra , pena la restituzione dell'immobile al Parte_1 legittimo proprietario;
E. In ipotesi di cambio di residenza e/o domicilio della sig.ra , detta casa tornerà Parte_1 nella disponibilità del sig. . Parte_2
F. Resta pattuito che l'assegnataria non potrà alienare alcun elemento del mobilio che compone la casa coniugale e, ove dovesse procedere a qualsiasi modifica all'immobile, deve essere previamente autorizzata dal proprietario, , il quale è libero di Parte_2 darne l'autorizzazione;
G. Gli interventi di manutenzione ordinaria sulla casa coniugale restano a carico dell'assegnataria, senza diritto ad alcun rimborso;
H. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenuto conto delle Per_ capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti il figlio.
I. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori decideranno separatamente, ciascuno in relazione al periodo in cui tratterrà il minore presso di sé.
J.
Considerato che
le figlie resteranno nel domicilio della madre, sarà cura di quest'ultima evitare che, soprattutto di mattina, le predette restino in casa da sole e sarà sempre cura della madre di accompagnarle a scuola, salvo impegni di lavoro di quest'ultima previa collaborazione con il padre e, anche in questo caso, fatti salvi gli impegni contrattualmente assunti e dimostrabili del signor con il suo datore di lavoro;
Parte_2
K. 1l sig. avrà diritto di visita sulle figlie, compatibilmente con le Parte_2 esigenze lavorative del predetto, così come di seguito concordato:
▪ terrà con sé le figlie, martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 20.00, inoltre, a week end alternati, dal venerdì, all'uscita di scuola, sino alle ore 20.00 di domenica, nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 31 maggio;
mentre, dal 1° giugno al 14 settembre, sino alle ore 22:30; secondo gli accordi che di volta in volta interverranno con la sig.ra . Parte_1
Resta inteso che quanto pattuito, nonché ulteriori periodi di visita, potranno comunque essere concordati tra i genitori e potranno essere modificati tenuto conto delle esigenze e della diversa volontà delle figlie, ai quali i genitori saranno tenuti, comunque, a dare osservanza;
L.I genitori si impegnano, anche in ragione delle rispettive esigenze lavorative, a mantenere un atteggiamento di reciproca collaborazione affinché il rapporto genitore/figli venga favorito il più possibile. Sicché, qualora gli impegni lavorativi del sig. Parte_2 impediranno la visita in uno dei giorni stabiliti, sarà obbligo delle parti concordare l'esercizio del diritto in parola in un giorno diverso da quelli indicati nel presente verbale.
M. Per quanto riguarda le vacanze estive il padre terrà con sé le minori 15 giorni nel mese di giugno e 15 giorni nel mese di settembre;
N. Per quanto riguarda le festività natalizie, per sette giorni consecutivi, ad anni alterni, ricomprendenti il giorno di Natale (dal 24 al 29 dicembre) o quello di Capodanno (dal 30 al 3 gennaio);
O. Per quanto riguarda le festività Pasquali, il giorno di Pasqua in alternanza con il Lunedi dell'Angelo, ad anni alterni, salvo che le parti stabiliscano di trascorrere ad anni alterni con le figlie l'intero periodo delle vacanze di Pasqua;
P. Il IG. , in ragione della sua capacità contributiva e ritenuto che sarà Parte_2 costretto a rinvenire un nuovo alloggio, compreso di mobilio, si obbliga a versare a titolo di assegno di mantenimento per le figlie minori, la somma mensile pari ad euro 500,00 (€ 250,00 per figlia) da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente previamente concordate.
Q. Nessuno dei due coniugi verserà all'altro alcuna somma di denaro a titolo di mantenimento, dal momento che entrambi lavorano e si dichiarano economicamente indipendenti;
R. Ognuno delle parti resterà titolare dell'assegno unico, erogato dallo Stato, a favore delle figlie minori;
S. L'autovettura Opel Corsa Tg. EL692NH di proprietà del sig. resta in Parte_2 proprietà allo stesso, così come l'autovettura Ford Fiesta Tg. CA745NZ di proprietà della sig.ra resta intestata alla stessa;
Parte_1
T. Le parti provvederanno ad estinguere il conto corrente n. 001044379533 e un libretto n.
000035090446, entrambi cointestate ed entrambi accesi presso;
CP_1
U. Entrambi le parti sono tenute a comunicarsi i cambi di residenza, e ciò al fine di potere esercitare il diritto di vista sulle figlie minori;
V. Alla firma delle condizioni, e in richiamo al punto A) che precede, il sig. Parte_2
, di comune accordo con la sig.ra , lascerà la casa coniugale.
[...] Parte_1
W. In caso di mancato rispetto di quanto pattuito, la sig.ra rientrerà con le Parte_1 proprie figlie nella disponibilità dell'immobile
IL PIANO GENITORIALE PER LA PROLE
In ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 473 bis. n. 12 u.c. e 473 bis. n. 50 c.p.c., è allegato il piano genitoriale destinato a disciplinare gli impegni e le attività quotidiane del figlio, relativo al suo percorso educativo”.
Il Piano Genitoriale, richiamato dai ricorrenti ed allegato al ricorso, prevede:
“ Parte_3
ai sensi dell'art. 473 bis .12 c.p.c., ultimo comma
[...]
Madre:
- Parte_1 - Disoccupata
Padre:
- Parte_2
- Operaio
NI e/o parenti che collaborano per la gestione dei figli, chi e per quali incombenti:
NI AT e ON TE
Figli:
nata a [...] il [...] Persona_5
nata a [...] il [...] Persona_3
Scuola frequentata
: Scuola Secondaria di primo Grado Istituto comprensivo Statale di Persona_5
NI - SI CH - NI - Plesso di VE SI
CA : Scuola Primaria Istituto comprensivo Statale di NI - SI Per_2
CH - NI - Plesso di VE SI
Orari scolastici: 8:00 - 13:00 / 08:00. 16:00
Altri impegni settimanali ricorrenti:
- Corsi ludici
- Catechismo: sabato
- Altro
Chi si occupa di accompagnare i figli a scuola:
Parte_1
Chi si occupa di accompagnare i figli alle attività extra-scolastiche:
Parte_1 Parte_2 Figli preadolescenti/adolescenti:
uscite serali concesse: no di base: Persona_6 CP_2
Eventuali patologie dei figli che meritano particolare attenzione (diabete infantile, celiachia, allergie respiratorie o alimentari, altro):
nessuna malattia particolare
PIANO GENITORIALE
per la gestione dei figli minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori:
Routine settimanale:
La casa familiare viene assegnata a:
o madre sita in VE SI via Alessandro Manzoni n.4
presso cui vengono collocati le figlie minori E Persona_5 Per_3
[...]
Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue:
- Durante l'anno scolastico: MARTEDI E GIOVEDI DALLE 14:00 ALLE ORE 20:00 con il papà
- Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): MARTEDI E GIOVEDI DALLE 14:00 ALLE ORE 22:00 con il papà
Week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alle ore 20:00 della domenica con il papà
- Rispetto alla frequenza scolastica:
si occuperà di portare/andare a prendere i figli minori madre (salvo impegni di lavoro previa collaborazione con il padre) Il sottoscritto genitore in caso di propria assenza/impedimento ritiene di delegare per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi:
- NI
- Fratelli/sorelle/altri parenti
In caso di assenza/impedimento dell'altro genitore ritiene che possa essere delegato in sua sostituzione per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi:
- NI
- Fratelli/sorelle/altri parenti
Vacanze estive e festività:
Due/tre settimane consecutive/non consecutive con ciascun genitore da comunicarsi previa collaborazione fra le parti;
Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali:
Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania): dal 24 al 29 dicembre ad anni alterni
Dal 30 dicembre al 3 gennaio ad anni alterni
Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività): il giorno di pasqua in alternanza con
Lunedi dell'angelo
Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: previa collaborazione con il padre
Il papa terra con sé le bimbe quindici giorni nel mese di giugno
E quindici giorni nel mese di settembre”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n. 4 parte 2, serie A - reg. Atti Matrimonio del Comune di VE SI
[...]
(CZ) - anno 2010);
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VE SI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 19.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo