Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 17/12/2025, n. 22851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22851 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22851/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11457/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11457 del 2025, proposto da ME LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Gioacchino Panzera, Antonio Di Sotto, Annamaria Sardellitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NI NF, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dei provvedimenti di rigetto all'istanza di accesso, assunti rispettivamente il 25/7/2025 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ed il 31/7/2025 dal Comando Legione Carabinieri Lazio, confermati integralmente l' 11/9/2025 ed il 18/9/2025;
- e per l’accertamento del conseguente diritto del ricorrente all'accesso agli atti, con l'obbligo dell'Amministrazione resistente, ex art. 116 comma 4 cpa, di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dall'istante il 5/7/2025, reiterata il 27/7/2025 ed il 13/8/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Legione Carabinieri Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. LU AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 16/01/2025, il Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri LL ME, effettivo presso il Comando Generale - Ufficio Infrastrutture - 2° Sezione Dottrina e Gestione con sede in Roma, ha presentato istanza di trasferimento definitivo per il Comando Provinciale di Frosinone nell'ambito della “Pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per l'anno 2025” di cui alla circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 944001-1/T90-1/Stud. del 16/01/2025.
L’Allegato B alla circolare indicava i posti disponibili per il trasferimento e, per quanto qui d’interesse, prevedeva per la Legione Lazio posti per i gradi di Ispettori (a cui appartiene il ricorrente), Sovrintendenti e Appuntati, distinguendo tra i diversi Comandi provinciali; l’allegato C, invece, individuava i diversi step della procedura e prevedeva che l’Amministrazione a partire dal 16/04/2025 avrebbe dovuto elaborare le diverse graduatorie, specificando che “ Per ogni regione amministrativa si provvederà a stilare una graduatoria per ciascun ruolo” e, inoltre, che, entro il 06/05/2025, si sarebbe dovuto procedere alla pubblicazione delle graduatorie comunicando l’esito agli interessati con provvedimento collettivo da notificare ad ogni militare presente in graduatoria (trasferito o non); da ultimo, era stabilito che sempre entro il 06/05/2025 l’Amministrazione dovesse comunicare al personale non inserito in graduatoria i motivi che ne avevano determinato l’esclusione.
In data 06/05/2025, in ossequio alla tempistica indicata, l’Amministrazione ha proceduto alla determinazione delle graduatorie distinte per ruoli e per Regioni amministrative, indicando per ogni militare presente in graduatoria, oltre che la Regione di destinazione, anche il Comando di destinazione; per quanto interessa la posizione del ricorrente, è stata formata la graduatoria riferita al ruolo Ispettori della Regione Amministrativa Lazio, nell'ambito della quale il ricorrente si è collocato al 116° posto sui 102 disponibili, risultando pertanto lo stesso “NON TRASFERITO”.
In data 12/05/2025, il ricorrente inviava una comunicazione all’Amministrazione con cui lamentava la mancata notifica formale del provvedimento collettivo (id est, la graduatoria) ovvero del provvedimento di esclusione; a tale istanza, l’Amministrazione forniva riscontro, in data 17/05/2025, provvedendo a notificare la graduatoria riferita al ricorrente.
Successivamente, l’Amministrazione, in data 16/06/2025, a seguito delle richieste di revoca al trasferimento presentate da alcuni militari utilmente collocatisi in graduatoria, ha deciso, non esercitando la facoltà di cui al punto n. 29 della circolare (il quale prevede testualmente che “ l’Amministrazione si riserva di predisporre un’unica manovra di ripescaggio a copertura dei posti disponibili e “canalizzati” rimasti eventualmente vacanti in forza delle revoche dei partecipanti, nonché di considerare il bacino dei militari rimasti esclusi dalla citata manovra per ripianare le carenze organiche dei reparti di difficile alimentazione”) di non procedere alla manovra del c.d. "ripescaggio", bensì di ripianare le vacanze organiche nel ruolo Appuntati/Carabinieri dei Comandi Provinciali di Genova, Napoli, Foggia, Barletta-Andria-Trani, Brindisi nonché le Scuole Allievi di Reggio Calabria e Firenze attingendo dal bacino dei militari cd. "sottoriga"; l’Amministrazione provvedeva ad informare il personale interessato di tale circostanza.
Quindi, in data 05/07/2025, il ricorrente presentava una prima istanza di accesso documentale con cui, lamentando il mancato ripescaggio e il mancato scorrimento della graduatoria, chiedeva copia “della graduatoria effettiva relativa al Comando Provinciale di Frosinone all’atto dell’assegnazione delle sedi alla luce di eventuali rinunce preventive e/o successive alla predetta fase con espressa indicazione del numero degli eventuali militari rinuncianti preventivamente o successivamente, nonché tutta la documentazione inerente la Determinazione dell’Ufficio Personale del Comando Legione Carabinieri Lazio referente il personale in ingresso nel predetto Comando Provinciale Carabinieri, il tutto riferito alla procedura “Pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per l’anno 2025””; a tale istanza l’Amministrazione forniva riscontro in data 25/07/2025 deducendo che: i) non poteva essere accolta l’istanza di accesso documentale riferita alla graduatoria relativa al Comando Provinciale di Frosinone, dal momento che gli unici documenti esistenti consistono nelle graduatorie riferite alla diverse Regioni amministrative; ii) in ogni caso, a titolo collaborativo, al ricorrente veniva comunicato che il ripescaggio era stato fatto solamente per alcuni Comandi Provinciali e comunque per il solo ruolo degli Appuntati e che nel Comando Provinciale di Frosinone per quanto riguarda il ruolo degli Ispettori erano pervenute n. 5 istanze di revoca.
Non soddisfatto della risposta ricevuta, il ricorrente, in data 28/07/2025, insisteva per prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti in possesso dell’Amministrazione, denegati con il riscontro alla prima istanza; tale istanza veniva riscontrata in data 31/07/2025 e in tale sede l’Amministrazione ribadiva le ragioni del diniego già precedentemente esposte, adducendo altresì che il ricorrente, non essendo collocato in posizione utile in graduatoria, non poteva vantare un interesse concreto e attuale alla conoscenza dei documenti richiesti.
Da ultimo, il ricorrente in data 13/08/2025 presentava una terza istanza con la quale, dopo aver lamentato nuovamente la mancata attivazione della fase di ripescaggio, ha insistito per ottenere copia dei documenti richiesti, sottolineando la sussistenza dell’interesse sotteso alla richiesta di accesso documentale; a tale istanza veniva fornito riscontro dall’Amministrazione con comunicazioni del 11/09/2025 e del 18/09/2025 con cui venivano nuovamente conformati i dinieghi precedentemente adottati.
2. Con ricorso presentato ai sensi dell’art. 116 c.p.a. il ricorrente ha impugnato gli atti di diniego alle sue istanze di accesso, chiedendo l’accertamento del suo diritto all’ostensione della documentazione richiesta.
In tale sede, oltre a formulare la domanda di accesso documentale, il ricorrente ha contestato: i) la assenza di trasparenza in ordine alla fase di ripescaggio, che, in tesi, avrebbe potuto consentirgli di ottenere il trasferimento, essendo stato collocato al 15° posto su 13 disponibili, a fronte di rinunce poi dichiaratamente intervenute; ii) l’asserita violazione della tempistica procedimentale stabilita nell'allegato "C" della circolare, la quale gli avrebbe impedito di valutare la regolarità delle decisioni assunte in sede concorsuale; iii) la presunta contraddittorietà dei provvedimenti di diniego gravati, nei quali, pur affermandosi che le uniche graduatorie sono quelle già pubblicate online e riferite alle Regioni, si dà atto che n. 5 ispettori hanno revocato la domanda di trasferimento per il Comando provinciale di Frosinone, elemento questo idoneo ad incidere direttamente sulla posizione del ricorrente; iv) la violazione dei principi di trasparenza e buon andamento e la erronea esclusione dell’interesse a ricorrere, sebbene la conoscenza delle revoche e della conseguente manovra di ripescaggio avrebbe potuto determinare un diverso esito della posizione del ricorrente.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e ha depositato documentazione, tra cui una relazione tecnica predisposta dal Comando Legione Carabinieri Lazio con cui viene chiesto il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 10/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
6. Il Collegio osserva, infatti, che la documentazione richiesta da parte ricorrente consiste sostanzialmente nella graduatoria asseritamente formatasi con riguardo alla procedura per cui il ricorrente ha presentato domanda, ovverosia quella relativa al ruolo “Ispettori” per il Comando Provinciale di Frosinone; dalla documentazione agli atti, infatti, risulta che per tale comando erano previsti 13 posti e che il ricorrente non è riuscito ad ottenere l’agognato trasferimento a titolo definitivo.
Invero, il ricorrente con la prima istanza di accesso agli atti del 05/07/2025, non ritenendo soddisfacente la conoscenza della graduatoria riferita alla Regione Lazio, ha domandato testualmente “di prendere visione ed estrarre copia ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 ss della L. 241/90 (Art. 6 D.P.R. 184/2006) della graduatoria effettiva relativa al Comando Provinciale di Frosinone all’atto dell’assegnazione delle sedi alla luce di eventuali rinunce preventive e/o successive alla predetta fase con espressa indicazione del numero degli eventuali militari rinuncianti preventivamente o successivamente”.
Senonché, come più volte fatto presente dall’Amministrazione al ricorrente e come risulta dalla documentazione agli atti, il documento richiesto non esiste, non essendo mai stato formato dall’Amministrazione; l’allegato C alla circolare, infatti, prevedeva espressamente che “Per ogni regione amministrativa si provvederà a stilare una graduatoria per ciascun ruolo” , non essendo invece prevista la formazione di una graduatoria riferita ad ogni Comando Provinciale e, inoltre, della graduatoria in questione (ove il ricorrente si è collocato al 116° posto sui 102 disponibili, risultando pertanto “NON TRASFERITO”) il militare risulta essere a conoscenza e, in ogni caso, la stessa è depositata agli di causa.
Con particolare riferimento, pertanto, alla domanda di accesso agli atti, il Collegio non può che richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale in materia ai sensi del quale “ Per effetto del combinato disposto dell'art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241 del 1990 e dell'art. 22, comma 4, della medesima legge, l'oggetto dell'accesso ai documenti amministrativi si compendia nel "diritto" a ricevere una copia di un atto già formato e, quindi esistente e comunque detenuto, nel momento in cui viene posta la richiesta di accesso documentale, dall'Amministrazione destinataria di tale richiesta, senza che quest'ultima (ovvero i suoi uffici) sia tenuta a reperire i documenti presso altre Amministrazioni o soggetti ovvero sia tenuta a svolgere complicate attività istruttorie distinte dal mero recupero nel proprio archivio del documento e dall'attività di riproduzione (ovvero rendendolo disponibile alla visione, laddove lo preferisse l'accedente). L'assunzione di responsabilità da parte dell'Amministrazione circa l'irreperibilità ovvero l'inesistenza del documento fatto oggetto della richiesta ostensiva, di per sé non contestabile dal Giudice Amministrativo, esorbitando tale attività (e il presupposto scrutinio) dai poteri giudiziali ad esso attribuiti, esaurisce l'interesse giudiziale della parte interessata all'accesso che ha proposto domanda dinanzi al Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 116 c.p.a., determinando la sopravvenuta cessazione di tale interesse” (cfr. TAR Lazio, Sez. III, 7 aprile 2022, n. 4045) o, ancora, “ L'istanza di accesso documentale deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati ed informazioni generiche relative ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l'effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa. L'istanza di accesso deve, infatti, riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; l'onere della prova anche dell'esistenza dei documenti, rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio, non potendo imporsi all'Amministrazione la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti” (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 2 dicembre 2024, n. 21562)
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente non solo non fornisce alcun elemento dal quale si possa desumere l’esistenza del documento richiesto e la sua detenzione da parte dell’Amministrazione intimata, ma, al contrario, dall’analisi della documentazione agli atti, l’esistenza del documento richiesto è esclusa poiché, come visto, era la stessa circolare a prevedere che le graduatorie distinte per ruolo dovessero essere formate avendo riguardo alle Regioni e non ai singoli Comandi Provinciali.
Né risulta che esistano ulteriori documenti formati e detenuti dall’Amministrazione che quest’ultima si sia negata di ostendere all’istante, il quale neanche in questo caso fornisce al Collegio elementi di fatto dai quali sia possibile desumere la loro effettiva esistenza e la volontà dell’Amministrazione di non consegnarli.
Per le esposte ragioni, la domanda di accesso documentale deve pertanto essere respinta perché infondata.
7. Pur essendo il thema decidendum della presente controversia esaurito posto che in questa sede il Collegio deve occuparsi solamente dell’accertamento del diritto di accesso, il Collegio per completezza rileva che il ricorrente ha ricevuto tutte le informazioni richieste in sede di riscontro alle istanze di accesso agli atti, non essendoci stata, pertanto, alcuna reticenza od opacità da parte dell’Amministrazione.
E, infatti, deve essere rilevato che:
- l’Amministrazione non doveva notificare al ricorrente alcun provvedimento personale, dal momento che la circolare prevedeva tale adempimento solamente per i candidati esclusi e non inclusi in graduatoria, mentre, come detto, il ricorrente è stato inserito in graduatoria, sebbene in posizione non utile ad ottenere il trasferimento;
- non v’è stata alcuna opacità nella fase di ripescaggio dal momento che il punto n. 29 della circolare attribuiva all’Amministrazione la facoltà – ma non l’obbligo – di procedere, successivamente alla formazione delle graduatorie e alla presentazione delle istanze di revoca da parte dei militari utilmente inseriti in graduatoria, alla fase del ripescaggio;
- per ciò che riguarda la posizione del ricorrente, l’Amministrazione gli ha più volte fatto presente che il ripescaggio era stato fatto solamente per alcuni Comandi Provinciali e comunque per il solo ruolo degli Appuntati e che nel Comando Provinciale di Frosinone per quanto riguarda il ruolo degli Ispettori erano pervenute n. 5 istanze di revoca, ma appunto non si era proceduto ad alcun ripescaggio;
- infine, trattandosi di revoche e non di istanze di archiviazione, le stesse erano intervenute dopo la formazione della graduatoria.
8. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
9. Le spese di lite possono tuttavia trovare compensazione in ragione del peculiare andamento della vicenda amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI NI, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
LU AM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU AM | NI NI |
IL SEGRETARIO