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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/12/2025, n. 3882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3882 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7851 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 (a cui è riunito il proc. n. 8273/2024 R.G.),
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AT US, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
ZI NA, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 19 novembre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 20.12.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.11.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con il 29.12.2005 in Veglie CP_1
(LE), in regime economico di comunione dei beni;
che dalla loro unione erano nati due figli e, cioè, il 25.11.2006 e il 28.2.2012; che nel tempo si era creata tra i coniugi Per_1 CP_1 una situazione di forte conflittualità, tale da inficiare la comunione materiale e spirituale e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, quindi, con sentenza del
26.5.2023 del Tribunale di Lecce, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi in data 14.7.2022, era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni specificate in atti, e con la trasmissione della decisione ai S.S. di Veglie e al C.F. di Carmiano;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione o ripresa della convivenza;
che il convenuto, tuttavia, in seguito alla pronuncia di separazione, aveva continuato a sottrarsi agli obblighi di assistenza inerenti alle responsabilità dei genitori, tenendo un comportamento lesivo per la crescita psico-fisica dei figli, come meglio specificato in atti. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione ma prevedendo, a parziale modifica delle condizioni concordate, che fosse posto a carico del convenuto un assegno mensile pari a euro 300,00 a titolo di mantenimento di ciascuno dei due figli e pari a euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della ricorrente.
Anche con il ricorso depositato l'11.12.2024 e iscritto al n. CP_1
8273/2024 R.G. ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, deducendo: che a causa delle sue condizioni di salute non riusciva a rispettare gli impegni di natura economica assunti in sede di separazione;
che era venuto a sapere, inoltre, che la ricorrente e la figlia si erano adoperate per la ricerca di un'occupazione Per_1 lavorativa, dimostrandosi, pertanto, abili al lavoro. Ha chiesto, pertanto, disporsi, in modifica alle condizioni della separazione, che nessun contributo fosse disposto a suo carico per il mantenimento della ricorrente e che l'A.U.U. fosse percepito da entrambi i coniugi in pari misura.
All'udienza di prima comparizione del 13.3.2025 la Presidente relatrice ha disposto, preliminarmente, su richiesta delle parti, riunirsi al presente giudizio quello iscritto al n.
8273/2024 r.g., tra le stesse parti e con lo stesso oggetto.
Le parti sono state quindi ascoltate dalla relatrice all'udienza del 2.7.2025 e, all'esito di un rinvio richiesto per la pendenza di trattative di bonario componimento, hanno dichiarato, alla successiva udienza del 22.10.2025, di aver raggiunto il seguente accordo sui profili economici e di essere disponibili a proseguire il percorso di sostegno alle funzioni genitoriali, nell'interesse del figlio minore Per_2
“prevedere a carico del sig. un assegno di mantenimento per la figlia che sta CP_1 Per_1 frequentando una scuola per estetista, di euro 150,00 mensili e per il figlio di euro 200,00 mensili, Per_2 con conferma dell'A.U.U. per i figli interamente alla sig.ra ; confermate le condizioni della Pt_1 separazione anche per le spese straordinarie”.
Hanno chiesto, inoltre, rinviarsi la causa ad altra udienza “per meglio adattare il calendario di permanenza del figlio presso il padre ai turni lavorativi di quest'ultimo”. Per_2 Con istanza congiunta depositata il 18.11.2025 le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo, contestualmente riportato, sottoscritto da parti e difensori, sulle condizioni del divorzio, nei seguenti termini: All'udienza del 19.11.2025, infine, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio alle condizioni concordate tra le parti e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente alle condizioni concordate tra le parti, come depositate in atti, e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Nel corso del giudizio è pervenuta, così come richiesto con decreto del 16.12.2024 nel proc. n. 8273/2024 R.G, una relazione di aggiornamento, in data 4.3.2024, dei Servizi Sociali di Veglie e del Consultorio Familiare di Carmiano, in cui si è dato atto di un complessivo miglioramento nel rapporto tra le parti, se pur ancora caratterizzato “da una dimensione di scarsa comunicazione e disponibilità verso l'altro ed evidenziandosi un'attenzione circa gli aspetti economici che diventano sostanziali nella sentenza di divorzio”. La relazione ha segnalato, inoltre, il desiderio di a relazionarsi con il padre e l'incidenza, sulla serenità del minore, della persistente Per_2 conflittualità tra le parti;
è rimasta ferma la volontà della figlia maggiore a non avere Per_1 contatti con il padre.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era passata in giudicato la sentenza dichiarativa della separazione tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con i figli, le condizioni concordate, tenuto conto della volontà espressa dalle parti stesse di voler proseguire il percorso di sostegno alle funzioni genitoriali in favore del convenuto, al fine di superare le criticità pregresse nella relazione del padre con il figlio come in precedenza Per_2 riportato, non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
La presente decisione dovrà essere comunicata anche ai Servizi delegati, ai fini della prosecuzione del progetto di intervento, per almeno sei mesi, così come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 27.11.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Veglie (LE) il
29.12.2005 tra e trascritto nei registri di matrimonio Parte_1 CP_1 di quel Comune al n. 1 Parte II serie A anno 2006, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
d) dispone che, a cura della cancelleria, la presente decisione sia comunicata ai CP_2
e al C.F. di Carmiano, per le ragioni indicate in motivazione.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23.12.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore