Sentenza breve 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 04/12/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01102/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00817/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Cuccu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’AREA - Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, Unità Territoriale di Cagliari, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione di AREA, prot. n. -OMISSIS- a firma del Direttore del Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari, di diniego sulla “ istanza di subentro nell’assegnazione e voltura contratto di locazione e istanza di ampliamento stabile del nucleo familiare - matr. -OMISSIS- ” relativo all’immobile sito a -OMISSIS- in Via -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 il dott. AR IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- la ricorrente impugna la determinazione indicata in epigrafe, con cui l’AREA (Azienda regionale per l’edilizia abitativa) ha respinto l’istanza di subentro nell’assegnazione e voltura dell’atto di locazione di un alloggio in Via -OMISSIS- ad -OMISSIS-, di cui era assegnataria la defunta madre dell’interessata;
- il diniego, preceduto dalla comunicazione del preavviso dei motivi ostativi ex art. 10- bis della l. n. 241/1990 e dalle osservazioni dell’istante, si fonda sul fatto che “ dalle verifiche effettuate è risultato che la Sig.ra -OMISSIS- non faceva parte del nucleo familiare della Sig.ra -OMISSIS- ” (madre della ricorrente) e “ non risulta agli atti di questa Azienda alcuna autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare in favore della Sig.ra -OMISSIS- ”;
Rilevato che la ricorrente deduce le seguenti censure:
I) “ Violazione/falsa applicazione degli artt. 2 e 19, L.r. n. 13 del 6.4.1989. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento, illogicità ”: l’AREA non avrebbe considerato che “ l’assenza di un ampliamento stabile del nucleo familiare della defunta Sig.ra -OMISSIS-, in favore della Sig.ra -OMISSIS-, è dovuta al semplice fatto che quest’ultima è già parte del nucleo in qualità di figlia, come risulta dai documenti e certificati trasmessi ad AREA anche con le osservazioni ex art. 10- bis”;
II) “ Violazione/falsa applicazione degli artt. 2 e 19, L.r. n. 13 del 6.4.1989. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento, illogicità ”: diversamente da quanto ritenuto dall’AREA, “ la stabile e duratura convivenza emerge dai documenti di causa (alcuni provenienti dalla stessa AREA), attestanti che la -OMISSIS- si era da tempo trasferita a casa della madre, informandone debitamente AREA. Tanto è vero, che nel 2022 la -OMISSIS- ha chiesto all’odierna resistente di poter predisporre nell’appartamento de quo gli adattamenti necessari per consentirle una miglior vivibilità nell’appartamento, considerato il proprio stato di invalidità (certificato dall’INAIL sin dal 3.3.2020, v. doc. 9) ”; sarebbe dunque “ incontestabile (e ben conosciuto da AREA) il fatto che almeno dal 2022 la ricorrente avesse già ripreso a dimorare presso la casa della madre, e che fosse ravvisabile la “finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva”, di cui parla l’art. 19, c. 3, L.r. 13/1989 invocato dal diniego di AREA ”, “ tanto più che successivamente la -OMISSIS- ha spostato anche la residenza, presentando al Comune la dichiarazione in data 15.4.2024 (e quindi soggiacendo ai conseguenti controlli comunali sull’effettiva residenza) con atto sottoscritto anche dalla Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- (v. docc. 16 e 17), e con successivo rilascio anche della carta d’identità attestante la residenza in Via -OMISSIS- (doc. 8 cit.) ”;
Considerato che l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio;
Ritenuto che il ricorso sia infondato e possa essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. sussistendone tutti i presupposti, come preannunciato dal Collegio nell’udienza camerale, atteso che:
- come evidenziato dall’AREA nel provvedimento impugnato, non risulta alcuna autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare in favore della ricorrente;
- ai sensi del comma 4 dell’art. 19 della l.r. 6.4.1989 n. 13 ( Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ) “ L’ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione ”;
- contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente l’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare è necessaria anche per l’interessata – pur trattandosi della figlia dell’assegnataria -, come si evince dal tenore testuale del comma 3 del citato art. 19, secondo il quale “ l’ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell’ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all’assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more uxorio , di parentela ed affinità, anche - secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente articolo 2 - nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità, qualora siano, nell’uno e nell’altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva ”;
- anche la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9783/2015, richiamata dall’AREA, ribadisce la necessità per l’aspirante subentrante di aver beneficiato di una precedente autorizzazione all’ampliamento stabile del nucleo familiare;
- manca dunque nella fattispecie un requisito necessario ai fini dell’accoglimento dell’istanza, in mancanza del quale l’Amministrazione non poteva che determinarsi in senso reiettivo;
- per quanto appena detto, il ricorso va pertanto respinto siccome infondato;
- peraltro, rileva ad abundantiam il Collegio, non risulta nemmeno provato che la ricorrente si fosse trasferita nell’alloggio in questione già dal 2022, poiché le richieste di posizionamento di un montascale nell’appartamento, benché trasmesse tramite l’indirizzo mail della ricorrente, sono state presentate dalla “ sottoscritta -OMISSIS- ” “ per problemi importanti di deambulazione ”, senza alcun riferimento alla presenza in casa della ricorrente;
Ritenuto che nulla debba disporsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
AR IU, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IU | Marco RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.