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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5480 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 20397 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.), e vertente
T R A
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli, alla piazza Vanvitelli n. 15, presso lo studio dell'avv. PISANI ANGELO ( ) che la C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione 2
- OPPONENTE -
E
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Napoli alla via Alcide De Gasperi n.33 presso lo studio dell'avv. NAPPI MICHELE ( ) che la C.F._3
rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato parte opponente, premesso che la stipulava Controparte_2
contratto di conto corrente n. 8001 intestato alla
[...]
garantito da Controparte_3
fideiussione solidale da parte di e Parte_1
fino alla concorrenza di lire 650.000.000 Controparte_3
ora euro 335.696,98; che in data 19.11.1993 entrambi i fideiussori aumentavano l'importo della fideiussione sino alla concorrenza di (lire 950.000.000) euro 490.634,05; che nel tempo il credito veniva garantito da ulteriori fideiussori, quali CP_4 CP_5 Controparte_6 3
e ed a seguito di fatture CP_7 CP_8
insolute e assegni non pagati la Controparte_2
revocava i fidi concessi e otteneva il decreto ingiuntivo n. 2817/2006 emesso in data 30.3.2006 dal Tribunale di
Napoli confermato poi dalla sentenza n. 4809/2013 del
12.04.2013, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta dal fideiussore avverso il Parte_1
provvedimento monitorio;
che la Controparte_1
quale cessionaria della che a
[...] Controparte_9
sua volta aveva ottenuto con contratto di cessione pro soluto un pacchetto di crediti “individuabili in blocco” ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del T.U da
[...]
la quale, a sua volta, per Controparte_10
effetto della fusione per incorporazione aveva assunto i diritti della società incorporata Controparte_11
cessionaria di stante la perdurante Controparte_2
insoddisfazione del credito pecuniario di cui al decreto ingiuntivo n. 2817/2006 intimava a in Parte_1
solido con gli altri fideiussori con atto di precetto del
19.09.2023 il pagamento di euro 130.259,81; tutto quanto premesso in data 29.09.2023 proponeva Parte_1
opposizione a precetto e, richiamando giurisprudenza di legittimità, deduceva il difetto di legittimazione attiva 4
in capo alla società creditrice, con conseguente insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata in suo danno. Eccepiva altresì il decorso del termine di prescrizione decennale del credito del quale la società invocava la soddisfazione coattiva, CP_1
assumendo che alcun valido atto interruttivo fosse mai stato notificato dalla data di pubblicazione della sentenza n. 4809/2013 avvenuta il 12.4.2013. Insisteva, pertanto,
per l'accoglimento della domanda e la condanna alle spese di lite.
Con comparsa si è costituita in giudizio la
[...]
e per essa la mandataria Controparte_1 CP_12
contestando singolarmente gli assunti avversi,
[...]
essendo stata la procedura esecutiva correttamente intentata e proseguita senza che si fosse incorsi in alcun vizio né formale né sostanziale e ne chiedeva l'integrale rigetto invocando la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite. Nello specifico, la società convenuta precisava, riassuntivamente, di essere divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari della nel contesto di un'operazione di Controparte_9
cartolarizzazione conclusasi in data 14.07.2017. Deducendo
che dell'avvenuta cessione era stata data notizia mediante 5
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana parte II n. 93 dell'8.08.2017 che indicava quale oggetto dell'intervenuta cessione un insieme di crediti pecuniari, derivanti da contratti di finanziamento,
conclusi sotto diverse forme tecniche e in relazione ai quali rimandava all'indirizzo della pagina web https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-
cartolarizzazione/fino.html contenente gli ulteriori dati identificativi degli stessi;
pertanto, assumeva essere pienamente legittimata a richiedere il pagamento intimato con il precetto opposto. Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite e condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del giorno 8
maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
L'opposizione è risultata infondata e deve essere pertanto rigettata.
In via preliminare, quanto all'eccezione di prescrizione,
quale fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo giudiziale occorre rilevare che il termine da 6
applicare alla pretesa creditoria è quello decennale dell'actio iudicati ex art. 2953 c.p.c. a mente del quale
“I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”. Ora, poiché la sentenza n. 4809/2013 del Tribunale di Napoli è stata pubblicata il 12.04.2013 essa è soggetta al termine di sei mesi applicabile ratione temporis, e non risultando tale provvedimento giudiziale oggetto di ricorso per Cassazione,
il passaggio in giudicato è avvenuto il 13.10.2013.
Pertanto, il credito del quale si chiede la soddisfazione coattiva non è prescritto giacché non è decorso il termine di prescrizione decennale tra la data del passaggio in giudicato della sentenza (13.10.2013) e la data della notifica dell'atto di precetto (19.09.2023).
In relazione, invece, al presunto difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, eccepito in via subordinata, va precisato che il contratto di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. In tema di opponibilità della cessione, va rilevato che la pubblicazione eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB rende la 7
cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto,
avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”. L'art. 58 TUB, infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”. Pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58
TUB è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva
al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla
circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui
la cessione si è perfezionata è nella titolarità del
cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la 8
prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non
sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cassazione Civile, Sez.
I, 17.3.06, n. 5997).
Ma la giurisprudenza di merito e di legittimità ha talvolta statuito che, nel caso di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si possa limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulti pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma debba dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito, oggetto di causa.
Invero, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB).
La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con
la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - 9
qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi,
senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione,
prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo,
secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito,
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di
Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cassazione civile sez. I,
28/02/2020, n. 5617).
Non a caso, come chiarito anche dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass., Sez. III, Ord. n. 2780/2019, che richiama espressamente Cass., Sez. III, Sent. n.
22268/2018), anche se il deposito dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non è da solo sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario, in quanto “una cosa è l'avviso della cessione
– necessario ai fini dell'efficacia della cessione –
un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” - (punto 3.3.2 10
della Sent. 22268/2018 sopra richiamata), spetta al giudice del merito valutare, attentamente, il materiale probatorio a disposizione al fine di verificare se la cessione sia stata o meno compiutamente provata. Come è noto, infatti,
gli interventi legislativi in materia di operazioni di cartolarizzazione del credito tendono ad agevolare e snellire le procedure di cessione, che non possono essere vanificate da eccezioni, spesso, sollevate dai debitori con evidenti fini dilatori.
Alla luce della ratio dei citati interventi normativi,
quindi, il Giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di
una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito
in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di
essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione
per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione” (Cass., Sez. I, ord. n. 31188 del 29/12/2017). 11
La circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei predetti rapporti ceduti,
risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione, per la formazione delle singole categorie, consentano di individuarli senza incertezze. In
altri termini, la necessità che il contratto di cessione in blocco o il successivo avviso in G.U. individuino analiticamente i rapporti oggetto di cessione appare un controsenso, posto che è nella definizione stessa di
“cessione in blocco” che è insita l'individuazione dell'oggetto di cessione per blocchi omogenei di crediti.
Di talché la ricomprensione del rapporto, oggetto del presente processo, appare ampiamente provata, né
suscettibile di convincente contestazione. Facendo,
infatti, applicazione dei cennati principi al caso di specie devono ritenersi sussistenti gli elementi necessari non soltanto a comprovare l'avvenuta “notizia” della cessione (in grado di porre al riparo il ceduto dalle 12
conseguenze di un pagamento effettuato in favore del cedente), ma anche l'esistenza dell'atto di cessione.
Pertanto, alla stregua di quanto esposto, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo della
[...]
non emergendo alcun dato probatorio Controparte_1
di segno contrario a quelli esaminati.
La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato l'indirizzo ermeneutico secondo cui in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché
sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4277/2023,
n.9412/2023, n. 17944/2023 e n. 7866/2024).
Infine, passando allo scrutinio della domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla questa non può trovare Controparte_1
accoglimento, in quanto come aliunde condivisibilmente 13
affermato «La condanna per responsabilità aggravata per
colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza
dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa
grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del
danno subito a causa della condotta temeraria della
controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza
sia dell'elemento soggettivo consistente nella
consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza
della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il
pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della
parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha
l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per
provare l'esistenza del danno» (Tribunale Massa, Sent. n.
594/2016). Nel caso in esame l'opposta non ha fornito alcun elemento (né alcun indizio) atto a comprovare il danno subìto o quantomeno sul quale poter commisurare l'entità
del risarcimento da liquidare d'ufficio.
In definitiva l'opposizione va rigettata perché infondata con conferma della validità del precetto opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
14
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) rigetta l'opposizione;
B) condanna l'opponente al pagamento Parte_1
delle spese del presente giudizio in favore della
[...]
che si liquidano in complessivi € Controparte_1
5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e come per legge.
Napoli, 03/06/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 20397 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.), e vertente
T R A
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli, alla piazza Vanvitelli n. 15, presso lo studio dell'avv. PISANI ANGELO ( ) che la C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione 2
- OPPONENTE -
E
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Napoli alla via Alcide De Gasperi n.33 presso lo studio dell'avv. NAPPI MICHELE ( ) che la C.F._3
rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato parte opponente, premesso che la stipulava Controparte_2
contratto di conto corrente n. 8001 intestato alla
[...]
garantito da Controparte_3
fideiussione solidale da parte di e Parte_1
fino alla concorrenza di lire 650.000.000 Controparte_3
ora euro 335.696,98; che in data 19.11.1993 entrambi i fideiussori aumentavano l'importo della fideiussione sino alla concorrenza di (lire 950.000.000) euro 490.634,05; che nel tempo il credito veniva garantito da ulteriori fideiussori, quali CP_4 CP_5 Controparte_6 3
e ed a seguito di fatture CP_7 CP_8
insolute e assegni non pagati la Controparte_2
revocava i fidi concessi e otteneva il decreto ingiuntivo n. 2817/2006 emesso in data 30.3.2006 dal Tribunale di
Napoli confermato poi dalla sentenza n. 4809/2013 del
12.04.2013, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta dal fideiussore avverso il Parte_1
provvedimento monitorio;
che la Controparte_1
quale cessionaria della che a
[...] Controparte_9
sua volta aveva ottenuto con contratto di cessione pro soluto un pacchetto di crediti “individuabili in blocco” ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del T.U da
[...]
la quale, a sua volta, per Controparte_10
effetto della fusione per incorporazione aveva assunto i diritti della società incorporata Controparte_11
cessionaria di stante la perdurante Controparte_2
insoddisfazione del credito pecuniario di cui al decreto ingiuntivo n. 2817/2006 intimava a in Parte_1
solido con gli altri fideiussori con atto di precetto del
19.09.2023 il pagamento di euro 130.259,81; tutto quanto premesso in data 29.09.2023 proponeva Parte_1
opposizione a precetto e, richiamando giurisprudenza di legittimità, deduceva il difetto di legittimazione attiva 4
in capo alla società creditrice, con conseguente insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata in suo danno. Eccepiva altresì il decorso del termine di prescrizione decennale del credito del quale la società invocava la soddisfazione coattiva, CP_1
assumendo che alcun valido atto interruttivo fosse mai stato notificato dalla data di pubblicazione della sentenza n. 4809/2013 avvenuta il 12.4.2013. Insisteva, pertanto,
per l'accoglimento della domanda e la condanna alle spese di lite.
Con comparsa si è costituita in giudizio la
[...]
e per essa la mandataria Controparte_1 CP_12
contestando singolarmente gli assunti avversi,
[...]
essendo stata la procedura esecutiva correttamente intentata e proseguita senza che si fosse incorsi in alcun vizio né formale né sostanziale e ne chiedeva l'integrale rigetto invocando la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite. Nello specifico, la società convenuta precisava, riassuntivamente, di essere divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari della nel contesto di un'operazione di Controparte_9
cartolarizzazione conclusasi in data 14.07.2017. Deducendo
che dell'avvenuta cessione era stata data notizia mediante 5
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana parte II n. 93 dell'8.08.2017 che indicava quale oggetto dell'intervenuta cessione un insieme di crediti pecuniari, derivanti da contratti di finanziamento,
conclusi sotto diverse forme tecniche e in relazione ai quali rimandava all'indirizzo della pagina web https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-
cartolarizzazione/fino.html contenente gli ulteriori dati identificativi degli stessi;
pertanto, assumeva essere pienamente legittimata a richiedere il pagamento intimato con il precetto opposto. Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite e condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del giorno 8
maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
L'opposizione è risultata infondata e deve essere pertanto rigettata.
In via preliminare, quanto all'eccezione di prescrizione,
quale fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo giudiziale occorre rilevare che il termine da 6
applicare alla pretesa creditoria è quello decennale dell'actio iudicati ex art. 2953 c.p.c. a mente del quale
“I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”. Ora, poiché la sentenza n. 4809/2013 del Tribunale di Napoli è stata pubblicata il 12.04.2013 essa è soggetta al termine di sei mesi applicabile ratione temporis, e non risultando tale provvedimento giudiziale oggetto di ricorso per Cassazione,
il passaggio in giudicato è avvenuto il 13.10.2013.
Pertanto, il credito del quale si chiede la soddisfazione coattiva non è prescritto giacché non è decorso il termine di prescrizione decennale tra la data del passaggio in giudicato della sentenza (13.10.2013) e la data della notifica dell'atto di precetto (19.09.2023).
In relazione, invece, al presunto difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, eccepito in via subordinata, va precisato che il contratto di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. In tema di opponibilità della cessione, va rilevato che la pubblicazione eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB rende la 7
cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto,
avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”. L'art. 58 TUB, infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”. Pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58
TUB è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva
al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla
circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui
la cessione si è perfezionata è nella titolarità del
cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la 8
prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non
sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cassazione Civile, Sez.
I, 17.3.06, n. 5997).
Ma la giurisprudenza di merito e di legittimità ha talvolta statuito che, nel caso di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si possa limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulti pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma debba dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito, oggetto di causa.
Invero, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB).
La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con
la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - 9
qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi,
senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione,
prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo,
secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito,
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di
Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cassazione civile sez. I,
28/02/2020, n. 5617).
Non a caso, come chiarito anche dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass., Sez. III, Ord. n. 2780/2019, che richiama espressamente Cass., Sez. III, Sent. n.
22268/2018), anche se il deposito dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non è da solo sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario, in quanto “una cosa è l'avviso della cessione
– necessario ai fini dell'efficacia della cessione –
un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” - (punto 3.3.2 10
della Sent. 22268/2018 sopra richiamata), spetta al giudice del merito valutare, attentamente, il materiale probatorio a disposizione al fine di verificare se la cessione sia stata o meno compiutamente provata. Come è noto, infatti,
gli interventi legislativi in materia di operazioni di cartolarizzazione del credito tendono ad agevolare e snellire le procedure di cessione, che non possono essere vanificate da eccezioni, spesso, sollevate dai debitori con evidenti fini dilatori.
Alla luce della ratio dei citati interventi normativi,
quindi, il Giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di
una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito
in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di
essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione
per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione” (Cass., Sez. I, ord. n. 31188 del 29/12/2017). 11
La circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei predetti rapporti ceduti,
risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione, per la formazione delle singole categorie, consentano di individuarli senza incertezze. In
altri termini, la necessità che il contratto di cessione in blocco o il successivo avviso in G.U. individuino analiticamente i rapporti oggetto di cessione appare un controsenso, posto che è nella definizione stessa di
“cessione in blocco” che è insita l'individuazione dell'oggetto di cessione per blocchi omogenei di crediti.
Di talché la ricomprensione del rapporto, oggetto del presente processo, appare ampiamente provata, né
suscettibile di convincente contestazione. Facendo,
infatti, applicazione dei cennati principi al caso di specie devono ritenersi sussistenti gli elementi necessari non soltanto a comprovare l'avvenuta “notizia” della cessione (in grado di porre al riparo il ceduto dalle 12
conseguenze di un pagamento effettuato in favore del cedente), ma anche l'esistenza dell'atto di cessione.
Pertanto, alla stregua di quanto esposto, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo della
[...]
non emergendo alcun dato probatorio Controparte_1
di segno contrario a quelli esaminati.
La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato l'indirizzo ermeneutico secondo cui in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché
sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4277/2023,
n.9412/2023, n. 17944/2023 e n. 7866/2024).
Infine, passando allo scrutinio della domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla questa non può trovare Controparte_1
accoglimento, in quanto come aliunde condivisibilmente 13
affermato «La condanna per responsabilità aggravata per
colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza
dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa
grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del
danno subito a causa della condotta temeraria della
controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza
sia dell'elemento soggettivo consistente nella
consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza
della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il
pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della
parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha
l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per
provare l'esistenza del danno» (Tribunale Massa, Sent. n.
594/2016). Nel caso in esame l'opposta non ha fornito alcun elemento (né alcun indizio) atto a comprovare il danno subìto o quantomeno sul quale poter commisurare l'entità
del risarcimento da liquidare d'ufficio.
In definitiva l'opposizione va rigettata perché infondata con conferma della validità del precetto opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
14
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) rigetta l'opposizione;
B) condanna l'opponente al pagamento Parte_1
delle spese del presente giudizio in favore della
[...]
che si liquidano in complessivi € Controparte_1
5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e come per legge.
Napoli, 03/06/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso