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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/10/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 2130/2023 in persona del Giudice monocratico Alex AR pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. ), con l'avv. DI NARDA MATTEO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
(C.F. ), con l'avv. BRUCCOLERI MATTEO Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: azione ex art. 2932 c.c.
Conclusioni
Parte attrice:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bolzano, disattesa e rigettata ogni avversaria domanda, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, in accoglimento della presente domanda:
- in via principale, nel merito: accertato l'inadempimento perpetrato dal signor CP_1 agli accordi intercorsi con il signor giusta scrittura privata firmata il
[...] Parte_1
20 aprile 2009, sancire e dichiarare conseguentemente e per l'effetto, con pronunzia costitutiva del relativo diritto a rappresentare titolo idoneo per la intavolazione, la proprietà dell'attore sulla quota indivisa di 1/4 dell'immobile sito in Grado (GO), piazza Biagio Marin n. 4, composto da cucina, bagno, due camere, e soggiorno, con posto auto condominiale e relativi accessori e pertinenze, tavolarmente e catastalmente contraddistinto dalla p.ed. 640/2 in P.T. 9117 c.t. 1 di
Grado nonché dalle parti comuni identificate dalle pp.eded. 640/3 e 640/4 in P.T. 971 c.t. 1 di
Grado, attualmente del convenuto e già oggetto di precedente cessione in di lui favore, condizionando il trasferimento al versamento del prezzo pattuito nella entità di € 100.000,00 ovvero in quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di Giustizia;
pagina 1 di 12 - in via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la presente causa non venga ritenuta matura per la decisione alla stregua della esaustiva e dirimente produzione documentale occorsa a reputarsi ictu oculi già di per sé idonea e sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda spiegata in questa sede, fermo restando il pacifico potere – dovere del Giudice di procedere ex officio agli atti istruttori reputati necessari ed imprescindibili, si chiede la ammissione di prova per interrogatorio formale del signor e per testimoni Controparte_1 sulle circostanze di fatto inerenti la presente controversia in narrativa enunciate e che saranno meglio specificate e precisamente capitolate nei termini e nelle forme di rito.
omissis
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di procedura.
Parte convenuta:
voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bolzano adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- in via pregiudiziale di rito: rigettare in rito, perché improcedibile ed inammissibile, l'azione ex art. 2932 c.c. proposta da contro per difetto di interesse ad Parte_1 Controparte_1 agire attuale e concreto ai sensi dell'art. 100 c.p.c. dell'attore verso il convenuto per tutti i motivi e le ragioni di fatto e di diritto dedotte in narrativa;
- in via preliminare di rito: accertato e dichiarato che il giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art 2932 c.c. esperito da
contro
Parte_1 Controparte_1 costituisce una causa in rapporto di pregiudizialità-tecnica rispetto al giudizio di scioglimento della comunione ordinaria già avviato in data 2/3/2023 da e pendente presso il Controparte_1
Tribunale di Gorizia sub RG 246/2023, posto che la soluzione della presente causa in termini dell'esecuzione in forma specifica, dipende dalla sussistenza della qualità di proprietario dell'immobile in capo a al tempo della decisione del presente giudizio, Controparte_1 disporre la sospensione necessaria del presente processo pendente avanti il Tribunale di Bolzano sub RG 2130/2023 sino all'esito di quello pendente avanti il Tribunale di Gorizia sub RG
246/2023, il tutto ai sensi dell'art. 295 c.c.;
- in via preliminare di rito subordinata: accertato e dichiarato che il giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art 2932 c.c. esperito da
contro
Parte_1 richiede, in ogni caso, stima del valore dell'immobile e della quota, attività Controparte_1 che è già in corso nel processo pendente avanti il Tribunale di Gorizia sub RG 246/2023, disporre o sollecitare, per evidenti ragioni di economia processuale, la sospensione facoltativa
pagina 2 di 12 del presente processo per il termine di tre mesi al fine di disporre successivamente alla riassunzione del processo stesso, l'acquisizione agli atti dell'elaborato peritale di stima depositato nel giudizio suddetto, il tutto ai sensi dell'art. 296 c.c.; nel merito in via principale: accertare e dichiarare che il diritto di riacquisto della quota indivisa di ¼ dell'immobile sito in Grado vantato da parte attrice è Parte_1 insussistente, ovvero che l'attore è decaduto dall'esercizio del diritto di riacquisto vantato per decorrenza del termine convenzionale pattuito nel titolo e per mancato soddisfacimento delle condizioni previste dalla clausola 10 del titolo invocato;
per l'effetto accertata e dichiarata
l'insussistenza dei presupposti dell'azione ex art 2932 c.c. esperita da verso Parte_1
rigettare integralmente nel merito l'azione avversaria poiché infondata in Controparte_1 fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
nel merito, in subordine: in denegata ipotesi di procedibilità, ammissibilità, fondatezza ed accoglimento dell'azione esperita da verso accertare e dichiarare che, in forza del patto di Parte_1 Controparte_1 retrovendita di cui al titolo invocato, il prezzo da corrispondere all'atto del trasferimento della quota indivisa di ¼ della p.ed. 640/2 in P.T. 9117 c.t. 1 di Grado in una con gli accessori e con le parti comuni condominiali tavolarmente identificate quali p.ed. 640/3 e 640/4 in P.T. 971 c.t. 1 di
Grado, corrisponde al valore di mercato attuale della quota o, se inferiore, al valore del credito di di € 100.000 soddisfatto con la datio in solutum, rivalutato ed aumentato Controparte_1 degli interessi legali dalla datio in solutum del 23/06/2009 all'effettivo saldo;
per l'effetto, ordinare a a corrispondere a a titolo di controprestazione Parte_1 Controparte_1 perequativa per il trasferimento del diritto di proprietà della quota dell'immobile anzidetto,
l'importo corrispondente al valore attuale della quota oggetto di trasferimento ovvero, se inferiore, al valore attuale del credito di soddisfatto con la datio in solutum (€ Controparte_1
100.000) aumentato di rivalutazione ed interessi passivi al saggio legale dalla datio in solutum del 23/06/2009 alla domanda e al saggio legale di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale alla decisione, sino al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
Con atto di citazione notificato in data 04/072023, conveniva in giudizio, Parte_1
pagina 3 di 12 dinanzi al Tribunale di Bolzano, suo fratello chiedendo che fosse pronunciata Controparte_1 sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. volta a trasferirgli la proprietà della quota indivisa di un quarto dell'immobile sito in Grado (GO), Piazza Biagio Marin n. 3, attualmente intestata per la quota di due quarti al convenuto.
L'attore deduceva che detta quota, già di sua titolarità, era stata da lui ceduta nel 2009 al fratello a titolo di datio in solutum parziale del debito allora esistente fra le parti, in esecuzione CP_1 della scrittura privata sottoscritta in data 20/04/2009.
In base alla clausola n. 10 di tale scrittura, l'attore sosteneva di essere titolare di un diritto di riacquisto o retrovendita della quota in questione “in qualunque momento”, al prezzo fisso di euro 100.000,00, previo adempimento delle obbligazioni di rimborso dei mutui e dei debiti verso i fratelli, condizioni che egli affermava di avere integralmente soddisfatto nel corso degli anni
2021 e 2022.
Chiedeva pertanto che il Tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni pattuite e l'inadempimento del convenuto all'obbligo di concludere il contratto, pronunciasse sentenza costitutiva sostitutiva del consenso negato, con conseguente trasferimento a suo favore della quota di proprietà dell'immobile in contestazione.
Si costituiva in giudizio il quale contestava integralmente la domanda attorea, Controparte_1 deducendone l'infondatezza sia in fatto che in diritto.
Egli premetteva che l'accordo del 20/04/2009 era stato stipulato in un contesto di gravi difficoltà economiche del fratello e che la cessione della quota di ¼ dell'immobile era intervenuta Pt_1
a titolo di pagamento parziale di un debito preesistente, senza alcuna previsione di retrovendita o riscatto. Sosteneva che la clausola n. 10 dell'accordo, richiamata dall'attore, non attribuiva alcun diritto potestativo di riacquisto illimitato, ma si limitava a regolare una possibile partecipazione del medesimo alle future operazioni di scioglimento della comunione sull'immobile, Pt_1 previste al termine del periodo decennale di indivisione (31/12/2019). Il convenuto rilevava, inoltre, che il termine pattuito era decorso inutilmente, che non aveva adempiuto Parte_1 alle obbligazioni previste entro il termine convenuto e che, in ogni caso, la clausola invocata non poteva essere qualificata come “patto di retrovendita”, né come “patto di riscatto”, risultando nulla o inefficace per mancanza di forma, termine e causa meritevole di tutela. Soggiungeva che la pretesa dell'attore integrava un tentativo ritorsivo, volto a ostacolare il procedimento di scioglimento della comunione pendente dinanzi al Tribunale di Gorizia (R.G. n. 246/2023), da lui pagina 4 di 12 stesso promosso nei confronti degli altri fratelli comproprietari.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità o la sospensione del presente giudizio per pregiudizialità, e nel merito il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese.
La causa passa in decisione sulle produzioni documentali delle parti, senza assunzione di altri mezzi istruttori.
2. Decisione
La decisione viene assunta secondo il criterio della ragione più liquida di seguito esposta.
2.1 Fatto
Il convenuto ha fornito nella comparsa di risposta una ricostruzione dei fatti che è sostanzialmente corretta e che viene qui ripresa con poche modifiche:
è oggi comproprietario della quota di ½ dell'appartamento con posto auto di Controparte_1 pertinenza sito in Grado (GO), in Piazza Biagio Marin 3 al piano 5° del Controparte_2
(p.ed. 640/2 in P.T. 9117 c.t. 1). La restante metà dell'appartamento è in proprietà per ¼ ciascuno dei due fratelli e non parti del presente giudizio. Controparte_3 CP_4
L'originaria comunione paritaria tra i quattro fratelli e CP_1 CP_3 CP_4 Pt_1 per la quota indivisa di ¼ ciascuno si è trasformata in comunione ordinaria tra tre
[...] condividenti nell'anno 2009, allorquando il fratello ha ceduto la propria quota al Parte_1 fratello a titolo di adempimento parziale di un pregresso debito (doc. 7 - 9). CP_1
Nel 2009 si è trovato in gravi difficoltà economiche e finanziarie, Parte_1 nell'impellente necessità di reperire liquidi ingenti per fare fronte ai propri debiti personali, nell'impossibilità di accedere al credito bancario, in ragione della sua grave esposizione verso terzi e verso l'erario nonché dell'incapacità di prestare alcuna garanzia di pagamento. chiese, perciò, aiuto ai fratelli e trovò sostegno morale, finanziario ed Parte_1 economico. I fratelli il gemello e si impegnarono con scrittura privata CP_3 CP_4 CP_1 del 20/04/2009 (doc. 7):
- a chiedere ed ottenere due mutui a loro intestate per complessivi 150.000 euro;
- a restituire tutti e tre alla banca le somme mutuate, solidalmente e in parti uguali;
- a mantenere la comunione sull'immobile di Grado sino alla data del 31/12/2019;
- a sciogliere consensualmente e in ogni caso la comunione al termine del decennio e successivamente alla data del 31/12/2019, acquistandolo uno tra essi per intero oppure vendendolo sul libero mercato.
pagina 5 di 12 per parte sua si impegnò: Parte_1
- a ridurre il debito verso ammontante a € 120.000,00, per l'importo di Controparte_1
€ 100.000,00 tramite datio in solutum della sua quota di proprietà di ¼ indiviso dell'immobile di Grado, stimata a quel valore, rimanendo debitore per € 20.000,00;
- a restituire ai fratelli le somme mutuate e pagate alla Banca entro il 31/12/2019.
In esecuzione dei patti presi:
- e hanno acceso nell'interesse Controparte_1 Controparte_3 CP_4
esclusivo di un mutuo ipotecario di € 120.000 (contratto n. 0863 0207572 Banca Pt_1
Popolare di Verona) garantito da ipoteca sull'immobile di Grado, nonché un mutuo chirografario di € 30.000 (conto n. 4086) presso la Banca Popolare di CP_5
Verona – Agenzia di Cles, garantito con fideiussione personale di CP_1
- con contratto del 23/06/2009 a rogito del Notaio ha Persona_1 Parte_1
ceduto al fratello la quota d'appartamento di ¼ che era sua (doc. 8 e 9). Controparte_1
Dal 20/04/2009 al 31/12/2019 è poi successo che:
- da solo aveva riversato alla Banca Popolare di Verona l'85% delle Controparte_1
somme complessivamente erogate, senza ottenere restituzione dai fratelli e CP_3
delle somme anticipate per loro conto;
CP_4
- non aveva saldato nessuno dei suoi debiti verso i fratelli;
Parte_1
- solo era pronto a sciogliere la comunione e ad acquistare le quote dei Controparte_1 fratelli e . CP_3 CP_4
Con accordo di data 04/03/2020 (doc. 10) i fratelli si davano atto dei pagamenti effettuati CP_1 in favore dei terzi creditori e della conseguente reciproca situazione creditoria/debitoria e prorogavano sino al 04/03/2021 il termine di pagamento per prevedendo, altresì, che in Pt_1 caso di inadempimento gli altri fratelli avrebbero proceduto ai conguagli, affinché tutti i debiti di risultassero suddivisi tra loro in parti uguali. In base alla clausola “da oggi la Pt_1 suddivisione dell'utilizzo dell'appartamento sarà effettuato sulla base delle rispettive quote di proprietà”, veniva escluso dall'utilizzo dell'appartamento di Grado. Pt_1
Alla scadenza del 4/03/2021 i debiti non erano ancora stati estinti e con raccomandata del
09/03/2021, indirizzata ai fratelli (tra cui anche , ha dichiarato di voler Pt_1 CP_1 acquistare l'intera proprietà dell'immobile. Nessuno degli altri fratelli ha formulato un'analoga pagina 6 di 12 proposta, né vi è stata accettazione in ordine alla cessione delle quote da parte di e CP_3
CP_4
All'esito di successiva trattativa, avviata da i fratelli hanno stipulato l'atto di CP_1 transazione di data 15/07/2021, in cui per il pagamento del debito residuo di (€ Pt_1
118.500,00) è stato previsto il termine ultimo del 31/12/2021. Il debito è stato estinto solo in data
3/07/2022 dalla fideiubente moglie di Parte_1
Ancora prima di tale pagamento aveva reiterato la proposta di acquisto delle altre CP_1 quote, non ottenendo adesione dai fratelli. In data 19/09/2022 ha avviato il CP_1 procedimento di mediazione (anche nei confronti di , preliminare alla causa di divisione Pt_1 dell'immobile poi instaurata avanti al Tribunale di Gorizia.
2.2 Gli accordi nello specifico
Fermo restando il contenuto dell'accordo del 20/04/2009 come sopra citato, le clausole salienti per il presente giudizio sono le seguenti:
8) il rimborso di tutti i debiti di cui al presente atto dovrà essere effettuato entro 3 mesi dal pagamento dell'ultima rata del mutuo e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
E' in facoltà dei debitori di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte i debiti, pagando contemporaneamente i relativi interessi già maturati sulle somme restituite anticipatamente.
9) In ogni caso al termine di cui al punto 8) i comproprietari , Controparte_3 CP_1
e , si impegnano sin d'ora reciprocamente a sciogliere la comproprietà,
[...] CP_4 cedendo le proprie quote o acquistando le quote della parte o delle parti non più interessate alla comproprietà.
Nel caso in cui nessuno fosse interessato all'acquisto delle parti degli altri si procederà alla vendita dell'immobile sul libero mercato con la divisione delle quote nelle proporzioni risultanti dal calcolo degli importi versati da ciascuno negli anni precedenti e dai debiti contratti.
10) potrà riacquistare la propria quota in qualunque momento, anche prima Parte_1 della scadenza temporale del mutuo ma sarà tenuto preliminarmente al pagamento dell'importo residuo del mutuo e a risarcire completamente i propri debiti nei confronti di ciascun fratello e comunque ad acquistare anche le quote di chi non fosse più interessato alla comproprietà. Nel caso in cui dopo aver risarcito completamente il mutuo intendesse anche risarcire il Pt_1 debito con non rientrerà in possesso della propria quota ma dovrà aspettare il 31 CP_1 dicembre 2019 per la regolarizzazione notarile dell'atto di vendita con il quale verrà sciolta la
pagina 7 di 12 comproprietà. Verrà comunque redatta una scrittura privata tra e dalla quale CP_1 Pt_1 risulti la restituzione anche parziale del debito.
La scrittura privata del 04/03/2020 si risolve nel dare atto della situazione di debito e di credito, nella proroga del termine di pagamento per fino al 04/03/2021 e nell'esclusione di Pt_1 dall'utilizzo dell'immobile. Pt_1
La transazione del 15/07/2021 reca nelle premesse tra l'altro: “successivamente a nuove trattative avviate da (Allegato C), pur risultando non possibile risolvere l'intero contesto tra tutti CP_1
i fratelli, e hanno espresso la propria intenzione di conciliarsi e stipulare tra CP_1 Pt_1 loro un atto transattivo, assistito da fideiussione prestata dalla moglie di che permetta Pt_1 loro di dare esecuzione, senza sostituirlo, al patto originario del 20/04/2009 ed, al contempo, di prevenire tra loro ogni potenziale lite relativa soltanto alle restituzioni del denaro pagato alla
Banca da per i mutui contratti in favore di ” CP_1 Pt_1
La clausola n. 2 prevede l'obbligo da parte di di estinguere il debito residuo verso Pt_1 entro il 31/12/2021. CP_1
La clausola n. 6 reca: Con l'adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con la presente transazione, le parti tutte dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, a qualsiasi titolo, in relazione ai fatti indicati in premessa e di rinunciare, come in effetti rinunciano a qualsiasi azione giudiziale relativa, eccetto quelle necessarie ad ottenere
l'adempimento forzoso degli accordi qui stipulati.
2.3 Diritto – interpretazione dell'accordo del 2009
La clausola potrà riacquistare la propria quota in qualunque momento, anche Parte_1 prima della scadenza temporale del mutuo” va contestualizzata nell'accordo del 20/04/2009, volto a disciplinare i rapporti patrimoniali tra i fratelli in un momento di difficoltà CP_1 economica di e a regolare, in prospettiva, lo scioglimento della comunione Pt_1 sull'immobile di Grado, posticipato al 31/12/2019. Il predetto termine coincide anche con quello ultimo per i pagamenti. Dopo il 31/12/2019 la comunione andrà sciolta tramite cessione delle quote al fratello che si mostri interessato o, in mancanza, tramite vendita a terzi. In sede di scioglimento della comunione verranno anche regolati, tramite conguaglio, gli eventuali rapporti di debito esistenti.
Ebbene, alla luce del contesto, la facoltà di riacquisto attribuita a risulta chiaramente Pt_1 subordinata non solo allo scioglimento della comunione, ma, in via preliminare, all'integrale pagina 8 di 12 estinzione dei debiti da lui contratti. L'intento perseguito dai fratelli era quello di consentire a qualora fosse riuscito a onorare le proprie obbligazioni – anche grazie all'importante Pt_1 sostegno economico prestato in suo favore, soprattutto da – di partecipare nuovamente CP_1 alle operazioni di scioglimento della comunione sull'immobile. Tale previsione rispondeva a un fine eminentemente altruistico e fraterno, privo di qualsiasi controprestazione.
Ne consegue che non è individuabile alcuna causa, né in senso astratto né in senso concreto, idonea a giustificare la sopravvivenza della facoltà di riacquisto oltre il momento dello scioglimento della comunione. Una simile sopravvivenza si porrebbe, infatti, in aperto contrasto con il programma negoziale volto proprio allo scioglimento della comunione: tale riacquisto sarebbe, da un lato, impossibile qualora non divenisse assegnatario delle altre quote, e, CP_1 dall'altro, contraddittorio rispetto alla finalità perseguita, qualora invece egli si rendesse assegnatario ma dovesse successivamente retrocedere una quota a È pertanto evidente Pt_1 che la facoltà di riacquisto della quota “in qualunque momento” debba, secondo un'interpretazione teleologica dell'accordo, ritenersi limitata al periodo anteriore al compimento delle operazioni di scioglimento, ossia fino a quando un condividente non manifesti la volontà di acquistare le quote altrui ovvero non si proceda alla vendita del bene a terzi.
Considerato, inoltre, che alla formula “potrà riacquistare la propria quota in qualunque momento,” segue la specificazione “anche prima della scadenza temporale del mutuo”, deve ritenersi che l'intento primario delle parti fosse unicamente quello di consentire a di Pt_1 esercitare tale facoltà anticipatamente rispetto alla scadenza del mutuo, purché avesse previamente estinto tutti i debiti. In tale prospettiva, l'inciso “in qualunque momento” assume carattere meramente rafforzativo e pleonastico, non essendo comunque idoneo a sovvertire la logica complessiva dell'accordo né a estendere la facoltà di riacquisto oltre il termine di adempimento e oltre l'avvio delle operazioni di scioglimento della comunione.
2.4 Valutazione complessiva
È opportuno ricordare due ulteriori circostanze di fatto:
In primo luogo, l'inadempimento di agli obblighi assunti con l'accordo del 2009 Parte_1
è pacifico: nel 2020 le parti hanno sottoscritto una prima proroga del termine di pagamento e successivamente, nel luglio 2021, un accordo transattivo. Anche il termine di pagamento previsto da quest'ultimo non risulta, tuttavia, rispettato.
In secondo luogo, ancor prima che avesse integralmente estinto i propri debiti nei Pt_1
pagina 9 di 12 confronti di quest'ultimo aveva dato avvio alla procedura di scioglimento della CP_1 comunione, come previsto dall'accordo del 2009, manifestando la volontà di acquisire le quote dei fratelli e informandone anche Pt_1
Sulla base di queste premesse, appare evidente che la domanda ex art. 2932 c.c., proposta da non può trovare accoglimento. Parte_1
La c.d. “facoltà di riacquisto” consiste, come già argomentato, nella possibilità per di Pt_1 partecipare alle operazioni di scioglimento della comunione con la propria quota di un quarto, a condizione che egli avesse estinto i propri debiti entro il 31/12/2019. In base all'accordo del
2009, tale facoltà era esercitabile per la durata del patto di indivisione (dieci anni) e, successivamente, sino all'avvio delle operazioni di scioglimento della comunione.
Né l'accordo di proroga del 2020, né la transazione del 2021 hanno modificato tali condizioni.
Entrambi gli atti si sono limitati a differire il termine per il pagamento dei debiti, senza incidere sulla disciplina della facoltà di riacquisto.
La transazione del 2021, in particolare, ha avuto contenuto innovativo esclusivamente in ordine agli aspetti economici e alla dilazione del debito in favore di come espressamente Pt_1 indicato nella clausola: “ e hanno espresso la propria intenzione di conciliarsi CP_1 Pt_1
e stipulare tra loro un atto transattivo, assistito da fideiussione prestata dalla moglie di Pt_1 che permetta loro di dare esecuzione, senza sostituirlo, al patto originario del 20/04/2009 ed, al contempo, di prevenire tra loro ogni potenziale lite relativa soltanto alle restituzioni del denaro pagato alla banca da per i mutui contratti in favore di . CP_1 Pt_1
La transazione, dunque, non ha inciso sulla facoltà di riacquisto, la quale è rimasta invariata. Il mero differimento del termine di pagamento non comporta, di per sé, una modifica implicita delle condizioni di esercizio di tale facoltà.
Considerato che
la facoltà di riacquisto era stata concessa senza alcuna controprestazione e per puro spirito altruistico e fraterno, la successiva dilazione di pagamento, anch'essa frutto di disponibilità e tolleranza da parte di non può essere CP_1 interpretata come modifica del regime originario dell'accordo del 2009.
Conseguentemente, anche a seguito della dilazione, il requisito preliminare del “pagamento dell'importo residuo del mutuo e il risarcimento completo dei propri debiti nei confronti di ciascun fratello” resta ancorato al termine originario del 31/12/2019.
Poiché l'estinzione dei debiti non è avvenuta entro tale data, la facoltà di riacquisto in favore di non è mai sorta. Pt_1
pagina 10 di 12 Va inoltre precisato che tale facoltà non si colloca in un rapporto di sinallagmaticità, sicché il criterio dell'importanza dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c. (qui riferito eventualmente al termine del pagamento) non assume rilevanza, trattandosi di una concessione unilaterale e non di un contratto con prestazioni corrispettive. Solo in presenza di corrispettività, qui assente, sarebbe richiesto un contemperamento degli interessi contrapposti delle parti.
Nel caso di specie, non ha posto in essere gli atti a suo carico necessari per Parte_1 avvalersi della facoltà di riacquisto concessagli dal fratello.
Tale conclusione non muta neppure nell'ipotesi – formulata per mera completezza – in cui si volesse ritenere che le successive dilazioni abbiano comportato una proroga anche del termine per l'esercizio della facoltà di riacquisto: infatti, neppure il termine prorogato al 31/12/2021 risulta rispettato. La facoltà di riacquisto, condizionata all'estinzione del debito entro tale data, non è pertanto mai sorta.
Infatti, la tardiva estinzione del debito non può fa sorgere il diritto di riacquisto, in quanto manca qualsiasi fonte negoziale in tal senso.
Ne consegue che la domanda attorea va rigettata.
3. Spese
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c..
In considerazione della difficoltà della causa, dell'ampiezza delle argomentazioni attoree e del pregio della difesa del convenuto vittorioso, la liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo come segue in base ai seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione
52.000,00-260.000,00, valore massimo per le fasi di studio (3828,00) e introduzione (2442,00), valore medio per la fase di trattazione/istruttoria (5670,00) e valore lievemente superiore alla media per la fase di decisione (€ 5060,00), per un totale di € 17.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna l'attore a rimborsare a a titolo di spese di lite, € Parte_1 Controparte_1
17.000,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e spese successive occorrende.
22/10/2025
pagina 11 di 12 Il Giudice
Alex AR firma digitale pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 2130/2023 in persona del Giudice monocratico Alex AR pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. ), con l'avv. DI NARDA MATTEO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
(C.F. ), con l'avv. BRUCCOLERI MATTEO Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: azione ex art. 2932 c.c.
Conclusioni
Parte attrice:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bolzano, disattesa e rigettata ogni avversaria domanda, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, in accoglimento della presente domanda:
- in via principale, nel merito: accertato l'inadempimento perpetrato dal signor CP_1 agli accordi intercorsi con il signor giusta scrittura privata firmata il
[...] Parte_1
20 aprile 2009, sancire e dichiarare conseguentemente e per l'effetto, con pronunzia costitutiva del relativo diritto a rappresentare titolo idoneo per la intavolazione, la proprietà dell'attore sulla quota indivisa di 1/4 dell'immobile sito in Grado (GO), piazza Biagio Marin n. 4, composto da cucina, bagno, due camere, e soggiorno, con posto auto condominiale e relativi accessori e pertinenze, tavolarmente e catastalmente contraddistinto dalla p.ed. 640/2 in P.T. 9117 c.t. 1 di
Grado nonché dalle parti comuni identificate dalle pp.eded. 640/3 e 640/4 in P.T. 971 c.t. 1 di
Grado, attualmente del convenuto e già oggetto di precedente cessione in di lui favore, condizionando il trasferimento al versamento del prezzo pattuito nella entità di € 100.000,00 ovvero in quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di Giustizia;
pagina 1 di 12 - in via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la presente causa non venga ritenuta matura per la decisione alla stregua della esaustiva e dirimente produzione documentale occorsa a reputarsi ictu oculi già di per sé idonea e sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda spiegata in questa sede, fermo restando il pacifico potere – dovere del Giudice di procedere ex officio agli atti istruttori reputati necessari ed imprescindibili, si chiede la ammissione di prova per interrogatorio formale del signor e per testimoni Controparte_1 sulle circostanze di fatto inerenti la presente controversia in narrativa enunciate e che saranno meglio specificate e precisamente capitolate nei termini e nelle forme di rito.
omissis
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di procedura.
Parte convenuta:
voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bolzano adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- in via pregiudiziale di rito: rigettare in rito, perché improcedibile ed inammissibile, l'azione ex art. 2932 c.c. proposta da contro per difetto di interesse ad Parte_1 Controparte_1 agire attuale e concreto ai sensi dell'art. 100 c.p.c. dell'attore verso il convenuto per tutti i motivi e le ragioni di fatto e di diritto dedotte in narrativa;
- in via preliminare di rito: accertato e dichiarato che il giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art 2932 c.c. esperito da
contro
Parte_1 Controparte_1 costituisce una causa in rapporto di pregiudizialità-tecnica rispetto al giudizio di scioglimento della comunione ordinaria già avviato in data 2/3/2023 da e pendente presso il Controparte_1
Tribunale di Gorizia sub RG 246/2023, posto che la soluzione della presente causa in termini dell'esecuzione in forma specifica, dipende dalla sussistenza della qualità di proprietario dell'immobile in capo a al tempo della decisione del presente giudizio, Controparte_1 disporre la sospensione necessaria del presente processo pendente avanti il Tribunale di Bolzano sub RG 2130/2023 sino all'esito di quello pendente avanti il Tribunale di Gorizia sub RG
246/2023, il tutto ai sensi dell'art. 295 c.c.;
- in via preliminare di rito subordinata: accertato e dichiarato che il giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art 2932 c.c. esperito da
contro
Parte_1 richiede, in ogni caso, stima del valore dell'immobile e della quota, attività Controparte_1 che è già in corso nel processo pendente avanti il Tribunale di Gorizia sub RG 246/2023, disporre o sollecitare, per evidenti ragioni di economia processuale, la sospensione facoltativa
pagina 2 di 12 del presente processo per il termine di tre mesi al fine di disporre successivamente alla riassunzione del processo stesso, l'acquisizione agli atti dell'elaborato peritale di stima depositato nel giudizio suddetto, il tutto ai sensi dell'art. 296 c.c.; nel merito in via principale: accertare e dichiarare che il diritto di riacquisto della quota indivisa di ¼ dell'immobile sito in Grado vantato da parte attrice è Parte_1 insussistente, ovvero che l'attore è decaduto dall'esercizio del diritto di riacquisto vantato per decorrenza del termine convenzionale pattuito nel titolo e per mancato soddisfacimento delle condizioni previste dalla clausola 10 del titolo invocato;
per l'effetto accertata e dichiarata
l'insussistenza dei presupposti dell'azione ex art 2932 c.c. esperita da verso Parte_1
rigettare integralmente nel merito l'azione avversaria poiché infondata in Controparte_1 fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
nel merito, in subordine: in denegata ipotesi di procedibilità, ammissibilità, fondatezza ed accoglimento dell'azione esperita da verso accertare e dichiarare che, in forza del patto di Parte_1 Controparte_1 retrovendita di cui al titolo invocato, il prezzo da corrispondere all'atto del trasferimento della quota indivisa di ¼ della p.ed. 640/2 in P.T. 9117 c.t. 1 di Grado in una con gli accessori e con le parti comuni condominiali tavolarmente identificate quali p.ed. 640/3 e 640/4 in P.T. 971 c.t. 1 di
Grado, corrisponde al valore di mercato attuale della quota o, se inferiore, al valore del credito di di € 100.000 soddisfatto con la datio in solutum, rivalutato ed aumentato Controparte_1 degli interessi legali dalla datio in solutum del 23/06/2009 all'effettivo saldo;
per l'effetto, ordinare a a corrispondere a a titolo di controprestazione Parte_1 Controparte_1 perequativa per il trasferimento del diritto di proprietà della quota dell'immobile anzidetto,
l'importo corrispondente al valore attuale della quota oggetto di trasferimento ovvero, se inferiore, al valore attuale del credito di soddisfatto con la datio in solutum (€ Controparte_1
100.000) aumentato di rivalutazione ed interessi passivi al saggio legale dalla datio in solutum del 23/06/2009 alla domanda e al saggio legale di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale alla decisione, sino al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
Con atto di citazione notificato in data 04/072023, conveniva in giudizio, Parte_1
pagina 3 di 12 dinanzi al Tribunale di Bolzano, suo fratello chiedendo che fosse pronunciata Controparte_1 sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. volta a trasferirgli la proprietà della quota indivisa di un quarto dell'immobile sito in Grado (GO), Piazza Biagio Marin n. 3, attualmente intestata per la quota di due quarti al convenuto.
L'attore deduceva che detta quota, già di sua titolarità, era stata da lui ceduta nel 2009 al fratello a titolo di datio in solutum parziale del debito allora esistente fra le parti, in esecuzione CP_1 della scrittura privata sottoscritta in data 20/04/2009.
In base alla clausola n. 10 di tale scrittura, l'attore sosteneva di essere titolare di un diritto di riacquisto o retrovendita della quota in questione “in qualunque momento”, al prezzo fisso di euro 100.000,00, previo adempimento delle obbligazioni di rimborso dei mutui e dei debiti verso i fratelli, condizioni che egli affermava di avere integralmente soddisfatto nel corso degli anni
2021 e 2022.
Chiedeva pertanto che il Tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni pattuite e l'inadempimento del convenuto all'obbligo di concludere il contratto, pronunciasse sentenza costitutiva sostitutiva del consenso negato, con conseguente trasferimento a suo favore della quota di proprietà dell'immobile in contestazione.
Si costituiva in giudizio il quale contestava integralmente la domanda attorea, Controparte_1 deducendone l'infondatezza sia in fatto che in diritto.
Egli premetteva che l'accordo del 20/04/2009 era stato stipulato in un contesto di gravi difficoltà economiche del fratello e che la cessione della quota di ¼ dell'immobile era intervenuta Pt_1
a titolo di pagamento parziale di un debito preesistente, senza alcuna previsione di retrovendita o riscatto. Sosteneva che la clausola n. 10 dell'accordo, richiamata dall'attore, non attribuiva alcun diritto potestativo di riacquisto illimitato, ma si limitava a regolare una possibile partecipazione del medesimo alle future operazioni di scioglimento della comunione sull'immobile, Pt_1 previste al termine del periodo decennale di indivisione (31/12/2019). Il convenuto rilevava, inoltre, che il termine pattuito era decorso inutilmente, che non aveva adempiuto Parte_1 alle obbligazioni previste entro il termine convenuto e che, in ogni caso, la clausola invocata non poteva essere qualificata come “patto di retrovendita”, né come “patto di riscatto”, risultando nulla o inefficace per mancanza di forma, termine e causa meritevole di tutela. Soggiungeva che la pretesa dell'attore integrava un tentativo ritorsivo, volto a ostacolare il procedimento di scioglimento della comunione pendente dinanzi al Tribunale di Gorizia (R.G. n. 246/2023), da lui pagina 4 di 12 stesso promosso nei confronti degli altri fratelli comproprietari.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità o la sospensione del presente giudizio per pregiudizialità, e nel merito il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese.
La causa passa in decisione sulle produzioni documentali delle parti, senza assunzione di altri mezzi istruttori.
2. Decisione
La decisione viene assunta secondo il criterio della ragione più liquida di seguito esposta.
2.1 Fatto
Il convenuto ha fornito nella comparsa di risposta una ricostruzione dei fatti che è sostanzialmente corretta e che viene qui ripresa con poche modifiche:
è oggi comproprietario della quota di ½ dell'appartamento con posto auto di Controparte_1 pertinenza sito in Grado (GO), in Piazza Biagio Marin 3 al piano 5° del Controparte_2
(p.ed. 640/2 in P.T. 9117 c.t. 1). La restante metà dell'appartamento è in proprietà per ¼ ciascuno dei due fratelli e non parti del presente giudizio. Controparte_3 CP_4
L'originaria comunione paritaria tra i quattro fratelli e CP_1 CP_3 CP_4 Pt_1 per la quota indivisa di ¼ ciascuno si è trasformata in comunione ordinaria tra tre
[...] condividenti nell'anno 2009, allorquando il fratello ha ceduto la propria quota al Parte_1 fratello a titolo di adempimento parziale di un pregresso debito (doc. 7 - 9). CP_1
Nel 2009 si è trovato in gravi difficoltà economiche e finanziarie, Parte_1 nell'impellente necessità di reperire liquidi ingenti per fare fronte ai propri debiti personali, nell'impossibilità di accedere al credito bancario, in ragione della sua grave esposizione verso terzi e verso l'erario nonché dell'incapacità di prestare alcuna garanzia di pagamento. chiese, perciò, aiuto ai fratelli e trovò sostegno morale, finanziario ed Parte_1 economico. I fratelli il gemello e si impegnarono con scrittura privata CP_3 CP_4 CP_1 del 20/04/2009 (doc. 7):
- a chiedere ed ottenere due mutui a loro intestate per complessivi 150.000 euro;
- a restituire tutti e tre alla banca le somme mutuate, solidalmente e in parti uguali;
- a mantenere la comunione sull'immobile di Grado sino alla data del 31/12/2019;
- a sciogliere consensualmente e in ogni caso la comunione al termine del decennio e successivamente alla data del 31/12/2019, acquistandolo uno tra essi per intero oppure vendendolo sul libero mercato.
pagina 5 di 12 per parte sua si impegnò: Parte_1
- a ridurre il debito verso ammontante a € 120.000,00, per l'importo di Controparte_1
€ 100.000,00 tramite datio in solutum della sua quota di proprietà di ¼ indiviso dell'immobile di Grado, stimata a quel valore, rimanendo debitore per € 20.000,00;
- a restituire ai fratelli le somme mutuate e pagate alla Banca entro il 31/12/2019.
In esecuzione dei patti presi:
- e hanno acceso nell'interesse Controparte_1 Controparte_3 CP_4
esclusivo di un mutuo ipotecario di € 120.000 (contratto n. 0863 0207572 Banca Pt_1
Popolare di Verona) garantito da ipoteca sull'immobile di Grado, nonché un mutuo chirografario di € 30.000 (conto n. 4086) presso la Banca Popolare di CP_5
Verona – Agenzia di Cles, garantito con fideiussione personale di CP_1
- con contratto del 23/06/2009 a rogito del Notaio ha Persona_1 Parte_1
ceduto al fratello la quota d'appartamento di ¼ che era sua (doc. 8 e 9). Controparte_1
Dal 20/04/2009 al 31/12/2019 è poi successo che:
- da solo aveva riversato alla Banca Popolare di Verona l'85% delle Controparte_1
somme complessivamente erogate, senza ottenere restituzione dai fratelli e CP_3
delle somme anticipate per loro conto;
CP_4
- non aveva saldato nessuno dei suoi debiti verso i fratelli;
Parte_1
- solo era pronto a sciogliere la comunione e ad acquistare le quote dei Controparte_1 fratelli e . CP_3 CP_4
Con accordo di data 04/03/2020 (doc. 10) i fratelli si davano atto dei pagamenti effettuati CP_1 in favore dei terzi creditori e della conseguente reciproca situazione creditoria/debitoria e prorogavano sino al 04/03/2021 il termine di pagamento per prevedendo, altresì, che in Pt_1 caso di inadempimento gli altri fratelli avrebbero proceduto ai conguagli, affinché tutti i debiti di risultassero suddivisi tra loro in parti uguali. In base alla clausola “da oggi la Pt_1 suddivisione dell'utilizzo dell'appartamento sarà effettuato sulla base delle rispettive quote di proprietà”, veniva escluso dall'utilizzo dell'appartamento di Grado. Pt_1
Alla scadenza del 4/03/2021 i debiti non erano ancora stati estinti e con raccomandata del
09/03/2021, indirizzata ai fratelli (tra cui anche , ha dichiarato di voler Pt_1 CP_1 acquistare l'intera proprietà dell'immobile. Nessuno degli altri fratelli ha formulato un'analoga pagina 6 di 12 proposta, né vi è stata accettazione in ordine alla cessione delle quote da parte di e CP_3
CP_4
All'esito di successiva trattativa, avviata da i fratelli hanno stipulato l'atto di CP_1 transazione di data 15/07/2021, in cui per il pagamento del debito residuo di (€ Pt_1
118.500,00) è stato previsto il termine ultimo del 31/12/2021. Il debito è stato estinto solo in data
3/07/2022 dalla fideiubente moglie di Parte_1
Ancora prima di tale pagamento aveva reiterato la proposta di acquisto delle altre CP_1 quote, non ottenendo adesione dai fratelli. In data 19/09/2022 ha avviato il CP_1 procedimento di mediazione (anche nei confronti di , preliminare alla causa di divisione Pt_1 dell'immobile poi instaurata avanti al Tribunale di Gorizia.
2.2 Gli accordi nello specifico
Fermo restando il contenuto dell'accordo del 20/04/2009 come sopra citato, le clausole salienti per il presente giudizio sono le seguenti:
8) il rimborso di tutti i debiti di cui al presente atto dovrà essere effettuato entro 3 mesi dal pagamento dell'ultima rata del mutuo e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
E' in facoltà dei debitori di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte i debiti, pagando contemporaneamente i relativi interessi già maturati sulle somme restituite anticipatamente.
9) In ogni caso al termine di cui al punto 8) i comproprietari , Controparte_3 CP_1
e , si impegnano sin d'ora reciprocamente a sciogliere la comproprietà,
[...] CP_4 cedendo le proprie quote o acquistando le quote della parte o delle parti non più interessate alla comproprietà.
Nel caso in cui nessuno fosse interessato all'acquisto delle parti degli altri si procederà alla vendita dell'immobile sul libero mercato con la divisione delle quote nelle proporzioni risultanti dal calcolo degli importi versati da ciascuno negli anni precedenti e dai debiti contratti.
10) potrà riacquistare la propria quota in qualunque momento, anche prima Parte_1 della scadenza temporale del mutuo ma sarà tenuto preliminarmente al pagamento dell'importo residuo del mutuo e a risarcire completamente i propri debiti nei confronti di ciascun fratello e comunque ad acquistare anche le quote di chi non fosse più interessato alla comproprietà. Nel caso in cui dopo aver risarcito completamente il mutuo intendesse anche risarcire il Pt_1 debito con non rientrerà in possesso della propria quota ma dovrà aspettare il 31 CP_1 dicembre 2019 per la regolarizzazione notarile dell'atto di vendita con il quale verrà sciolta la
pagina 7 di 12 comproprietà. Verrà comunque redatta una scrittura privata tra e dalla quale CP_1 Pt_1 risulti la restituzione anche parziale del debito.
La scrittura privata del 04/03/2020 si risolve nel dare atto della situazione di debito e di credito, nella proroga del termine di pagamento per fino al 04/03/2021 e nell'esclusione di Pt_1 dall'utilizzo dell'immobile. Pt_1
La transazione del 15/07/2021 reca nelle premesse tra l'altro: “successivamente a nuove trattative avviate da (Allegato C), pur risultando non possibile risolvere l'intero contesto tra tutti CP_1
i fratelli, e hanno espresso la propria intenzione di conciliarsi e stipulare tra CP_1 Pt_1 loro un atto transattivo, assistito da fideiussione prestata dalla moglie di che permetta Pt_1 loro di dare esecuzione, senza sostituirlo, al patto originario del 20/04/2009 ed, al contempo, di prevenire tra loro ogni potenziale lite relativa soltanto alle restituzioni del denaro pagato alla
Banca da per i mutui contratti in favore di ” CP_1 Pt_1
La clausola n. 2 prevede l'obbligo da parte di di estinguere il debito residuo verso Pt_1 entro il 31/12/2021. CP_1
La clausola n. 6 reca: Con l'adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con la presente transazione, le parti tutte dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, a qualsiasi titolo, in relazione ai fatti indicati in premessa e di rinunciare, come in effetti rinunciano a qualsiasi azione giudiziale relativa, eccetto quelle necessarie ad ottenere
l'adempimento forzoso degli accordi qui stipulati.
2.3 Diritto – interpretazione dell'accordo del 2009
La clausola potrà riacquistare la propria quota in qualunque momento, anche Parte_1 prima della scadenza temporale del mutuo” va contestualizzata nell'accordo del 20/04/2009, volto a disciplinare i rapporti patrimoniali tra i fratelli in un momento di difficoltà CP_1 economica di e a regolare, in prospettiva, lo scioglimento della comunione Pt_1 sull'immobile di Grado, posticipato al 31/12/2019. Il predetto termine coincide anche con quello ultimo per i pagamenti. Dopo il 31/12/2019 la comunione andrà sciolta tramite cessione delle quote al fratello che si mostri interessato o, in mancanza, tramite vendita a terzi. In sede di scioglimento della comunione verranno anche regolati, tramite conguaglio, gli eventuali rapporti di debito esistenti.
Ebbene, alla luce del contesto, la facoltà di riacquisto attribuita a risulta chiaramente Pt_1 subordinata non solo allo scioglimento della comunione, ma, in via preliminare, all'integrale pagina 8 di 12 estinzione dei debiti da lui contratti. L'intento perseguito dai fratelli era quello di consentire a qualora fosse riuscito a onorare le proprie obbligazioni – anche grazie all'importante Pt_1 sostegno economico prestato in suo favore, soprattutto da – di partecipare nuovamente CP_1 alle operazioni di scioglimento della comunione sull'immobile. Tale previsione rispondeva a un fine eminentemente altruistico e fraterno, privo di qualsiasi controprestazione.
Ne consegue che non è individuabile alcuna causa, né in senso astratto né in senso concreto, idonea a giustificare la sopravvivenza della facoltà di riacquisto oltre il momento dello scioglimento della comunione. Una simile sopravvivenza si porrebbe, infatti, in aperto contrasto con il programma negoziale volto proprio allo scioglimento della comunione: tale riacquisto sarebbe, da un lato, impossibile qualora non divenisse assegnatario delle altre quote, e, CP_1 dall'altro, contraddittorio rispetto alla finalità perseguita, qualora invece egli si rendesse assegnatario ma dovesse successivamente retrocedere una quota a È pertanto evidente Pt_1 che la facoltà di riacquisto della quota “in qualunque momento” debba, secondo un'interpretazione teleologica dell'accordo, ritenersi limitata al periodo anteriore al compimento delle operazioni di scioglimento, ossia fino a quando un condividente non manifesti la volontà di acquistare le quote altrui ovvero non si proceda alla vendita del bene a terzi.
Considerato, inoltre, che alla formula “potrà riacquistare la propria quota in qualunque momento,” segue la specificazione “anche prima della scadenza temporale del mutuo”, deve ritenersi che l'intento primario delle parti fosse unicamente quello di consentire a di Pt_1 esercitare tale facoltà anticipatamente rispetto alla scadenza del mutuo, purché avesse previamente estinto tutti i debiti. In tale prospettiva, l'inciso “in qualunque momento” assume carattere meramente rafforzativo e pleonastico, non essendo comunque idoneo a sovvertire la logica complessiva dell'accordo né a estendere la facoltà di riacquisto oltre il termine di adempimento e oltre l'avvio delle operazioni di scioglimento della comunione.
2.4 Valutazione complessiva
È opportuno ricordare due ulteriori circostanze di fatto:
In primo luogo, l'inadempimento di agli obblighi assunti con l'accordo del 2009 Parte_1
è pacifico: nel 2020 le parti hanno sottoscritto una prima proroga del termine di pagamento e successivamente, nel luglio 2021, un accordo transattivo. Anche il termine di pagamento previsto da quest'ultimo non risulta, tuttavia, rispettato.
In secondo luogo, ancor prima che avesse integralmente estinto i propri debiti nei Pt_1
pagina 9 di 12 confronti di quest'ultimo aveva dato avvio alla procedura di scioglimento della CP_1 comunione, come previsto dall'accordo del 2009, manifestando la volontà di acquisire le quote dei fratelli e informandone anche Pt_1
Sulla base di queste premesse, appare evidente che la domanda ex art. 2932 c.c., proposta da non può trovare accoglimento. Parte_1
La c.d. “facoltà di riacquisto” consiste, come già argomentato, nella possibilità per di Pt_1 partecipare alle operazioni di scioglimento della comunione con la propria quota di un quarto, a condizione che egli avesse estinto i propri debiti entro il 31/12/2019. In base all'accordo del
2009, tale facoltà era esercitabile per la durata del patto di indivisione (dieci anni) e, successivamente, sino all'avvio delle operazioni di scioglimento della comunione.
Né l'accordo di proroga del 2020, né la transazione del 2021 hanno modificato tali condizioni.
Entrambi gli atti si sono limitati a differire il termine per il pagamento dei debiti, senza incidere sulla disciplina della facoltà di riacquisto.
La transazione del 2021, in particolare, ha avuto contenuto innovativo esclusivamente in ordine agli aspetti economici e alla dilazione del debito in favore di come espressamente Pt_1 indicato nella clausola: “ e hanno espresso la propria intenzione di conciliarsi CP_1 Pt_1
e stipulare tra loro un atto transattivo, assistito da fideiussione prestata dalla moglie di Pt_1 che permetta loro di dare esecuzione, senza sostituirlo, al patto originario del 20/04/2009 ed, al contempo, di prevenire tra loro ogni potenziale lite relativa soltanto alle restituzioni del denaro pagato alla banca da per i mutui contratti in favore di . CP_1 Pt_1
La transazione, dunque, non ha inciso sulla facoltà di riacquisto, la quale è rimasta invariata. Il mero differimento del termine di pagamento non comporta, di per sé, una modifica implicita delle condizioni di esercizio di tale facoltà.
Considerato che
la facoltà di riacquisto era stata concessa senza alcuna controprestazione e per puro spirito altruistico e fraterno, la successiva dilazione di pagamento, anch'essa frutto di disponibilità e tolleranza da parte di non può essere CP_1 interpretata come modifica del regime originario dell'accordo del 2009.
Conseguentemente, anche a seguito della dilazione, il requisito preliminare del “pagamento dell'importo residuo del mutuo e il risarcimento completo dei propri debiti nei confronti di ciascun fratello” resta ancorato al termine originario del 31/12/2019.
Poiché l'estinzione dei debiti non è avvenuta entro tale data, la facoltà di riacquisto in favore di non è mai sorta. Pt_1
pagina 10 di 12 Va inoltre precisato che tale facoltà non si colloca in un rapporto di sinallagmaticità, sicché il criterio dell'importanza dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c. (qui riferito eventualmente al termine del pagamento) non assume rilevanza, trattandosi di una concessione unilaterale e non di un contratto con prestazioni corrispettive. Solo in presenza di corrispettività, qui assente, sarebbe richiesto un contemperamento degli interessi contrapposti delle parti.
Nel caso di specie, non ha posto in essere gli atti a suo carico necessari per Parte_1 avvalersi della facoltà di riacquisto concessagli dal fratello.
Tale conclusione non muta neppure nell'ipotesi – formulata per mera completezza – in cui si volesse ritenere che le successive dilazioni abbiano comportato una proroga anche del termine per l'esercizio della facoltà di riacquisto: infatti, neppure il termine prorogato al 31/12/2021 risulta rispettato. La facoltà di riacquisto, condizionata all'estinzione del debito entro tale data, non è pertanto mai sorta.
Infatti, la tardiva estinzione del debito non può fa sorgere il diritto di riacquisto, in quanto manca qualsiasi fonte negoziale in tal senso.
Ne consegue che la domanda attorea va rigettata.
3. Spese
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c..
In considerazione della difficoltà della causa, dell'ampiezza delle argomentazioni attoree e del pregio della difesa del convenuto vittorioso, la liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo come segue in base ai seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione
52.000,00-260.000,00, valore massimo per le fasi di studio (3828,00) e introduzione (2442,00), valore medio per la fase di trattazione/istruttoria (5670,00) e valore lievemente superiore alla media per la fase di decisione (€ 5060,00), per un totale di € 17.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna l'attore a rimborsare a a titolo di spese di lite, € Parte_1 Controparte_1
17.000,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e spese successive occorrende.
22/10/2025
pagina 11 di 12 Il Giudice
Alex AR firma digitale pagina 12 di 12