CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 26/02/2026, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 639/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svolta ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 09/02/2026, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 2278/2020 depositato il 11/08/2020 proposto da CO di Bonifica Terre D'Apulia – 93238890722 difeso da Difensore_1 -
CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso
Email_1 contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1 difesa da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso Email_2
So.g.e.t. Societa' di Gestione Entrate e Tributi – 01807790686 elettivamente domiciliato presso
Email_3
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 2533/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 1 e pubblicata il
20/11/2019 atti impositivi:
- sollecito pagamento n. 900201800227047212000 contr. consort. 2015
Richieste delle parti: CO di bonifica Terre d'Apulia: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali;
Resistente_1 : rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, da liquidare in favore del difensore antistatario e distrattario;
So.g.e.t. S.p.A.: /// ///
Svolgimento del processo
Il CO di Bonifica “Terre d'Apulia”, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, come in atti rappresentato e difeso, con ricorso notificato in data 22.7.2020, poi iscritto a ruolo in data
11.8.2020 e dunque depositato in data 1.9.2020 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca della sua proposizione denominata Commissione Tributaria Regionale per la Puglia), proponeva appello avverso la sentenza n. 2533/01/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese processuali.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva
Resistente_1accolto il ricorso proposto da (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente) avverso il sollecito di pagamento n. 900201800227047212.000 di prot. del 31.10.2018, emessa dalla SO.G.E.T.
S.p.A., concessionaria del servizio di riscossione per conto del CO di bonifica “Terre d'Apulia”,
e notificato in data 9.11.2018; a mezzo di tale atto al contribuente era richiesto (sotto la minaccia dell'emissione di una ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. n. 639/10) il pagamento del contributo consortile che era già stato domandato con l'avviso di pagamento n. 90020180009296946; si trattava del contributo di bonifica cod. “630” (dovuto per le opere di difesa idraulica dei terreni posseduti dalla contribuente, in proprietà o in enfiteusi, in agro dei Comuni di Gravina in Puglia e di Poggiorsini) maturato in riferimento all'anno di imposta 2015.
Il suo ammontare era pari ad € 472,74 al netto delle spese di notifica. Il piano di classifica per il riparto delle spese consortili (all'interno delle quali è ricompreso il tributo contestato dalla contribuente) era stato adottato dalla delibera commissariale n. 470 di prot. del
17.10.2012 e dalla delibera di g.r. n. 1148 del 18.6.2013.
La sentenza della Commissione Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente ed affermava che la pretesa creditoria del CO era priva di fondamento poiché ella aveva dimostrato che i propri terreni non avevano ricevuto un beneficio diretto ed immediato dall'attività e dalle opere consortili e quindi che difettava la circostanza che la disciplina vigente annovera quale presupposto dell'imposizione del contributo consortile.
Il CO di bonifica “Terre d'Apulia” chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
esso lamentava il difetto di motivazione della sentenza di primo grado in conseguenza dell'errava valutazione del materiale probatorio. La contribuente si costituiva con il deposito di controdeduzioni a mezzo delle quali chiedeva il rigetto del gravame.
Il concessionario del servizio di riscossione non si costituiva nel presente grado di giudizio. In data 12.1.2026 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 9.2.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione
La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 att. c.p.c.. L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esplicitate.
In via preliminare deve osservarsi che il sollecito di pagamento emesso dalla So.g.e.t. S.p.A. nell'interesse del CO di Bonifica “Terre d'Apulia” è atto impugnabile benché non ricompreso nel novero dell'art. 19 d. lgs. n. 546/92; trattasi infatti di atto impositivo facoltativamente impugnabile
(cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 16122/23).
Innanzitutto, va osservato che l'appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto dal CO per svariate ragioni.
Essa, in primo luogo, eccepisce l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 57 d. lgs. n.
546/92 e cioè poiché il CO avrebbe introdotto nel proprio libello domande e motivi nuovi ed eccezioni improponibili in grado di appello. In particolare essi consisterebbero nella formulazione delle censure che contestano l'attendibilità della perizia depositata dalla contribuente nel processo di primo grado, che sostengono la validità – quale presupposto impositivo – del piano di classifica approntato dal CO e che deducono la sufficienza, ai fini dell'imposizione, della portata potenziale ed ipotetica (anziché attuale e specifica) del beneficio arrecato dalle opere consortili.
L'eccezione è infondata.
Va ricordato che l'attuale appellante è stato parte resistente nel giudizio di primo grado. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 preclude in appello esclusivamente le nuove eccezioni "in senso tecnico" dalle quali, cioè, deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del "thema decidendum"” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 11284/23); ed ha statuito l'ulteriore principio di diritto secondo cui “nel processo tributario di appello, la novità delle difese dell'Amministrazione finanziaria
è valutata con riguardo ai presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'atto impositivo oggetto di ricorso e non in base alle controdeduzioni formulate in primo grado dalla stessa Amministrazione, poiché quest'ultima, per la natura impugnatoria del procedimento, assume la veste di attore in senso sostanziale in ragione della pretesa impositiva risultante dall'atto contestato, sia sul piano del "petitum" che su quello della "causa petendi"” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 26214/24).
Entrambi i principi appena ricordati sono applicabili nella presente controversia;
deve riconoscersi, in considerazione della loro portata, che attraverso le argomentazioni difensive il CO (che resta attore in senso sostanziale) non ha modificato la capitolazione dei fatti dedotti all'interno degli elementi costitutivi del proprio diritto di credito (e quindi i presupposti di fatto e di diritto dell'atto impositivo), sostanzialmente riconducibili all'inclusione dei fondi rustici dell'appellata all'interno del proprio perimetro di contribuenza. Da ciò deriva, come anticipato, l'assenza di pregio dell'eccezione in disamina.
In secondo luogo l'appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché a suo parere il gravame non possiederebbe i requisiti stabiliti da tale norma. L'eccezione è infondata.
L'art. 49 d. lgs. n. 546/92 stabilisce che “Alle impugnazioni delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di … secondo grado si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, …. e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”. Il capo I° del titolo III° del libro II° del c.p.c. comprende gli artt. 323 – 338; ne è quindi escluso l'art. 342 c.p.c., che pertanto non può ritenersi richiamato dal citato art. 49 né applicabile al processo tributario.
In quest'ultimo processo il tema dell'ammissibilità dei motivi di gravame è invece disciplinato dall'art. 53 d. lgs. n. 546/92, il quale stabilisce che il ricorso in appello contiene, tra l'altro, i “motivi specifici dell'impugnazione”.
A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto, applicabile alla presente controversia, secondo cui “nel rito tributario, il gravame non richiede che vengano enucleati motivi specifici: pertanto l'assenza o la genericità delle doglianze non comporta l'inammissibilità dell'appello se dalla lettura complessiva dell'atto è possibile comunque ricavare - anche implicitamente - le ragioni delle censure alla decisione di primo grado. La disposizione dell'art. 53 del
d.lgs. n. 546 del 1992 va quindi interpretata restrittivamente, per cui devono essere considerati ammissibili ed esaminabili gli appelli il cui contenuto indica una chiara volontà di contestare la decisione impugnata” (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 26982/24; cfr. anche sent. n. 25813/24). Nel caso di specie, deve riconoscersi che l'atto di appello in disamina, oltre a manifestare la volontà di ottenere la riforma della sentenza di primo grado, contiene anche delle censure al percorso motivazionale seguito da essa, in quanto i motivi di gravame contengono argomentazioni volte a confutare i capitoli della sua motivazione che accolgono le doglianze del contribuente.
Ne consegue che ciò è sufficiente affinché esso sia dichiarato ammissibile.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante denuncia che la sentenza di primo grado non avrebbe correttamente valutato le prove da esso fornite nel precedente grado di giudizio;
esso sostiene che il piano di classifica (e l'accluso perimetro di contribuenza) versato in atti consente di presumere che i fondi rustici della contribuente ricevano il beneficio derivante dalla presenza delle opere consortili e che il programma dei lavori adottato dal CO per il triennio 2014/2016 e la consulenza tecnica prodotta in atti dimostrerebbero nei fatti ed in termini concreti l'esistenza di questo beneficio;
aggiunge che il fondamento della pretesa creditoria vantata nei confronti della contribuente riposava nel piano di classifica e che pertanto ella avrebbe dovuto impugnarlo unitamente al piano di riparto dei contributi, prima ancora di impugnare il sollecito di pagamento;
che infatti il piano di classifica contiene l'indice di calcolo del contributo consortile, il quale esprime il beneficio potenziale che i terreni di ciascun contribuente possono ritrarre dalle opere consortili, e che pertanto a fortiori il piano avrebbe dovuto essere impugnato;
che gli ulteriori elementi probatori versati in atti (programmazione triennale dei lavori, consulenza tecnica redatta dall'incaricato del CO, etc.) rafforzavano la prova della fondatezza della propria pretesa.
L'esame del motivo di gravame, che attinge esclusivamente il merito della pretesa creditoria, deve essere necessariamente preceduto dal punto di vista logico dal vaglio delle questioni, articolate nei motivi del ricorso di primo grado e riproposte dall'appellato ex art. 56 d. lgs. n. 546/92, che attengono alla validità dell'atto impugnato.
L'appellato infatti (pag. 14 e ss. delle controdeduzioni) eccepisce il difetto di motivazione dell'atto impugnato e denuncia che esso sarebbe affetto dalla mancata indicazione e dimostrazione da parte dell'ente creditore della sussistenza dei presupposti contributivi richiesti dalla legge, dalla mancata indicazione della quantificazione del calcolo effettuato, del tasso di interesse, dei criteri di calcolo delle spese di riscossione, della data di consegna del ruolo, della data di formazione del ruolo e di quella in cui il ruolo è divenuto esecutivo ed infine dalla mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento.
La doglianza è nel complesso infondata. L'atto impugnato è un mero sollecito di pagamento;
esso è pertanto un atto della riscossione spontanea
(e non coattiva;
è per questo che – per inciso – la giurisprudenza ne afferma la natura di atto facoltativamente impugnabile) disciplinato, in quanto tale, dall'art. 32 comma 2 lett. b) d. lgs. n. 46/99 il quale prevede che, in assenza della convenzione conclusa tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio della riscossione ai sensi della precedente lett. a), “…i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa…”. Tale comunicazione non è altro che il sollecito di pagamento e, prima ancora di esso, l'avviso di pagamento, pure emesso dal CO ed a cui il sollecito stesso fa cenno.
Tanto premesso, va tuttavia osservato che il sollecito oggetto di impugnazione, per l'ipotesi dell'inadempimento, preannuncia la notifica non di una cartella di pagamento ma di un'ingiunzione fiscale;
e l'art. 2 r.d. n. 639/10 non prevede che tale atto contenga l'indicazione di tutti gli elementi poc'anzi elencati e di cui l'appellato lamenta la mancata indicazione. A ciò deve aggiungersi che la mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento comporta, a tutto voler concedere, l'irregolarità dell'atto ma non la sua invalidità; che la mancata dimostrazione dei presupposti del contributo non pertiene all'ambito della validità dell'atto ma a quello della fondatezza della pretesa creditoria e che le date di formazione, di consegna e di esecutività del ruolo non sono oggettivamente suscettibili di indicazione nel sollecito (sia perché la riscossione spontanea precede quella coattiva e quindi l'iscrizione a ruolo, nel momento in cui il sollecito viene emesso, è una circostanza soltanto eventuale ed ignota sia perché il ricorso alla minacciata procedura dell'ingiunzione fiscale non contempla un'iscrizione a ruolo degli importi dovuti). Ancora, l'appellata denuncia che l'atto impugnato sarebbe nullo in conseguenza della mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La doglianza è priva di pregio. Il contributo consortile è in assoluto un tributo non armonizzato e pertanto l'attività di accertamento di esso non comporta la previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente (cfr. sul punto Cass.
Civ. S.U. sent. n. 24823/15).
Peraltro, va considerato e ribadito che il sollecito di pagamento non attiene alla fase di accertamento del contributo ma a quella della sua riscossione;
infatti, nel caso dei contributi dovuti ad un CO di Bonifica, l'atto di esercizio della potestà impositiva è costituito dal piano di classifica (se del caso integrato dal piano di riparto disciplinato dall'art. 17 L.r. Puglia n. 4/12), il quale nella Regione Puglia è disciplinato dalla L.r. n. 4/12 e ricade nella categoria dottrinale dell'atto amministrativo plurimo
(connotato dall'indefettibile pluralità di destinatari dovuta all'altrettanto insopprimibile cumulo al suo interno di una molteplicità di atti provvedimentali caratterizzati dall'omogeneità di contenuto, che ne rende inutilmente dispendiosa la moltiplicazione in ragione del numero dei destinatari); l'art. 13 comma 3 L.r. Puglia n. 4/12 contempla a tal proposito un'ipotesi di contraddittorio preventivo alla sua adozione poiché prevede che i contribuenti o comunque i soggetti interessati possano formulare osservazioni nei confronti del piano di classifica e dell'accluso perimetro di contribuenza nei quindici giorni successivi alla loro affissione nell'albo del CO e dei Comuni nel cui territorio ricade il comprensorio di bonifica.
La doglianza dell'appellata avrebbe dovuto quindi essere correttamente articolata in rapporto a tale momento poiché deve escludersi che il CO fosse tenuto ad inviarle un qualsivoglia “invito al contraddittorio”.
Con ulteriore doglianza l'appellata denuncia l'indeterminatezza e la genericità della domanda ossia del petitum e della causa petendi.
La doglianza è infondata.
Per quanto concerne il petitum, esso è del tutto determinato e preciso giacché nel presente grado di giudizio il CO ha chiesto l'accoglimento del proprio gravame e la riforma della sentenza emessa dal giudice a quo (va poi rammentato che nel processo di primo grado il CO era attore in senso sostanziale ed aveva altrettanto correttamente formulato il petitum della propria domanda che, per il tramite del rigetto del ricorso introduttivo, consisteva nel riconoscimento della fondatezza dell'atto impugnato e del conseguente obbligo di corrispondere l'importo in esso indicato). Per quanto concerne la causa petendi, la Corte osserva che anche tale elemento della domanda dell'appellante è sufficientemente preciso giacché quest'ultimo si limita a sostenere che il proprio diritto di credito trae la propria dimostrazione dall'inclusione degli immobili della contribuente nel piano di classifica e che per di più sono state realizzate delle opere che arrecano loro il beneficio di cui viene lamentata l'assenza.
Con un'ultima doglianza l'appellata eccepisce la formazione del giudicato implicito sulle domande formulate dall'appellante nel precedente grado di giudizio ma non espressamente decise. In verità, l'eccezione non appare agevolmente comprensibile poiché essa non esplicita con chiarezza la questione su cui sarebbe intervenuto il giudicato implicito, facendo a tal riguardo un cenno all'inesistenza dei presupposti impositivi, che tuttavia è stata invece espressamente vagliata dalla sentenza di primo grado.
Tornando all'esame del primo ed unico motivo di gravame, deve riconoscersi che esso è infondato.
La Suprema Corte di Cassazione ha statuito il principio di diritto secondo cui “in tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il CO abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avvenuta approvazione del piano di classifica” (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 6839/20; in termini Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 8079/20, sent. n. 11431/22 e sent. n. 20359/21). Va considerato in aggiunta che l'art. 17 comma 1 L.r. Puglia n. 4/2012 stabilisce che “I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell'articolo 13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo 18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 20, comma 4”.
Inoltre, l'art. 18 (commi 1, 2 e 5) della medesima legge regionale prevede che “Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire
a incrementarne o conservarne il relativo valore…
Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.”
Il richiamo di queste due norme della legislazione regionale pugliese è essenziale.
Con riferimento alle pretese creditorie esercitate dai consorzi di bonificati insediati nel territorio della Regione Puglia, il complessivo quadro normativo da cui desumere la disciplina vigente in fatto di contributi consortili annovera la coesistenza di fonti primarie di origine statale (codice civile artt. 857 –
865 ed in particolare 860 c.c.; r.d. n. 215/33) e regionale (L.r. n. 4/12). Deve allora osservarsi che la nozione di “beneficio” che l'art. 10 r.d. n. 215/33 stabilisce in termini generali quale presupposto dell'obbligo di corrispondere il contributo consortile, nell'ambito territoriale della Regione Puglia, è oggetto di precisazione ad opera dell'art. 17 comma 1 L.r. n. 4/12, il quale esige che esso sia “diretto” e “specifico”. Per un verso, l'appellante ha prodotto agli atti del giudizio di primo grado il piano di classifica sulla scorta del quale è stato applicato e domandato il contributo cod. “630”; esso è stato adottato in via provvisoria in data 9.5.2012 ed in via definitiva in data 17.10.2012 ed è stato poi approvato con delibera della giunta regionale (n. 1148 del 18.6.2013); non risulta peraltro che tale atto sia stato impugnato in via principale – per quanto concerne l'esito della presente lite – dinanzi all'autorità giudiziaria amministrativa. Ne discende che l'appellante ha assolto all'onere della prova su di esso incombente.
La Resistente_1, dal canto suo, ha assolto l'onere della prova su di lei incombente ed ha dimostrato che le opere di difesa idraulica, oggetto dell'attività consortile di pianificazione compiuta a riguardo dei terreni di sua proprietà, non hanno arrecato loro alcun beneficio. Nominativo_1Tale conclusione si evince dalla relazione tecnica redatta in data 3.5.2019 dall' . Tale elaborato ha dimostrato, con il supporto di un significativo corredo fotografico, che i fondi rustici della contribuente ubicati in agro di Gravina in Puglia (Indirizzo_1) ed in agro di Poggiorsini
Indirizzo_2( ), che sono immobili ubicato in un territorio collinare, non sono serviti e presidiato da opere di difesa idraulica effettivamente capaci di preservarli da allagamenti e ristagni di acque.
L'eloquente documentazione fotografica prodotta in atti, che raffigura i fondi situati nell'agro dei due centri abitati, corrobora le conclusioni appena menzionate;
da essa si evince che i canali di bonifica realizzati a servizio delle due località sono interrati ed i rispettivi alvei sono invasi da abbondante e fitta vegetazione: in entrambi i canali si nota la crescita di alberi dotati di tronchi caratterizzati da un significativo sviluppo in altezza e diametro, il che sta a dimostrare che, se si fa colloca l'epoca di realizzazione dei fotogrammi al giorno 3.5.2019, l'opera di pulizia e di svuotamento dell'alveo dei canali (che avrebbe implicato la loro eradicazione) non era ragionevolmente svolta da epoca di gran lunga precedente all'anno 2015. La condizione dei terreni e dei canali raffigurata nei citati documenti fotografici dimostra altresì che, in caso di caduta di consistenti precipitazioni atmosferiche, i terreni colpiti dal tributo non soltanto non sarebbero preservati da allagamenti e ristagni di acque meteoriche, ma sarebbero quasi certamente esposti e pregiudicati da fenomeni alluvionali.
Canali di scolo ridotti allo stato che emerge dalle immagini fotografiche versate in atti dall'appellata non appaiono in grado di fornire a chicchessia alcun beneficio, né concreto ed effettivo né ipotetico e potenziale. La difesa del CO di bonifica obietta altresì che la contribuente avrebbe dovuto segnalare ad esso il mancato funzionamento delle opere di regimazione delle acque e domandare il risarcimento dei danni da esso eventualmente subiti in conseguenza di esso. Quest'ultimo argomento è privo di fondamento.
Il contegno descritto dall'appellante forma l'esclusivo oggetto di un diritto della Resistente_1, il cui esercizio è rimesso alla sua esclusiva volontà; il mancato esercizio di tali prerogative non dimostra affatto, di contro, il conseguimento di un beneficio diretto e specifico proveniente dalle opere realizzate dal consorzio.
In conclusione, si ribadisce che l'art. 18 comma 5 L.r. Puglia n. 4/2012 stabilisce che “Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati”; il beneficio che legittima il prelievo del contributo consortile è costituito soltanto dalla preservazione degli immobili dei consorziati da allagamenti e ristagni di acque, assicurata dalle opere realizzate dall'ufficio impositore. Ne consegue che, se tali opere sono incapaci di assolvere a tale funzione, non è configurabile neppure il presupposto del tributo.
Ancora, va osservato che l'appellante non ha addotto elementi probatori in grado di scalfire o confutare le conclusioni cui la Resistente_1 perviene nell'esercizio del proprio diritto alla prova degli elementi impeditivi del diritto di credito controverso.
Esso si è limitato a produrre agli atti del processo variegato materiale documentale che non appare tuttavia in grado di smentire gli assunti della contribuente. I documenti concernenti l'attività di pianificazione degli interventi di manutenzione e realizzazione delle opere idrauliche all'interno del comprensorio territoriale di sua competenza nel triennio
2014/2016 ed i relativi impegni di spesa (si tratta del piano triennale delle opere pubbliche 2014/2016) hanno un contenuto generico ed avulso dall'oggetto della presente controversia;
essi non appaiono in grado di confutare o di smentire il contenuto dell'elaborato tecnico prodotto dalla contribuente nel precedente grado di giudizio, anche perché non comprovano che le opere da loro menzionate siano attigue o prossime ai terreni dell'appellata.
Altrettanto deve dirsi per l'elenco dei canali di bonifica affidati al CO (allegato n. 7 al fascicolo di primo grado del CO), il quale contiene una mera ricapitolazione di canali e corpi idrici (tra
Resistente_1cui quelli prossimi ai terreni della ), senza tuttavia l'aggiunta di alcuna informazione utile in merito allo stato in cui si presentavano nell'anno di imposta.
Identiche conclusioni vanno rassegnate in riferimento agli allegati alla nota interna al CO n.
3366 di prot. del 12.6.2017, i quali riepilogano i lavori eseguiti dall'appellante nel periodo 2012/2017 e nel periodo 2013/2019.
L'attenta disamina di queste elencazioni, che sono state prodotte soltanto nel presente grado di giudizio, permette di appurare che non figurano lavori od attività di qualsivoglia genere concernenti i canali DA (Poggiorsini) e MA (Gravina in Puglia); si evince altresì che il CO ha eseguito, nel corso di quegli anni in differenti contesti territoriali, le attività ed i lavori di cui tali canali necessitavano (lavori di disostruzione, di messa in sicurezza di torrenti, di ripristino della sezione di deflusso, etc.); ciò dimostra che vi è stata un'evidente incuria del CO, tradottasi nella scelta di destinare le risorse a propria disposizione a vantaggio di altri immobili e fondi rustici;
tale scelta ha negato nell'anno di imposta preso in considerazione dall'atto impugnato il riconoscimento del beneficio che costituisce il presupposto del contributo.
Peraltro e paradossalmente, questi ultimi documenti finiscono per confermare le conclusioni evincibili dalla documentazione fotografica prodotta dall'appellata in allegato al proprio elaborato tecnico a proposito del fatto che i citati canali versavano in una condizione di sostanziale e pericoloso abbandono e che lavori inerenti alla loro manutenzione non venivano svolti da un significativo numero di anni.
Anche la consulenza tecnica redatta in data 22.10.2019 dal Nominativo_2 e prodotta in data
28.10.2019 appare irrilevante rispetto ai temi di prova confluenti nell'onere probatorio incombente sull'appellante. Questo elaborato infatti non appare in grado di soddisfare tale onere in considerazione delle molteplici ragioni che di seguito si elencano.
In primo luogo, essa lascia irrisolto il nodo dell'inclusione degli immobili dell'appellata nel perimetro di contribuenza poiché assume questo elemento come certo senza allegare, quantomeno in forma di estratto, la documentazione ricavata dal catasto consortile, che invece viene soltanto richiamata nell'elaborato attraverso delle raffigurazioni fotografiche (che ritraggono verosimilmente il contenuto di un archivio digitale) di cui si ignora la fonte;
ne consegue che va a loro negata ammissibilità ed attitudine probatoria.
In secondo luogo, al netto delle nozioni di ordine teorico, delle molteplici tautologie, delle ripetute affermazioni assertive e della riproduzione di testi normativi di cui l'elaborato è ampiamente infarcito, la consulenza è stata redatta senza la previa esecuzione di un sopralluogo dei terreni dell'appellata: ciò implica una significativa riduzione della sua attendibilità poiché il giudizio che essa esprime non tiene evidentemente conto delle effettive condizioni in cui versano tali immobili (condizioni che naturalmente non sono desumibili dalla mappatura aerofotogrammetrica a cui il consulente tecnico ha ampiamente attinto, la quale restituisce la ripresa di un determinato punto della superficie terrestre effettuata da un satellite nel momento del suo transito per la relativa verticale o zenit, ma - giocoforza - non contiene alcuna raffigurazione ravvicinata di quel punto e quindi, nel caso di specie, degli immobili colpiti dal tributo).
Invero, la consulenza tecnica del Nominativo_2 afferma di avere accertato all'esito di uno studio che l'eccesso di pioggia che cade sui terreni dell'appellata (tutti i terreni indistintamente) diventa disponibile quale componente di rapido ruscellamento per il bacino, giungendo dallo spartiacque superficiale sino alla quota più bassa dove si forma il corso d'acqua o canale (cfr. sesta pagina dell'elaborato; per inciso, le pagine non sono numerate).
Non è dato comprendere però quale studio il consulente possa avere svolto sulle caratteristiche e sulla natura dei fondi della contribuente (né tantomeno egli lo riferisce esplicitamente); d'altro canto riesce difficile immaginare come egli sia riuscito ad addivenire a simili conclusioni senza un'ispezione dei suoli della Resistente_1 o, quantomeno, il prelievo ed il successivo esame dei terreni che tali suoli compongono;
non sfugge infatti che la consulenza nulla riferisce circa le caratteristiche geologiche e chimiche di tali terreni così come nulla riferisce sulla morfologia del territorio in cui essi sono ubicati
(ad esempio se vi sono fenomeni carsici, se è accertata la presenza di falde sotterranee, etc.), che sono elementi indispensabili per ricostruire in modo attendibile il comportamento di un suolo in risposta all'eccesso di precipitazioni atmosferiche.
Del resto, è emblematico che in quinta e sesta pagina della consulenza tecnica prodotta dall'appellante vi siano dei disegni completamente astratti e generici che non hanno alcuna attinenza con la raffigurazione dei suoli dell'appellato.
D'altro canto, nelle sue conclusioni il consulente afferma che tra gli interventi in grado di assicurare la bonifica idraulica di un territorio vi sono “i manufatti di misura e regolazione, le stazioni di sollevamento, i ponti, le botti a sifone e tutto quanto necessario affinché il bacino possa trasferire al recapito finale l'acqua raccolta” (undicesima pagina dell'elaborato); l'elaborato non fornisce la prova del fatto che opere simili siano state realizzate all'interno o a ridosso dei terreni dell'appellata in modo tale da garantire loro il beneficio – che è e deve essere diretto e specifico in rapporto al fondo (ai sensi dell'art. 18 L.r. Puglia n. 4/2012) – costituito dalla preservazione da allagamenti e ristagni di acque.
Al contrario, la consulenza tecnica afferma che, all'esito dello studio fatto dal suo autore, gli immobili dell'appellata drenano le acque meteoriche verso il reticolo idrografico dell'u.t.o. Bradano;
il che vale a dire che il beneficio di difesa idraulica sarebbe rappresentato da una caratteristica intrinseca di tali terreni ed indipendente da qualsiasi intervento del CO.
Ad un esame complessivo, dunque, tale consulenza non appare in grado di sconfessare le conclusioni, precise, puntuali e circostanziate, contenute nell'elaborato tecnico depositato dall'attuale appellata nel precedente grado di giudizio;
e, quindi, di scalfire la prova – che deve intendersi conseguita – dell'elemento impeditivo del diritto di credito vantato dal CO. In definitiva, il sollecito di pagamento n. 900201800227047212.000 di prot. del 31.10.2018, emesso dalla So.g.e.t. S.p.A. nell'interesse del CO di bonifica “Terre d'Apulia”, è infondato;
infondata deve considerarsi la pretesa creditoria ad esso sottostante.
Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio meritano integrale compensazione ex art. 15 comma 2 D. Lgs. n. 546/92 (nella formulazione vigente ratione temporis); l'esistenza, nell'ambito di questa Corte, di contrastanti orientamenti inerenti alle questioni esaminate da questa sentenza costituisce ragione grave ed eccezionale per addivenire a siffatto regolamento delle spese e degli onorari di causa.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2533/01/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari;
compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.2.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svolta ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 09/02/2026, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 2278/2020 depositato il 11/08/2020 proposto da CO di Bonifica Terre D'Apulia – 93238890722 difeso da Difensore_1 -
CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso
Email_1 contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1 difesa da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso Email_2
So.g.e.t. Societa' di Gestione Entrate e Tributi – 01807790686 elettivamente domiciliato presso
Email_3
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 2533/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 1 e pubblicata il
20/11/2019 atti impositivi:
- sollecito pagamento n. 900201800227047212000 contr. consort. 2015
Richieste delle parti: CO di bonifica Terre d'Apulia: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali;
Resistente_1 : rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, da liquidare in favore del difensore antistatario e distrattario;
So.g.e.t. S.p.A.: /// ///
Svolgimento del processo
Il CO di Bonifica “Terre d'Apulia”, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, come in atti rappresentato e difeso, con ricorso notificato in data 22.7.2020, poi iscritto a ruolo in data
11.8.2020 e dunque depositato in data 1.9.2020 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca della sua proposizione denominata Commissione Tributaria Regionale per la Puglia), proponeva appello avverso la sentenza n. 2533/01/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese processuali.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva
Resistente_1accolto il ricorso proposto da (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente) avverso il sollecito di pagamento n. 900201800227047212.000 di prot. del 31.10.2018, emessa dalla SO.G.E.T.
S.p.A., concessionaria del servizio di riscossione per conto del CO di bonifica “Terre d'Apulia”,
e notificato in data 9.11.2018; a mezzo di tale atto al contribuente era richiesto (sotto la minaccia dell'emissione di una ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. n. 639/10) il pagamento del contributo consortile che era già stato domandato con l'avviso di pagamento n. 90020180009296946; si trattava del contributo di bonifica cod. “630” (dovuto per le opere di difesa idraulica dei terreni posseduti dalla contribuente, in proprietà o in enfiteusi, in agro dei Comuni di Gravina in Puglia e di Poggiorsini) maturato in riferimento all'anno di imposta 2015.
Il suo ammontare era pari ad € 472,74 al netto delle spese di notifica. Il piano di classifica per il riparto delle spese consortili (all'interno delle quali è ricompreso il tributo contestato dalla contribuente) era stato adottato dalla delibera commissariale n. 470 di prot. del
17.10.2012 e dalla delibera di g.r. n. 1148 del 18.6.2013.
La sentenza della Commissione Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente ed affermava che la pretesa creditoria del CO era priva di fondamento poiché ella aveva dimostrato che i propri terreni non avevano ricevuto un beneficio diretto ed immediato dall'attività e dalle opere consortili e quindi che difettava la circostanza che la disciplina vigente annovera quale presupposto dell'imposizione del contributo consortile.
Il CO di bonifica “Terre d'Apulia” chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
esso lamentava il difetto di motivazione della sentenza di primo grado in conseguenza dell'errava valutazione del materiale probatorio. La contribuente si costituiva con il deposito di controdeduzioni a mezzo delle quali chiedeva il rigetto del gravame.
Il concessionario del servizio di riscossione non si costituiva nel presente grado di giudizio. In data 12.1.2026 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 9.2.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione
La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 att. c.p.c.. L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esplicitate.
In via preliminare deve osservarsi che il sollecito di pagamento emesso dalla So.g.e.t. S.p.A. nell'interesse del CO di Bonifica “Terre d'Apulia” è atto impugnabile benché non ricompreso nel novero dell'art. 19 d. lgs. n. 546/92; trattasi infatti di atto impositivo facoltativamente impugnabile
(cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 16122/23).
Innanzitutto, va osservato che l'appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto dal CO per svariate ragioni.
Essa, in primo luogo, eccepisce l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 57 d. lgs. n.
546/92 e cioè poiché il CO avrebbe introdotto nel proprio libello domande e motivi nuovi ed eccezioni improponibili in grado di appello. In particolare essi consisterebbero nella formulazione delle censure che contestano l'attendibilità della perizia depositata dalla contribuente nel processo di primo grado, che sostengono la validità – quale presupposto impositivo – del piano di classifica approntato dal CO e che deducono la sufficienza, ai fini dell'imposizione, della portata potenziale ed ipotetica (anziché attuale e specifica) del beneficio arrecato dalle opere consortili.
L'eccezione è infondata.
Va ricordato che l'attuale appellante è stato parte resistente nel giudizio di primo grado. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 preclude in appello esclusivamente le nuove eccezioni "in senso tecnico" dalle quali, cioè, deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del "thema decidendum"” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 11284/23); ed ha statuito l'ulteriore principio di diritto secondo cui “nel processo tributario di appello, la novità delle difese dell'Amministrazione finanziaria
è valutata con riguardo ai presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'atto impositivo oggetto di ricorso e non in base alle controdeduzioni formulate in primo grado dalla stessa Amministrazione, poiché quest'ultima, per la natura impugnatoria del procedimento, assume la veste di attore in senso sostanziale in ragione della pretesa impositiva risultante dall'atto contestato, sia sul piano del "petitum" che su quello della "causa petendi"” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 26214/24).
Entrambi i principi appena ricordati sono applicabili nella presente controversia;
deve riconoscersi, in considerazione della loro portata, che attraverso le argomentazioni difensive il CO (che resta attore in senso sostanziale) non ha modificato la capitolazione dei fatti dedotti all'interno degli elementi costitutivi del proprio diritto di credito (e quindi i presupposti di fatto e di diritto dell'atto impositivo), sostanzialmente riconducibili all'inclusione dei fondi rustici dell'appellata all'interno del proprio perimetro di contribuenza. Da ciò deriva, come anticipato, l'assenza di pregio dell'eccezione in disamina.
In secondo luogo l'appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché a suo parere il gravame non possiederebbe i requisiti stabiliti da tale norma. L'eccezione è infondata.
L'art. 49 d. lgs. n. 546/92 stabilisce che “Alle impugnazioni delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di … secondo grado si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, …. e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”. Il capo I° del titolo III° del libro II° del c.p.c. comprende gli artt. 323 – 338; ne è quindi escluso l'art. 342 c.p.c., che pertanto non può ritenersi richiamato dal citato art. 49 né applicabile al processo tributario.
In quest'ultimo processo il tema dell'ammissibilità dei motivi di gravame è invece disciplinato dall'art. 53 d. lgs. n. 546/92, il quale stabilisce che il ricorso in appello contiene, tra l'altro, i “motivi specifici dell'impugnazione”.
A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto, applicabile alla presente controversia, secondo cui “nel rito tributario, il gravame non richiede che vengano enucleati motivi specifici: pertanto l'assenza o la genericità delle doglianze non comporta l'inammissibilità dell'appello se dalla lettura complessiva dell'atto è possibile comunque ricavare - anche implicitamente - le ragioni delle censure alla decisione di primo grado. La disposizione dell'art. 53 del
d.lgs. n. 546 del 1992 va quindi interpretata restrittivamente, per cui devono essere considerati ammissibili ed esaminabili gli appelli il cui contenuto indica una chiara volontà di contestare la decisione impugnata” (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 26982/24; cfr. anche sent. n. 25813/24). Nel caso di specie, deve riconoscersi che l'atto di appello in disamina, oltre a manifestare la volontà di ottenere la riforma della sentenza di primo grado, contiene anche delle censure al percorso motivazionale seguito da essa, in quanto i motivi di gravame contengono argomentazioni volte a confutare i capitoli della sua motivazione che accolgono le doglianze del contribuente.
Ne consegue che ciò è sufficiente affinché esso sia dichiarato ammissibile.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante denuncia che la sentenza di primo grado non avrebbe correttamente valutato le prove da esso fornite nel precedente grado di giudizio;
esso sostiene che il piano di classifica (e l'accluso perimetro di contribuenza) versato in atti consente di presumere che i fondi rustici della contribuente ricevano il beneficio derivante dalla presenza delle opere consortili e che il programma dei lavori adottato dal CO per il triennio 2014/2016 e la consulenza tecnica prodotta in atti dimostrerebbero nei fatti ed in termini concreti l'esistenza di questo beneficio;
aggiunge che il fondamento della pretesa creditoria vantata nei confronti della contribuente riposava nel piano di classifica e che pertanto ella avrebbe dovuto impugnarlo unitamente al piano di riparto dei contributi, prima ancora di impugnare il sollecito di pagamento;
che infatti il piano di classifica contiene l'indice di calcolo del contributo consortile, il quale esprime il beneficio potenziale che i terreni di ciascun contribuente possono ritrarre dalle opere consortili, e che pertanto a fortiori il piano avrebbe dovuto essere impugnato;
che gli ulteriori elementi probatori versati in atti (programmazione triennale dei lavori, consulenza tecnica redatta dall'incaricato del CO, etc.) rafforzavano la prova della fondatezza della propria pretesa.
L'esame del motivo di gravame, che attinge esclusivamente il merito della pretesa creditoria, deve essere necessariamente preceduto dal punto di vista logico dal vaglio delle questioni, articolate nei motivi del ricorso di primo grado e riproposte dall'appellato ex art. 56 d. lgs. n. 546/92, che attengono alla validità dell'atto impugnato.
L'appellato infatti (pag. 14 e ss. delle controdeduzioni) eccepisce il difetto di motivazione dell'atto impugnato e denuncia che esso sarebbe affetto dalla mancata indicazione e dimostrazione da parte dell'ente creditore della sussistenza dei presupposti contributivi richiesti dalla legge, dalla mancata indicazione della quantificazione del calcolo effettuato, del tasso di interesse, dei criteri di calcolo delle spese di riscossione, della data di consegna del ruolo, della data di formazione del ruolo e di quella in cui il ruolo è divenuto esecutivo ed infine dalla mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento.
La doglianza è nel complesso infondata. L'atto impugnato è un mero sollecito di pagamento;
esso è pertanto un atto della riscossione spontanea
(e non coattiva;
è per questo che – per inciso – la giurisprudenza ne afferma la natura di atto facoltativamente impugnabile) disciplinato, in quanto tale, dall'art. 32 comma 2 lett. b) d. lgs. n. 46/99 il quale prevede che, in assenza della convenzione conclusa tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio della riscossione ai sensi della precedente lett. a), “…i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa…”. Tale comunicazione non è altro che il sollecito di pagamento e, prima ancora di esso, l'avviso di pagamento, pure emesso dal CO ed a cui il sollecito stesso fa cenno.
Tanto premesso, va tuttavia osservato che il sollecito oggetto di impugnazione, per l'ipotesi dell'inadempimento, preannuncia la notifica non di una cartella di pagamento ma di un'ingiunzione fiscale;
e l'art. 2 r.d. n. 639/10 non prevede che tale atto contenga l'indicazione di tutti gli elementi poc'anzi elencati e di cui l'appellato lamenta la mancata indicazione. A ciò deve aggiungersi che la mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento comporta, a tutto voler concedere, l'irregolarità dell'atto ma non la sua invalidità; che la mancata dimostrazione dei presupposti del contributo non pertiene all'ambito della validità dell'atto ma a quello della fondatezza della pretesa creditoria e che le date di formazione, di consegna e di esecutività del ruolo non sono oggettivamente suscettibili di indicazione nel sollecito (sia perché la riscossione spontanea precede quella coattiva e quindi l'iscrizione a ruolo, nel momento in cui il sollecito viene emesso, è una circostanza soltanto eventuale ed ignota sia perché il ricorso alla minacciata procedura dell'ingiunzione fiscale non contempla un'iscrizione a ruolo degli importi dovuti). Ancora, l'appellata denuncia che l'atto impugnato sarebbe nullo in conseguenza della mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La doglianza è priva di pregio. Il contributo consortile è in assoluto un tributo non armonizzato e pertanto l'attività di accertamento di esso non comporta la previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente (cfr. sul punto Cass.
Civ. S.U. sent. n. 24823/15).
Peraltro, va considerato e ribadito che il sollecito di pagamento non attiene alla fase di accertamento del contributo ma a quella della sua riscossione;
infatti, nel caso dei contributi dovuti ad un CO di Bonifica, l'atto di esercizio della potestà impositiva è costituito dal piano di classifica (se del caso integrato dal piano di riparto disciplinato dall'art. 17 L.r. Puglia n. 4/12), il quale nella Regione Puglia è disciplinato dalla L.r. n. 4/12 e ricade nella categoria dottrinale dell'atto amministrativo plurimo
(connotato dall'indefettibile pluralità di destinatari dovuta all'altrettanto insopprimibile cumulo al suo interno di una molteplicità di atti provvedimentali caratterizzati dall'omogeneità di contenuto, che ne rende inutilmente dispendiosa la moltiplicazione in ragione del numero dei destinatari); l'art. 13 comma 3 L.r. Puglia n. 4/12 contempla a tal proposito un'ipotesi di contraddittorio preventivo alla sua adozione poiché prevede che i contribuenti o comunque i soggetti interessati possano formulare osservazioni nei confronti del piano di classifica e dell'accluso perimetro di contribuenza nei quindici giorni successivi alla loro affissione nell'albo del CO e dei Comuni nel cui territorio ricade il comprensorio di bonifica.
La doglianza dell'appellata avrebbe dovuto quindi essere correttamente articolata in rapporto a tale momento poiché deve escludersi che il CO fosse tenuto ad inviarle un qualsivoglia “invito al contraddittorio”.
Con ulteriore doglianza l'appellata denuncia l'indeterminatezza e la genericità della domanda ossia del petitum e della causa petendi.
La doglianza è infondata.
Per quanto concerne il petitum, esso è del tutto determinato e preciso giacché nel presente grado di giudizio il CO ha chiesto l'accoglimento del proprio gravame e la riforma della sentenza emessa dal giudice a quo (va poi rammentato che nel processo di primo grado il CO era attore in senso sostanziale ed aveva altrettanto correttamente formulato il petitum della propria domanda che, per il tramite del rigetto del ricorso introduttivo, consisteva nel riconoscimento della fondatezza dell'atto impugnato e del conseguente obbligo di corrispondere l'importo in esso indicato). Per quanto concerne la causa petendi, la Corte osserva che anche tale elemento della domanda dell'appellante è sufficientemente preciso giacché quest'ultimo si limita a sostenere che il proprio diritto di credito trae la propria dimostrazione dall'inclusione degli immobili della contribuente nel piano di classifica e che per di più sono state realizzate delle opere che arrecano loro il beneficio di cui viene lamentata l'assenza.
Con un'ultima doglianza l'appellata eccepisce la formazione del giudicato implicito sulle domande formulate dall'appellante nel precedente grado di giudizio ma non espressamente decise. In verità, l'eccezione non appare agevolmente comprensibile poiché essa non esplicita con chiarezza la questione su cui sarebbe intervenuto il giudicato implicito, facendo a tal riguardo un cenno all'inesistenza dei presupposti impositivi, che tuttavia è stata invece espressamente vagliata dalla sentenza di primo grado.
Tornando all'esame del primo ed unico motivo di gravame, deve riconoscersi che esso è infondato.
La Suprema Corte di Cassazione ha statuito il principio di diritto secondo cui “in tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il CO abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avvenuta approvazione del piano di classifica” (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 6839/20; in termini Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 8079/20, sent. n. 11431/22 e sent. n. 20359/21). Va considerato in aggiunta che l'art. 17 comma 1 L.r. Puglia n. 4/2012 stabilisce che “I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell'articolo 13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo 18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 20, comma 4”.
Inoltre, l'art. 18 (commi 1, 2 e 5) della medesima legge regionale prevede che “Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire
a incrementarne o conservarne il relativo valore…
Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.”
Il richiamo di queste due norme della legislazione regionale pugliese è essenziale.
Con riferimento alle pretese creditorie esercitate dai consorzi di bonificati insediati nel territorio della Regione Puglia, il complessivo quadro normativo da cui desumere la disciplina vigente in fatto di contributi consortili annovera la coesistenza di fonti primarie di origine statale (codice civile artt. 857 –
865 ed in particolare 860 c.c.; r.d. n. 215/33) e regionale (L.r. n. 4/12). Deve allora osservarsi che la nozione di “beneficio” che l'art. 10 r.d. n. 215/33 stabilisce in termini generali quale presupposto dell'obbligo di corrispondere il contributo consortile, nell'ambito territoriale della Regione Puglia, è oggetto di precisazione ad opera dell'art. 17 comma 1 L.r. n. 4/12, il quale esige che esso sia “diretto” e “specifico”. Per un verso, l'appellante ha prodotto agli atti del giudizio di primo grado il piano di classifica sulla scorta del quale è stato applicato e domandato il contributo cod. “630”; esso è stato adottato in via provvisoria in data 9.5.2012 ed in via definitiva in data 17.10.2012 ed è stato poi approvato con delibera della giunta regionale (n. 1148 del 18.6.2013); non risulta peraltro che tale atto sia stato impugnato in via principale – per quanto concerne l'esito della presente lite – dinanzi all'autorità giudiziaria amministrativa. Ne discende che l'appellante ha assolto all'onere della prova su di esso incombente.
La Resistente_1, dal canto suo, ha assolto l'onere della prova su di lei incombente ed ha dimostrato che le opere di difesa idraulica, oggetto dell'attività consortile di pianificazione compiuta a riguardo dei terreni di sua proprietà, non hanno arrecato loro alcun beneficio. Nominativo_1Tale conclusione si evince dalla relazione tecnica redatta in data 3.5.2019 dall' . Tale elaborato ha dimostrato, con il supporto di un significativo corredo fotografico, che i fondi rustici della contribuente ubicati in agro di Gravina in Puglia (Indirizzo_1) ed in agro di Poggiorsini
Indirizzo_2( ), che sono immobili ubicato in un territorio collinare, non sono serviti e presidiato da opere di difesa idraulica effettivamente capaci di preservarli da allagamenti e ristagni di acque.
L'eloquente documentazione fotografica prodotta in atti, che raffigura i fondi situati nell'agro dei due centri abitati, corrobora le conclusioni appena menzionate;
da essa si evince che i canali di bonifica realizzati a servizio delle due località sono interrati ed i rispettivi alvei sono invasi da abbondante e fitta vegetazione: in entrambi i canali si nota la crescita di alberi dotati di tronchi caratterizzati da un significativo sviluppo in altezza e diametro, il che sta a dimostrare che, se si fa colloca l'epoca di realizzazione dei fotogrammi al giorno 3.5.2019, l'opera di pulizia e di svuotamento dell'alveo dei canali (che avrebbe implicato la loro eradicazione) non era ragionevolmente svolta da epoca di gran lunga precedente all'anno 2015. La condizione dei terreni e dei canali raffigurata nei citati documenti fotografici dimostra altresì che, in caso di caduta di consistenti precipitazioni atmosferiche, i terreni colpiti dal tributo non soltanto non sarebbero preservati da allagamenti e ristagni di acque meteoriche, ma sarebbero quasi certamente esposti e pregiudicati da fenomeni alluvionali.
Canali di scolo ridotti allo stato che emerge dalle immagini fotografiche versate in atti dall'appellata non appaiono in grado di fornire a chicchessia alcun beneficio, né concreto ed effettivo né ipotetico e potenziale. La difesa del CO di bonifica obietta altresì che la contribuente avrebbe dovuto segnalare ad esso il mancato funzionamento delle opere di regimazione delle acque e domandare il risarcimento dei danni da esso eventualmente subiti in conseguenza di esso. Quest'ultimo argomento è privo di fondamento.
Il contegno descritto dall'appellante forma l'esclusivo oggetto di un diritto della Resistente_1, il cui esercizio è rimesso alla sua esclusiva volontà; il mancato esercizio di tali prerogative non dimostra affatto, di contro, il conseguimento di un beneficio diretto e specifico proveniente dalle opere realizzate dal consorzio.
In conclusione, si ribadisce che l'art. 18 comma 5 L.r. Puglia n. 4/2012 stabilisce che “Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati”; il beneficio che legittima il prelievo del contributo consortile è costituito soltanto dalla preservazione degli immobili dei consorziati da allagamenti e ristagni di acque, assicurata dalle opere realizzate dall'ufficio impositore. Ne consegue che, se tali opere sono incapaci di assolvere a tale funzione, non è configurabile neppure il presupposto del tributo.
Ancora, va osservato che l'appellante non ha addotto elementi probatori in grado di scalfire o confutare le conclusioni cui la Resistente_1 perviene nell'esercizio del proprio diritto alla prova degli elementi impeditivi del diritto di credito controverso.
Esso si è limitato a produrre agli atti del processo variegato materiale documentale che non appare tuttavia in grado di smentire gli assunti della contribuente. I documenti concernenti l'attività di pianificazione degli interventi di manutenzione e realizzazione delle opere idrauliche all'interno del comprensorio territoriale di sua competenza nel triennio
2014/2016 ed i relativi impegni di spesa (si tratta del piano triennale delle opere pubbliche 2014/2016) hanno un contenuto generico ed avulso dall'oggetto della presente controversia;
essi non appaiono in grado di confutare o di smentire il contenuto dell'elaborato tecnico prodotto dalla contribuente nel precedente grado di giudizio, anche perché non comprovano che le opere da loro menzionate siano attigue o prossime ai terreni dell'appellata.
Altrettanto deve dirsi per l'elenco dei canali di bonifica affidati al CO (allegato n. 7 al fascicolo di primo grado del CO), il quale contiene una mera ricapitolazione di canali e corpi idrici (tra
Resistente_1cui quelli prossimi ai terreni della ), senza tuttavia l'aggiunta di alcuna informazione utile in merito allo stato in cui si presentavano nell'anno di imposta.
Identiche conclusioni vanno rassegnate in riferimento agli allegati alla nota interna al CO n.
3366 di prot. del 12.6.2017, i quali riepilogano i lavori eseguiti dall'appellante nel periodo 2012/2017 e nel periodo 2013/2019.
L'attenta disamina di queste elencazioni, che sono state prodotte soltanto nel presente grado di giudizio, permette di appurare che non figurano lavori od attività di qualsivoglia genere concernenti i canali DA (Poggiorsini) e MA (Gravina in Puglia); si evince altresì che il CO ha eseguito, nel corso di quegli anni in differenti contesti territoriali, le attività ed i lavori di cui tali canali necessitavano (lavori di disostruzione, di messa in sicurezza di torrenti, di ripristino della sezione di deflusso, etc.); ciò dimostra che vi è stata un'evidente incuria del CO, tradottasi nella scelta di destinare le risorse a propria disposizione a vantaggio di altri immobili e fondi rustici;
tale scelta ha negato nell'anno di imposta preso in considerazione dall'atto impugnato il riconoscimento del beneficio che costituisce il presupposto del contributo.
Peraltro e paradossalmente, questi ultimi documenti finiscono per confermare le conclusioni evincibili dalla documentazione fotografica prodotta dall'appellata in allegato al proprio elaborato tecnico a proposito del fatto che i citati canali versavano in una condizione di sostanziale e pericoloso abbandono e che lavori inerenti alla loro manutenzione non venivano svolti da un significativo numero di anni.
Anche la consulenza tecnica redatta in data 22.10.2019 dal Nominativo_2 e prodotta in data
28.10.2019 appare irrilevante rispetto ai temi di prova confluenti nell'onere probatorio incombente sull'appellante. Questo elaborato infatti non appare in grado di soddisfare tale onere in considerazione delle molteplici ragioni che di seguito si elencano.
In primo luogo, essa lascia irrisolto il nodo dell'inclusione degli immobili dell'appellata nel perimetro di contribuenza poiché assume questo elemento come certo senza allegare, quantomeno in forma di estratto, la documentazione ricavata dal catasto consortile, che invece viene soltanto richiamata nell'elaborato attraverso delle raffigurazioni fotografiche (che ritraggono verosimilmente il contenuto di un archivio digitale) di cui si ignora la fonte;
ne consegue che va a loro negata ammissibilità ed attitudine probatoria.
In secondo luogo, al netto delle nozioni di ordine teorico, delle molteplici tautologie, delle ripetute affermazioni assertive e della riproduzione di testi normativi di cui l'elaborato è ampiamente infarcito, la consulenza è stata redatta senza la previa esecuzione di un sopralluogo dei terreni dell'appellata: ciò implica una significativa riduzione della sua attendibilità poiché il giudizio che essa esprime non tiene evidentemente conto delle effettive condizioni in cui versano tali immobili (condizioni che naturalmente non sono desumibili dalla mappatura aerofotogrammetrica a cui il consulente tecnico ha ampiamente attinto, la quale restituisce la ripresa di un determinato punto della superficie terrestre effettuata da un satellite nel momento del suo transito per la relativa verticale o zenit, ma - giocoforza - non contiene alcuna raffigurazione ravvicinata di quel punto e quindi, nel caso di specie, degli immobili colpiti dal tributo).
Invero, la consulenza tecnica del Nominativo_2 afferma di avere accertato all'esito di uno studio che l'eccesso di pioggia che cade sui terreni dell'appellata (tutti i terreni indistintamente) diventa disponibile quale componente di rapido ruscellamento per il bacino, giungendo dallo spartiacque superficiale sino alla quota più bassa dove si forma il corso d'acqua o canale (cfr. sesta pagina dell'elaborato; per inciso, le pagine non sono numerate).
Non è dato comprendere però quale studio il consulente possa avere svolto sulle caratteristiche e sulla natura dei fondi della contribuente (né tantomeno egli lo riferisce esplicitamente); d'altro canto riesce difficile immaginare come egli sia riuscito ad addivenire a simili conclusioni senza un'ispezione dei suoli della Resistente_1 o, quantomeno, il prelievo ed il successivo esame dei terreni che tali suoli compongono;
non sfugge infatti che la consulenza nulla riferisce circa le caratteristiche geologiche e chimiche di tali terreni così come nulla riferisce sulla morfologia del territorio in cui essi sono ubicati
(ad esempio se vi sono fenomeni carsici, se è accertata la presenza di falde sotterranee, etc.), che sono elementi indispensabili per ricostruire in modo attendibile il comportamento di un suolo in risposta all'eccesso di precipitazioni atmosferiche.
Del resto, è emblematico che in quinta e sesta pagina della consulenza tecnica prodotta dall'appellante vi siano dei disegni completamente astratti e generici che non hanno alcuna attinenza con la raffigurazione dei suoli dell'appellato.
D'altro canto, nelle sue conclusioni il consulente afferma che tra gli interventi in grado di assicurare la bonifica idraulica di un territorio vi sono “i manufatti di misura e regolazione, le stazioni di sollevamento, i ponti, le botti a sifone e tutto quanto necessario affinché il bacino possa trasferire al recapito finale l'acqua raccolta” (undicesima pagina dell'elaborato); l'elaborato non fornisce la prova del fatto che opere simili siano state realizzate all'interno o a ridosso dei terreni dell'appellata in modo tale da garantire loro il beneficio – che è e deve essere diretto e specifico in rapporto al fondo (ai sensi dell'art. 18 L.r. Puglia n. 4/2012) – costituito dalla preservazione da allagamenti e ristagni di acque.
Al contrario, la consulenza tecnica afferma che, all'esito dello studio fatto dal suo autore, gli immobili dell'appellata drenano le acque meteoriche verso il reticolo idrografico dell'u.t.o. Bradano;
il che vale a dire che il beneficio di difesa idraulica sarebbe rappresentato da una caratteristica intrinseca di tali terreni ed indipendente da qualsiasi intervento del CO.
Ad un esame complessivo, dunque, tale consulenza non appare in grado di sconfessare le conclusioni, precise, puntuali e circostanziate, contenute nell'elaborato tecnico depositato dall'attuale appellata nel precedente grado di giudizio;
e, quindi, di scalfire la prova – che deve intendersi conseguita – dell'elemento impeditivo del diritto di credito vantato dal CO. In definitiva, il sollecito di pagamento n. 900201800227047212.000 di prot. del 31.10.2018, emesso dalla So.g.e.t. S.p.A. nell'interesse del CO di bonifica “Terre d'Apulia”, è infondato;
infondata deve considerarsi la pretesa creditoria ad esso sottostante.
Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio meritano integrale compensazione ex art. 15 comma 2 D. Lgs. n. 546/92 (nella formulazione vigente ratione temporis); l'esistenza, nell'ambito di questa Corte, di contrastanti orientamenti inerenti alle questioni esaminate da questa sentenza costituisce ragione grave ed eccezionale per addivenire a siffatto regolamento delle spese e degli onorari di causa.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2533/01/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari;
compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.2.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso