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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1940/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1940/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 03/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 26/07/2024 da , rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to NICOLINA ANFORA e CA AN, rappresentato e difeso dall'avv.to FABRIZIO
ZARONE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in NO (CE) in data 26/04/1998 Per_ e che dalla loro unione sono nati i figli (il 19.02.1999) e (il 16.01.2003); Persona_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“a) i coniugi vivranno separati, liberi di scegliere ciascuno il proprio domicilio;
b) la casa familiare sita in NO via Iannazzi 42 Casi -NO sarà assegnata a AP RI il quale provvederà previo decreto di omologa della separazione coniugi alla voltura delle utenze domestiche;
c) AP RI corrisponderà in favore della coniuge euro 1.000,00 (mille/00) a far data dal
30.08.2025 quale mantenimento da versarsi annualmente sempre entro il 30.08 di ogni anno, dovendo la stessa locare una nuova abitazione e lasciando il godimento della casa familiare in comproprietà interamente al coniuge;
d) quando le figlie si recheranno in NO per risiedere presso la casa familiare, Parte_1
potrà recarsi presso la residenza familiare per agevolare la frequentazione con la prole;
e) provvederà a liberare l'immobile da oggetti personali con rilascio delle chiavi al Parte_1
coniuge AP RI entro il 30.08.2024 previa sottoscrizione del presente atto”.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e CA AN, nato a Parte_1
NO (CE) il 07/03/1974;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 11, parte II, serie A, anno 1998;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 04.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1940/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 03/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 26/07/2024 da , rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to NICOLINA ANFORA e CA AN, rappresentato e difeso dall'avv.to FABRIZIO
ZARONE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in NO (CE) in data 26/04/1998 Per_ e che dalla loro unione sono nati i figli (il 19.02.1999) e (il 16.01.2003); Persona_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“a) i coniugi vivranno separati, liberi di scegliere ciascuno il proprio domicilio;
b) la casa familiare sita in NO via Iannazzi 42 Casi -NO sarà assegnata a AP RI il quale provvederà previo decreto di omologa della separazione coniugi alla voltura delle utenze domestiche;
c) AP RI corrisponderà in favore della coniuge euro 1.000,00 (mille/00) a far data dal
30.08.2025 quale mantenimento da versarsi annualmente sempre entro il 30.08 di ogni anno, dovendo la stessa locare una nuova abitazione e lasciando il godimento della casa familiare in comproprietà interamente al coniuge;
d) quando le figlie si recheranno in NO per risiedere presso la casa familiare, Parte_1
potrà recarsi presso la residenza familiare per agevolare la frequentazione con la prole;
e) provvederà a liberare l'immobile da oggetti personali con rilascio delle chiavi al Parte_1
coniuge AP RI entro il 30.08.2024 previa sottoscrizione del presente atto”.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e CA AN, nato a Parte_1
NO (CE) il 07/03/1974;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 11, parte II, serie A, anno 1998;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 04.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio