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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3962 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 726/2022
Il Giudice AL AN SA, all'udienza del 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da in persona del Parte_1
l.r.p.t. e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv.to LEOGRANDE PASQUALE
ricorrenti contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti BOVINO GEMMA e CANGIANO
ANTONELLA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad ordinanze- ingiunzione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27.10.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, rappresentando che in data 29-30/12/2021 venivano notificate due ordinanze-ingiunzione opposte per la qualità rivestita di legali rappresentanti dell'Azienda ricorrente per il pagamento di sanzione amministrativa da ritardata denuncia all' dell'infortunio occorso CP_2 ad un dipendente in data 29.01.2018, ordinanze precedute da contestazione dell'illecito del 26.03.2018 cui avevano fatto seguito scritti difensivi corredati di due dichiarazioni, una resa dalla segretaria dell'epoca che aveva provveduto al materiale inoltro della denuncia e l'altra resa dal lavoratore infortunato, e richiesta di audizione per rappresentare che la data di conoscenza dell'infortunio indicata nella denuncia era frutto di mero errore, avendo il lavoratore infortunato consegnato il certificato medico negli uffici aziendali solo in data
01.02.2018; lamentando i seguenti vizi: 1) nullità e decadenza degli atti impugnati per violazione dell'art. 2 della L. n. 241/1990; 2) insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito ex art. 3 della L. n.
689/1981 per errore scusabile commesso nella compilazione della denuncia, agivano in giudizio per la declaratoria di nullità e per l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione opposte, previa sospensione cautelare della loro efficacia esecutiva, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Producevano documentazione ed avanzavano istanze istruttorie.
Si costituiva l' resistente per sostenere l'infondatezza delle CP_3 eccezioni sollevate avendo ritualmente contestato l'illecito e poi compiuto tutto l'iter procedimentale finalizzato all'irrogazione della sanzione, e per affermare la fondatezza delle pretese azionate, stante il ritardo nella trasmissione della denuncia all' dalla data di CP_2 effettiva conoscenza datoriale, secondo quanto riportato nella stessa denuncia, con vittoria di spese e compensi. Si opponeva alla richiesta istruttoria avanzata dalle parti opponenti e produceva documentazione.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
1. Sulla eccezione di nullità e decadenza degli atti impugnati
Pag. 2 di 16 In via preliminare deve essere affermata l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalle parti ricorrenti circa la nullità delle ordinanze opposte e la maturata decadenza per violazione dell'art. 2, comma 3, della L. n.
241/1990, non trovando detta disciplina applicazione alla procedura di emissione delle ordinanze-ingiunzione irrogative di sanzioni amministrative.
1.1. A ben vedere, infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, le disposizioni della L. n. 689/1981 costituiscono un sistema organico e compiuto.
Si consideri, inoltre, che a dirimere il contrasto registratosi sulla operatività della L. n. 241/1990 anche nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative dettato dalla L. n. 689/1981
è intervenuta la Suprema Corte di cassazione con la pronuncia resa a sezioni unite n. 9591/2006 cui dare continuità: “… (omissis)… Con il motivo addotto a sostegno del ricorso la Parte_3
di LI EN lamenta che erroneamente il giudice a quo ha
[...] ritenuto che il termine stabilito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, per la conclusione dei procedimenti amministrativi, si applichi anche all'emissione delle ordinanze ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative, e che comunque il suo mancato rispetto comporti l'invalidità del provvedimento.
In materia, nella giurisprudenza di legittimità, si è verificato un contrasto, per la cui composizione la causa è stata assegnata alle sezioni unite.
In grande prevalenza questa Corte si è orientata nel senso propugnato dalla ricorrente, sulla scorta soprattutto di dati di natura testuale, rivelatori dell'inconciliabilità della norma di cui si tratta con la disciplina delle sanzioni amministrative, contenuta nella L. 24 novembre 1981, n. 689: v., tra le più recenti, Cass. 16 aprile 2003 n.
Pag. 3 di 16 6014, il giugno 2003 n. 9357, 17 giugno 2003 n. 9680, 11 luglio
2003 n. 10920, 22 novembre 2003 n. 17779, 22 dicembre 2003 n.
19617, 21 gennaio 2004 n. 874, 30 marzo 2004 n. 6337, 6 aprile
2004 n. 6762, 6 aprile 2004 n. 6769, io novembre 2004 n. 21406, 28 dicembre 2004 n. 24053, 26 agosto 2005 n. 17386.
Con alcune altre pronunce è stata però adottata la soluzione opposta, in considerazione del carattere generale della L. 7 agosto 1990, n.
241, che si riferisce indistintamente a tutti i procedimenti amministrativi;
v. Cass. 15 giugno 1999 n. 5936, 21 marzo 2001 n.
4042, 4 settembre 2001 n. 11390, 23 luglio 2003 n. 11434, 6 marzo
2004 n. 4616.
Ritiene il collegio che debba essere seguito l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario.
Non impedisce di pervenire a questa conclusione la "universalità" della legge citata, che per la prima volta ha regolamentato in maniera uniforme i procedimenti amministrativi. Per il principio di specialità, che prescinde dalla successione cronologica delle norme, quelle posteriori non comportano la caducazione delle precedenti, che disciplinano diversamente la stessa materia in un campo particolare.
E appunto in questo rapporto si pongono la L. 7 agosto 1990,
n. 241 e la L. 24 novembre 1981, n. 689, riguardanti l'una i procedimenti amministrativi in genere, l'altra in ispecie quelli finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina.
D'altra parte, le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n.
689 costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall'esterno: necessità che infatti è stata costantemente esclusa, con riferimento ad altre norme
Pag. 4 di 16 della legge generale sul procedimento amministrativo, come quelle relative alla "partecipazione dell'interessato" (v., tra le altre, Casa. 27 novembre 2003 n. 18114) e al diritto di accesso ai documenti (v., per tutte, Cass. 15 dicembre 2005 n. 27681).
Un tale innesto non è comunque praticabile, in particolare, relativamente alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, che stabilisce il termine entro il quale il procedimento amministrativo deve essere concluso, ove non ne sia fissato uno diverso per legge o regolamento. Sia quello di novanta giorni, ora previsto dalla norma come modificata da ultimo D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36 bis, convertito con L.
14 maggio 2005, n. 80, sia quello di trenta giorni, indicato nel testo originario, applicabile nella specie ratione temporis, sono incompatibili con le disposizioni della L. 24 novembre
1981, n. 689, che delineano un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione: la contestazione, se non è stata effettuata immediatamente, può avvenire fino a novanta giorni dall'accertamento per i residenti in Italia e fino a trecentosessanta per i residenti all'estero (art. 14); se ne viene fatta richiesta entro ulteriori quindici giorni, deve poi provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente
(art. 17); ad essa gli interessati possono far pervenire scritti
Pag. 5 di 16 difensivi e documenti, nonchè prospettare argomenti, dei quali si deve tenere conto nel provvedere (art. 18).
Nè l'ostacolo può essere superato, come si è opinato con la sentenza impugnata, applicando il termine in questione alle singole fasi in cui il procedimento è articolato, o comunque a quella conclusiva. In tal modo verrebbe operata un'arbitraria manipolazione della norma, la quale considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorre non dall'esaurimento di ognuno dei vari segmenti che eventualmente lo compongono, bensì "dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte".
Peraltro, nell'ambito in cui la disposizione è operante, l'inosservanza del termine da essa stabilito, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (v. CdS 5^ sez. 3 giugno 1999 n. 621, 5^ sez. 19 settembre 2000 n. 4844, 6^ sez. 13 maggio 2003 n. 2533, 4^ sez.
10 giugno 2004 n. 3741; contra: Cds 6^ sez. 19 dicembre 1997 n.
1869), non è causa di invalidità del provvedimento che sia stato emesso tardivamente, poiché anche dopo la scadenza non viene meno il potere e dovere dell'amministrazione di attivarsi comunque, per il soddisfacimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura.
Resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dalla L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 28: termine che non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione. … (omissis)…”
2. L'illecito amministrativo contestato
Pag. 6 di 16 Nel merito la promossa opposizione è fondata e meria accoglimento.
2.1. L'illecito amministrativo contestato e sanzionato è quello contemplato dagli artt. 1, lett. d), 2, lett. b), della L. n. 561/1993 e
53, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965.
Questo l'art. 1, lett. d), della L. n. 561/1993:
<
1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni:
… (omissis)…
d) articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, in materia di denuncia di infortuni;
>>.
Questo, inoltre, il comma 1 dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965:
< Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all' CP_3 assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.>>
2.2. Dal tenore inequivoco della disposizione appena sopra richiamata emerge che il dies a quo di decorrenza dei due giorni per trasmettere la denuncia d'infortunio è individuato nel giorno in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
Pag. 7 di 16 2.3. Si tratta, in concreto, nel caso di specie, di sanzione da ritardo di un giorno nell'inoltro della denuncia d'infortunio, avendo, la parte datoriale, indicato nel modello di denuncia, il 31.01.2018 come data di conoscenza dell'infortunio, ed avendo trasmesso a mezzo pec detta denuncia solo in data 03.02.2018.
3. Sulla natura del presente giudizio oppositivo
Tanto chiarito, occorre fare alcune necessarie premesse.
3.1. Il presente giudizio, per sua natura, è finalizzato all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
3.2. In concreto, il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato, rimanendo inibito al giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato, secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. n. 3271/1990 e quanto ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di cassazione, che si riporta nella parte di interesse: “… (omissis)… secondo le sezioni unite di questa Corte (v. la pronuncia n. 3271 del 1990) il giudizio di opposizione è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (art. 112). Come ha precisato Cass. n.
Pag. 8 di 16 9387/2002, ai "principi suddetti, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 14, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio". … (omissis)…”1.
4. Sulla distribuzione degli oneri probatori nel presente giudizio
Fatte queste necessarie premesse e chiarita la natura giuridica del presente giudizio, per quel che riguarda la posizione delle parti e la distribuzione dei carichi probatori tra le stesse, occorre ribadire che nel giudizio oppositivo a sanzioni ammnistrative l'Amministrazione, pur rivestendo solo formalmente la veste di parte resistente-opposta,
è da qualificarsi quale parte attrice in senso sostanziale, gravando sulla stessa l'onere della prova dei fatti costitutivi degli illeciti amministrativi contestati ai sensi dell'art. 6, comma 11 D.L.vo n.
150/2011 che si riporta: <il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.>>.
4.1. Ed infatti, per consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sull'Amministrazione l'onere della prova della fondatezza della sua pretesa.
Pag. 9 di 16 In concreto, risultando finalizzato detto giudizio all'accertamento della fattispecie contestata spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Questi i princìpi più volte affermati dalla Suprema Corte cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Occorre procedere - prima di esaminare la censura che si ritiene meritevole di accoglimento - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha
Pag. 10 di 16 preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n.
3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n.
12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass.
n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione
è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Pag. 11 di 16 Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma
11 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"). Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria. … (omissis)…”2.
5. Sull'efficacia probatoria della denuncia d'infortunio
Per costante orientamento della Suprema Corte di cassazione, la denuncia d'infortunio presentata all' ex art. 53, comma 1, del CP_2
Pag. 12 di 16 D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento dell'infortunio e/o ogni altra circostanza di fatto, ha valenza di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.3
5.1. In questa ipotesi, tale confessione, essendo rivolta ad un terzo
(l' , deve essere liberamente apprezzabile dal giudice ex art. CP_2
2735, comma, 1, secondo periodo, c.c.4
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 24121/2018 cui dare continuità: “… (omissis)… Pur attribuendo ad una denuncia di infortunio sul lavoro effettuata D.P.R.
n. 1124 del 1965, ex art. 53, nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento e/o ogni altra circostanza di fatto valenza di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. (cfr.
Cass. n. 5141 del 1985), non può trascurarsi che tale confessione - essendo rivolta ad un terzo - ex art. 2735 c.c., comma 1, CP_2 secondo periodo, è liberamente apprezzabile dal giudice (Cass. n.
8611 del 2013, in motivazione), sicché la Corte territoriale ben ha potuto fondare il suo convincimento sulle risultanze peritali, senza incorrere nel vizio di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, più volte richiamato, che presuppone la sicura decisività del fatto omesso. … (omissis)…”.
5.2. Fermo restando tutto quanto appena sopra chiarito, in ogni caso, nel caso in esame, occorre dare rilievo alla portata significativa dell'art. 2732 c.c. in cui è così disposto: 3 Cfr. Cass. n. 5141/1985.
Pag. 13 di 16 < La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.>>
Pertanto, perché possa essere validamente revocata una confessione stragiudiziale come quella in esame, in ogni caso liberamente apprezzabile in questo giudizio perché rivolta ad un terzo, occorre fornire la prova del fatto che la stessa è stata determinata da errore di fatto o da violenza.
5.3. Alla luce delle inequivoche risultanze istruttorie occorre ritenere ampiamente provato l'assunto difensivo sostenuto dalle parti opponenti circa l'errore materiale commesso nella compilazione del modulo di denuncia inoltrata all' soprattutto nella parte in cui è CP_2 stata indicata la data del 31.01.2018 di avvenuta conoscenza dell'infortunio da parte del datore di lavoro.
Le convergenti testimonianze rese nel corso del giudizio, infatti, hanno restituito un risultato probatorio univoco a conforto alla ricostruzione dei fatti offerta dalle parti opponenti.
In concreto, è da ritenersi adeguatamente provata la circostanza dedotta in ricorso che la parte datoriale abbia avuto effettiva conoscenza dell'infortunio esclusivamente in data 01.02.2018 e che, per mero errore, è stata indicata una data diversa (quella del
31.01.2018 di rilascio del certificato medico).
5.4. A dare conforto alla ricostruzione dei fatti offerta dalle parti opponenti è, inoltre, anche la deduzione difensiva della parte resistente contenuta nella memoria costitutiva in cui è dato atto di un errore commesso nella compilazione della denuncia da parte degli opponenti nella parte in cui è così riferito: “L'unico effettivo “errore scusabile” nella denuncia trasmessa sembra essere quello relativo alla
Pag. 14 di 16 data di rilascio del certificato medico, che risulta effettivamente essere quella del 31.1.2018 e non del 29.1.2018 …”
In concreto, dall'inequivoco tenore delle deduzioni difensive, la parte resistente appare pienamente consapevole del fatto che almeno un errore vi sia stato nella compilazione della denuncia in esame.
5.4. Tanto chiarito, provata in questo giudizio dalle parti opponenti a ciò tenute che la confessione stragiudiziale è stata determinata da mero errore di fatto e dovendo, di conseguenza, ritenere detta confessione validatamente revocata e privata di efficacia probatoria, sebbene liberamente apprezzabile in questo giudizio, in mancanza di prova che la parte resistente aveva l'onere di fornire che la parte datoriale avesse avuto effettiva conoscenza dell'infortunio in data
31.01.2018, deve essere accolta la promossa opposizione.
5.5. Ed infatti, facendo concreta applicazione al caso in esame di tutti i princìpi appena sopra esposti, non può che ritenersi sguarnita di prova adeguata la fondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata dalla parte resistente.
Ne consegue l'accoglimento della promossa opposizione.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Tenuto conto della reciproca soccombenza tra le parti, le parti opponenti nella fase cautelare e la parte resistente opposta in questa di merito, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. AL AN SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
Pag. 15 di 16 - accoglie la promossa opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze-ingiunzione oggetto della presente impugnativa;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,27/10/2025 Il Giudice del lavoro
AL AN SA
Pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 1056/2022. 2 Così Cass. n. 1921/2019. 4 Cfr. Cass. n. 8611/2013.
Sezione Lavoro
N.R.G. 726/2022
Il Giudice AL AN SA, all'udienza del 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da in persona del Parte_1
l.r.p.t. e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv.to LEOGRANDE PASQUALE
ricorrenti contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti BOVINO GEMMA e CANGIANO
ANTONELLA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad ordinanze- ingiunzione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27.10.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, rappresentando che in data 29-30/12/2021 venivano notificate due ordinanze-ingiunzione opposte per la qualità rivestita di legali rappresentanti dell'Azienda ricorrente per il pagamento di sanzione amministrativa da ritardata denuncia all' dell'infortunio occorso CP_2 ad un dipendente in data 29.01.2018, ordinanze precedute da contestazione dell'illecito del 26.03.2018 cui avevano fatto seguito scritti difensivi corredati di due dichiarazioni, una resa dalla segretaria dell'epoca che aveva provveduto al materiale inoltro della denuncia e l'altra resa dal lavoratore infortunato, e richiesta di audizione per rappresentare che la data di conoscenza dell'infortunio indicata nella denuncia era frutto di mero errore, avendo il lavoratore infortunato consegnato il certificato medico negli uffici aziendali solo in data
01.02.2018; lamentando i seguenti vizi: 1) nullità e decadenza degli atti impugnati per violazione dell'art. 2 della L. n. 241/1990; 2) insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito ex art. 3 della L. n.
689/1981 per errore scusabile commesso nella compilazione della denuncia, agivano in giudizio per la declaratoria di nullità e per l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione opposte, previa sospensione cautelare della loro efficacia esecutiva, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Producevano documentazione ed avanzavano istanze istruttorie.
Si costituiva l' resistente per sostenere l'infondatezza delle CP_3 eccezioni sollevate avendo ritualmente contestato l'illecito e poi compiuto tutto l'iter procedimentale finalizzato all'irrogazione della sanzione, e per affermare la fondatezza delle pretese azionate, stante il ritardo nella trasmissione della denuncia all' dalla data di CP_2 effettiva conoscenza datoriale, secondo quanto riportato nella stessa denuncia, con vittoria di spese e compensi. Si opponeva alla richiesta istruttoria avanzata dalle parti opponenti e produceva documentazione.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
1. Sulla eccezione di nullità e decadenza degli atti impugnati
Pag. 2 di 16 In via preliminare deve essere affermata l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalle parti ricorrenti circa la nullità delle ordinanze opposte e la maturata decadenza per violazione dell'art. 2, comma 3, della L. n.
241/1990, non trovando detta disciplina applicazione alla procedura di emissione delle ordinanze-ingiunzione irrogative di sanzioni amministrative.
1.1. A ben vedere, infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, le disposizioni della L. n. 689/1981 costituiscono un sistema organico e compiuto.
Si consideri, inoltre, che a dirimere il contrasto registratosi sulla operatività della L. n. 241/1990 anche nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative dettato dalla L. n. 689/1981
è intervenuta la Suprema Corte di cassazione con la pronuncia resa a sezioni unite n. 9591/2006 cui dare continuità: “… (omissis)… Con il motivo addotto a sostegno del ricorso la Parte_3
di LI EN lamenta che erroneamente il giudice a quo ha
[...] ritenuto che il termine stabilito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, per la conclusione dei procedimenti amministrativi, si applichi anche all'emissione delle ordinanze ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative, e che comunque il suo mancato rispetto comporti l'invalidità del provvedimento.
In materia, nella giurisprudenza di legittimità, si è verificato un contrasto, per la cui composizione la causa è stata assegnata alle sezioni unite.
In grande prevalenza questa Corte si è orientata nel senso propugnato dalla ricorrente, sulla scorta soprattutto di dati di natura testuale, rivelatori dell'inconciliabilità della norma di cui si tratta con la disciplina delle sanzioni amministrative, contenuta nella L. 24 novembre 1981, n. 689: v., tra le più recenti, Cass. 16 aprile 2003 n.
Pag. 3 di 16 6014, il giugno 2003 n. 9357, 17 giugno 2003 n. 9680, 11 luglio
2003 n. 10920, 22 novembre 2003 n. 17779, 22 dicembre 2003 n.
19617, 21 gennaio 2004 n. 874, 30 marzo 2004 n. 6337, 6 aprile
2004 n. 6762, 6 aprile 2004 n. 6769, io novembre 2004 n. 21406, 28 dicembre 2004 n. 24053, 26 agosto 2005 n. 17386.
Con alcune altre pronunce è stata però adottata la soluzione opposta, in considerazione del carattere generale della L. 7 agosto 1990, n.
241, che si riferisce indistintamente a tutti i procedimenti amministrativi;
v. Cass. 15 giugno 1999 n. 5936, 21 marzo 2001 n.
4042, 4 settembre 2001 n. 11390, 23 luglio 2003 n. 11434, 6 marzo
2004 n. 4616.
Ritiene il collegio che debba essere seguito l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario.
Non impedisce di pervenire a questa conclusione la "universalità" della legge citata, che per la prima volta ha regolamentato in maniera uniforme i procedimenti amministrativi. Per il principio di specialità, che prescinde dalla successione cronologica delle norme, quelle posteriori non comportano la caducazione delle precedenti, che disciplinano diversamente la stessa materia in un campo particolare.
E appunto in questo rapporto si pongono la L. 7 agosto 1990,
n. 241 e la L. 24 novembre 1981, n. 689, riguardanti l'una i procedimenti amministrativi in genere, l'altra in ispecie quelli finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina.
D'altra parte, le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n.
689 costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall'esterno: necessità che infatti è stata costantemente esclusa, con riferimento ad altre norme
Pag. 4 di 16 della legge generale sul procedimento amministrativo, come quelle relative alla "partecipazione dell'interessato" (v., tra le altre, Casa. 27 novembre 2003 n. 18114) e al diritto di accesso ai documenti (v., per tutte, Cass. 15 dicembre 2005 n. 27681).
Un tale innesto non è comunque praticabile, in particolare, relativamente alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, che stabilisce il termine entro il quale il procedimento amministrativo deve essere concluso, ove non ne sia fissato uno diverso per legge o regolamento. Sia quello di novanta giorni, ora previsto dalla norma come modificata da ultimo D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36 bis, convertito con L.
14 maggio 2005, n. 80, sia quello di trenta giorni, indicato nel testo originario, applicabile nella specie ratione temporis, sono incompatibili con le disposizioni della L. 24 novembre
1981, n. 689, che delineano un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione: la contestazione, se non è stata effettuata immediatamente, può avvenire fino a novanta giorni dall'accertamento per i residenti in Italia e fino a trecentosessanta per i residenti all'estero (art. 14); se ne viene fatta richiesta entro ulteriori quindici giorni, deve poi provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente
(art. 17); ad essa gli interessati possono far pervenire scritti
Pag. 5 di 16 difensivi e documenti, nonchè prospettare argomenti, dei quali si deve tenere conto nel provvedere (art. 18).
Nè l'ostacolo può essere superato, come si è opinato con la sentenza impugnata, applicando il termine in questione alle singole fasi in cui il procedimento è articolato, o comunque a quella conclusiva. In tal modo verrebbe operata un'arbitraria manipolazione della norma, la quale considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorre non dall'esaurimento di ognuno dei vari segmenti che eventualmente lo compongono, bensì "dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte".
Peraltro, nell'ambito in cui la disposizione è operante, l'inosservanza del termine da essa stabilito, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (v. CdS 5^ sez. 3 giugno 1999 n. 621, 5^ sez. 19 settembre 2000 n. 4844, 6^ sez. 13 maggio 2003 n. 2533, 4^ sez.
10 giugno 2004 n. 3741; contra: Cds 6^ sez. 19 dicembre 1997 n.
1869), non è causa di invalidità del provvedimento che sia stato emesso tardivamente, poiché anche dopo la scadenza non viene meno il potere e dovere dell'amministrazione di attivarsi comunque, per il soddisfacimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura.
Resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dalla L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 28: termine che non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione. … (omissis)…”
2. L'illecito amministrativo contestato
Pag. 6 di 16 Nel merito la promossa opposizione è fondata e meria accoglimento.
2.1. L'illecito amministrativo contestato e sanzionato è quello contemplato dagli artt. 1, lett. d), 2, lett. b), della L. n. 561/1993 e
53, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965.
Questo l'art. 1, lett. d), della L. n. 561/1993:
<
1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni:
… (omissis)…
d) articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, in materia di denuncia di infortuni;
>>.
Questo, inoltre, il comma 1 dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965:
< Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all' CP_3 assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.>>
2.2. Dal tenore inequivoco della disposizione appena sopra richiamata emerge che il dies a quo di decorrenza dei due giorni per trasmettere la denuncia d'infortunio è individuato nel giorno in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
Pag. 7 di 16 2.3. Si tratta, in concreto, nel caso di specie, di sanzione da ritardo di un giorno nell'inoltro della denuncia d'infortunio, avendo, la parte datoriale, indicato nel modello di denuncia, il 31.01.2018 come data di conoscenza dell'infortunio, ed avendo trasmesso a mezzo pec detta denuncia solo in data 03.02.2018.
3. Sulla natura del presente giudizio oppositivo
Tanto chiarito, occorre fare alcune necessarie premesse.
3.1. Il presente giudizio, per sua natura, è finalizzato all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
3.2. In concreto, il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato, rimanendo inibito al giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato, secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. n. 3271/1990 e quanto ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di cassazione, che si riporta nella parte di interesse: “… (omissis)… secondo le sezioni unite di questa Corte (v. la pronuncia n. 3271 del 1990) il giudizio di opposizione è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (art. 112). Come ha precisato Cass. n.
Pag. 8 di 16 9387/2002, ai "principi suddetti, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 14, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio". … (omissis)…”1.
4. Sulla distribuzione degli oneri probatori nel presente giudizio
Fatte queste necessarie premesse e chiarita la natura giuridica del presente giudizio, per quel che riguarda la posizione delle parti e la distribuzione dei carichi probatori tra le stesse, occorre ribadire che nel giudizio oppositivo a sanzioni ammnistrative l'Amministrazione, pur rivestendo solo formalmente la veste di parte resistente-opposta,
è da qualificarsi quale parte attrice in senso sostanziale, gravando sulla stessa l'onere della prova dei fatti costitutivi degli illeciti amministrativi contestati ai sensi dell'art. 6, comma 11 D.L.vo n.
150/2011 che si riporta: <il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.>>.
4.1. Ed infatti, per consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sull'Amministrazione l'onere della prova della fondatezza della sua pretesa.
Pag. 9 di 16 In concreto, risultando finalizzato detto giudizio all'accertamento della fattispecie contestata spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Questi i princìpi più volte affermati dalla Suprema Corte cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Occorre procedere - prima di esaminare la censura che si ritiene meritevole di accoglimento - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha
Pag. 10 di 16 preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n.
3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n.
12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass.
n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione
è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Pag. 11 di 16 Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma
11 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"). Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria. … (omissis)…”2.
5. Sull'efficacia probatoria della denuncia d'infortunio
Per costante orientamento della Suprema Corte di cassazione, la denuncia d'infortunio presentata all' ex art. 53, comma 1, del CP_2
Pag. 12 di 16 D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento dell'infortunio e/o ogni altra circostanza di fatto, ha valenza di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.3
5.1. In questa ipotesi, tale confessione, essendo rivolta ad un terzo
(l' , deve essere liberamente apprezzabile dal giudice ex art. CP_2
2735, comma, 1, secondo periodo, c.c.4
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 24121/2018 cui dare continuità: “… (omissis)… Pur attribuendo ad una denuncia di infortunio sul lavoro effettuata D.P.R.
n. 1124 del 1965, ex art. 53, nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento e/o ogni altra circostanza di fatto valenza di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. (cfr.
Cass. n. 5141 del 1985), non può trascurarsi che tale confessione - essendo rivolta ad un terzo - ex art. 2735 c.c., comma 1, CP_2 secondo periodo, è liberamente apprezzabile dal giudice (Cass. n.
8611 del 2013, in motivazione), sicché la Corte territoriale ben ha potuto fondare il suo convincimento sulle risultanze peritali, senza incorrere nel vizio di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, più volte richiamato, che presuppone la sicura decisività del fatto omesso. … (omissis)…”.
5.2. Fermo restando tutto quanto appena sopra chiarito, in ogni caso, nel caso in esame, occorre dare rilievo alla portata significativa dell'art. 2732 c.c. in cui è così disposto: 3 Cfr. Cass. n. 5141/1985.
Pag. 13 di 16 < La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.>>
Pertanto, perché possa essere validamente revocata una confessione stragiudiziale come quella in esame, in ogni caso liberamente apprezzabile in questo giudizio perché rivolta ad un terzo, occorre fornire la prova del fatto che la stessa è stata determinata da errore di fatto o da violenza.
5.3. Alla luce delle inequivoche risultanze istruttorie occorre ritenere ampiamente provato l'assunto difensivo sostenuto dalle parti opponenti circa l'errore materiale commesso nella compilazione del modulo di denuncia inoltrata all' soprattutto nella parte in cui è CP_2 stata indicata la data del 31.01.2018 di avvenuta conoscenza dell'infortunio da parte del datore di lavoro.
Le convergenti testimonianze rese nel corso del giudizio, infatti, hanno restituito un risultato probatorio univoco a conforto alla ricostruzione dei fatti offerta dalle parti opponenti.
In concreto, è da ritenersi adeguatamente provata la circostanza dedotta in ricorso che la parte datoriale abbia avuto effettiva conoscenza dell'infortunio esclusivamente in data 01.02.2018 e che, per mero errore, è stata indicata una data diversa (quella del
31.01.2018 di rilascio del certificato medico).
5.4. A dare conforto alla ricostruzione dei fatti offerta dalle parti opponenti è, inoltre, anche la deduzione difensiva della parte resistente contenuta nella memoria costitutiva in cui è dato atto di un errore commesso nella compilazione della denuncia da parte degli opponenti nella parte in cui è così riferito: “L'unico effettivo “errore scusabile” nella denuncia trasmessa sembra essere quello relativo alla
Pag. 14 di 16 data di rilascio del certificato medico, che risulta effettivamente essere quella del 31.1.2018 e non del 29.1.2018 …”
In concreto, dall'inequivoco tenore delle deduzioni difensive, la parte resistente appare pienamente consapevole del fatto che almeno un errore vi sia stato nella compilazione della denuncia in esame.
5.4. Tanto chiarito, provata in questo giudizio dalle parti opponenti a ciò tenute che la confessione stragiudiziale è stata determinata da mero errore di fatto e dovendo, di conseguenza, ritenere detta confessione validatamente revocata e privata di efficacia probatoria, sebbene liberamente apprezzabile in questo giudizio, in mancanza di prova che la parte resistente aveva l'onere di fornire che la parte datoriale avesse avuto effettiva conoscenza dell'infortunio in data
31.01.2018, deve essere accolta la promossa opposizione.
5.5. Ed infatti, facendo concreta applicazione al caso in esame di tutti i princìpi appena sopra esposti, non può che ritenersi sguarnita di prova adeguata la fondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata dalla parte resistente.
Ne consegue l'accoglimento della promossa opposizione.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Tenuto conto della reciproca soccombenza tra le parti, le parti opponenti nella fase cautelare e la parte resistente opposta in questa di merito, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. AL AN SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
Pag. 15 di 16 - accoglie la promossa opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze-ingiunzione oggetto della presente impugnativa;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,27/10/2025 Il Giudice del lavoro
AL AN SA
Pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 1056/2022. 2 Così Cass. n. 1921/2019. 4 Cfr. Cass. n. 8611/2013.