Art. 5. Spese per la coltivazione
Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attivita' connesse, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d'opera, previste dall' articolo 2147 del Codice civile , sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali.
Se il mezzadro e' sfornito di mezzi propri il concedente deve anticipare senza interessi sino alla scadenza dell'anno agrario le spese indicate nel precedente comma.
Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attivita' connesse, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d'opera, previste dall' articolo 2147 del Codice civile , sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali.
Se il mezzadro e' sfornito di mezzi propri il concedente deve anticipare senza interessi sino alla scadenza dell'anno agrario le spese indicate nel precedente comma.