Articolo 5 della Legge 15 settembre 1964, n. 756
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 settembre 1964
Art. 5. Spese per la coltivazione

Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attivita' connesse, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d'opera, previste dall' articolo 2147 del Codice civile , sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali.
Se il mezzadro e' sfornito di mezzi propri il concedente deve anticipare senza interessi sino alla scadenza dell'anno agrario le spese indicate nel precedente comma.
Entrata in vigore il 23 settembre 1964
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