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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/02/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare del
17.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11687 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nata il [...] a [...], Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Leonardo Maiolica e
Paola Miriam Maiolica che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e CP_1
difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.9.2024 parte ricorrente ha esposto che l , con n. 8 solleciti di pagamento datati 22.5.2024, aveva richiesto la CP_1
restituzione di euro € 4.560,32, somma indebita per aver fruito di prestazioni di maternità e malattia per gli anni 2001, 2002 e 2003 nonché indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2002 non dovute.
Parte ricorrente eccepiva, innanzitutto, che gli atti impugnati erano carenti di motivazione in ordine ai presupposti dei presunti indebiti e in ogni caso sosteneva che, non essendo stata destinataria negli ultimi dieci anni di alcun provvedimento di disconoscimento del rapporto che possa aver determinato il credito fatto valere dall' le pretese sarebbero comunque CP_1
prescritte, e concludeva affinché fosse accertata e dichiarata l'insussistenza dell'indebito. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
L' si costituiva ed eccepiva che in data 28.7.2011 i medesimi CP_1
indebiti erano già stati contestati.
Alla odierna udienza cartolare, la causa veniva decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Nella disamina della fattispecie in esame assume carattere assorbente la questione della prescrizione del credito di cui sopra.
Ritiene il Tribunale che la tesi di parte ricorrente vada condivisa, sicché
l'eccezione di prescrizione è fondata.
Va rilevato, invero, che il diritto alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale.
Segnatamente, la Corte di Cassazione, proprio in tema di ripetizione dell'indebito previdenziale, ha chiarito che l'azione di ripetizione dell'indebito
è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, ed il dies a quo della stessa deve individuarsi nel momento del pagamento (Cass., 14.5.2008 n. 12092).
In proposito, anche le SS.UU., con sentenza 9 marzo 2009 n. 5624 hanno chiarito che: “l'art 2033 c.c., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi”.
Tanto premesso, nel caso di specie, deve ritenersi che, a fronte della sussistenza di contestazione degli indebiti per cui è causa risalenti al
28.7.2011, in assenza della prova dell'invio di successivi atti interruttivi della prescrizione da parte dell'istituto creditore, al momento della comunicazione dei solleciti di pagamento avversati in questa sede ( maggio 2024), è ampiamente decorso il termine di prescrizione decennale e, pertanto, le somme risultano irripetibili.
In ragione di tutto quanto sopra argomentato, il ricorso deve essere pertanto accolto con la conseguenza che va accertata l'insussistenza di erogazioni indebite da parte dell' CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta che, con riferimento alla somma di euro 4.560,32 di cui alle comunicazioni del CP_1
22.5.2024, non sussistono pagamenti indebiti da parte dell' ; CP_1
b) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 1.865 oltre IVA,
CPA e spese forfettarie al 15% come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 18.2.2025
Il Giudice
Dott. ssa Ida Ponticelli