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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 27/02/2026, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3431/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
AIROMA DOMENICO, Relatore
RUBOLINO EUGENIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17224/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ambiente E Servizi Telefono_1 - 05262981219
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23064 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3116/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullarsi l'atto impugnato
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, la società "Società_1 s.r.l.", assistita e difesa come in atti, ricorreva avverso l'avviso di accertamento relativo alla TARI dovuta al Comune di
Acerra per le annulaità 2023 e 2024; eccepiva il ricorrente il contrasto della pretesa tributaria con precedente giudicato formatosi in realzione a ricorso avente ad oggetto il medesimo tributo relativo alle annualità precedenti. Ribadiva il ricorrente il difetto del presupposto impositivo, trattandosi di aree non suscettibili di produrre rifiuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, parte ricorrente ha dimostrato che la pretesa tributaria in questione è stata già oggetto di giudizio di illegittimità, passato in cosa giudicata.
Nulla risulta aver obiettato il Comune di Acerra, che non si è costituito.
Alla soccombenza segue la condanna del Comune di Acerra al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.000, oltre oneri e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro1000,00
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
AIROMA DOMENICO, Relatore
RUBOLINO EUGENIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17224/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ambiente E Servizi Telefono_1 - 05262981219
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23064 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3116/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullarsi l'atto impugnato
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, la società "Società_1 s.r.l.", assistita e difesa come in atti, ricorreva avverso l'avviso di accertamento relativo alla TARI dovuta al Comune di
Acerra per le annulaità 2023 e 2024; eccepiva il ricorrente il contrasto della pretesa tributaria con precedente giudicato formatosi in realzione a ricorso avente ad oggetto il medesimo tributo relativo alle annualità precedenti. Ribadiva il ricorrente il difetto del presupposto impositivo, trattandosi di aree non suscettibili di produrre rifiuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, parte ricorrente ha dimostrato che la pretesa tributaria in questione è stata già oggetto di giudizio di illegittimità, passato in cosa giudicata.
Nulla risulta aver obiettato il Comune di Acerra, che non si è costituito.
Alla soccombenza segue la condanna del Comune di Acerra al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.000, oltre oneri e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro1000,00