Art. 20.
La sospensione dell'impiego puo' essere disposta:
a) per motivi precauzionali;
b) per motivi disciplinari;
c) a seguito di condanna penale.
La sospensione dall'impiego puo' essere applicata anche agli ufficiali in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.
La sospensione dell'impiego puo' essere disposta:
a) per motivi precauzionali;
b) per motivi disciplinari;
c) a seguito di condanna penale.
La sospensione dall'impiego puo' essere applicata anche agli ufficiali in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.